La legge sui dati personali e il WhoIs
di Alessia Ambrosini e Andrea Monti -
10.05.01
Per gentile concessione degli autori e dell'editore
Hops Libri pubblichiamo un brano
del libro "Trademark Online", a giorni in libreria.
Attualmente, le interrogazioni che possono essere eseguite sul database della
RA consentono a chiunque di sapere:
- chi ha registrato un certo nome a dominio
- che attività dichiara di svolgere il registrante
- quanti domini sono stati registrati da un certo soggetto
- quali sono i NIC-HANDLE (con i relativi dati personali) dei referenti tecnici
- quali sono i nameserver impiegati
- qual è il maintainer
- quando è stato creato il record
- chi e quando ha effettuato l'ultima modifica sul record
Questi dati vengono forniti alla RA con l'invio da parte del richiedente della
lettera di assunzione di responsabilità e del modulo tecnico senza nessun
riferimento alla disciplina del trattamento dei dati personali. È soltanto
richiesta (nella LAR) una generica autorizzazione per l'inserimento delle
informazioni in questione nel database pubblico gestito dalla RA. Sicuramente
troppo poco rispetto alle prescrizioni normative.
La legge 675/96 impone infatti - salve limitate eccezioni - di fornire all'interessato
tutte le informazioni relative al cosa si fa con i dati che lo riguardano, all'identità
del titolare del trattamento, all'ambito territoriale di comunicazione o
diffusione e le conseguenze del rifiuto di rispondere.
Richiede inoltre, in determinati casi fra i quali quelli di trattamento di dati
"sensibili", di acquisire il consenso dell'interessato e l'autorizzazione
del Garante per i dati personali prima di procedere oltre. Con l'eccezione dei
trattamenti obbligatori per legge o derivanti dall'esecuzione di obblighi
contrattuali che non sono soggetti a questa formalità.
Nulla di tutto questo è presente nelle procedure applicate dalla RA.
Manca innanzitutto l'informativa sul trattamento dei dati, dalla quale sarebbe
possibile desumere la necessità o meno della manifestazione del consenso. Se,
infatti, i dati fossero trattati solo ed esclusivamente ai fini della
registrazione del dominio non ci sarebbe necessità di una specifica
"autorizzazione" in tal senso, secondo quanto stabilito dall'art. 12
L.675/96. Ma se l'informativa rivelasse ulteriori finalità diverse dallo
stretto adempimento dell'obbligazione in questione allora saremmo in presenza
di un trattamento di dati personali non conforme alla legge.
Inoltre, mancando l'esplicita e obbligatoria indicazione del titolare del
trattamento (cioè del soggetto che ha "potere di vita o di morte" sui
dati in questione) l'interessato non ha modo di esercitare i diritti
attribuitigli dalla legge. Fra i quali spicca quello di opporsi al trattamento,
di chiedere la cancellazione o la rettifica dei dati non corretti e di sapere a
chi altri questi siano stati comunicati.
Quest'ultima inadempienza rileva in modo particolare rispetto alla quantità e
qualità delle informazioni liberamente disponibili nel database della RA. Se
per ragioni tecniche è indispensabile che di ciascun soggetto sia possibile
conoscere nome, indirizzo e-mail e NIC-HANDLE meno giustificabile (specie per le
persone fisiche) è mostrare "in chiaro" recapiti e indirizzi. Che
dovrebbero essere noti solo al Registro e da questi comunicati a terzi solo
dietro precise necessità o ordine dell'autorità giudiziaria.
Solo per completezza di informazione si accenna ad una possibile - ma allo
stato soltanto teorica - applicazione della L. 675/96 in materia di
cibersquatting se il nome a dominio coincide con un dato personale. La
registrazione di un nome a dominio configurerebbe in questo caso un trattamento
ai sensi dell'art. 2, c. II lett. B) L.675/96 succ. modo e int. perché
consiste nella raccolta e nel successivo inserimento dei dati personali di un
soggetto nel database del Registro. Il trattamento sarebbe illecito in quanto
compiuto contro la legge e senza il preventivo consenso di cui all'art. 11
L.675/96, nonché al fine di trarne profitto o di recare danno
("estorcere" una somma di denaro o altra utilità in cambio della
"restituzione" del dominio). Con ciò integrando la fattispecie penale
di cui all'art. 35 L.675/96, o comunque quella di cui all'art.18 della
stessa legge.
La legge sulla tutela dei dati personali definisce infatti all'art.1 comma I
lett. c) "dato personale"
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
Poiché in concreto la registrazione e l'utilizzo di un nome a dominio
corrispondente alle generalità di un soggetto possono essere univocamente ed
indiscutibilmente diretti ad associarlo con la persona in questione, esso nome a
dominio è da considerarsi a tutti gli effetti "dato personale"
secondo la definizione normativa sopra riportata.
Come potrebbe verificarsi nel caso, ad esempio, di un finto fanclub "nomefamoso.it"
che maschera in realtà un intento speculativo. In questo caso le attività
svolte dall'assegnatario in malafede (la registrazione del nome a dominio, la
raccolta e diffusione di notizie e immagini sulla vita del "nomefamoso")
rientrano sicuramente nella nozione di "trattamento" di cui all'art.
1 comma I lett. b) L.675/96, che viene definito come
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati.
Il trattamento effettuato dallo squatter è diretto in questo caso a
procurargli un doppio ingiusto profitto. Quello derivante dalla
"vendita" del dominio e quello derivante dalla notorietà di "nomefamoso.it"
per attirare i suoi ammiratori e - ad esempio - lucrare sulle inserzioni
pubblicitarie appositamente inserite nel sito.
Inoltre questo stato di fatto provocherebbe sicuramente un danno alla nostra
"celebrità" che non può utilizzare in rete le proprie generalità.
Il tutto senza che le sia stato richiesto tipo di consenso e in particolare
quello di cui all'art.11 l.675/96. In sintesi, quindi, la registrazione di un
dominio corrispondente ad un "nomefamoso" sarebbe punita anche ai
sensi dell'art.35 l.675/96, in quanto trattamento di dati personali (il nome a
dominio in relazione al personaggio), illecito (privo di consenso ex art. 11
L.675/96) finalizzato a trarre profitto ("vendere" il nome a dominio o
comunque sfruttarne economicamente la notorietà). |