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INTERVENTI - 31


Sulla cd firma elettronica
di Massimiliano Minerva


Le brevi considerazioni che seguono si riferiscono al dibattuto tema della cd firma elettronica, la cui portata innovativa investe e condiziona i temi dell'atto amministrativo in forma elettronica e del documento elettronico in generale.
A tal fine, diversi interpreti considerano quale parametro normativo, su cui fondare l'ammissibilità dell'istituto in esame nel nostro ordinamento, l'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 3 del d. leg.vo n. 39/1993, dove, con formulazione in parte analoga a quella di cui all'art. 15-quinquies della legge n. 38/1990 (in materia di certificazioni di anagrafe e di stato civile delle amministrazioni comunali), si prevede (invece) la sostituibilità della firma autografa con quella in formato grafico (indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile), sancendone la piena equiparazione ai fini della validità dell'atto (o delle operazioni).

Tale norma non sancisce l'ingresso nel nostro ordinamento della cd firma elettronica, né ha portata innovativa, essendo, tra l'altro, come visto, già presente nel nostro ordinamento, sia pure con riferimento al sistema delle autonomie locali e in relazione alle sole certificazioni di anagrafe e stato civile.
Viene estesa e generalizzata, invece, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di apporre su di un documento predisposto mediante elaboratori elettronici, e, dunque, stampato su carta, in luogo della sottoscrizione manuale del soggetto responsabile, l'indicazione a stampa, in modo automatico, del suo nominativo, sancendo nel contempo la validità dell'atto così predisposto.
Anche in questo caso il legislatore del d. l.vo n. 39/1993 non ha certo aiutato l'interprete, ove soltanto si consideri che la disposizione funzionalizza tale operazione di stampa del nominativo anche alla validità degli "atti emessi" mediante sistemi informatici e telematici, e, cioè, degli atti in forma elettronica, i quali non essendo cartacei ma, appunto "virtuali", non ammettono stampa, e, dunque, neanche sottoscrizione o indicazione stampata del nominativo del responsabile dell'emanazione, se non su di una eventuale copia cartacea.

Con riferimento all'atto amministrativo in forma elettronica, in cui come appena precisato, la trasposizione sul supporto cartaceo rileva solo quale copia di un originale che è e resta in forma elettronica, la questione della sottoscrizione assume aspetti diversi e ben più complessi, per cui non risulta possibile utilizzare l'ultima parte dell'articolo 3 in esame, né altre disposizioni simili, le quali hanno ad oggetto, come appena rilevato, la differente e pacifica figura della sostituzione della firma autografa del responsabile dell'emanazione dell'atto con l'indicazione a stampa del relativo nominativo.

La soluzione delle problematiche connesse con la cd firma elettronica discende, invece, da un lato, dai principi generali in materia di sottoscrizione dell'atto amministrativo, dall'altro, dal sistema generale dell'attività amministrativa in forma elettronica.
Come infatti la giurisprudenza ha da tempo chiarito, sia pure con riferimento alla firma tradizionale, ciò che rileva ai fini della validità dell'atto amministrativo, non è il requisito formale della leggibilità della sottoscrizione, ma quello sostanziale della riferibilità dell'atto all'autorità ed al funzionario che lo ha adottato (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 1972, n. 104; sez. V, 15 dicembre 1983, n. 745; sez. VI, 9 ottobre 1991, n. 621; ed anche Corte di cassazione, sez. I, 28 marzo 1987, n. 3031, la quale chiarisce anche che l'onere della dimostrazione della non autenticità della sottoscrizione grava comunque su colui che l'allega, in difetto presumendosi valido l'atto amministrativo, sempre che sia possibile risalire aliunde all'autore ed alla sua qualità di organo della pubblica amministrazione).
Per cui, anche in materia di atto in forma elettronica, è sufficiente, ai nostri fini, che non sussistano dubbi (che ci sia un margine di sicurezza) in ordine alla persona del sottoscrittore ed alla qualità nella quale egli ha firmato l'atto.

Per garantire, dunque, completa e corretta attuazione all'istituto in esame, sotto il profilo tecnico, prima che giuridico, occorre chiarire che con l'espressione firma elettronica non può che intendersi la procedura elettronica di attestazione della provenienza dell'atto e di garanzia dell'integrità del suo contenuto. La formula "procedura elettronica" sta ad indicare, da una parte la modalità tecnica della rivendicazione della paternità dell'atto, la quale, in ragione della particolare forma (elettronica) che riveste l'atto e della considerazione che la firma fa comunque parte di quest'ultimo quale requisito di validità dello stesso, deve essere apposta nel rispetto della medesima modalità formale (elettronica). Dall'altra, si vuole porre l'accento sulla circostanza che trattasi di un adempimento complesso, che non si esaurisce nella semplice attestazione della provenienza, della riferibilità dell'atto, ma necessariamente, a causa dei rilevanti problemi di sicurezza dei sistemi informativi pubblici in cui risiedono tali atti elettronici, deve comprendere una garanzia sul contenuto dell'attività amministrativa: ciò che il destinatario legge deve coincidere con quello che il responsabile dell'ufficio di provenienza dell'atto ha sottoscritto. Deve, in sostanza, trattarsi di quell'atto e proprio di quell'atto, nel testo che determinate procedure di sicurezza garantiscono identico a quello su cui è stata apposta la firma elettronica.

Quello che si sostiene è che la sottoscrizione in forma elettronica deve necessariamente implicare, tecnicamente prima che giuridicamente, oltre alle garanzie sulla riferibilità soggettiva, anche le opportune assicurazioni in merito alla autenticità oggettiva e veridicità del contenuto, connesse con i profili tecnico-informatici della sicurezza delle attività amministrative elettroniche.
Quanto alle modalità tecniche di apposizione della firma elettronica esistono diversi sistemi, più o meno complessi, anche tra loro combinabili (password, badge magnetici con PIN, carte a microprocessori, riconoscimento vocale, pupillare, ecc.), i quali offrono idonee garanzie sulla autenticità soggettiva ed oggettiva dell'atto.
In conclusione, l'ammissibilità della firma elettronica, come sopra definita nel suo significato tecnico-giuridico, può ricavarsi dall'estensione della riferita posizione della giurisprudenza, nonchè dall'interpretazione sistematica delle norme in materia di atto amministrativo in forma elettronica ed, in particolare, del DPR 20 aprile 1994, n. 367, recante norme in materia di semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e di contabilità.
In particolare, l'articolo 17, che aggiunge l'art. 658 al R.D. 23 maggio 1924, n. 724, prevede quale presupposto di validità e di efficacia amministrativo-contabile del mandato informatico, "l'accertamento della validità dell'autenticazione elettronica", la quale ultima deve identificarsi, per quanto rilevato nel testo, con la cd firma elettronica, restandovi subordinata l'efficacia giuridica di quel particolare atto in forma elettronica che è il mandato informatico. Altro riferimento alla firma elettronica appare contenuto anche nell'art. 6, comma 5, in relazione alle modalità atte ad assicurare la provenienza, nonchè l'intangibilità ed la sicurezza dei dati.

Ciò nonostante, attesa la rilevanza del tema, appare opportuno un intervento del legislatore, quanto meno a contenuto definitorio e ricognitivo, al fine di iniziare il cammino, per lo meno nel nostro sistema di diritto amministrativo - ed in attesa dell'introduzione del documento elettronico valido anche ai fini civilistici - verso la dematerializzazione della forma delle attività giuridiche.
(28.07.95)



Massimiliano Minerva, dottorando di ricerca in "Informatica giuridica e diritto dell'informatica", Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma "La Sapienza".


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