Commenti e proposte


9. Carta dei diritti e dei doveri nelle telecomunicazioni di Valentino Spataro

Codice di autoregolamentazione con spunti di diritto internazionale privato e proposte di legge)

... non sono d'accordo con le tue idee, ma mi battero' con tutte le mie forze perche' tu possa esprimerle. (Voltaire)

TITOLO I Principi generali

Art 1 Principi generali

Le telecomunicazioni sono risorsa dell'umanita'1. Tramite le telecomunicazioni i cittadini esercitano i diritti di cui sono portatori2 e contribuiscono allo sviluppo personale e sociale, rispettando i doveri di tolleranza, rispetto3, osservanza delle leggi, degli usi e degli accordi negoziali. Art 2 Diritti inviolabili nelle telecomunicazioni La liberta' di telecomunicare e' inviolabile. Chiunque ha diritto di accesso alle risorse offerte in condizioni di monopolio.

Chiunque, previa notifica a chi di dovere, puo' aprire un sistema telematico, senza sanzioni penali4. Ognuno e' responsabile personalmente delle azioni che compie, avendone specificatamente conoscenza. Il gestore ha il dovere di mantenere inalterato quanto lasciato dagli utenti. Ha tuttavia la facolta' di aggiungere un solo file contenente esclusivamente la descrizione del proprio sistema telematico, e togliere gli altri file che indicano esclusivamente altri sistemi telematici.

art 3 Messaggi e posta elettronica

Il gestore del sistema garantisce il rispetto dei gradi di riservatezza per ogni area; e' tenuto altresi' a informare correttamente l'utente sul regolamento e le caratteristiche dell'area5. art 4 Materiale lasciato dagli utenti Quanto lasciato dagli utenti in ogni area e' sottoposto al regime contrattuale posto nell'area stessa, salvo esplicita diversa indicazione dell'utente o, nel materiale stesso, dal suo autore. Gli utenti che lasciano messaggi in conferenze pubbliche aperte a tutti hanno riconosciuta solo la paternita' e il diritto a che esso non venga modificato nel contenuto.

art 5 Materiale lasciato e gestore

Il gestore di BDT non ha diritto di alterare, aggiungere o rimuovere il contenuto, in tutto o in parte, del materiale che diffonde, se non per cambiare il formato di compressione, nonche' per aggiungere un breve file esclusivamente descrittivo del gestore6. Puo' tuttavia decidere di togliere integralmente quanto mandato dall'utente senza bisogno di avviso. Invece l'autore che invia proprio materiale ha diritto a un previo e tempestivo avviso allo stesso per qualsiasi ragione a mezzo telecomunicazioni, e deve essere leggibile per almeno sei mesi, a meno che l'utente non ne venga a conoscenza prima7. I files esclusivamente descrittivi di altri gestori possono essere rimossi in ogni momento. Cosi' anche chiunque. Il materiale lasciato al gestore resta nelle disponibilita' dell'autore, salvo il diritto di distribuzione, e comunque salvo espressa indicazione contrario dell'autore stesso8. Tutti i diritti del gestore ineriscono solo sul diritto di distibuzione come dall'autore conferito. Il gestore puo' farsi rimborsare le spese per la diffusione, da parte di chi invia e/o da parte di chi riceve, salvo espressa indicazione contraria dell'autore9. Il gestore predispone aree non accessibili se non ai suoi collavoratori per il deposito difiles. Tali aree non devonon contenere programmi lasciati da piu' di un mese. art.x. Definizione di telematica Telematico e' il mezzo attraverso il quale gli uomini possono comunicare tra di loro, contraddistinto dalla connessione di sistemi computerizzati.

Si parla di mondo telematico alludendo all'insieme di elaboratori installati stabilmente per svolgere operazioni di collegamento con altri elaboratori, accessibili da parte di chiunque10. Art.X. Tutela del nome del sistema Per la tutela dei segni distintivi si rimanda alla normativa nazionale11. Art.X. Regolamento giuridico di un sistema telematico Salvo diversa indicazione contraria o diverso comportamento, un sistema telematico si presume essere una associazione di fatto amministrata dal suo gestore, che mette a disposizione della associazione stessa a sua discrizione attivita' e risorse.
Art.X. Valore dei Documenti informatici

(Rinvio alla legge)
Art.X. Posizioni di monopolio.

Chi si trova in una posizione di monopolio di fatto deve permettere a chiunque di accedere alle risorse che solo lui ha. Nel caso di estromissione la motivazione deve essere chiara, basata su fatti, e pubblica, nelle modalita' altrove indicate.

TITOLO II I sistemi Telematici

SEZIONE I: I SOGGETTI

Art.X. Gestore di servizi telematici

E' Gestore chi ha un elaboratore dedicato anche in parte ma stabilmente a far comunicare uomini per mezzo di altri elaboratori.

Per sistema telematico si intende a quel complesso di informazioni e servizi che l'elaboratore di cui sopra mette a disposizione degli utenti.

La legge sempre applicabile al Gestore e' unicamente quella dove e' situato l'elaboratore. Tuttavia se riceve informazioni e/o servizi da altri Gestori e' soggetto anche alla loro legge, salvo patto contrario12. Il Gestore comunica agli utenti chiaramente sin dal collegamento a quale legge e' soggetto, pena la non applicabilita' comunque della stessa nei loro rapporti13. Gli usi sono applicabili come le leggi. Gli Stati si impegnano ad armonizzare la legislazione in materia di telecomunicazioni e a promuovere una normativa internazionale ispirata agli usi14. Art.X. L'utente E' utente di servizi telematici colui che si avvale di elaboratori per comunicare con altri elaboratori.

La legge applicabile all'utente e' quella ove risiede ed anche quella del gestore con cui si mette in contatto se questa e' indicata15[S1]. Gli usi sono applicabili in assenza e in lacuna delle leggi. Art.X. Collaboratori I rapporti tra collaboratori e gestore e' regolata dai contratti, dai regolamenti e, per la parte gia' non prevista, dagli usi. I moderatorei delle conferenze hanno il potere di estromettere e chiedere l'estromissione di un partecipante ad essa, per un periodo non superiore al mese, che tenga un comportamento contrario ai regolamenti e agli usi.

I moderatori devono comunicare nella conferenza almeno ogni 15 giorni il regolamento dell'area e tenere archivio accessibile al pubblico di tutti i regolamenti nelle loro differenti stesure almeno per due anni.

Art.X. Responsabilita' del gestore

Il gestore e' respomnsabile per le specifiche attivita' che sa di compiere.

Il gestore ha la facolta' di controllare l'attivita' dei propri utenti nell'eservizio delle proprie funzioni. Di quanto viene a conoscenza in questo caso e' tenuto al segreto. Nel caso di dubbio il gestore puo' chiedere all'autorita' competente di decidere se l'attivita' dell'utente e' lecita, illecita, oppure se l'utente deve modificare il propprio comportamento e in base a quali criteri.

Il gestore ha il dovere di informare periodicamente almeno in modo sommario delle attivita' svolte nel sistema telematico tramite bollettini pubblici.

Il gestore ha diritto di rispondere o escludere completamente dal proprio sistma i prpri utenti seguendo la stessa procedura indicata per l'esclusione o sospensione di un appartenente a reti.

Il gestore ha il potere di indirizzare le attivita' tutte e singole svolte sul proprio sistema telmatico secono le finalita' che preferisce, manifestandole pubblicamente.

Art.X. Responsabilita' dell'utente

Gli utenti sono responsabili per le attivita' da loro compiute.

Il materiale depositato dagli utenti nei sistemi telematici si preuime per la diffusione salbo espressa idnicazione contraria dell'autore e, per cio' che non e' coperto, dell'utente.

Del materiale anonimo e' responsabile il gestore che lo diffonde se non puo' indicarne la fonte

Art.X Responsabilita' di altri soggetti

Chi, nell'esercizio di compiti assegnatigli nell'esercizio delle telecomunicazioni, usa delle proprie attribuzioni per svolgere o aiutare attivita' illecite, e' escluso dalle telecomunicazioni per una durata massima di 2 anni dal provvedimento.

Art.X. Durata dei provvedimenti

La durata indicata dei provvedimenti segue quella diversa fissata dalla magistrature nei casi da essa presi in esame.

Art.X. Tutela dell'anonimato

Ogni gestore decide liberamente se accettare posta pubblica anonima o meno. Se l'accetta ne e' responsabile in prima persona.

Per tutelare l'identita' di chi scrive in una conferenza, l'utente puo' darsi un alias che deve notificare al gestore, che a sua volta ne prende atto. Il gestore e' autorizzato a divulgare i dati reali solo alla magistratura.

SEZIONE II Il materiale

Art.X. Definizione di materiale

Per materiale si intende tutto l'insieme delle informazioni disponibili a tutti e presenti su un sistema telematico.

Art.X. Il materiale distribuibile

Il materiale che un sistema telematico puo' diffondere e' quello che l'autore vuole distribuibile o per dichiarazione espressa o per comportamento concludente.
Art.X. Indicazione della fonte

Il gestore indica per ogni materiale presente la sua fonte. In assenza ne e' responsabile in prima persona.
Art.X. Del materiale di fonte anonima

Definizione
fonte
responsabilita'

Art.X. Testi

Di ogni testo tutti i diritti sono riservati all'autore salva diversa espressa indicazione diversa dell'autore. Tuttavia se l'autore in prima persona invia un proprio testo ad un sistema telematico, egli ne autorizza con il proprio comportamento la diffusione, salva diversa indicazione contraria.
Art.X. Immagini, musica e suoni

L'autore che invia materiale lo fa per farsi conoscere. Si riserva quindi tutti i diritti eccetto quello di distribuzione gratuita che concede a tutti.
Art.X. Programmi

Alcuni tipi di programmi piu' diffusi che un sistema telematico puo' diffondere sono:

a) shareware
b) demo
c) freeware
d) altri assimilabili

L'importazione e l'esportazione non sono soggette a tassazione16 Art.X. Durata del diritto d'autore Art.X. Pagamento del materiale in visione Per il materiale che e' in visione si e' responsabili civilmente fino a dieci volte l'importo dovuto e non pagato e di una sanzione amministrativa di ugual misura.

Art.X. Materiale erotico

L'accesso al materiale erotico puo' essere concesso solo a chi ne fa espressa richiesta, dopo aver accertato la maggiore eta' del richiedente.

Le descrizioni a parole di tale materiale possono essere pubbliche.

Art.X.Responsabilita' e materiale

Il gestore non e' responsabile per le caratteristiche del materiale presente sul sistema.

Il gestore adotta tutte le cautele del caso per prevenire danni e diffusione di virus o simili.

Gli autori sono responsabili per i danni creati direttamente dai loro programmi per solo quello che e' stato realizzato nell'ultimo mese sull'elaboratore danneggiato.

SEZIONE III La posta elettronica
Art.X. Principi generali

Art.X. Posta privata
Art.X. Posta pubblica

Art.X. responsabilita'

Art.X. Chat

SEZIONE IV Altri servizi

Art.X. Consultazioni archivi

Art.X. Spedizioni fax

Art.X. Collegamento all'esterno

TITOLO IV Tutela Giudiziaria

Art.X. Le intercettazioni
Art.X. Sequestri
Art.X. Periti
Art.X. Documentazione da tenere
Art.X. Controllo (preventivo)

TITOLO III Le reti
Art.X. Definizione

Le reti telematiche sono associazioni di sistemi telematici per la condivisione di conferenze e di risorse distribuibili, organizzate da coordinatori con poteri decisionali.

Esse promuovono la diffusione e lo sviluppo nelle zone che coprono, e sono tutelate dallo Stato.

Ne' la rete, ne' tutti i suoi componenti, sono responsabili per gli atti commessi da un singolo appartenente alla stessa.

I coordinatori rella rete possonon chiedere agli appartenenti alla rete che dipendono da loro di estromettere per periodi non superiori a sei mesi dai servizi offerti dalla rete singoli utenti, su decisione motivata e pubblica di moderatori o di coordinatori. Olte tale data il caso va riaffrontato, consinderando solo la situazione attuale.

I coordinatori della rete possono estromettere gli appartenenti che da loro dipendono su decisione motivata e pubblica, secondo la presente procedura.

1) contestazione pubblica e motiviata fatta ufficialmente dalla rete e simultaneamente per messaggio privato entro 15 giorni da quando se ne viene a conoscenza, e non prima di 7 giorni dallo stesso momento;

2) entro 7 giorni risposta ufficiale e pubblica dell'appartenente

3) conferma ufficiale e pubblica e motivata dell'estromissione dalla rete entro 7 giorni che deve indicare anche la durata certa e la possibilta' di chiedere riesame della propria situazione da parte dell'escluso. Il provvedimento non puo' avere durata per periodi maggiori di un anno, pena nullita' per la parte eccedente.

CONSIGLI:
- riunire tutte le definizioni
- riunire le norme di carattere internazionale privato e processuale

INDICE DEGLI ARTICOLI
CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI NELLE TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I Principi generali
Art 1 Principi generali
Art 2 Diritti Inviolabili nelle telecomunicazioni
art 3 Messaggi e posta elettronica
art 4 Materiale lasciato dagli utenti
art 5 Materiale lasciato e gestore
art.x. Definizione di telematica
Art.X. Tutela del nome del sistema
Art.X. Regolamento giuridico di un sistema telematico
Art.X. Valore dei Documenti informatici
Art.X. Posizioni di monopolio.
TITOLO II I sistemi Telematici
SEZIONE I: I SOGGETTI
Art.X. Gestore di servizi telematici
Art.X. L'utente
Art.X. Collaboratori
Art.X. Responsabilita' del gestore
Art.X. Responsabilita' dell'utente
Art.X Responsabilita' di altri soggetti
Art.X. Durata dei provvedimenti
Art.X. Tutela dell'anonimato
SEZIONE II Il materiale
Art.X. Definizione di materiale
Art.X. Il materiale distribuibile
Art.X. Indicazione della fonte
Art.X. Del materiale di fonte anonima
Art.X. Testi
Art.X. Immagini, musica e suoni
Art.X. Programmi
Art.X. Durata del diritto d'autore
Art.X. Pagamento del materiale in visione
Art.X. Materiale erotico
Art.X.Responsabilita' e materiale
SEZIONE III La posta elettronica
Art.X. Principi generali
Art.X. Posta privata
Art.X. Posta pubblica
Art.X. responsabilita'
Art.X. Chat
SEZIONE IV Altri servizi
Art.X. Consultazioni archivi
Art.X. Spedizioni fax
Art.X. Collegamento all'esterno
TITOLO IV Tutela Giudiziaria
Art.X. Le intercettazioni
Art.X. Sequestri
Art.X. Periti
Art.X. Documentazione da tenere
Art.X. Controllo (preventivo)
TITOLO III Le reti
Art.X. Definizione

1 Tiziano Solignani il 15-12-1994 ritiene che tale affermazione sia troppo di principio per poter essere contenuta in un testo lesislativo. Mi trovo d'accordo con lui, ma non mi esime dal mantenere questa affermazione. Ritengo infatti che questa carta debba essere di stimolo non solo per la nazione in cui ci trovamo, ma per tutto il mondo. Si afferma in questa sede il principio che le telecomunicazioni sono un bene di tutta l'umanita', l'unico bene che non costa nulla e che puo' concretamente avvicinare i popoli tra di loro, contribuire al loro sviluppo, mettendoli tutti sullo stesso piano.
Una possibilita' del genere deve restare la piu' ampia possibile, e tutelata anche dall'ONU come risorsa a cui tutti devono accedere. La funzione di sviluppo culturale delle telecomunicazioni e' sotto gli occhi di tutti. Chi piu' sa, od anche, chi puo' avvicinarsi a chi sa, oggi come nel passato, ha maggiori possibilita'. E questo a costi irrisori. Le telecomunicazioni sono una risorsa troppo importante nello sviluppo della comunita' mondiale (o come si diceva un tempo il villaggio globale) perche' una singola nazione ne possa disporre ad arbitrio. Per questo l'ONU deve essere investito della qualita' non di garante, ma di osservatore delle telecomunicazioni mondiali. Garante e' chi prende le difese e decide. Osservatore e' chi controlla stimolando lo sviluppo.

2 Sempre Tiziano Solignani mi ga notare come sarebbe meglio indicare: "Il diritto di telecomunicare spetta ai singoli e alle formazioni sociali e costituisce uno dei modi di eservizio della liberta' di manifestazione del pensiero garantita dall'art 21 della Costituzione". Secondo la sua proposta viene tutelato il diritto di telecomunicare. Cioe' comunicare attraverso telecomunicazioni. Ma questo e' meno di quello che la telematica oggi offre. La possibilita' di usufruire di servizi non e' comunicare, ma e' altrettanto degna di tutela. La possibilita' di prelevare programmi idem. Ritengo quindi che la mia formulazione, per quanto piu' ampia e apparentemente generica, sia da preferire ad una indicazione piu' precisa che pero' taglia fuori parte importante della telematica.

3 Tutti affermano che le telecomunicazioni sono il mezzo fondamentale attraverso cui la democrazia si puo' sviluppare. Queste indicazioni, tolleranza e rispetto, sono i principi indispensabili attraverso i quali il popolo telematico puo' crescere democraticamente nella democrazia. Nella prassi consolidata il moderatore di una conferenza e' anche colui che impedisce, all'occorenza, a singoli utenti particolarmente bellicosi di impedire la serena discussione e il proficuo confronto tra opinioni diverse. Il moderatore di una conferenza quindi e' legittimato a sospendere singoli utenti in base a queste brevi indicazioni, la cui portata concreta coinvolgono chiunque operi nelle telecomunicazioni. Il principio puo' certamente, ed anzi deve, essere visto anche al contrario: chi rispetta queste principi ha diritto ipso facto a partecipare del mondo delle telecomunicazioni. L'ordine in cui i principi sono indicati non e' casuale, ma segue una ordinazione per prevalenza. La legge non puo' impedire a chi e' tollerante e rispettoso di telecomunicare. Casi particolari da affrontare, e gia' verificatasi, sono quelli di condannati da giudici a non usare computer e/o modem per un certo tempo. L'efficacia di tali provvedimenti e' stata accertata nulla, in quanto appena scaduto il termine i soggetti al provvedimento hanno ripreso come prima.

4 Questi tre commi sono il cardine da cui partire per ogni regolamentazione in materia. Il primo riconosce a chiunque il diritto di usare un modem, sia esso utente o gestore. Il secondo invece precisa che chiunque ha diritto ad accedere alle risorse telematiche: penso per esempio all'ipotetico caso di una bbs che e' l'unica ad offire aggancio ad internet. Questa bbs a mio parere non puo' rifiutare il contratto arbitrariamente. Succederebbe cosi' che chi ha l'accesso ad una risorsa in condizioni di monopolio potrebbe ingiustificatamente impedire l'armonioso sviluppo culturale. E' un tema delicato perche' impone un obbligo a prestare servizi a tutti. E' un principio che va certamente ancora limitato. Il terzo comma infine si occupa della possibilita' di creare associazioni e centri che offrono servizi telematici, principio protetto dalla nostra costituzione relativamente alla liberta' di associazione. Principio da affermare evidentemente anche in ambito internazionale, cioe' la possibilita' di formare associazioni internazionali. In ambito CEE si sta ora iniziando qualcosa relativamente alle fondazioni europee. Certamente questo e' un punto di partenza.
5 Scrive Tiziano Solignani: "Qui secondo me ci sono degli spunti interessantissimi. Si prevede innanzitutto un diritto alla riservatezza degli utenti nei confronti del gestore del sistema, e questo e' un aspetto importante. In secondo luogo si prevede un obbligo del sysop di informazione dell'utente che ha anche lo scopo di tutelare la comunita' informatica in generale facendo si' chei suoi membri siano sempre piu' competenti. Questo articolo mi piace molto e credo che dovrebbe essere maggiormente sviluppato e articolato".
Solignani ha commentato perfettamente l'articolo. Purtroppo non saprei io stesso svilupparlo, perche' i casi in cui questo articolo saranno applicabili sono certamente infiniti. Dividerlo in tipologia mi sembra anche quasi svuotarlo della forza che l'affermazione di principio contiene in se'. Sono in attesa di proposte.

6 Sempre il buon Solignani auspica la previsione di un termine minimo scaduto il quale il materiale puo' essere rimosso. La mancata indicazione di tale termine da parte mia e' voluta. Il gestore e' infatti libero di decidere autonomamente se diffondere o meno, o, detto in modo diverso, di tenere sulla propria bbs un file piuttosto che un altro. Ritengo che tale liberta' sia tanto ampia da riconoscere al gestore di prendere questa decisione in ogni momento, a suo insindacabile giudizio.

7 Solignani sempre mi ha ricordato di specificare in che modo va fatta la notifica. In particolare lui mi suggeriva di usare la matrix. Pero' bisogna prevedere una formula che resti utilizzabile anche nel futuro piu' lontano. La soluzione trovata penso che sia adeguata. Il testo originale inoltre non distingueva tra utente autore e utente non autore. L'utente che manda materiale di altri non e' interessato all'avviso. Diversamente per quanto riguarda l'autore che vuole diffondere una propria opera.

8 Il materiale che l'utente manda ad una BDT non e' generalmente per trasferirne la proprieta'. Chi manda un file e' perche' venga diffuso. Questa la norma. Ci possono essere casi pero' in cui l'utente vuole fare diversamente. In questi casi e' consuetudine che l'utente lo segnali. Questo e' solo un esplicitare una pratica consuetudinaria. Il gestore e' insomma solo un diffusore di materiale di cui non diventa proprietario. Il Gestore e' invece proprietario di quanto in prima persona egli fa: le descrizioni dei file in bbs, i bollettini che scrive, il materiale che, da lui prodotto, diffonde.

9 Penso ad Agora' che fa pagare per i files che vengono prelevati. Non si tratta di impedire ad Agora' di farsi pagare per ogni file, ma se l'autore vieta qualche forma di distribuzione o la limita espressamente in certe modalita', questa vanno rispettate. E' da tener presente che il materiale inviato resta nelle disponibilita' dell'autore. Il Gestore e' un mero veicolo. Vero e' che se il gestore non ha interesse a diffondere il materiale non lo diffondera'. Diversa pero' e' la possibilita' per lui di speculare su questo, senza che l'autore ne abbia un beneficio diretto. E' comunque da valutare meglio questo aspetto, perche piu' interesse c'e' a diffondere per tutti, e piu' ne guadagna la collettivita'. Si potrebbe escludere la distribuzione nel caso l'autore espressamente dica che la diffusione deve essere sempre e comunque gratuita.

10 Scrive Solignani: "Anche qui non c'e nulla di giuridico. Si parla di mondo telematico alludendo all'insieme di elaboratori installati stabilmente per svolgere operazioni di collegamento con altri elaboratori, accessibili da parte di chiunque". E' vero. Ma questo rispecchia sempre la vocazione internazionale di questa carta, che vuole regolare i rapporti non basandosi sulla normativa nazionale, ma su principi, da definire e affermare, in ambito internazionale. Ardito ? ...

11 Qui si' la vena internazionale della carta deve fermarsi. Non avrebbe alcun senso prevedere una normativa che e' gia' largamente esistente nei paesi, e per fortuna gia' sufficientemente tutelata. Cosi' il rinvio alla normativa nazionale rafforza il principio per la capacita' di rendere efficace tipica di una norma nazionale gia' codificata.
12 Bisogna applicare la legge che e' evidente vegga applicata. Certe storture che negli Usa vengono perpetrate non devono accadere. Alludo al caso del download di gif pornografica da uno stato in cui questo e' lecito ad uno stato dove questo e' illecito. La legge italiana riconosce alle parti la capacita' di indicare la legge che regola i loro rapporti. Cosi' anche questa carta puo' iniziare ad affermare questo principio. 13 Diciamole in altre parole: il sysop che non dice quale legislazione vige fa si' che possa restare il dubbio. Se invece lo specifica espressamente allora l'utente che resta collegato sa di farlo a quelle condizioni. E' una accettazione contrattuale, per comportamento concludente, di una norma di diritto internazionale privato e processuale. Bisogna verificare che questo sia possibile in tutti i paesi, a partire dall'Italia.

14E' importante che la normativa internazionale che gli stati molto presto saranno costretti ad affrontare, si basi sugli usi esistenti, e cerchi di recepirli e armonizzarli. Una normativa che imponga dall'alto ai cittadini telematici comportamenti che essi non potranno mai tenere sia perche' impossibile, sia perche' eccessivamente o inutilmente oneroso, sarebbe certamente un mezzo per imbrigliare e bloccare lo sviluppo democratico dei popoli.

Esperienze concrete di conferenze aperte tra popoli, quali quelle su Internet tra Usa e ex-Urss, dimostrano come sia possibile tra popoli diversi costruire una comunita', con propria cultura, usi, costumi, lingua, storia. Per territorio invece c'e' solo uno spazio virtuale che coincide con quello della conferenza, e che fisicamente si ripete in centinaia di elaboratori in tutto il mondo.

15 Una importante legge da tenere presente e' il decreto legislativo n.50/1992 sulle vendite per corrispondenza o porta a porta. Con l'articolo in esame tale legge continua a regolare i rapporti tra le parti in modo favorevole al consumatore. Inoltre essendo attuazione di una normativa comunitaria, la sua applicazione e conoscenza e' facilitata
16 In proposita vedi anche GUCE l.253/93 [S1] Una importante legge da tenere presente e' il decreto legislativo n.50/1992 sulle vendite per corrispondenza o porta a porta. Con l'articolo in esame tale legge continua a regolare i rapporti tra le parti in modo favorevole al consumatore. Inoltre essendo attuazione di una normativa comunitaria, la sua applicazione e conoscenza e' facilitata.

Progetto di legge in fase di realizzazione di Valentino Spataro.
TUTTI i diritti riservati.
Vietato fare un uso non personale del testo senza contattare l'autore. Libera la diffusione per mezzo telematico gratuita citando la fonte.

Indirizzi

V.Spataro@Agora.stm.it 2:331/347.0 bbs 02-29528616
Valentino.Spataro@Galactica.it 19:1001/1017 fax 02-29528616 24 ore

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