FORUM MULTIMEDIALE
LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

 


Il decreto legislativo 103/95: la voce della Rete

I testi che seguono sono tratti da messaggi pervenuti alla mailbox del Forum o alla mia. Credo che sia utile leggerli per avere un'idea dei problemi sollevati dal decreto legislativo che accoglie le indicazioni dell'Unione europea sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni.
Il testo del decreto, e gli altri testi normativi collegati, sono su .
(Manlio Cammarata)

 


Valentino Spataro 13.12.95

....................

d.lgs. su liberalizzazione servizi nel mercato delle telecomunicazioni.

Restano i dubbi sui confini del d.lgs 103 del 1995. Su mc di dicembre 1995
si confermano i dubbi sull'applicabilita' alle bbs, ma si ricorda
soprattutto come la definizione ampia di "servizi di telecomunicazioni"
possa estendersi a chi opera anche su internet.

Ritengo che il titolo del testo normativo sia categorico nel limitare
l'ambito di applicazione a chi opera nel mercato, quindi a chi opera a fini di lucro.

Tuttavia una interpretazione del testo senza tener presente il titolo puo'
portare a includere le bbs.

Penso, per la mia bbs, di mandare questa lettera, non ho ancora deciso, ma
vorrei sapere anche il vostro parere (se siete interessati alla
problematica):

Al ministero delle poste e telecomunicazioni
Oggetto: d.lgs. 103 del 1995

Sig. Ministro,
le scrivo in merito al d.lgs. in oggetto.
Ho un computer che e' collegato alla linea telefonica di casa, e che
risponde a chiunque chiami nel pomeriggio fino a tarda notte. La banca
dati, consultabile via modem, raccoglie testi giuridici, discussioni
parlamentari, articoli di diritto presenti su internet. Questo materiale,
riunito tutto insieme, e' utile a quei pochi giuristi che sanno usare un
modem.
Nessuno paga niente per alcunche'. Chi si collega puo' prelevare quello
che vuole dalla lista dei files. Solo se qualcuno vuole contribuire mi
deve chiedere l'abilitazione, che do' gratuitamente.
Non e' una associazione, non e' una attivita' commerciale. E' solo un
punto di incontro con altri giuristi laureati come me o ancora in fasce.
Le chiedo se devo dichiarare qualcosa al Ministero, premesso che ho
cercato di avere una risposta parlando direttamente con i vari uffici del
Suo Ministero, ma senza arrivare a risposte certe.
Voglia, se necessario, ritenere questa come una dichiarazione formale
della iniziativa da me avviata gia' da tempo, che segue gli adempimenti
della legge 1981 n.121 , art8, in materia di denuncia di archivi
magnetici.
La prego aiutarmi a capire se sono soggetto alla normativa del d.lgs. che
e' intitolato: "Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 103 (in Gazz.
Uff., 6 aprile, n. 81). - Recepimento della direttiva 90/388/CEE
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni." e
quindi sembrerebbe applicabile solo a chi opera nel mercato e fa
concorrenza, mentre la mia non e' nemmeno una attivita', ma una mera ed
estemporanea iniziativa, che puo' cessare in qualsiasi momento senza
preavviso, non essendoci nemmeno contratti con gli utilizzatori.
Distinti saluti
dott. Valentino Spataro
viale dei Mille 4
20129 Milano
promotore di "Cornucopia bbs solo informazioni e diritto", bbs-fax
02-29528616.

 


Andrea Venturi 11.01.96

Buongiorno,
sono Andrea Venturi, della Xtel srl, una azienda attualmente
Service Provider (www.xtel.it); mi permetto di disturbarla per
chiederle, in qualita' di curatore del Forum Multimediale LA
SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE, qualche delucidazione im merito al
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n 103, relativo alle
autorizzazioni da richiedere da parte degli Internet Provider.

I Service Provider (che non rivendono accessi) sottostanno a questa
legislazione? Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per la
linea (commutata ISDN o dedicata che sia) che li collega al Loro
Access Provider?
E' possibile trovare della documentazione che *interpreti* il
semplice dettato legislativo?

Ringraziandola anticipatamente per la cortesia, le porgo distinti
saluti.

From: Andrea Venturi

 


Mario Battacchi 12.01.96

Sono Mario Battacchi, il presidente dell'Associazione Fidonet Italia.

Il tuo articolo su McLink ci ha molto preoccupato, e vorremmo fare luce
sulla questione delle BBS Fidonet, nonche' muoverci per eventualmente
migliorare la situazione sul nostro versante.

Siamo, io, il consiglio direttivo, e tutti i nostri iscritti, a tua
completa disposizione per questo problema e ti sarei grato personalmente
se potessimo coordinarci in questa vicenda.


Fammi sapere se possiamo fare qualcosa insieme.

Ciao!
UnMario a disposizione

 


Luigi Trovato 10.01.96

Oggetto: BBS amatoriali & nuova legge

Salve, sono un sysop di una BBS amatoriale gratuita, e le scrivo in
relazione all'articolo "Internet e BBS, liberalizzati al contrario" che
appare su MC di Gennaio 96.

Lei dice, a mio avviso giustamente, che il DL 103/95 sembra avere
applicazione per i fornitori di servizi Internet e per le BBS commerciali,
cioe' tutti quei servizi telematici forniti a pagamento, mentre non dovrebbe
riguardare le BBS amatoriali, ad accesso totalmente gratuito.

Tuttavia nel prosieguo dell'articolo ci sono dei punti dove sembra non dico
contraddire, ma quantomeno insinuare dei dubbi in proposito.

Nel riquadro "In sintesi", al punto 5, viene detto: "I BBS puramente
amatoriali, gratuiti e non aperti al pubblico, non ricadono nell'ambito di
applicazione di questa legge e quindi non sono soggetti ad alcun adempimento".
Ecco, io non capisco se questo vale per la mia BBS o no. La mia BBS e'
sempre stata (e sempre sara') amatoriale e gratuita. Ma e' ovviamente aperta
al pubblico. Nel senso che chiunque reperisce il numero telefonico
attraverso qualsiasi mezzo (amici, messaggi telematici, riviste, liste
varie) puo' chiamarlo, connettersi ed usufruirne. Praticamente la BBS non
rifiuta connessioni da parte di persone che non mi si sono annunciate in
precedenza chiedendomi di inserirle in lista utenti. L'iscrizione avviene ad
opera dell'utente stesso all'atto del suo primo collegamento. E' questa del
resto la procedura standard di quasi tutte le BBS appartenenti alle reti
telematiche amatoriali (Fidonet, Pnet, EuroNet, Cybernet, ecc.). Io chiedo
allora: non rientriamo noi fra quelli che "non sono soggetti ad alcun
adempimento" ?
Io penserei di si', perche' ad una lettura del testo della legge,
risulterebbe evidente che sono soggetti ad essa solo i fornitori di SERVIZI.
L'offerta di un'attivita' gratuita non costituisce servizio, ma semplice
FAVORE. E' come permettere ad un amico che mi viene a trovare di effettuare
una telefonata tramite il mio apparecchio. E' ovvio che gli sto concedento
la possibilita' di adoperare la connettivita' telefonica della Telecom (in
questo caso senza servizi aggiuntivi, ma non mi pare la cosa abbia
rilevanza), ma non lo sto facendo pagare e quindi e' un semplice favore. Non
credo che tutti quelli che fanno usare il proprio telefono ai propri amici
dovranno chiedere autorizzazioni ministeriali. La nostra situazione mi
appare identica. Noi offriamo un favore a tutti coloro che vogliono
usufruirne, e non credo che il fatto che l'accesso sia libero e non
riservato costituisca un elemento di discriminazione.
Tra l'altro il fatto che sia necessaria comunque una certa preparazione
tecnica ed una dotazione di attrezzature specifica per accedere a una BBS
amatoriale, potrebbe essere considerato come un fattore che esclude
l'offerta al "pubblico generalizzato".

Condivido comunque l'opinione espressa riguardo al fatto che ancora una
volta e' stata sfornata una legge dalla interpretazione difficile e ombrosa.

.............................
Ringrazio per l'attenzione dedicatami,
Distinti saluti,
Luigi Trovato, Ragusa

 


Mario Battacchi 17.02.96

..............................

A me vengono in mente delle domande, per chi sa rispondere:

1) Cosa si intende per BBS pubblico che ha l'obbligo di notifica, mentre per
quelli non pubblici non ce n'e' bisogno? Se io nel BBS non faccio entrare
gli utenti e metto un banner con su scritto che per iscriversi devono
spedirmi una lettera, posso considerarmi un BBS non pubblico? Un po' come i
club che richiedono la tessera e poi se entri te la danno gratis, per
intenderci.

2) Nella notifica si parla di apparecchiature omologate. Da cosa capisco se
il mio modem e' omologato o no? Ed immagino che basti l'omologa europea, no?
Lo stato italiano non puo' decidere che un modem considerato omologato nella
UE non lo sia in Italia, se non vado errato. Qualcuno mi dice anche che la
semplice omologa di un oggetto in qualsiasi paese della UE lo rende
automaticamente omologato per tutti i paesi. E' vero, non e' vero? Qualcuno
sa dirmi qualcosa?

3) Cosa si intende per BBS commerciale? Se ho un BBS con accesso gratuito,
ma magari all'interno c'e' il banner del negozio che mi sponsorizza, ossia
che ospita la BBS, e' da considerarsi commerciale?
Il mio BBS ad esempio e' pagato tutto coi soldi del sottoscritto, ma per
avere il modem us robotics con lo sconto sysop la USR mi ha chiesto di
mettere un banner con su scritto us robotics, e cosi' ho fatto. Sono da
considerarmi commerciale?

Ciao!
UnMario grato a chiunque sa spiegarmi queste cose


Flavio Molinelli 1. febbraio 1995

Vi ringrazio per offrire a utenti, gestori, operatori di Internet in Italia u-no spazio di incontro
prezioso, e sicuramente piu' completo dei vari newsgroup.

Voglio sottolineare una lacuna nel DL in oggetto (tra le tante...), e nelle
succcessive interpretazioni da voi pubblicate.

>>>>> I Presence Provider sono tenuti a notificazione/autorizzazione ???
<<<<< cemente descritto
nella sua lettera del 11.01.96: Un fornitore di servizi di presenza (WWW, E-Mail) che NON da accesso alla rete.

Alcune considerazioni:

1) L' IPP (Internet Presence Provider) È un nodo "terminale" : compra accesso da un ISP (Internet
Service Provider) es. Interbusiness:

2) NON rivende larghezza di banda: nel senso che il Cliente dell'IPP non usa parte della capacita' di
trasmissione dell'IPP stesso per una sua connessione diretta (ovvero per una connessione fatta sua sua iniziativa)

3) Le connessioni attive sull'IPP sono iniziate da _altri_ nodi

4) L'IPP non rivende accesso su linea commutata/dedicata che sia

5) Il DL 103/95, ai miei poveri occhi profani, sembra citare in tutta la sua e-stensione (e i DM/DPR
successivi lo confermano) situazioni legate alla rivendita di servizi di trasmissione dati, e non a
servizi _a valore aggiunto/applicativi_.

Mi sembra quindi che il DL103 voglia tutelare la concorrenza in termini di sistemi telematici di base
(ISO/OSI 1-2, forse 3, per intenderci), ma non voglia disciplinare quando esiste a livello superiore.
Ho paura d'altra parte che noi Telematici, conoscendo fin troppo bene quanto facciamo, ci riteniamo
oggetto del DL, in quanto fornitori di servizi telematici tout-court.
Mi aspetterei un DL di ben altro oggetto e tono, dedicato _esplicitamente_ questa volta ai fornitori
di servizi di informazione (che non e' telecomunicazione) che disciplini materie inerenti, quali
riservatezza, responsabilita' editoriale, ecc. ecc.

O no?!?!.

Arrivederci a Bologna!!
-------------------------------------------------------------
Flavio Molinelli show.it s.r.l.
Informatica
Telematica - Multimedia
55, c.so re Umberto, 10128 Torino (Italy), Tel/Fax 011.501810
" but the show must go on ! "


Roberto Antonetti 2 febbraio 1996

Egregi Signori, mi chiamo Roberto Antonetti e sono il Sysop (nonchè titolare) di Riviera delle Palme BBS. Una BBS che definirei commerciale per il fine di lucro che mi sono preposto.
Sono venuto a conoscenza del Dlgs in oggetto e subito mi sono preoccupato di capirci qualcosa. Ho letto il Dlgs 17/03/1995 n.103, il DPR 04/09/95 n.420 ed il DM 05/09/95 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; inoltre ho letto tutto il materiale trovato su questo spettabile FORUM. Scusate se non ho titolo per parlare in termini giuridici, (sono un semplice ragioniere), di questo argomento, ma permettetemi di dare la mia intepretazione.
La prima cosa che affermo è che il voler ricondurre ai Provider o alle BBS questa legge è quanto meno una forzatura. Se ho ben capito il Dlgs altri non è che un recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza sui mercati delle TELECOMUNICAZIONI. Se non vado errato, fino a qualche anno fà (ma comunque ancora di fatto), l'unico gestore nonchè proprietario della rete pubblica di telecomunicazioni in Italia era la Telecom (già SIP). E quando parlo di rete pubblica di telecomunicazioni faccio riferimento alla descrizione di cui alla lettera c) 1 comma dell'art.1 del Dlgs 17/03/95 n.103
Ricordo perfettamente le polemiche suscitate da questa situazione di monopolio allorquando si andava concretizzando l'auspicata Unione Europea. E la direttiva 90/388/CEE sembra essere proprio una moratoria a tale situazione. Infatti si parla di tariffe (in Italia) troppo alte rispetto a quelle in vigore negli altri paesi membri e della richiesta di adeguamento da parte dello stato per consentire la libera concorrenza dei "servizi di telecomunicazioni". Questa breve premessa per capire il probabile perchè della emanazione di questo Dlgs (in gergo si dice "la ratio"?). In nessuna parte della direttiva CEE si allude ai Servizi Applicativi (definiti invece nel Piano Nazionale delle Telecomunicazioni) come a dei Servizi di Telecomunicazioni; anzi si considera che talune restrizioni ai servizi di telecomunicazioni siano di ostacolo ai servizi, da noi definiti, applicativi. Quindi la mia interpretazione è che questo Dlgs non intende assolutamente regolare l'attività di chi fornisce servizi applicativi, intende invece regolamentare la costruzione e la gestione della "rete pubblica di telecomunicazioni".

Analizziamo un attimo le definizioni riportate all'art.1 del Dlgs 17/03/95 n.103:

a)"organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'INSTALLAZIONE DI RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONI, qualora necessario, per la FORNITURA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI. Risulta a qualcuno la possibilità di "stendere" cavi telefonici in giro per l'Italia o solamente nella propria città o paese?
PROVIDER INTERNET e BBS escluse da questa prima definizione.

b)"diritti speciali od esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività. Anche qui mi sembra chiaro che Provider Internet e BBS non c'entrino nulla, in quanto non esiste alcuna regolamentazione su come debba essere svolto un "servizio da provider" piuttosto che da "bbs".

c)"rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Anche qui mi sembra chiaro che un Provider Internet o una BBS non possano mai far parte in senso stretto della "rete pubblica di telecomunicazioni", in quanto si definisce infrastruttura la connessione tramite fili, ponti radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici. (Tesi maggiormente rafforzata dal fatto che, oltre al fatto che non sia possibile "stendere" cavi in alcuna maniera, per poter trasmettere con ponti radio sarebbe necessaria un'ulteriore licenza ministeriale con assegnazione di frequenze di trasmissione.
d)"servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Qui addirittura si parla di segnali e di procedimenti di telecomunicazioni, come a voler "chiarire" che a prescindere dal tipo di dati che si trasmettono, è importante il modo con cui essi vengono trasmessi. Anche qui Provider e BBS non possono essere presi in considerazione dato che non sono essi a scegliere il mezzo fisico di trasmissione, ma chi installa e gestisce le reti pubbliche.

e)"punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite. Ritengo evidente che qui ci si riferisce non al "punto terminale di rete" come ad un Terminale video o ad un PC, ma alla presa telefonica che costituisce il vero punto terminale al quale ci si può connettere. I Provider Internet e le BBS non possono installare prese di questo tipo ne tanto meno sono i soli a potervisi collegare, pertanto una BBS od un Provider Internet costituiscono nè più nè meno un "punto di terminale di rete" quanto un utente telefonico.

f)"esigenze fondamentali..... ecc.

i)"servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale. Il servizio di trasmissione dati a commutazione ..... non lo fà nè il Provider Internet nè la BBS, ma il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni. Infatti venendo a mancare la rete nessuno sarebbe più in grado di trasmettere o ricevere dati; pertanto la connessione diretta od indiretta che sia verrebbe automaticamente a mancare. Quindi ancora una volta Provider e BBS non c'entrano niente.

l)"semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione dei dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura : necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata. Qui intravvedo il modo di lavorare, per esempio della rete Sprint o Abacom che nonostante affittino le linee dalla Telecom, riescono a far pagare canoni più bassi con prestazioni migliori. Che cosa potrebbero affittare Provider o BBS? Esclusi anche da questa definizione.

In sostanza interpreto da questo Dlgs che viene data la possibilità di costituire delle nuove "dorsali" per le telecomunicazioni di tipo privato con la possibilità di interconnettersi anche per mezzo della rete pubblica. Se non sono male informato, per esempio, la Società Autostrade Spa, stà realizzando lungo le proprie autostrade una "dorsale" con cavi in fibra ottica. Non pensate quindi sia più giusto interpretare la legge in questo senso? Cioè possibilità, ma nel contempo limitazioni, affinchè possano esistere altri "fornitori di telecomunicazioni" come la Telecom?
A dare maggiore credito a questa mia interpretazione sono le NOTE riportate in calce al Dlgs. Ci sono oneri a carico dell'"autorizzato" assolutamente inapplicabili per una BBS, ma assolutamente adatti per un "fornitore di servizi di telecomunicazioni" come la Telecom o chi altro per essa. In definitiva la legge metterebbe sullo stesso piano strutture in grado di dare sia servizi applicativi che servizi di telecomunicazioni (realizzazione di reti pubbliche per l'interconnessione di punti terminale, cavi telefonici, concentratori, centraline di smistamento, ecc) e enti, come le BBS, che non solo possono offrire solo servizi applicativi, ma addirittura hanno bisogno e quindi USUFRUISCONO dei servizi di telecomunicazioni.
In altre parole, come potrebbe una BBS garantire (vedi art.4 del Dlgs) le condizioni di permanenza di dispopnibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale; la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni; le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale, ....., con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza.
C'è un elemento importantissimo che esclude automaticamente Provider e BBS da tutta questa normativa e cioè il fatto che non possono assicurare in alcun modo i loro collegamenti, la loro rispondenza alle norme tecniche e commerciali, in quanto i collegamenti stessi non sono i propri. Che diavolo ne posso sapere io sysop che i dati da e verso la mia BBS non rispondono ai requisiti imposti dalla legge; per esempio per qualche disturbo sulla linea i dati stessi non possono essere più letti o interpretati secondo gli standard di protocollo. Spero tanto che questa mia, possa rimettere in discussione il vero obiettivo di questa legge e consentirne la giusta interpretazione. Se invece le intenzioni dei legislatori fossero state anche quelle di regolamentare i "servizi applicativi", suggerirei loro di cambiare i propri consulenti tecnici.

In conclusione, secondo me, nessuna richiesta di autorizzazione o dichiarazione nè per Provider Internet nè per BBS per i quali sarà sicuramente necessario varare specifiche leggi di regolamentazione. Scusandomi, innanzi tutto per l'esposizione spesso contorta e per la mia "presunzione" (colpa delle leggi italiane che danno adito a duemila e cinquecento interpretazioni), porgo a tutti i miei più distinti saluti.
Antonetti Roberto
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