Un passo avanti, due passi
indietro
di Ugo e Vincenzo Venitucci*
- 17.04.2000
L'intenzione era buona e un passo avanti, con la presentazione del ddl Passigli
si è pur fatto, rispetto all'atteggiamento di noncuranza e di disinteresse
tenuto dalle nostre istituzioni per quanto attiene alle vicende di Internet. La
mancanza però di un apparato concettuale univoco e di riferimenti sistematici
relativamente a un fenomeno così anarchico, acefalo, insofferente ad interventi
esterni e poco teoricamente inquadrabile nei suoi peculiari connotati
spazio-temporali come la rete, hanno giocato un brutto scherzo a chi con quel
ddl ha finito col muoversi in controtendenza rispetto alle sopracennate
caratteristiche di Internet, violandone il carattere rigorosamente privato e
privatistico e tendendo ad assoggettare ad una regolamentazione pubblicistica
proprio quei nomi a dominio che svolgono un ruolo fondamentale in tutta la New
Economy.
La tentazione di intervenire con un atto
legislativo deve essere stata forte soprattutto negli USA dove Internet ha
rivelato più precocemente che altrove e con grande virulenza la sua
potenzialità innovativa in ogni aspetto della società e il suo carattere quasi
eversivo rispetto sia ai tradizionali strumenti delle comunicazioni,
dell'informazione e dell'economia, sia ai corrispondenti apparati giuridici
della Commmon Law.
Ma per motivi cui non è il caso di accennare in questa sede, negli USA ci si è
astenuti o dovuti astenere dal tentativo di sistemare tutto con uno Statute.
Si badi bene che gli Statute, come atti
legislativi, non hanno di regola, come la nostra legge, le funzioni di enunciare
principi generali nuovi investendo intere materie con interventi massicci e a
volte intempestivi ma solo quella di chiarire, nell'ambito della Common Law,
punti dubbi, di precisare il contenuto di precetti giuridici tradizionali
rispetto a nuove emergenze, di integrare o modificare i principi e le norme
preesistenti: essi non disciplinano a grandi linee ed in forma generale e
sistematica le materie che contemplano ma considerano in maniera minuziosa,
circostanziata e pragmatica, un gran numero di situazioni diverse e a volte
eterogenee senza formulazioni esplicite o implicite di principi che potrebbero
cozzare con la realtà politica economica e sociale.
L'amministrazione americana per affrontare il
fenomeno dei cybersquatter ha fatto ricorso ai report della WIPO
(World Intellectual Property Organization) ossia di un'entità sovrannazionale
che non ha alcun rapporto strutturarle e funzionale con le istituzioni USA. Fra
le conclusioni dei report, infatti, assumenti la forma di consigli o recommendations
ve ne sono alcune riguardanti una expedited
administrative mandatory procedure (un arbitrato obbligatorio e di
rapida soluzione) recepita appunto dall'ICANN
(Internet Corporation for Assigned Name and Numbers) di accordo con il governo
USA ed intesa in primo luogo a evitare i costi e i tempi lunghi delle Court
Litigations. Il Report 3 (par.177) precisa che tale procedura da esperirsi
indipendentemente (apart) dalle funzioni del Registrar si riferisce alle
registrazioni abusive di domini secondo una casistica molto simile a quella del
ddl Passigli prevista al par.171. Il Report dispone inoltre che la decisione
venga presa dal Panel dei Decision Makers (il collegio arbitrale)
sulla base del diritto o delle norme del diritto ritenute appropriate alle
circostanze del caso per addivenire (par.189) alla cancellazione del dominio, al
trasferimento del medesimo al complainant (il danneggiato) con le
conseguenti pronunce in ordine alle spese della procedura. La availability
di tale procedura (par.196) non deve precludere alle parti la possibilità di
agire dinanzi alle Corti di giustizia. Le parti hanno la possibilità di adire
le Corti stesse anche dopo l'inizio della procedura amministrativa e in tal caso
gli arbitri hanno la facoltà di sospendere o no la procedura amministrativa. Le
parti hanno anche la possibilità di adire le Corti dopo l'esaurimento della
procedura amministrativa. In tal caso il giudizio della Corte eventualmente
adita prevale nei confronti dei provvedimenti presi in sede di procedura
amministrativa. Il tempo per la decisione è di 45 giorni (par.203).
Per inciso anche le regole di naming
disciplinanti l'operato della RA italiana prevedono un processo di pubblica
contestazione (par. D3) al quale la RA (par. D.3.2.4) non partecipa limitandosi
a facilitare una conciliazione fra le parti. E' anche previsto in caso di
mancata conciliazione (par.D4) la nomina di un Collegio arbitrale che rimane in
carica 12 mesi e la cui decisione è vincolante (par. D.6.3) per tutte le parti
senza possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria.
La normativa recepita dall'ICANN presenta sotto
il profilo che ci riguarda i seguenti aspetti degni di nota:
1. Le parti e in particolar modo il danneggiato, hanno il vantaggio di optare in
ogni fase della procedura amministrativa per il ricorso alle corti di giustizia
fruendo così di una duplice tutela.
2. Il Foro è stabilito per evitare inconveniences a carico del
danneggiato e cioè nel luogo del domicilio del danneggiato stesso oltre che nel
luogo in cui ha domicilio il Registrar (par.146-147).
3. Non esistono limitazioni di tempo cioè termini di decadenza né per
l'esperimento della procedura amministrativa né ovviamente per adire le Corti.
4. La fonte dell'intera normativa si trova in un report di
un'organizzazione sovranazionale indipendente dalle istituzioni pubbliche: non
vi è quindi regulation nella new economy.
Ma in Italia che fare, visto che la fonte principale del nostro diritto è la
legge?
Considerato che una normativa di massima a tutela dei domini è facilmente
rintracciabile nella mole della nostra produzione legislativa (l.m. l.d.a.,
artt. 2043, 2598 c.c.., artt.6 e7 c.c.) e non potendo il governo rivolgersi con
disposizioni aventi valore precettivo (lex in privos lata) ad entità
quali lo IAT o la RA, si sarebbe potuto predisporre un certo programma
definendo, come si è fatto, illecite le registrazioni di alcuni domini e
negoziare con quelle organizzazioni in sede di accordo paritetico, come spesso
è avvenuto con i sindacati, limitando così l'intervento legislativo alla
definizione del carattere abusivo di alcune registrazioni, eventualmente
stabilendo una presunzione di periculum per il caso che l'illecito venga
perpetuato a seguito di diffida in modo da facilitare la relativa prova,
incombente sul danneggiato, in sede di richiesta di provvedimento di urgenza.
Invece no.
Si fa un disegno di legge, si progetta l'istituzione di un ente soggetto al
potere esecutivo, investendolo di un imperium proconsulare in una materia
specifica, per poi impinguare i rampolli di quel monumentale mostro concepito
dalla vecchia Italia borghese, burocratica e accentratrice dell'Ottocento,
costituito dalla legge sul contenzioso amministrativo.
Impostando inopportunamente in cotale contesto la tutela del nome a dominio,
ossia di uno dei cardini di tutta l'operatività di Internet, i nostri legisti
potranno così discettare sottilmente su concetti tanto seducenti quali diritto
soggettivo e interesse legittimo (risulterebbe infatti una competenza del
giudice ordinario in caso di accettazione della domanda di registrazione da
parte dell'anagrafe per eventuali danni precedentemente subiti dal registrant
per effetto dell'uso abusivo di un segno distintivo a lui spettante), traendo
dalle dispute dogmatiche le più incredibili conclusioni pratiche e cozzando
contro una realtà che con criteri siffatti non potrà mai essere compresa.
La progettata legge è inoltre svantaggiosa per
il danneggiato, il quale si trova ad affrontare tutte le complicazioni emergenti
nell'impugnazione degli atti amministrativi, prime fra tutti le conseguenze del
termine di decadenza. Vi è inoltre la questione della competenza territoriale,
che viene spostata dal luogo del domicilio del danneggiato a quello del luogo in
cui ha sede il tribunale della Regione che ospita l'anagrafe nazionale, e cioè
la Toscana, il che agevola solo i fiorentini quanto a spese e facilità di
contatto, determinando assurde inconveniences per tutti gli altri.
Né è poi detto che un processo amministrativo
nel suo complesso sia più veloce di un processo dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria. Il tutto senza contare che il danneggiato perde la
possibilità di chiedere l'emanazione di un provvedimento di urgenza che
disponga la cessazione dell'illecito che lo pregiudica.
Per finire il DDL non prevede alcuna presunzione a favore dei soggetti
danneggiati dalla registrazione di domini consistenti nel loro cognome, quando
quest'ultimo può confondersi con un nome comune (esempi: Agnelli, Porta, Carta,
Panebianco, etc.)
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