ARTICOLO 1
1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero e di
comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti
telematiche, utilizzano tali strumenti nei modi previsti dalla presente legge,
che tutela altresì la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica.
ARTICOLO 2
1. Ai fini della presente legge intendesi per:
a) nodo telematico (o Bulletin Board System): un elaboratore elettronico dotato
di un collegamento telematico che consente agli utenti di inviare e ricevere
file, messaggi (in forma pubblica o privata), di consultare archivi e di compere
operazioni telematiche consentite dal livello di tecnologia utilizzato;
b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamente copiabili, distribuibili
e modificabili, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo
limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario; c) programmi
freeware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato
originario, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi
eventualmente ad auspicare un contributo volontario;
d) programmi shareware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel
formato originario, per l'uso dei quali l'autore chiede un corrispettivo od un
pagamento a titolo di registrazione nel caso che l'utente, una volta provato il
programma, decida di utilizzarlo;
e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme
di collegamento predefinite e non occasionali; f) file: un elemento, consista
esso in un programma eseguibile o in soli dati, univocamente individuato su un
supporto di memorizzazione.
g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico, singolo o in rete
con altri, l'accesso al quale sia consentito alla generalità dei cittadini che
ne fa richiesta, anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestite
applicazioni riservate all'uso di gruppi più ristretti.
ARTICOLO 3
1. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico ne danno
comunicazione alla Prefettura di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata
in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico.
L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico o di una rete telematica
non può essere soggetta ad autorizzazioni nè comporta l'obbligo di
registrazione come testata giornalistica.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta semplice e a nome del
proprietario, deve contenere:
a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematico ad
accesso pubblico;
b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;
c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore su cui risiede il sistema
telematico ad accesso pubblico;
d) le finalità e gli scopi del sistema telematico ad accesso pubblico, ed in
particolare se esso sia a scopi di lucro;
e) il regolamento interno del sistema telematico ad accesso pubblico;
f) le procedure per effettuare la connessione telematica,
g) le modalità di consultazione del sistema riservate agli utenti dotati del
più alto livello di accesso al fine di consentire eventuali ispezioni
telematiche da parte della magistratura;
h) ogni altra documentazione ritenuta utile dal proprietario del sistema
telematico ad accesso pubblico.
3. In caso di modifica dei dati di cui al comma 2 ovvero di cessazione delle
attività del sistema telematico ad accesso pubblico il proprietario ne da
comunicazione alla prefettura di appartenenza entro sessanta giorni.
4. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente più nodi è tenuta a designare
un responsabile di rete.
Il responsabile di rete ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi
di una rete e a darne comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di
ogni anno all'Archivio di cui al comma seguente.
5. Presso il Ministero delle Poste e Comunicazioni e' istituito l'Archivio dei
sistemi telematici ad accesso pubblico, a cui le Prefetture inviano copia delle
comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. I cittadini possono prendere visione delle comunicazioni di cui ai comma 2,
con esclusione della lettera g), e 3 sulla base della normativa sulla
trasparenza amministrativa.
7. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri o imposte
di alcuna natura.
ARTICOLO 4
1. Qualora l'autorità inquirente inizi indagini relative ad un sistema
telematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistema
stesso ovvero riferiti più in generale a reti telematiche delle quali il
sistema sia parte, essa è proceduralmente tenuta a:
a) verificare la registrazione dell'esistenza del sistema telematico ad accesso
pubblico nell'Archivio previsto all'articolo 3, comma 4 della presente legge e,
in caso positivo, acquisire tutte le relative informazioni, ivi comprese quelle
ulteriori acquisibili per via telematica sulla base di metodiche indicate o
accettate dal gestore del sistema, in sede di prima domanda e successive
variazioni;
b) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui dati memorizzati
nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico, personale
specializzato al fine di non recare pregiudizio alla più generale funzionalità
del sistema stesso.
2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente le notizie e i
dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature
che permettono l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la
trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.
ARTICOLO 5
1. Il cittadino che intenda utilizzare un sistema telematico ad accesso pubblico
per inviare messaggi o file deve far pervenire al proprietario del sistema
telematico:
a) copia autenticata di un documento personale di identificazione;
b) una dichiarazione con firma autenticata in qualità di utente in cui si
dichiari l'assunzione delle responsabilità penali e giuridiche correlate alle
operazioni telematiche compiute.
2. L'utente e' il solo ed unico responsabile penale e civile per i messaggi e i
file inviati. Il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico e' tenuto a
dare di ciò specifico avvertimento all'utente.
3. Il gestore comunica inoltre all'utente i livelli di segretezza e riservatezza
applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad
accesso pubblico e sulle reti telematiche cui il sistema sia collegato.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono date ad
inizio collegamento interattivo e al momento della identificazione dell'utente.
5. La attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come
identificato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori e
funzionalità di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia
utilizzata.
6. Gli obblighi di identificazione e di comunicazione di cui ai commi 1, 3, 4 e
5 del presente articolo non sussistono nei casi di collegamento occasionale
nell'ambito dell'utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro
di rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuori degli
strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.
7. L'utente ha la facoltà di utilizzare pseudonimi. Il gestore e' tenuto a non
rivelare la corrispondenza tra pseudonimo e nome
dell'utente se non di fronte a richiesta dell'autorità giudiziaria.
8. I messaggi personali non possono in nessun caso esser resi pubblici se non
per iniziativa del mittente o di uno dei destinatari. Gli utenti di un sistema
telematico possono proteggere la corrispondenza personale attraverso sistemi
crittografici.
9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da
esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso
per indagini e rilevazioni sulle opinioni e di mercato. Gli stessi elementi
informativi di carattere personale eventualmente forniti dall'utente al gestore
del sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.
10. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento
telematico non può essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura nè
è soggetto ad autorizzazioni da parte dell'Amministrazione dello Stato.
ARTICOLO 6
1. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29 dicembre 1992
non si applica ai programmi di pubblico dominio e ai programmi freeware.
Ogni programma, per gli effetti del presente comma, e' considerato di pubblico
dominio fin quando non identificato altrimenti.
2. La legge 22 aprile 1941, n.633 tutela i programmi shareware nei modi e nei
limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e dai soggetti da esso
incaricati o legittimati alla distribuzione. Tali programmi sono liberamente
acquisibili da qualunque sistema telematico o attraverso supporti di
memorizzazione senza alcuna formalità od obbligo.
3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22 aprile 1941,
n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo
individuale, o al di fuori di attività professionali e commerciali, di
programmi non più commercializzati da almeno due anni o di cui sia
commercializzata
una versione successiva.
4. La inapplicabilità di cui al comma 3 opera comunque ove l'utente sia
titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni ovvero l'utente
individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo possesso.
ARTICOLO 7
1. I produttori di software o i relativi distributori nazionali in esclusiva
hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenza d'uso dei programmi da
loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia.
2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituiscono un'apposita sezione
denominata "biblioteche provinciali del software". I programmi di cui
al comma 1 sono liberamente utilizzabili dai cittadini presso dette biblioteche.
3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possono dar luogo a
perdite di dati o limitazioni al normale uso dell'elaboratore, alle
funzionalità degli altri programmi, alle procedure di manutenzione e
salvataggio dei dati stessi.
4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che escludono la
responsabilità del produttore per danni causati da difetti del programma o da
incompatibilità non espressamente dichiarate nella documentazione.
5. Il cittadino le cui proprietà risultino danneggiate per eventi verificatisi
per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 del presente articolo sono
indennizzati dal produttore di software con una somma pari a dieci volte il
prezzo pagato per il programma, fatto salvo un maggiore accertamento.
Il presente comma non si applica ai programmi di pubblico dominio e freeware.
6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che facciano
divieto di installazioni plurime, fermo restando l'utilizzo di una sola
installazione nello stesso momento.
7. I produttori di software sono tenuti a commercializzare in Italia anche le
eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri paesi.
ARTICOLO 8
1. Presso il garante per l'informazione e l'editoria e' istituita la
"Consulta nazionale per la telematica sociale" quale organo permanente
di consultazione, riferimento e confronto per le materie inerenti alla
telematica.
2. La Consulta e' formata da tre rappresentanti di reti telematiche di reti
telematiche che dispongano di almeno 30 nodi iscritti all'archivio di cui al
comma 4 dell'articolo 3, da due rappresentanti di singolo sistemi che abbiano
almeno 300 utenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un
rappresentante del ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del
ministero delle PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziende
produttrici di software, da un rappresentante della SIAE, da un rappresentante
delle associazioni di consumatori.
3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione e l'editoria sulle
materie di cui agli articoli della presente legge e opera monitorando l'insieme
delle condizioni di agibilità e di sviluppo della telematica sociale ed
elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici di
autoregolamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla
pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, con proprio
decreto, istituisce e disciplina la Consulta.