9. Carta dei diritti e dei doveri nelle telecomunicazioni di Valentino
Spataro
Codice di autoregolamentazione con spunti di diritto internazionale privato e
proposte di legge)
... non sono d'accordo con le tue idee, ma mi battero' con tutte le mie forze
perche' tu possa esprimerle. (Voltaire)
TITOLO I Principi generali
Art 1 Principi generali
Le telecomunicazioni sono risorsa dell'umanita'1. Tramite le
telecomunicazioni i cittadini esercitano i diritti di cui sono portatori2 e
contribuiscono allo sviluppo personale e sociale, rispettando i doveri di
tolleranza, rispetto3, osservanza delle leggi, degli usi e degli accordi
negoziali. Art 2 Diritti inviolabili nelle telecomunicazioni La liberta' di
telecomunicare e' inviolabile. Chiunque ha diritto di accesso alle risorse
offerte in condizioni di monopolio.
Chiunque, previa notifica a chi di dovere, puo' aprire un sistema telematico,
senza sanzioni penali4. Ognuno e' responsabile personalmente delle azioni che
compie, avendone specificatamente conoscenza. Il gestore ha il dovere di
mantenere inalterato quanto lasciato dagli utenti. Ha tuttavia la facolta' di
aggiungere un solo file contenente esclusivamente la descrizione del proprio
sistema telematico, e togliere gli altri file che indicano esclusivamente altri
sistemi telematici.
art 3 Messaggi e posta elettronica
Il gestore del sistema garantisce il rispetto dei gradi di riservatezza per
ogni area; e' tenuto altresi' a informare correttamente l'utente sul regolamento
e le caratteristiche dell'area5. art 4 Materiale lasciato dagli utenti Quanto
lasciato dagli utenti in ogni area e' sottoposto al regime contrattuale posto
nell'area stessa, salvo esplicita diversa indicazione dell'utente o, nel
materiale stesso, dal suo autore. Gli utenti che lasciano messaggi in conferenze
pubbliche aperte a tutti hanno riconosciuta solo la paternita' e il diritto a
che esso non venga modificato nel contenuto.
art 5 Materiale lasciato e gestore
Il gestore di BDT non ha diritto di alterare, aggiungere o rimuovere il
contenuto, in tutto o in parte, del materiale che diffonde, se non per cambiare
il formato di compressione, nonche' per aggiungere un breve file esclusivamente
descrittivo del gestore6. Puo' tuttavia decidere di togliere integralmente
quanto mandato dall'utente senza bisogno di avviso. Invece l'autore che invia
proprio materiale ha diritto a un previo e tempestivo avviso allo stesso per
qualsiasi ragione a mezzo telecomunicazioni, e deve essere leggibile per almeno
sei mesi, a meno che l'utente non ne venga a conoscenza prima7. I files
esclusivamente descrittivi di altri gestori possono essere rimossi in ogni
momento. Cosi' anche chiunque. Il materiale lasciato al gestore resta nelle
disponibilita' dell'autore, salvo il diritto di distribuzione, e comunque salvo
espressa indicazione contrario dell'autore stesso8. Tutti i diritti del gestore
ineriscono solo sul diritto di distibuzione come dall'autore conferito. Il
gestore puo' farsi rimborsare le spese per la diffusione, da parte di chi invia
e/o da parte di chi riceve, salvo espressa indicazione contraria dell'autore9.
Il gestore predispone aree non accessibili se non ai suoi collavoratori per il
deposito difiles. Tali aree non devonon contenere programmi lasciati da piu' di
un mese. art.x. Definizione di telematica Telematico e' il mezzo attraverso il
quale gli uomini possono comunicare tra di loro, contraddistinto dalla
connessione di sistemi computerizzati.
Si parla di mondo telematico alludendo all'insieme di elaboratori installati
stabilmente per svolgere operazioni di collegamento con altri elaboratori,
accessibili da parte di chiunque10. Art.X. Tutela del nome del sistema Per la
tutela dei segni distintivi si rimanda alla normativa nazionale11. Art.X.
Regolamento giuridico di un sistema telematico Salvo diversa indicazione
contraria o diverso comportamento, un sistema telematico si presume essere una
associazione di fatto amministrata dal suo gestore, che mette a disposizione
della associazione stessa a sua discrizione attivita' e risorse.
Art.X. Valore dei Documenti informatici
(Rinvio alla legge)
Art.X. Posizioni di monopolio.
Chi si trova in una posizione di monopolio di fatto deve permettere a
chiunque di accedere alle risorse che solo lui ha. Nel caso di estromissione la
motivazione deve essere chiara, basata su fatti, e pubblica, nelle modalita'
altrove indicate.
TITOLO II I sistemi Telematici
SEZIONE I: I SOGGETTI
Art.X. Gestore di servizi telematici
E' Gestore chi ha un elaboratore dedicato anche in parte ma stabilmente a far
comunicare uomini per mezzo di altri elaboratori.
Per sistema telematico si intende a quel complesso di informazioni e servizi
che l'elaboratore di cui sopra mette a disposizione degli utenti.
La legge sempre applicabile al Gestore e' unicamente quella dove e' situato
l'elaboratore. Tuttavia se riceve informazioni e/o servizi da altri Gestori e'
soggetto anche alla loro legge, salvo patto contrario12. Il Gestore comunica
agli utenti chiaramente sin dal collegamento a quale legge e' soggetto, pena la
non applicabilita' comunque della stessa nei loro rapporti13. Gli usi sono
applicabili come le leggi. Gli Stati si impegnano ad armonizzare la legislazione
in materia di telecomunicazioni e a promuovere una normativa internazionale
ispirata agli usi14. Art.X. L'utente E' utente di servizi telematici colui che
si avvale di elaboratori per comunicare con altri elaboratori.
La legge applicabile all'utente e' quella ove risiede ed anche quella del
gestore con cui si mette in contatto se questa e' indicata15[S1]. Gli usi sono
applicabili in assenza e in lacuna delle leggi. Art.X. Collaboratori I rapporti
tra collaboratori e gestore e' regolata dai contratti, dai regolamenti e, per la
parte gia' non prevista, dagli usi. I moderatorei delle conferenze hanno il
potere di estromettere e chiedere l'estromissione di un partecipante ad essa,
per un periodo non superiore al mese, che tenga un comportamento contrario ai
regolamenti e agli usi.
I moderatori devono comunicare nella conferenza almeno ogni 15 giorni il
regolamento dell'area e tenere archivio accessibile al pubblico di tutti i
regolamenti nelle loro differenti stesure almeno per due anni.
Art.X. Responsabilita' del gestore
Il gestore e' respomnsabile per le specifiche attivita' che sa di compiere.
Il gestore ha la facolta' di controllare l'attivita' dei propri utenti
nell'eservizio delle proprie funzioni. Di quanto viene a conoscenza in questo
caso e' tenuto al segreto. Nel caso di dubbio il gestore puo' chiedere
all'autorita' competente di decidere se l'attivita' dell'utente e' lecita,
illecita, oppure se l'utente deve modificare il propprio comportamento e in base
a quali criteri.
Il gestore ha il dovere di informare periodicamente almeno in modo sommario
delle attivita' svolte nel sistema telematico tramite bollettini pubblici.
Il gestore ha diritto di rispondere o escludere completamente dal proprio
sistma i prpri utenti seguendo la stessa procedura indicata per l'esclusione o
sospensione di un appartenente a reti.
Il gestore ha il potere di indirizzare le attivita' tutte e singole svolte
sul proprio sistema telmatico secono le finalita' che preferisce, manifestandole
pubblicamente.
Art.X. Responsabilita' dell'utente
Gli utenti sono responsabili per le attivita' da loro compiute.
Il materiale depositato dagli utenti nei sistemi telematici si preuime per la
diffusione salbo espressa idnicazione contraria dell'autore e, per cio' che non
e' coperto, dell'utente.
Del materiale anonimo e' responsabile il gestore che lo diffonde se non puo'
indicarne la fonte
Art.X Responsabilita' di altri soggetti
Chi, nell'esercizio di compiti assegnatigli nell'esercizio delle
telecomunicazioni, usa delle proprie attribuzioni per svolgere o aiutare
attivita' illecite, e' escluso dalle telecomunicazioni per una durata massima di
2 anni dal provvedimento.
Art.X. Durata dei provvedimenti
La durata indicata dei provvedimenti segue quella diversa fissata dalla
magistrature nei casi da essa presi in esame.
Art.X. Tutela dell'anonimato
Ogni gestore decide liberamente se accettare posta pubblica anonima o meno.
Se l'accetta ne e' responsabile in prima persona.
Per tutelare l'identita' di chi scrive in una conferenza, l'utente puo' darsi
un alias che deve notificare al gestore, che a sua volta ne prende atto. Il
gestore e' autorizzato a divulgare i dati reali solo alla magistratura.
SEZIONE II Il materiale
Art.X. Definizione di materiale
Per materiale si intende tutto l'insieme delle informazioni disponibili a
tutti e presenti su un sistema telematico.
Art.X. Il materiale distribuibile
Il materiale che un sistema telematico puo' diffondere e' quello che l'autore
vuole distribuibile o per dichiarazione espressa o per comportamento
concludente.
Art.X. Indicazione della fonte
Il gestore indica per ogni materiale presente la sua fonte. In assenza ne e'
responsabile in prima persona.
Art.X. Del materiale di fonte anonima
Definizione
fonte
responsabilita'
Art.X. Testi
Di ogni testo tutti i diritti sono riservati all'autore salva diversa
espressa indicazione diversa dell'autore. Tuttavia se l'autore in prima persona
invia un proprio testo ad un sistema telematico, egli ne autorizza con il
proprio comportamento la diffusione, salva diversa indicazione contraria.
Art.X. Immagini, musica e suoni
L'autore che invia materiale lo fa per farsi conoscere. Si riserva quindi
tutti i diritti eccetto quello di distribuzione gratuita che concede a tutti.
Art.X. Programmi
Alcuni tipi di programmi piu' diffusi che un sistema telematico puo'
diffondere sono:
a) shareware
b) demo
c) freeware
d) altri assimilabili
L'importazione e l'esportazione non sono soggette a tassazione16 Art.X.
Durata del diritto d'autore Art.X. Pagamento del materiale in visione Per il
materiale che e' in visione si e' responsabili civilmente fino a dieci volte
l'importo dovuto e non pagato e di una sanzione amministrativa di ugual misura.
Art.X. Materiale erotico
L'accesso al materiale erotico puo' essere concesso solo a chi ne fa espressa
richiesta, dopo aver accertato la maggiore eta' del richiedente.
Le descrizioni a parole di tale materiale possono essere pubbliche.
Art.X.Responsabilita' e materiale
Il gestore non e' responsabile per le caratteristiche del materiale presente
sul sistema.
Il gestore adotta tutte le cautele del caso per prevenire danni e diffusione
di virus o simili.
Gli autori sono responsabili per i danni creati direttamente dai loro
programmi per solo quello che e' stato realizzato nell'ultimo mese
sull'elaboratore danneggiato.
SEZIONE III La posta elettronica
Art.X. Principi generali
Art.X. Posta privata
Art.X. Posta pubblica
Art.X. responsabilita'
Art.X. Chat
SEZIONE IV Altri servizi
Art.X. Consultazioni archivi
Art.X. Spedizioni fax
Art.X. Collegamento all'esterno
TITOLO IV Tutela Giudiziaria
Art.X. Le intercettazioni
Art.X. Sequestri
Art.X. Periti
Art.X. Documentazione da tenere
Art.X. Controllo (preventivo)
TITOLO III Le reti
Art.X. Definizione
Le reti telematiche sono associazioni di sistemi telematici per la
condivisione di conferenze e di risorse distribuibili, organizzate da
coordinatori con poteri decisionali.
Esse promuovono la diffusione e lo sviluppo nelle zone che coprono, e sono
tutelate dallo Stato.
Ne' la rete, ne' tutti i suoi componenti, sono responsabili per gli atti
commessi da un singolo appartenente alla stessa.
I coordinatori rella rete possonon chiedere agli appartenenti alla rete che
dipendono da loro di estromettere per periodi non superiori a sei mesi dai
servizi offerti dalla rete singoli utenti, su decisione motivata e pubblica di
moderatori o di coordinatori. Olte tale data il caso va riaffrontato,
consinderando solo la situazione attuale.
I coordinatori della rete possono estromettere gli appartenenti che da loro
dipendono su decisione motivata e pubblica, secondo la presente procedura.
1) contestazione pubblica e motiviata fatta ufficialmente dalla rete e
simultaneamente per messaggio privato entro 15 giorni da quando se ne viene a
conoscenza, e non prima di 7 giorni dallo stesso momento;
2) entro 7 giorni risposta ufficiale e pubblica dell'appartenente
3) conferma ufficiale e pubblica e motivata dell'estromissione dalla rete
entro 7 giorni che deve indicare anche la durata certa e la possibilta' di
chiedere riesame della propria situazione da parte dell'escluso. Il
provvedimento non puo' avere durata per periodi maggiori di un anno, pena
nullita' per la parte eccedente.
CONSIGLI:
- riunire tutte le definizioni
- riunire le norme di carattere internazionale privato e processuale
INDICE DEGLI ARTICOLI
CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI NELLE TELECOMUNICAZIONI
TITOLO I Principi generali
Art 1 Principi generali
Art 2 Diritti Inviolabili nelle telecomunicazioni
art 3 Messaggi e posta elettronica
art 4 Materiale lasciato dagli utenti
art 5 Materiale lasciato e gestore
art.x. Definizione di telematica
Art.X. Tutela del nome del sistema
Art.X. Regolamento giuridico di un sistema telematico
Art.X. Valore dei Documenti informatici
Art.X. Posizioni di monopolio.
TITOLO II I sistemi Telematici
SEZIONE I: I SOGGETTI
Art.X. Gestore di servizi telematici
Art.X. L'utente
Art.X. Collaboratori
Art.X. Responsabilita' del gestore
Art.X. Responsabilita' dell'utente
Art.X Responsabilita' di altri soggetti
Art.X. Durata dei provvedimenti
Art.X. Tutela dell'anonimato
SEZIONE II Il materiale
Art.X. Definizione di materiale
Art.X. Il materiale distribuibile
Art.X. Indicazione della fonte
Art.X. Del materiale di fonte anonima
Art.X. Testi
Art.X. Immagini, musica e suoni
Art.X. Programmi
Art.X. Durata del diritto d'autore
Art.X. Pagamento del materiale in visione
Art.X. Materiale erotico
Art.X.Responsabilita' e materiale
SEZIONE III La posta elettronica
Art.X. Principi generali
Art.X. Posta privata
Art.X. Posta pubblica
Art.X. responsabilita'
Art.X. Chat
SEZIONE IV Altri servizi
Art.X. Consultazioni archivi
Art.X. Spedizioni fax
Art.X. Collegamento all'esterno
TITOLO IV Tutela Giudiziaria
Art.X. Le intercettazioni
Art.X. Sequestri
Art.X. Periti
Art.X. Documentazione da tenere
Art.X. Controllo (preventivo)
TITOLO III Le reti
Art.X. Definizione
1 Tiziano Solignani il 15-12-1994 ritiene che tale affermazione sia troppo di
principio per poter essere contenuta in un testo lesislativo. Mi trovo d'accordo
con lui, ma non mi esime dal mantenere questa affermazione. Ritengo infatti che
questa carta debba essere di stimolo non solo per la nazione in cui ci trovamo,
ma per tutto il mondo. Si afferma in questa sede il principio che le
telecomunicazioni sono un bene di tutta l'umanita', l'unico bene che non costa
nulla e che puo' concretamente avvicinare i popoli tra di loro, contribuire al
loro sviluppo, mettendoli tutti sullo stesso piano.
Una possibilita' del genere deve restare la piu' ampia possibile, e tutelata
anche dall'ONU come risorsa a cui tutti devono accedere. La funzione di sviluppo
culturale delle telecomunicazioni e' sotto gli occhi di tutti. Chi piu' sa, od
anche, chi puo' avvicinarsi a chi sa, oggi come nel passato, ha maggiori
possibilita'. E questo a costi irrisori. Le telecomunicazioni sono una risorsa
troppo importante nello sviluppo della comunita' mondiale (o come si diceva un
tempo il villaggio globale) perche' una singola nazione ne possa disporre ad
arbitrio. Per questo l'ONU deve essere investito della qualita' non di garante,
ma di osservatore delle telecomunicazioni mondiali. Garante e' chi prende le
difese e decide. Osservatore e' chi controlla stimolando lo sviluppo.
2 Sempre Tiziano Solignani mi ga notare come sarebbe meglio indicare:
"Il diritto di telecomunicare spetta ai singoli e alle formazioni sociali e
costituisce uno dei modi di eservizio della liberta' di manifestazione del
pensiero garantita dall'art 21 della Costituzione". Secondo la sua proposta
viene tutelato il diritto di telecomunicare. Cioe' comunicare attraverso
telecomunicazioni. Ma questo e' meno di quello che la telematica oggi offre. La
possibilita' di usufruire di servizi non e' comunicare, ma e' altrettanto degna
di tutela. La possibilita' di prelevare programmi idem. Ritengo quindi che la
mia formulazione, per quanto piu' ampia e apparentemente generica, sia da
preferire ad una indicazione piu' precisa che pero' taglia fuori parte
importante della telematica.
3 Tutti affermano che le telecomunicazioni sono il mezzo fondamentale
attraverso cui la democrazia si puo' sviluppare. Queste indicazioni, tolleranza
e rispetto, sono i principi indispensabili attraverso i quali il popolo
telematico puo' crescere democraticamente nella democrazia. Nella prassi
consolidata il moderatore di una conferenza e' anche colui che impedisce,
all'occorenza, a singoli utenti particolarmente bellicosi di impedire la serena
discussione e il proficuo confronto tra opinioni diverse. Il moderatore di una
conferenza quindi e' legittimato a sospendere singoli utenti in base a queste
brevi indicazioni, la cui portata concreta coinvolgono chiunque operi nelle
telecomunicazioni. Il principio puo' certamente, ed anzi deve, essere visto
anche al contrario: chi rispetta queste principi ha diritto ipso facto a
partecipare del mondo delle telecomunicazioni. L'ordine in cui i principi sono
indicati non e' casuale, ma segue una ordinazione per prevalenza. La legge non
puo' impedire a chi e' tollerante e rispettoso di telecomunicare. Casi
particolari da affrontare, e gia' verificatasi, sono quelli di condannati da
giudici a non usare computer e/o modem per un certo tempo. L'efficacia di tali
provvedimenti e' stata accertata nulla, in quanto appena scaduto il termine i
soggetti al provvedimento hanno ripreso come prima.
4 Questi tre commi sono il cardine da cui partire per ogni regolamentazione
in materia. Il primo riconosce a chiunque il diritto di usare un modem, sia esso
utente o gestore. Il secondo invece precisa che chiunque ha diritto ad accedere
alle risorse telematiche: penso per esempio all'ipotetico caso di una bbs che e'
l'unica ad offire aggancio ad internet. Questa bbs a mio parere non puo'
rifiutare il contratto arbitrariamente. Succederebbe cosi' che chi ha l'accesso
ad una risorsa in condizioni di monopolio potrebbe ingiustificatamente impedire
l'armonioso sviluppo culturale. E' un tema delicato perche' impone un obbligo a
prestare servizi a tutti. E' un principio che va certamente ancora limitato. Il
terzo comma infine si occupa della possibilita' di creare associazioni e centri
che offrono servizi telematici, principio protetto dalla nostra costituzione
relativamente alla liberta' di associazione. Principio da affermare
evidentemente anche in ambito internazionale, cioe' la possibilita' di formare
associazioni internazionali. In ambito CEE si sta ora iniziando qualcosa
relativamente alle fondazioni europee. Certamente questo e' un punto di
partenza.
5 Scrive Tiziano Solignani: "Qui secondo me ci sono degli spunti
interessantissimi. Si prevede innanzitutto un diritto alla riservatezza degli
utenti nei confronti del gestore del sistema, e questo e' un aspetto importante.
In secondo luogo si prevede un obbligo del sysop di informazione dell'utente che
ha anche lo scopo di tutelare la comunita' informatica in generale facendo si'
chei suoi membri siano sempre piu' competenti. Questo articolo mi piace molto e
credo che dovrebbe essere maggiormente sviluppato e articolato".
Solignani ha commentato perfettamente l'articolo. Purtroppo non saprei io stesso
svilupparlo, perche' i casi in cui questo articolo saranno applicabili sono
certamente infiniti. Dividerlo in tipologia mi sembra anche quasi svuotarlo
della forza che l'affermazione di principio contiene in se'. Sono in attesa di
proposte.
6 Sempre il buon Solignani auspica la previsione di un termine minimo scaduto
il quale il materiale puo' essere rimosso. La mancata indicazione di tale
termine da parte mia e' voluta. Il gestore e' infatti libero di decidere
autonomamente se diffondere o meno, o, detto in modo diverso, di tenere sulla
propria bbs un file piuttosto che un altro. Ritengo che tale liberta' sia tanto
ampia da riconoscere al gestore di prendere questa decisione in ogni momento, a
suo insindacabile giudizio.
7 Solignani sempre mi ha ricordato di specificare in che modo va fatta la
notifica. In particolare lui mi suggeriva di usare la matrix. Pero' bisogna
prevedere una formula che resti utilizzabile anche nel futuro piu' lontano. La
soluzione trovata penso che sia adeguata. Il testo originale inoltre non
distingueva tra utente autore e utente non autore. L'utente che manda materiale
di altri non e' interessato all'avviso. Diversamente per quanto riguarda
l'autore che vuole diffondere una propria opera.
8 Il materiale che l'utente manda ad una BDT non e' generalmente per
trasferirne la proprieta'. Chi manda un file e' perche' venga diffuso. Questa la
norma. Ci possono essere casi pero' in cui l'utente vuole fare diversamente. In
questi casi e' consuetudine che l'utente lo segnali. Questo e' solo un
esplicitare una pratica consuetudinaria. Il gestore e' insomma solo un diffusore
di materiale di cui non diventa proprietario. Il Gestore e' invece proprietario
di quanto in prima persona egli fa: le descrizioni dei file in bbs, i bollettini
che scrive, il materiale che, da lui prodotto, diffonde.
9 Penso ad Agora' che fa pagare per i files che vengono prelevati. Non si
tratta di impedire ad Agora' di farsi pagare per ogni file, ma se l'autore vieta
qualche forma di distribuzione o la limita espressamente in certe modalita',
questa vanno rispettate. E' da tener presente che il materiale inviato resta
nelle disponibilita' dell'autore. Il Gestore e' un mero veicolo. Vero e' che se
il gestore non ha interesse a diffondere il materiale non lo diffondera'.
Diversa pero' e' la possibilita' per lui di speculare su questo, senza che
l'autore ne abbia un beneficio diretto. E' comunque da valutare meglio questo
aspetto, perche piu' interesse c'e' a diffondere per tutti, e piu' ne guadagna
la collettivita'. Si potrebbe escludere la distribuzione nel caso l'autore
espressamente dica che la diffusione deve essere sempre e comunque gratuita.
10 Scrive Solignani: "Anche qui non c'e nulla di giuridico. Si parla di
mondo telematico alludendo all'insieme di elaboratori installati stabilmente per
svolgere operazioni di collegamento con altri elaboratori, accessibili da parte
di chiunque". E' vero. Ma questo rispecchia sempre la vocazione
internazionale di questa carta, che vuole regolare i rapporti non basandosi
sulla normativa nazionale, ma su principi, da definire e affermare, in ambito
internazionale. Ardito ? ...
11 Qui si' la vena internazionale della carta deve fermarsi. Non avrebbe
alcun senso prevedere una normativa che e' gia' largamente esistente nei paesi,
e per fortuna gia' sufficientemente tutelata. Cosi' il rinvio alla normativa
nazionale rafforza il principio per la capacita' di rendere efficace tipica di
una norma nazionale gia' codificata.
12 Bisogna applicare la legge che e' evidente vegga applicata. Certe storture
che negli Usa vengono perpetrate non devono accadere. Alludo al caso del
download di gif pornografica da uno stato in cui questo e' lecito ad uno stato
dove questo e' illecito. La legge italiana riconosce alle parti la capacita' di
indicare la legge che regola i loro rapporti. Cosi' anche questa carta puo'
iniziare ad affermare questo principio. 13 Diciamole in altre parole: il sysop
che non dice quale legislazione vige fa si' che possa restare il dubbio. Se
invece lo specifica espressamente allora l'utente che resta collegato sa di
farlo a quelle condizioni. E' una accettazione contrattuale, per comportamento
concludente, di una norma di diritto internazionale privato e processuale.
Bisogna verificare che questo sia possibile in tutti i paesi, a partire
dall'Italia.
14E' importante che la normativa internazionale che gli stati molto presto
saranno costretti ad affrontare, si basi sugli usi esistenti, e cerchi di
recepirli e armonizzarli. Una normativa che imponga dall'alto ai cittadini
telematici comportamenti che essi non potranno mai tenere sia perche'
impossibile, sia perche' eccessivamente o inutilmente oneroso, sarebbe
certamente un mezzo per imbrigliare e bloccare lo sviluppo democratico dei
popoli.
Esperienze concrete di conferenze aperte tra popoli, quali quelle su Internet
tra Usa e ex-Urss, dimostrano come sia possibile tra popoli diversi costruire
una comunita', con propria cultura, usi, costumi, lingua, storia. Per territorio
invece c'e' solo uno spazio virtuale che coincide con quello della conferenza, e
che fisicamente si ripete in centinaia di elaboratori in tutto il mondo.
15 Una importante legge da tenere presente e' il decreto legislativo
n.50/1992 sulle vendite per corrispondenza o porta a porta. Con l'articolo in
esame tale legge continua a regolare i rapporti tra le parti in modo favorevole
al consumatore. Inoltre essendo attuazione di una normativa comunitaria, la sua
applicazione e conoscenza e' facilitata
16 In proposita vedi anche GUCE l.253/93 [S1] Una importante legge da tenere
presente e' il decreto legislativo n.50/1992 sulle vendite per corrispondenza o
porta a porta. Con l'articolo in esame tale legge continua a regolare i rapporti
tra le parti in modo favorevole al consumatore. Inoltre essendo attuazione di
una normativa comunitaria, la sua applicazione e conoscenza e' facilitata.
Progetto di legge in fase di realizzazione di Valentino Spataro.
TUTTI i diritti riservati.
Vietato fare un uso non personale del testo senza contattare l'autore. Libera la
diffusione per mezzo telematico gratuita citando la fonte.
Indirizzi
V.Spataro@Agora.stm.it 2:331/347.0 bbs 02-29528616
Valentino.Spataro@Galactica.it 19:1001/1017 fax 02-29528616 24 ore
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