Per far pronte al preoccupante fenomeno dell'accaparramento dei nomi a
dominio sono state approvate questa estate dalla Naming Authority italiana e
sono ora in vigore le nuove "procedure
di riassegnazione dei nomi a dominio".
Si tratta, in buona sostanza, di un procedimento attraverso il quale che si
sia visto registrare da altri in mala fede un nome a dominio su cui vanta
diritti perché identico al proprio nome o ad un proprio marchio, può
recuperarlo al termine di un rapido procedimento.
La norme italiane si ispirano in gran parte alle omologhe e collaudate
procedure introdotte all'inizio dell'anno da ICANN per i domini .org, .net e .com,
meglio conosciute come MAP (Mandatory Administrative Proceedings). A
differenza delle norme ICANN, quelle italiane non proteggono solo i marchi ed i
segni distintivi, ma si estendono anche ai nomi propri. Così come quelle ICANN,
le procedure italiane sono condotte da enti autonomi, abilitati dalla Naming
Authority, presso i quali sono costituite liste di esperti con il compito di
valutare se un nome a dominio contestato sia stata o meno registrato in mala
fede a danno di chi ne aveva invece diritto. In caso positivo, il nome a dominio
viene trasferito a chi lo ha contestato.
Pur essendo garantito il contraddittorio, la procedura non ha carattere
giudiziale, ne' sostituisce l'arbitrato previsto dall'art.
15 delle regole di naming. Le parti sono inoltre sempre libere di ricorrere
al giudice ordinario, sia prima che dopo il procedimento. Nel caso in cui la
procedura sia stata già iniziata e una delle parti ricorra al giudice, la
procedura si estingue per cedere il passo al procedimento davanti al giudice.
Il ricorso alla procedura è molto semplice, anche grazie alle istruzioni
predisposte dalla Naming Authority e dagli enti conduttori. Basta redigere il
reclamo, con il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione e la
relativa documentazione probatoria, ed inoltrarlo all'ente conduttore cui si è
deciso di affidare il procedimento (l'elenco
degli enti abilitati si trova sul sito della Naming Authority). Ricevuto il
ricorso, l'ente conduttore lo inoltra all'assegnatario del nome a dominio
contestato per consentirgli di esporre le proprie argomentazioni a difesa. Una
volta in possesso di tutta la documentazione e degli scritti dei due
contendenti, l'ente conduttore nomina un esperto ("saggio" nella
denominazione adottata dalle norme) che valuta se la contestazione sia fondata o
meno, ossia se chi ha registrato il nome a dominio ne avesse diritto o meno, e,
se non ne aveva diritto, se la contestazione sia stata fatta in mala fede.
Tutto il procedimento, che può unicamente concludersi con la reiezione del
reclamo o il trasferimento del nome a dominio contestato, non dura più di un
mese e mezzo. I costi, a carico del reclamante, variano a seconda dell'ente
conduttore prescelto, ma appaiono piuttosto contenuti, sia rispetto a quelli
delle procedure ICANN, sia a quelli che si sosterrebbero per un giudizio innanzi
alla magistratura ordinaria.
Esulano dall'ambito delle procedure di riassegnazione questioni diverse dalla
mera registrazione in mala fede, quali vertenze su marchi, risarcimento danni,
etc., per le quali rimane la necessità di ricorrere al giudice o all'arbitrato.
Tuttavia, sulla base dell'esperienza ICANN, sembra si possa ritenere che le
procedure di riassegnazione saranno un valido deterrente contro il domain
grabbing per il tld .it.