5. Restiamo fuori di Vincenzo Faravino
> Dopo il testo citato da Faravino ci sono state altre pronunzie a livello
europeo, e una seconda direttiva è in preparazione. L'ultimo disegno di legge
è all'esame della commissione Giustizia
Certamente, ma consentimi di chiarire che l'oggetto della discussione è da
14 anni proprio l'effettiva applicazione in Italia ed in Europa dei principi
della convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 da me citata.
Infatti l'Italia, pur avendo l'onere in base al detto accordo internazionale di
adottare una disciplina generale delle banche dei dati a carattere personale, si
è limitata a ratificare e dichiarare esecutiva la convenzione senza provvedere
all'approvazione della legge di tutela della privacy.
Vi sono state numerose proposte di legge, tra cui quelle dei ministri
Martinazzoli e Martelli, effettuate sulla base dei lavori delle due commissioni
Mirabelli, e nella presente legislatura lo schema predisposto dal Ministero di
Grazia e Giustizia è oggetto di discussione: tutti tali disegni di legge hanno
per oggetto la disciplina attuativa della detta convenzione.
Nel frattempo in Europa, dove la situazione non è felice posto che da un
lato solo 7 Stati hanno ratificato la detta convenzione di Ginevra, e,
dall'altro, vi sono notevoli differenze tra le varie legislazioni, sono state
formulate proposte finalizzate ad armonizzare le normative dei singoli Paesi
facendo sempre riferimento alla detta convenzione n. 108.
Quanto, poi, agli accordi di SCHENGEN, è successo il solito pasticciaccio
all'Italiana.
Infatti, l'Italia li ha sottoscritti senza riserve, compreso l'art. 117, secondo
cui:
"1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali
trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna parte contraente prenderà,
al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, le
disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei
dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della
convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle
persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale,
e nel rispetto della raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati
di natura personale nel settore della polizia."
2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà
avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali
previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle parti
contraenti interessate dalla trasmissione. "
Dopo tale sottoscrizione, tuttavia, con la legge n. 388 del 1993, che dà
esecuzione agli accordi, è stata dettata una disciplina transitoria da valere
nelle more dell'approvazione della detta normativa sulle banche dati, che dovrà
contenere anche l'istituzione del Garante.
Sicchè rimane sempre il problema dell'approvazione della disciplina delle
banche dati in conformità ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa,
che non è più rinviabile.
Prendo atto dell'autorevole opinione del prof. Limone (conforme, peraltro, a
quella del Governo italiano) secondo cui la disciplina transitoria della legge
388 dovrebbe consentire l'attuazione degli accordi di SCHENGEN, tuttavia faccio
presente che se la disciplina della L. 388 non viene ritenuta dagli altri Stati
firmatari idonea ad assicurare il livello "minimo" di tutela previsto
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, questi riterranno (rectius
ritengono) l'Italia inadempiente, con la conseguenza che non daranno esecuzione
agli accordi nei confronti del nostro Paese (e infatti questa è la situazione).
Quindi, piaccia o no, finchè non si approverà la legge di disciplina delle
banche dati e di tutela dei dati personali l'Italia rimarrà fuori
dell'"Europa senza frontiere".
Vincenzo Faravino (Agrigento)