Le brevi considerazioni che seguono si riferiscono al dibattuto tema
della cd firma elettronica, la cui portata innovativa investe e condiziona i
temi dell'atto amministrativo in forma elettronica e del documento elettronico
in generale.
A tal fine, diversi interpreti considerano quale parametro normativo, su cui
fondare l'ammissibilità dell'istituto in esame nel nostro ordinamento, l'ultimo
periodo del comma 2 del citato articolo 3 del d. leg.vo n. 39/1993, dove, con
formulazione in parte analoga a quella di cui all'art. 15-quinquies della legge
n. 38/1990 (in materia di certificazioni di anagrafe e di stato civile delle
amministrazioni comunali), si prevede (invece) la sostituibilità della firma
autografa con quella in formato grafico (indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile), sancendone la piena equiparazione ai fini della
validità dell'atto (o delle operazioni).
Tale norma non sancisce l'ingresso nel nostro ordinamento della cd firma
elettronica, né ha portata innovativa, essendo, tra l'altro, come visto, già
presente nel nostro ordinamento, sia pure con riferimento al sistema delle
autonomie locali e in relazione alle sole certificazioni di anagrafe e stato
civile.
Viene estesa e generalizzata, invece, la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di apporre su di un documento predisposto mediante elaboratori
elettronici, e, dunque, stampato su carta, in luogo della sottoscrizione manuale
del soggetto responsabile, l'indicazione a stampa, in modo automatico, del suo
nominativo, sancendo nel contempo la validità dell'atto così predisposto.
Anche in questo caso il legislatore del d. l.vo n. 39/1993 non ha certo aiutato
l'interprete, ove soltanto si consideri che la disposizione funzionalizza tale
operazione di stampa del nominativo anche alla validità degli "atti
emessi" mediante sistemi informatici e telematici, e, cioè, degli atti in
forma elettronica, i quali non essendo cartacei ma, appunto
"virtuali", non ammettono stampa, e, dunque, neanche sottoscrizione o
indicazione stampata del nominativo del responsabile dell'emanazione, se non su
di una eventuale copia cartacea.
Con riferimento all'atto amministrativo in forma elettronica, in cui come
appena precisato, la trasposizione sul supporto cartaceo rileva solo quale copia
di un originale che è e resta in forma elettronica, la questione della
sottoscrizione assume aspetti diversi e ben più complessi, per cui non risulta
possibile utilizzare l'ultima parte dell'articolo 3 in esame, né altre
disposizioni simili, le quali hanno ad oggetto, come appena rilevato, la
differente e pacifica figura della sostituzione della firma autografa del
responsabile dell'emanazione dell'atto con l'indicazione a stampa del relativo
nominativo.
La soluzione delle problematiche connesse con la cd firma elettronica
discende, invece, da un lato, dai principi generali in materia di sottoscrizione
dell'atto amministrativo, dall'altro, dal sistema generale dell'attività
amministrativa in forma elettronica.
Come infatti la giurisprudenza ha da tempo chiarito, sia pure con riferimento
alla firma tradizionale, ciò che rileva ai fini della validità dell'atto
amministrativo, non è il requisito formale della leggibilità della
sottoscrizione, ma quello sostanziale della riferibilità dell'atto
all'autorità ed al funzionario che lo ha adottato (cfr Consiglio di Stato, sez.
V, 15 febbraio 1972, n. 104; sez. V, 15 dicembre 1983, n. 745; sez. VI, 9
ottobre 1991, n. 621; ed anche Corte di cassazione, sez. I, 28 marzo 1987, n.
3031, la quale chiarisce anche che l'onere della dimostrazione della non
autenticità della sottoscrizione grava comunque su colui che l'allega, in
difetto presumendosi valido l'atto amministrativo, sempre che sia possibile
risalire aliunde all'autore ed alla sua qualità di organo della pubblica
amministrazione).
Per cui, anche in materia di atto in forma elettronica, è sufficiente, ai
nostri fini, che non sussistano dubbi (che ci sia un margine di sicurezza) in
ordine alla persona del sottoscrittore ed alla qualità nella quale egli ha
firmato l'atto.
Per garantire, dunque, completa e corretta attuazione all'istituto in esame,
sotto il profilo tecnico, prima che giuridico, occorre chiarire che con
l'espressione firma elettronica non può che intendersi la procedura elettronica
di attestazione della provenienza dell'atto e di garanzia dell'integrità del
suo contenuto. La formula "procedura elettronica" sta ad indicare, da
una parte la modalità tecnica della rivendicazione della paternità dell'atto,
la quale, in ragione della particolare forma (elettronica) che riveste l'atto e
della considerazione che la firma fa comunque parte di quest'ultimo quale
requisito di validità dello stesso, deve essere apposta nel rispetto della
medesima modalità formale (elettronica). Dall'altra, si vuole porre l'accento
sulla circostanza che trattasi di un adempimento complesso, che non si esaurisce
nella semplice attestazione della provenienza, della riferibilità dell'atto, ma
necessariamente, a causa dei rilevanti problemi di sicurezza dei sistemi
informativi pubblici in cui risiedono tali atti elettronici, deve comprendere
una garanzia sul contenuto dell'attività amministrativa: ciò che il
destinatario legge deve coincidere con quello che il responsabile dell'ufficio
di provenienza dell'atto ha sottoscritto. Deve, in sostanza, trattarsi di
quell'atto e proprio di quell'atto, nel testo che determinate procedure di
sicurezza garantiscono identico a quello su cui è stata apposta la firma
elettronica.
Quello che si sostiene è che la sottoscrizione in forma elettronica deve
necessariamente implicare, tecnicamente prima che giuridicamente, oltre alle
garanzie sulla riferibilità soggettiva, anche le opportune assicurazioni in
merito alla autenticità oggettiva e veridicità del contenuto, connesse con i
profili tecnico-informatici della sicurezza delle attività amministrative
elettroniche.
Quanto alle modalità tecniche di apposizione della firma elettronica esistono
diversi sistemi, più o meno complessi, anche tra loro combinabili (password,
badge magnetici con PIN, carte a microprocessori, riconoscimento vocale,
pupillare, ecc.), i quali offrono idonee garanzie sulla autenticità soggettiva
ed oggettiva dell'atto.
In conclusione, l'ammissibilità della firma elettronica, come sopra definita
nel suo significato tecnico-giuridico, può ricavarsi dall'estensione della
riferita posizione della giurisprudenza, nonchè dall'interpretazione
sistematica delle norme in materia di atto amministrativo in forma elettronica
ed, in particolare, del DPR 20 aprile 1994, n. 367, recante norme in materia di
semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e di contabilità.
In particolare, l'articolo 17, che aggiunge l'art. 658 al R.D. 23 maggio 1924,
n. 724, prevede quale presupposto di validità e di efficacia
amministrativo-contabile del mandato informatico, "l'accertamento della
validità dell'autenticazione elettronica", la quale ultima deve
identificarsi, per quanto rilevato nel testo, con la cd firma elettronica,
restandovi subordinata l'efficacia giuridica di quel particolare atto in forma
elettronica che è il mandato informatico. Altro riferimento alla firma
elettronica appare contenuto anche nell'art. 6, comma 5, in relazione alle
modalità atte ad assicurare la provenienza, nonchè l'intangibilità ed la
sicurezza dei dati.
Ciò nonostante, attesa la rilevanza del tema, appare opportuno un intervento
del legislatore, quanto meno a contenuto definitorio e ricognitivo, al fine di
iniziare il cammino, per lo meno nel nostro sistema di diritto amministrativo -
ed in attesa dell'introduzione del documento elettronico valido anche ai fini
civilistici - verso la dematerializzazione della forma delle attività
giuridiche.
(28.07.95)
Massimiliano Minerva, dottorando di ricerca in "Informatica giuridica e
diritto dell'informatica", Facoltà di giurisprudenza, Università degli
studi di Roma "La Sapienza".