1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme
di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei
nomi a dominio (DNS - Domain name system), che, associati ad un indirizzo
numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il
protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un
diritto di accesso alla rete Internet;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o
incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del
dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete
Internet;
d) per "Commissione" l'ente istituito con l'articolo 7 della presente
legge;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore
di servizi di connessione alla rete Internet;
f) per "Host Service Provider", (HSP), il soggetto fornitore di
spazi, su computer permanentemente connessi alla rete Internet,
destinati all'ospitalità dei siti;
g) per "mantainer" il soggetto che opera quale intermediario
accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.
Art. 2 (Divieti di registrazione dei nomi a dominio)
1. E' vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi
corrispondono a:
a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre
organizzazioni di beni o di persone;
b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati;
c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici,
corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una
pubblica funzione;
d) nomi di comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che
costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati
all'iniziativa comune;
e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti
indicati alle lettere a), c) e d).
2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:
a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma
delle leggi vigenti;
b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto
dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si applica nei confronti di chi è
titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto
all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporne con
il consenso scritto di chi ne è titolare.
4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli
strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di
parità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri di
registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.
Art. 3 (Registrazione dei nomi a dominio e iscrizione nel registro delle
imprese)
1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di
taluno dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 2, la registrazione di un
nome a dominio corrispondente avverrà in capo al primo di tali soggetti che ne
avrà avanzato richiesta.
2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al
richedente della realtiva attribuzione.
3. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati
nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono iscritti, a cura
delle camere di commercio e senza maggior onere per gli stessi, nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o nelle sezioni
speciali dello stesso di cui al comma 4 della norma indicata.
4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche con riferimento ai soggetti
indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed
amministrative.
Art. 4 (Nomi a dominio illegittimamente registrati)
1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle disposizioni
vigenti che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati
personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione a quanto previsto
dagli articoli 2 e 3 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del
titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto
che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno
patrimoniale e non patrimoniale procurato.
2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non
già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 7, la cancellazione del
dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione
dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 3, commi 3 e 4 ed è assunto ogni
altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze
dannose dell'illecito stesso.
3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte
soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a
30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla
Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti
dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati,
alle spese del suo funzionamento.
4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti
dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di
provider e di mantainer, ed ogni altro per semplicemente
consentire l'accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche,
rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia
derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave
difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito
è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero
il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme
riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la
pena è diminuita fino ad un terzo.
Art. 5 (Cessione dei nomi a dominio)
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere
oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla
Commissione di cui all'articolo 2 per l'annotazione sul Registro nello stesso
previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento non può essere fatto
valere nei confronti dei terzi e il cedente è corresponsabile con il
cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente
ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto
altro previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale
trasferimento dell'attività ad esso connessa.
3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al
comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in
violazione degli articoli 2 e 3, sono nulli di diritto.
Art. 6 (Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4si applicano, nei
confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi
a dominio ovunque registrati.
Art. 7 (Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle
altre reti telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita
la Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti
telematiche con le seguenti finalità:
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative
procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e
coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e
promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro
che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo
quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;
b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non
determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono
operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in
possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a
seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto
difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto
prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui
alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti
stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini
e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare
l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti
interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla
registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto
da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso
alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o
istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla
più ampia diffusione dell'utenza di Internet o di altre reti
telematiche;
i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata
espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere
l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei
necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei
protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle
altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista
scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri
enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere
internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del
trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia
per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione di Agenzia
per la proprietà industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di
convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un
apposito Registro nazionale;
b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio
registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;
c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano
i soggetti ivi indicati;
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti
che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che
durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è
indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono
rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione
pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in
futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne
siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un
rappresentante dell'Unioncamere.
4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un
Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi
tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche,
giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet.
5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e
sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e
la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della
Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza
della stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le
commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante
presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per
effetto della entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il
suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già
assegnate alle strutture di cui al comma 6.
8) Le controversie in cui abbia parte la Commissione
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 8 (Disciplina transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata
in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l'eventuale
iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4. Lo stesso
provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la
stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge,
ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a
dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della
precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo
l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le
applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla
registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli
articoli 2 e 3 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo
stesso prima d'ora utilizzate.
3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono
essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede
l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche.
Art. 9 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.