8. Consigli su come gestire la BBS di Valentino Spataro
Ed eccomi qui con la faq sulle bbs. E' una versione beta, molto beta anzi...
Come al solito ho bisogno di tutti i vostri suggerimenti possibili per
completarla e correggerla.
Valentino.Spataro@Galactica.it
PS: Sta diventando un codice deontologico.
milano, 16-6-1995
----------------------------------
Questo vademecum e' realizzato a cura di Valentino Spataro 31-12-1994.
Tutti i diritti riservati. Libera la diffusione a mezzo bbs e Cdrom senza
bisogno di autorizzazione purche' gratuita.
Critiche, suggerimenti, proposte e richieste di autorizzazioni vanno
indirizzate all'autore che si impegna di raccoglierle in un testo a parte,
disponibile a tutti presso "Cornucopia solo Diritto".
Solo l'autore puo' modificare questo testo, al fine di non avere piu'
versioni non ufficiali circolanti non aggiornate completamente.
Valentino.Spataro@Galactica.it
V.Spataro@Agora.stm.it
fidonet 2:331/347.0
multinet 19:1001/1017.0
fax 02-29528616 24 ore
Cornucopia solo Diritto: bbs 02-29528616
Il testo verra' di volta in volta completato in seguito alle vostre
segnalazioni. Anche l'ordine degli articoli potra' essere cambiato. Non e' certo
niente di definitivo. Va considerato come uno spunto da cui partire per
discutere.
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Art.1. Questo testo si propone come raccolta di suggerimenti non vincolanti per
i sysop. La forma di testo di legge, diviso per articoli, e' per facilitare la
sintesi e la chiarezza.
Art.2. Il sysop si occupa della propria bbs e non la lascia abbandonata a se'
stessa. Egli effettua controlli almeno saltuari ma costanti nel tempo per
prevenire e reprimere comportamenti a sua discrezione, previa motivazione
pubblica.
Art.3. Il sysop cura i bollettini, attraverso i quali tiene aggiornati gli
utenti, nei quali riporta le decisioni e le motivazioni prese nei confronti di
utenti.
Art.4. Il sysop che consente gli upload deve predisporre un'area non
accessibile agli utenti, all'interno della quale verra' registrato il materiale
trasferito. Il sysop si impegna, salvi i propri impegni, a controllare
personalmente o a mezzo di collaboratori, il materiale inviato, provvedendo alla
cancellazione automatica di tutto il materiale non ancora controllato piu'
vecchio di sei mesi. (Questa disposizione serve per dimostrare in giudizio, nel
caso si renda necessario, l'ordinaria diligenza del sysop nella gestione della
bbs)
Art.5. Il sysop non e' responsabile dell'attivita' degli utenti. Se pero'
viene a conoscenza, e non solamente puo' conoscere, di ripetuti usi
oggettivamente illeciti della bbs da parte di un utente e non provvede, e'
responsabile anch'esso.
Art.6. L'uso della crittografia e' liberamente rimesso al sysop.
Art.7. Per ogni area messaggi compare almeno una volta ogni due settimane il
regolamento dell'area a cura del suo moderatore. Se l'area e' locale se ne deve
occupare il sysop. Se l'area e' condivisa in rete deve segnalare al piu' presto
ai responsabili di provvedere.
Art.8. L'accesso degli utenti in forma anonima o senza controllo dei dati
forniti e' liberamente rimesso al sysop. Art.9. Il sysop che puo' indicare la
fonte, in modo ragionevolmente sicuro, di un comportamento, non ne e'
responsabile. Art.10. Il sysop e' libero di creare livelli diversi di accesso
alle varie risorse della bbs a suo arbitrio.
Art.11. Il sysop e' responsabile per le sole azioni che compie in prima
persona.
Art.12. Il sysop si impegna a non confondere il proprio nome con quello di
altre bbs o altre realta' telematiche gia' esistenti, per designare tutta o
parte della sua bbs.
Art.13. Il sysop puo' togliere dai pacchetti compressi l'indicazione della
fonte se indicata in un piccolo file che ha solo questa funzione, e puo'
inserire la denominazione della propria bbs. Tutto il materiale restante non
puo' essere modificato in alcun modo dal sysop, se non nel formato di
compressione. Il sysop puo' decidere in ogni momento di togliere un pacchetto
compresso dalla bbs senza preavviso alcuno.
Art.14. Il sysop puo' prendere provvedimenti contro i singoli utenti in ogni
momento, escludendo o limitando il loro accesso alla bbs. Se la bbs e'
amatoriale non vi e' responsabilita' civile di alcun tipo tra sysop e utente.
Tutto e' basato su un mero rapporto di favori come e finche' piace ad entrambe
le parti.
Art.15. Il materiale pornografico puo' essere consultato solo da chi e' stato
opportunamente accertato avere la maggiore eta'.
Art.16. Per il materiale, non software, soggetto a copyright, il sysop valuta
attentamente quando si tratta di documento utile alla discussione o la progresso
delle conoscenze, e quando invece non e' distribuibile.
Art.17. Per il materiale, software, che ha nelle disponibilita', deve
valutare se e' shareware o freware o comunque quello che e' genericamente detto
"Pubblico Dominio". In caso di dubbio motivato e' meglio non far
circolare il materiale.
Art.18. Il sysop e' bene predisponga controlli antivirus saltuari sul
computer della bbs, e sui file immessi nella bbs, anche automatici. Questo
facilita la prova di non voler diffondere virus in caso di contestazione
giudiziale.
Art.19. Il sysop puo', ma assolutamente non deve, segnalare all'autorita'
giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza a mezzo telematico. (Questa norma
dovrebbe spaventare gli utenti dal lasciare file copyright)
Art.20. Il sysop che, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza
di informazioni personali a lui non dirette, ha l'obbligo dpinioni altrui, e non
essere mai annoiante.
Art.21. L'utente riconosce il potere di fatto e di diritto del sysop, dei
suoi collaboratori e dei moderatori della conferenze pubbliche, e ad esso e'
soggetto, nel rispetto delle leggi, convenzioni, e usi. Ogni decisione presa,
anche arbitraria, deve essere pubblicata la' dove l'utente ha tenuto il
comportamento oggetto della decisione.
Art.22.: Viene istituito un albo telematico a cui deve essere notificata la
nascita e la scomparsa di un sistema telematico entro 15 giorni. Dovranno essere
comunicati almeno il nome del sistema, i numeri di telefono, gli orari di
apertura, e una breve indicazione di massima sulle finalita' del sistema.
Art.23.: Il sysop si impegna ad identificare gli utenti che si presentano con
nome reale o di fantasia. In questo secondo caso puo' indicare il nome reale
solo su autorizzazione caso per caso (ogni altro accordo e' nullo)
dell'interessato, se commette piu' volte gravi e concordanti scorrettezze
approfittando dell'anonimato, su ordine della magistratura.
Art.24.: Il sysop si impegna a mettere on line un file per il download
contenente il regolamento della bbs nella stessa area dove e' presente la lsita
di tutti i files. Il sysop si impegna inoltre di inserire un estratto esauriente
che deve essere visualizzato ad ogni nuovo utente.
Art.25.: La matrix e' posta diretta. Il sysop predispone i mezzi perche' la
posta passi direttamente dal suo sistema alla rete e al destinatario, senza che
possa essere leggibile come se fosse propria posta. Su richiesta dell'autorita'
giudiziaria o quando vi siano indizi precisi e concordanti puo' leggere pero' la
posta per verificare non siano commessi illeciti o scorrettezze contrattuali. Le
informazioni cosi' ottenute non sono utilizzabili in alcun modo.
Art.26.: I sysop accettano e promuovono la' dove opportuno la firma
elettronica.
Art.27.: I messaggi possono essere crittografati solo se, di quelli che
provengono dal suo sistema, tiene le chiavi in ordinato archivio anche su floppy
disk aggiornato entro una settimana da ogni cambiamento della chiave.
Art.28.: I sysop che aderiscono a questo codice deontologico concedono
l'accesso alle aree che per legge devono essere accessibili solo ai maggiorenni
previa identificazione degli utenti e accertamento della loro maggiore eta'.
Art.29.: Gli utenti non possono divulgare le proprie password, e se lo fanno
hanno l'obbligo di modificarle, entro le 24 ore.
Art.30.: I sysop si impegnano a dare accesso in scrittura alle aree files e
messaggi solo agli utenti che sono stati identificati. Gli upload non devono
essere automaticamente disponibili al pubblico. Una area tuttavia e' riservata
alle comunicazioni con il sysop. Se possibile tecnicamente il messaggio deve
avere flag privato.
Art.31.: L'utente che non si collega da almeno 3 mesi DEVE essere cancellato.
Art.32.: Qualsiasi documento o messaggio elettronico vale per le parti come
se fosse su carta a tutti gli effetti.
Art.33.: Il sysop ha il potere di prendere provvedimenti contro gli utenti
purche' motivando, all'interessato e a chiunque lo richieda entro due mesi dalla
decisione, il provvedimento.
Art.34.: Il sysop indica almeno al primo login che l'utente si assume in via
esclusiva la responsabilita' per le attivita' e gli atti compiuti, e che si
impegna a tenere indenne il gestore di ogni danno che su di lui ricada.
Art.35.: Il sysop provvede a creare un utente fittizio chiamato DEMO DEMO
password DEMO con cui l'utente puo' girare la bbs come visitatore. Tale utente
non da' diritto a scrivere in alcuna area files e solo nell'area messaggi con il
sysop, purche' il flag del messaggio sia obbligatoriamente privato.
Art.36.: Il sysop conferisce ai cosysop i poteri per iscritto e li mette
nell'area contenente la lista dei files della bbs. Il file deve contenere
l'intero regolamento contrattuale tra sysop e cosysop.
Art.37.: Il sysop si impegna a non divulgare o utilizzare i dati personali
degli utenti se non dopo autorizzazione individuale dell'interessato che deve
stampare di volta in volta. E' vietata in ogni caso la diffusione o l'utilizzo
su altri sistemi della password dell'utente.
Art.38.: Il sysop informa l'utente del tipo di servizio prestato e le
garanzie che da'. Nel caso di sistema amatoriale deve ricordare i servizi sono
offerti all'utente nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia. Per
avere prestazioni professionali si dovra' rivolgere al concessionario pubblico
postale.
Valentino Spataro
Ed eccomi qui con la faq sulle bbs. E' una versione beta, molto beta anzi...
Come al solito ho bisogno di tutti i vostri suggerimenti possibili per
completarla e correggerla.
Valentino.Spataro@Galactica.it
PS: Sta diventando un codice deontologico.
milano, 16-6-1995
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Questo vademecum e' realizzato a cura di Valentino Spataro 31-12-1994.
Tutti i diritti riservati. Libera la diffusione a mezzo bbs e Cdrom senza
bisogno di autorizzazione purche' gratuita.
Critiche, suggerimenti, proposte e richieste di autorizzazioni vanno
indirizzate all'autore che si impegna di raccoglierle in un testo a parte,
disponibile a tutti presso "Cornucopia solo Diritto".
Solo l'autore puo' modificare questo testo, al fine di non avere piu'
versioni non ufficiali circolanti non aggiornate completamente.
Valentino.Spataro@Galactica.it
V.Spataro@Agora.stm.it
fidonet 2:331/347.0
multinet 19:1001/1017.0
fax 02-29528616 24 ore
Cornucopia solo Diritto: bbs 02-29528616
Il testo verra' di volta in volta completato in seguito alle vostre
segnalazioni. Anche l'ordine degli articoli potra' essere cambiato. Non e' certo
niente di definitivo. Va considerato come uno spunto da cui partire per
discutere.
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Art.1. Questo testo si propone come raccolta di suggerimenti non vincolanti per
i sysop. La forma di testo di legge, diviso per articoli, e' per facilitare la
sintesi e la chiarezza.
Art.2. Il sysop si occupa della propria bbs e non la lascia abbandonata a se'
stessa. Egli effettua controlli almeno saltuari ma costanti nel tempo per
prevenire e reprimere comportamenti a sua discrezione, previa motivazione
pubblica.
Art.3. Il sysop cura i bollettini, attraverso i quali tiene aggiornati gli
utenti, nei quali riporta le decisioni e le motivazioni prese nei confronti di
utenti.
Art.4. Il sysop che consente gli upload deve predisporre un'area non
accessibile agli utenti, all'interno della quale verra' registrato il materiale
trasferito. Il sysop si impegna, salvi i propri impegni, a controllare
personalmente o a mezzo di collaboratori, il materiale inviato, provvedendo alla
cancellazione automatica di tutto il materiale non ancora controllato piu'
vecchio di sei mesi. (Questa disposizione serve per dimostrare in giudizio, nel
caso si renda necessario, l'ordinaria diligenza del sysop nella gestione della
bbs)
Art.5. Il sysop non e' responsabile dell'attivita' degli utenti. Se pero'
viene a conoscenza, e non solamente puo' conoscere, di ripetuti usi
oggettivamente illeciti della bbs da parte di un utente e non provvede, e'
responsabile anch'esso.
Art.6. L'uso della crittografia e' liberamente rimesso al sysop.
Art.7. Per ogni area messaggi compare almeno una volta ogni due settimane il
regolamento dell'area a cura del suo moderatore. Se l'area e' locale se ne deve
occupare il sysop. Se l'area e' condivisa in rete deve segnalare al piu' presto
ai responsabili di provvedere.
Art.8. L'accesso degli utenti in forma anonima o senza controllo dei dati
forniti e' liberamente rimesso al sysop. Art.9. Il sysop che puo' indicare la
fonte, in modo ragionevolmente sicuro, di un comportamento, non ne e'
responsabile. Art.10. Il sysop e' libero di creare livelli diversi di accesso
alle varie risorse della bbs a suo arbitrio.
Art.11. Il sysop e' responsabile per le sole azioni che compie in prima
persona.
Art.12. Il sysop si impegna a non confondere il proprio nome con quello di
altre bbs o altre realta' telematiche gia' esistenti, per designare tutta o
parte della sua bbs.
Art.13. Il sysop puo' togliere dai pacchetti compressi l'indicazione della
fonte se indicata in un piccolo file che ha solo questa funzione, e puo'
inserire la denominazione della propria bbs. Tutto il materiale restante non
puo' essere modificato in alcun modo dal sysop, se non nel formato di
compressione. Il sysop puo' decidere in ogni momento di togliere un pacchetto
compresso dalla bbs senza preavviso alcuno.
Art.14. Il sysop puo' prendere provvedimenti contro i singoli utenti in ogni
momento, escludendo o limitando il loro accesso alla bbs. Se la bbs e'
amatoriale non vi e' responsabilita' civile di alcun tipo tra sysop e utente.
Tutto e' basato su un mero rapporto di favori come e finche' piace ad entrambe
le parti.
Art.15. Il materiale pornografico puo' essere consultato solo da chi e' stato
opportunamente accertato avere la maggiore eta'.
Art.16. Per il materiale, non software, soggetto a copyright, il sysop valuta
attentamente quando si tratta di documento utile alla discussione o la progresso
delle conoscenze, e quando invece non e' distribuibile.
Art.17. Per il materiale, software, che ha nelle disponibilita', deve
valutare se e' shareware o freware o comunque quello che e' genericamente detto
"Pubblico Dominio". In caso di dubbio motivato e' meglio non far
circolare il materiale.
Art.18. Il sysop e' bene predisponga controlli antivirus saltuari sul
computer della bbs, e sui file immessi nella bbs, anche automatici. Questo
facilita la prova di non voler diffondere virus in caso di contestazione
giudiziale.
Art.19. Il sysop puo', ma assolutamente non deve, segnalare all'autorita'
giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza a mezzo telematico. (Questa norma
dovrebbe spaventare gli utenti dal lasciare file copyright)
Art.20. Il sysop che, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza
di informazioni personali a lui non dirette, ha l'obbligo dpinioni altrui, e non
essere mai annoiante.
Art.21. L'utente riconosce il potere di fatto e di diritto del sysop, dei
suoi collaboratori e dei moderatori della conferenze pubbliche, e ad esso e'
soggetto, nel rispetto delle leggi, convenzioni, e usi. Ogni decisione presa,
anche arbitraria, deve essere pubblicata la' dove l'utente ha tenuto il
comportamento oggetto della decisione.
Art.22.: Viene istituito un albo telematico a cui deve essere notificata la
nascita e la scomparsa di un sistema telematico entro 15 giorni. Dovranno essere
comunicati almeno il nome del sistema, i numeri di telefono, gli orari di
apertura, e una breve indicazione di massima sulle finalita' del sistema.
Art.23.: Il sysop si impegna ad identificare gli utenti che si presentano con
nome reale o di fantasia. In questo secondo caso puo' indicare il nome reale
solo su autorizzazione caso per caso (ogni altro accordo e' nullo)
dell'interessato, se commette piu' volte gravi e concordanti scorrettezze
approfittando dell'anonimato, su ordine della magistratura.
Art.24.: Il sysop si impegna a mettere on line un file per il download
contenente il regolamento della bbs nella stessa area dove e' presente la lsita
di tutti i files. Il sysop si impegna inoltre di inserire un estratto esauriente
che deve essere visualizzato ad ogni nuovo utente.
Art.25.: La matrix e' posta diretta. Il sysop predispone i mezzi perche' la
posta passi direttamente dal suo sistema alla rete e al destinatario, senza che
possa essere leggibile come se fosse propria posta. Su richiesta dell'autorita'
giudiziaria o quando vi siano indizi precisi e concordanti puo' leggere pero' la
posta per verificare non siano commessi illeciti o scorrettezze contrattuali. Le
informazioni cosi' ottenute non sono utilizzabili in alcun modo.
Art.26.: I sysop accettano e promuovono la' dove opportuno la firma
elettronica.
Art.27.: I messaggi possono essere crittografati solo se, di quelli che
provengono dal suo sistema, tiene le chiavi in ordinato archivio anche su floppy
disk aggiornato entro una settimana da ogni cambiamento della chiave.
Art.28.: I sysop che aderiscono a questo codice deontologico concedono
l'accesso alle aree che per legge devono essere accessibili solo ai maggiorenni
previa identificazione degli utenti e accertamento della loro maggiore eta'.
Art.29.: Gli utenti non possono divulgare le proprie password, e se lo fanno
hanno l'obbligo di modificarle, entro le 24 ore.
Art.30.: I sysop si impegnano a dare accesso in scrittura alle aree files e
messaggi solo agli utenti che sono stati identificati. Gli upload non devono
essere automaticamente disponibili al pubblico. Una area tuttavia e' riservata
alle comunicazioni con il sysop. Se possibile tecnicamente il messaggio deve
avere flag privato.
Art.31.: L'utente che non si collega da almeno 3 mesi DEVE essere cancellato.
Art.32.: Qualsiasi documento o messaggio elettronico vale per le parti come
se fosse su carta a tutti gli effetti.
Art.33.: Il sysop ha il potere di prendere provvedimenti contro gli utenti
purche' motivando, all'interessato e a chiunque lo richieda entro due mesi dalla
decisione, il provvedimento.
Art.34.: Il sysop indica almeno al primo login che l'utente si assume in via
esclusiva la responsabilita' per le attivita' e gli atti compiuti, e che si
impegna a tenere indenne il gestore di ogni danno che su di lui ricada.
Art.35.: Il sysop provvede a creare un utente fittizio chiamato DEMO DEMO
password DEMO con cui l'utente puo' girare la bbs come visitatore. Tale utente
non da' diritto a scrivere in alcuna area files e solo nell'area messaggi con il
sysop, purche' il flag del messaggio sia obbligatoriamente privato.
Art.36.: Il sysop conferisce ai cosysop i poteri per iscritto e li mette
nell'area contenente la lista dei files della bbs. Il file deve contenere
l'intero regolamento contrattuale tra sysop e cosysop.
Art.37.: Il sysop si impegna a non divulgare o utilizzare i dati personali
degli utenti se non dopo autorizzazione individuale dell'interessato che deve
stampare di volta in volta. E' vietata in ogni caso la diffusione o l'utilizzo
su altri sistemi della password dell'utente.
Art.38.: Il sysop informa l'utente del tipo di servizio prestato e le
garanzie che da'. Nel caso di sistema amatoriale deve ricordare i servizi sono
offerti all'utente nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia. Per
avere prestazioni professionali si dovra' rivolgere al concessionario pubblico
postale.
Valentino Spataro