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 Nomi a dominio

Le nuove regole italiane contro il cybersquatting
di Enzo Fogliani* - 21.09.2000

Per far pronte al preoccupante fenomeno dell'accaparramento dei nomi a dominio sono state approvate questa estate dalla Naming Authority italiana e sono ora in vigore le nuove "procedure di riassegnazione dei nomi a dominio".

Si tratta, in buona sostanza, di un procedimento attraverso il quale che si sia visto registrare da altri in mala fede un nome a dominio su cui vanta diritti perché identico al proprio nome o ad un proprio marchio, può recuperarlo al termine di un rapido procedimento.

La norme italiane si ispirano in gran parte alle omologhe e collaudate procedure introdotte all'inizio dell'anno da ICANN per i domini .org, .net e .com, meglio conosciute come MAP (Mandatory Administrative Proceedings). A differenza delle norme ICANN, quelle italiane non proteggono solo i marchi ed i segni distintivi, ma si estendono anche ai nomi propri. Così come quelle ICANN, le procedure italiane sono condotte da enti autonomi, abilitati dalla Naming Authority, presso i quali sono costituite liste di esperti con il compito di valutare se un nome a dominio contestato sia stata o meno registrato in mala fede a danno di chi ne aveva invece diritto. In caso positivo, il nome a dominio viene trasferito a chi lo ha contestato.

Pur essendo garantito il contraddittorio, la procedura non ha carattere giudiziale, ne' sostituisce l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming. Le parti sono inoltre sempre libere di ricorrere al giudice ordinario, sia prima che dopo il procedimento. Nel caso in cui la procedura sia stata già iniziata e una delle parti ricorra al giudice, la procedura si estingue per cedere il passo al procedimento davanti al giudice.

Il ricorso alla procedura è molto semplice, anche grazie alle istruzioni predisposte dalla Naming Authority e dagli enti conduttori. Basta redigere il reclamo, con il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione e la relativa documentazione probatoria, ed inoltrarlo all'ente conduttore cui si è deciso di affidare il procedimento (l'elenco degli enti abilitati si trova sul sito della Naming Authority). Ricevuto il ricorso, l'ente conduttore lo inoltra all'assegnatario del nome a dominio contestato per consentirgli di esporre le proprie argomentazioni a difesa. Una volta in possesso di tutta la documentazione e degli scritti dei due contendenti, l'ente conduttore nomina un esperto ("saggio" nella denominazione adottata dalle norme) che valuta se la contestazione sia fondata o meno, ossia se chi ha registrato il nome a dominio ne avesse diritto o meno, e, se non ne aveva diritto, se la contestazione sia stata fatta in mala fede.

Tutto il procedimento, che può unicamente concludersi con la reiezione del reclamo o il trasferimento del nome a dominio contestato, non dura più di un mese e mezzo. I costi, a carico del reclamante, variano a seconda dell'ente conduttore prescelto, ma appaiono piuttosto contenuti, sia rispetto a quelli delle procedure ICANN, sia a quelli che si sosterrebbero per un giudizio innanzi alla magistratura ordinaria.

Esulano dall'ambito delle procedure di riassegnazione questioni diverse dalla mera registrazione in mala fede, quali vertenze su marchi, risarcimento danni, etc., per le quali rimane la necessità di ricorrere al giudice o all'arbitrato. Tuttavia, sulla base dell'esperienza ICANN, sembra si possa ritenere che le procedure di riassegnazione saranno un valido deterrente contro il domain grabbing per il tld .it.

* Avvocato, membro del comitato esecutivo della Naming Authority