La comunicazione di tipo multimediale costituisce uno formidabile strumento di
veicolazione delle informazioni e delle opere dell'umano ingegno. Essa
rappresenta un mezzo totalmente diverso rispetto a quelli fino ad oggi
utilizzati in ragione delle molto più ampie e varie potenzialità di
sfruttamento che consente. Infatti, un prodotto multimediale si presenta
tipicamente come una miscela di opere varie che possono rientrare in tutte le
diverse categorie di prodotti dell'ingegno tutelabili dal diritto d'autore
(testi, grafica, software, video, film, musica, fotografia, pittura, animazione,
mappe, giochi, software). Peraltro, la tutela "classica" offerta dal
nostro diritto d'autore o dal copyright di matrice anglosassone può rivelarsi
insufficiente, da sé sola, a regolare l'impetuoso sviluppo tecnologico cui
stiamo assistendo.
1 - L'inquadramento giuridico dell'opera multimediale
Come è noto, i testi scritti e le immagini, i suoni e le animazioni, una volta
espressi in forma digitale, si presentano come messaggi analoghi: vengono
infatti ad essere tradotti ed espressi tutti nello stesso linguaggio binario.
Per questa ragione le categorie in cui sono tradizionalmente ripartite le opere
dell'ingegno di carattere creativo - letteratura, musica, arti figurative,
cinema e così via - di fronte al fenomeno multimediale perdono il loro
significato originario per assumere connotazioni nuove e peculiari.
Uno dei dibattiti attualmente in corso riguarda proprio la possibilità e
l'opportunità di dare una definizione giuridicamente fondata alla nuova
categoria di "opere multimediali" e di stabilire la tutela specifica
che ad essa vada accordata. Sintetizzando, ci si chiede in pratica: la
multimedialità fonda una nuova categoria di opere, o costituisce piuttosto
null'altro che un nuovo strumento di veicolazione delle opere che già
conosciamo?
Comunque si evolva tale dibattito - e precisando che chi scrive propende per la
prima delle due impostazioni - sarà certamente da tenere presente il fatto che
ogni prodotto multimediale comporta uno sforzo ed una elaborazione creativa
particolari, oltre che notevoli investimenti produttivi. Il che, anche a
prescindere da una sua precisa ed autonoma definizione in senso giuridico
(definizione che, comunque impostata, rischierebbe di divenire rapidamente
obsolescente visti i rapidi mutamenti tecnologici in atto) rende più che
meritevole la concessione di uno speciale regime di tutela alla crazione
multimediale stessa.
2 - L'identificazione dell'autore
Oltre ai problemi sopra accennati, la tecnologia digitale porta ad una
necessaria revisione del classico concetto di "autore". Stiamo
assistendo ad un processo per il quale chiunque potrà intervenire su un'opera
preesistente, trasformandola, rielabolandola, manipolandola o presentandola in
forme e modalità diverse. La figura dell'autore in senso tradizionale si
presenterà sempre più con tratti confusi o sfumati, e presto sarà forse il
caso di parlare non più di "autore" di un'opera multimediale, ma di
molti "contributori" alla stessa.
In ogni caso - e posto un'opera multimediale non nasce certo dal
"pathos" creativo di un autore romanticamente inteso, ma dallo sforzo
congiunto e coordinato di un team di soggetti e da investimenti, anche
economici, tutt'altro che irrilevanti - ciò di cui già al momento occorre
prendere atto è che, da un lato, esiste la necessità di riconoscere e
"premiare" chiunque offra un proprio contributo creativo fondamentale
alla venuta in essere del lavoro multimediale, dall'altro la necessità di dare
una giusta remunerazione e tutela patrimoniale a chi abbia operato gli
investimenti ed il coordinamento necessari per la produzione dell'opera. Non è
da trascurare, inoltre, l'esigenza di salvaguardare anche il diritto degli
autori di tutti i singoli contributi che vengono "incorporati"
nell'opera ad essere riconosciuti e salvaguardati come tali.
Altro problema, poi - diverso, ma connesso al tema che stiamo discutendo - è
quello della definizione di autore nel caso di lavori o "opere" che
vengano generati per elaborazione autonoma dal computer. Il punto, che per la
sua complessità necessita di un separato approfondito esame, è attualmente
oggetto di dibattito in più sedi internazionali.
3 - L'acquisizione dei diritti sui singoli elaborati
In relazione alla loro caratteristica peculiare i nuovi media richiederanno in
misura sempre maggiore l'uso massiccio, spesso frammentato e
"manipolato", di preesistenti creazioni dell'umano ingegno. Da questo
punto di vista il nuovo mercato multimediale sta mettendo in crisi quella
gestione dei diritti d'autore, che nei media tradizionali costituiva ormai
pratica corrente e abbastanza ben definita.
Uno dei problemi più pressanti che l'industria multimediale si trova a dover
fronteggiare è quello concernente l'acquisizione tempestiva e conveniente dei
diritti necessari per tale forma di sfruttamento. Non sempre all'editore
multimediale è infatti possibile commissionare o acquisire dai propri
dipendenti e collaboratori tutti i "pezzi" necessari a comporre un
mosaico multimediale, oppure utilizzare materiale che sia sicuramente in
pubblico dominio in tutti i Paesi in cui l'opera sarà commercializzata. Basti
pensare a come è strutturata un'enciclopedia o un'opera didattica multimediale
per rendersi conto di quanti contributi provenienti da autori diversi sia
necessario "collazionare" per giungere al prodotto finale.
Nella maggioranza dei casi, dunque, l'editore dovrà acquisire i necessari
diritti dai terzi titolari dei medesimi. Il problema che si rivela spesso
cruciale a tale proposito sta nell'identificazione esatta dei soggetti che
detengono i diritti all'uso "elettronico" di una particolare
creazione. Non sempre è facile interpretare le normative sul copyright, che si
sono sviluppate e consolidate nell'epoca della stampa "su carta" e
delle registrazioni analogiche, alla luce dei nuovi sviluppi dell'era digitale.
Il problema si complica ancora considerando che su molti materiali incorporati
nell'opera multimediale possono sussistere altri diritti che, in molti casi e
con intensità diverse a seconda delle legislazioni, si sovrappongono ai diritti
dell'autore, ovvero i c.d. "diritti connessi" ("neighbouring
rights") che fanno capo in genere ad soggetti diversi dall'autore e/o
dall'editore (interpreti, esecutori, case di registrazione, ecc.).
Chi produce un'opera multimediale può ritrovarsi così a dover trattare
l'acquisizione di diritti con decine o addirittura con centinaia di soggetti
diversi. Cosa che viene complicata dalla tendenza a far pagare le licenze per
opere multimediali allo stesso prezzo di una classica licenza per lo
sfruttamento nel cinema o in televisione, il che rende l'acquisizione di molte
opere o di parti di opere già realizzate al di fuori della portata dei
produttori o editori del settore multimediale.
Per evitare l'insorgere di una possibile "guerra" tra interessi dei
possessori di copyright e i produttori di multimedia, nel prossimo futuro sarà
senz'altro necessaria una revisione nelle attuali pratiche di concessione delle
licenze. La soluzione che appare più logica è quella di favorire lo sviluppo
di società e di agenzie di gestione collettiva dei diritti ("collecting
societies") che si occupino specificamente di svolgere funzioni di
intermediazione nei confronti dei soggetti che devono concedere le
autorizzazioni all'uso multimediale; oppure prevedere in tale settore un sistema
centralizzato a livello statale di gestione dei diritti d'autore. Tale sistema
di intermediazione - sia esso basato su agenzie private o su enti pubblici -
potrebbe portare alla nascita di grandi "supermarket" nazionali e
internazionali in cui possa incontrarsi l'offerta di chi dispone di diritti e
desidera porli sul mercato (a prezzi ragionevoli) e la domanda di chi di tali
diritti ha bisogno per sviluppare progetti multimediali.
4 - La pirateria digitale
Una volta realizzata ed immessa on-line o off-line sul mercato, l'opera
multimediale si rivela estremamente difficile da tutelare. La sua stessa natura
digitale la rende estremamente vulnerabile alla minaccia della pirateria. Le
informazioni e le opere in essa contenute possono infatti essere copiate,
manipolate, trasmesse e usate molto più facilmente rispetto a quanto non
avvenga con i media tradizionali. Persino i semplici utenti possono (almeno in
teoria) copiare, modificare e ritrasmettere ad altri in tutto o in parte il
lavoro creativo eseguito da altri, e ciò senza alcuna perdita di qualità: la
digitalizzazione ha infatti, come è noto, tra i suoi effetti quello di
permettere la produzione di copie di qualità assolutamente identica
all'originale.
La "dematerializzazione" dell'opera, ovvero quel processo per il quale
il lavoro creativo, una volta espresso in linguaggio binario, viene ad essere
astratto e separato rispetto al medium sul quale è fissato, rende decisamente
più facile impadronirsi dell'opera stessa con mezzi e per fini che sono vietati
dalle normative sul copyright. L'effetto principale delle nuove tecnologie sarà,
dunque, quello di trasferire la stessa necessità di tutela di cui è oggetto il
software dei computer, a tutte le opere catalogabili come "frutto
dell'ingegno".
Va anche detto, di per contro, che oggi appare sempre più facile "criptare"
i dati digitali, e quindi proteggerli, rendendoli accessibili solo a chi sia in
possesso di un decodificatore, oppure apporre a tali dati una chiave d'accesso
che inibisca l'uso non autorizzato agli utenti, o ancora apporre ai dati e alle
opere riportati sul supporto digitale una sorta di "marchio"
elettronico in grado di "seguire" l'opera stesse nelle sue diverse
utilizzazioni.
E' evidente che proprio in questa direzione, cioè verso tali soluzioni
tecniche, attualmente in fase di studio e di sperimentazione da parte di
numerosi enti di ricerca e di aziende, sono necessari rapidi progressi ed
accordi negli standards internazionali. Purché tuttavia le metodologie e i
"codici" di riconoscimento vengano poi universalmente riconosciuti ed
adottati, essendo facile immaginare che l'esistenza di una molteplicità di
schemi di protezione potrebbe portare a risultati confliggenti rispetto a quelli
che si vorrebbero perseguire con tali strumenti.
5 - La tutela dei diritti morali
Un'altra seria problematica da tenere in considerazione è quella che riguarda
la tutela dei diritti morali nelle opere multimediali. La Convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e le normative interne
degli Stati prevedono, come è noto, una tutela speciale accordata all'autore a
favore del riconoscimento della paternità del suo lavoro e contro le
distorsioni non autorizzate dello stesso. Questi diritti morali rimangono in
capo all'autore originale e sono per lo più inalienabili. Ma con le nuove
possibilità di manipolazione concesse dalla tecnologia digitale, il rischio che
qualcuno si appropri in tutto o in parte del lavoro altrui o che in tutto o in
parte lo modifichi in senso contrario alla volontà dell'autore diventa
altissimo e un'efficace tutela dei diritti morali diviene sempre più ardua a
praticarsi.
Il problema della tutela dei diritti morali si pone, anche in questo campo come
per quello dei diritti patrimoniali, in una duplice direzione: sia per le
possibili violazioni che chi realizza l'opera multimediale può commettere nei
confronti degli autori dei singoli "contributi" incorporati
nell'opera, sia per le possibili violazioni che gli utenti finali possono
compiere nei confronti del o degli autori dell'opera e dei suoi contenuti.
In effetti, e come da più parti a livello internazionale si è già fatto
rilevare, proprio nella tutela dei diritti morali risiede uno dei punti critici
da superare per lo sviluppo di massa delle opere multimediali, che per loro
natura spesso esigono adattamenti di opere preesistenti o sono esse stesse
soggette ad essere "riadattate".
6 - Una tutela europea
Il vuoto normativo specifico in relazione alla tutela giuridica del multimediale
sarà colmato almeno in parte nei paesi dell'Unione Europea con l'approvazione
di una normativa attualmente in itinere, anche se ormai prossima alla sua
adozione finale: la Direttiva sulla protezione dei "database".
Il progetto di tale Direttiva utilizza una terminologia che è volutamente molto
ampia. Nella nozione offerta di "banca di dati" viene ricompresa
infatti ogni raccolta non solo di dati, ma anche di opere che siano ordinate,
immagazzinate e disponibili alla consultazione con strumenti elettronici. Le
previsioni della futura Direttiva entreranno dunque in gioco ogni qual volta che
agli utenti verrà offerto accesso a una serie di dati e opere (letteratura,
arte e musica comprese) con mezzi elettronici: le applicazioni ed i servizi
multimediali possono essere certamente ricompresi in questa previsione.
La futura normativa comunitaria conferisce all'autore di un database
multimediale una serie di diritti esclusivi sulle selezioni e
sull'organizzazione del materiale elettronico usato nella creazione o nel
funzionamento del banca di dati, introducendo anche un diritto "sui
generis" a prevenirne le estrapolazioni sleali e il reimpiego non
autorizzato per scopi commerciali della baca dati stessa.
Pure una volta che tale direttiva sarà approvata e recepita negli Stati membri,
è evidente che essa costituirà una risposta soltanto parziale ai problemi che
fin qui abbiamo provato a focalizzare. Un ampio dibattito ed un lavoro alquanto
complesso si prospetta già sia in sede di elaborazione delle future normative e
convenzioni, sia in sede di interpretazione giurisprudenziale, sia, infine,
nello sviluppo delle future prassi negoziali. L'obiettivo fondamentale che deve
guidare tale processo è quello volto ad offrire una adeguata e coerente tutela
ai diritti delle parti coinvolte nel nascente business multimediale e di operare
un equo contemperamento degli opposti interessi che entrano in gioco nella
"società dell'informazione".
(22.06.95)
Luciano Daffarra è titolare dell'omonimo Studio Legale di Milano
specializzato in tematiche connesse al diritto d'autore e Segretario Generale
della FAPAV-Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva.
Antonio d'Addio, dottore in giurisprudenza e giornalista pubblicista, si è
occupato di Information & Communication Technologies in un'agenzia di
consulenza di Bruxelles; attualmente collabora con lo Studio Legale Daffarra.