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 Nomi a dominio

Un passo avanti, due passi indietro
di Ugo e Vincenzo Venitucci* - 17.04.2000

L'intenzione era buona e un passo avanti, con la presentazione del ddl Passigli si è pur fatto, rispetto all'atteggiamento di noncuranza e di disinteresse tenuto dalle nostre istituzioni per quanto attiene alle vicende di Internet. La mancanza però di un apparato concettuale univoco e di riferimenti sistematici relativamente a un fenomeno così anarchico, acefalo, insofferente ad interventi esterni e poco teoricamente inquadrabile nei suoi peculiari connotati spazio-temporali come la rete, hanno giocato un brutto scherzo a chi con quel ddl ha finito col muoversi in controtendenza rispetto alle sopracennate caratteristiche di Internet, violandone il carattere rigorosamente privato e privatistico e tendendo ad assoggettare ad una regolamentazione pubblicistica proprio quei nomi a dominio che svolgono un ruolo fondamentale in tutta la New Economy.

La tentazione di intervenire con un atto legislativo deve essere stata forte soprattutto negli USA dove Internet ha rivelato più precocemente che altrove e con grande virulenza la sua potenzialità innovativa in ogni aspetto della società e il suo carattere quasi eversivo rispetto sia ai tradizionali strumenti delle comunicazioni, dell'informazione e dell'economia, sia ai corrispondenti apparati giuridici della Commmon Law.
Ma per motivi cui non è il caso di accennare in questa sede, negli USA ci si è astenuti o dovuti astenere dal tentativo di sistemare tutto con uno Statute.

Si badi bene che gli Statute, come atti legislativi, non hanno di regola, come la nostra legge, le funzioni di enunciare principi generali nuovi investendo intere materie con interventi massicci e a volte intempestivi ma solo quella di chiarire, nell'ambito della Common Law, punti dubbi, di precisare il contenuto di precetti giuridici tradizionali rispetto a nuove emergenze, di integrare o modificare i principi e le norme preesistenti: essi non disciplinano a grandi linee ed in forma generale e sistematica le materie che contemplano ma considerano in maniera minuziosa, circostanziata e pragmatica, un gran numero di situazioni diverse e a volte eterogenee senza formulazioni esplicite o implicite di principi che potrebbero cozzare con la realtà politica economica e sociale.

L'amministrazione americana per affrontare il fenomeno dei cybersquatter ha fatto ricorso ai report della WIPO (World Intellectual Property Organization) ossia di un'entità sovrannazionale che non ha alcun rapporto strutturarle e funzionale con le istituzioni USA. Fra le conclusioni dei report, infatti, assumenti la forma di consigli o recommendations ve ne sono alcune riguardanti una expedited administrative mandatory procedure (un arbitrato obbligatorio e di rapida soluzione) recepita appunto dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers) di accordo con il governo USA ed intesa in primo luogo a evitare i costi e i tempi lunghi delle Court Litigations. Il Report 3 (par.177) precisa che tale procedura da esperirsi indipendentemente (apart) dalle funzioni del Registrar si riferisce alle registrazioni abusive di domini secondo una casistica molto simile a quella del ddl Passigli prevista al par.171. Il Report dispone inoltre che la decisione venga presa dal Panel dei Decision Makers (il collegio arbitrale) sulla base del diritto o delle norme del diritto ritenute appropriate alle circostanze del caso per addivenire (par.189) alla cancellazione del dominio, al trasferimento del medesimo al complainant (il danneggiato) con le conseguenti pronunce in ordine alle spese della procedura. La availability di tale procedura (par.196) non deve precludere alle parti la possibilità di agire dinanzi alle Corti di giustizia. Le parti hanno la possibilità di adire le Corti stesse anche dopo l'inizio della procedura amministrativa e in tal caso gli arbitri hanno la facoltà di sospendere o no la procedura amministrativa. Le parti hanno anche la possibilità di adire le Corti dopo l'esaurimento della procedura amministrativa. In tal caso il giudizio della Corte eventualmente adita prevale nei confronti dei provvedimenti presi in sede di procedura amministrativa. Il tempo per la decisione è di 45 giorni (par.203). 

Per inciso anche le regole di naming disciplinanti l'operato della RA italiana prevedono un processo di pubblica contestazione (par. D3) al quale la RA (par. D.3.2.4) non partecipa limitandosi a facilitare una conciliazione fra le parti. E' anche previsto in caso di mancata conciliazione (par.D4) la nomina di un Collegio arbitrale che rimane in carica 12 mesi e la cui decisione è vincolante (par. D.6.3) per tutte le parti senza possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria.

La normativa recepita dall'ICANN presenta sotto il profilo che ci riguarda i seguenti aspetti degni di nota: 
1. Le parti e in particolar modo il danneggiato, hanno il vantaggio di optare in ogni fase della procedura amministrativa per il ricorso alle corti di giustizia fruendo così di una duplice tutela.
2. Il Foro è stabilito per evitare inconveniences a carico del danneggiato e cioè nel luogo del domicilio del danneggiato stesso oltre che nel luogo in cui ha domicilio il Registrar (par.146-147).
3. Non esistono limitazioni di tempo cioè termini di decadenza né per l'esperimento della procedura amministrativa né ovviamente per adire le Corti.
4. La fonte dell'intera normativa si trova in un report di un'organizzazione sovranazionale indipendente dalle istituzioni pubbliche: non vi è quindi regulation nella new economy.

Ma in Italia che fare, visto che la fonte principale del nostro diritto è la legge?
Considerato che una normativa di massima a tutela dei domini è facilmente rintracciabile nella mole della nostra produzione legislativa (l.m. l.d.a., artt. 2043, 2598 c.c.., artt.6 e7 c.c.) e non potendo il governo rivolgersi con disposizioni aventi valore precettivo (lex in privos lata) ad entità quali lo IAT  o la RA, si sarebbe potuto predisporre un certo programma definendo, come si è fatto, illecite le registrazioni di alcuni domini e negoziare con quelle organizzazioni in sede di accordo paritetico, come spesso è avvenuto con i sindacati, limitando così l'intervento legislativo alla definizione del carattere abusivo di alcune registrazioni, eventualmente stabilendo una presunzione di periculum per il caso che l'illecito venga perpetuato a seguito di diffida in modo da facilitare la relativa prova, incombente sul danneggiato, in sede di richiesta di provvedimento di urgenza.

Invece no.
Si fa un disegno di legge, si progetta l'istituzione di un ente soggetto al potere esecutivo, investendolo di un imperium proconsulare in una materia specifica, per poi impinguare i rampolli di quel monumentale mostro concepito dalla vecchia Italia borghese, burocratica e accentratrice dell'Ottocento, costituito dalla legge sul contenzioso amministrativo.
Impostando inopportunamente in cotale contesto la tutela del nome a dominio, ossia di uno dei cardini di tutta l'operatività di Internet, i nostri legisti potranno così discettare sottilmente su concetti tanto seducenti quali diritto soggettivo e interesse legittimo (risulterebbe infatti una competenza del giudice ordinario in caso di accettazione della domanda di registrazione da parte dell'anagrafe per eventuali danni precedentemente subiti dal registrant per effetto dell'uso abusivo di un segno distintivo a lui spettante), traendo dalle dispute dogmatiche le più incredibili conclusioni pratiche e cozzando contro una realtà che con criteri siffatti non potrà mai essere compresa.

La progettata legge è inoltre svantaggiosa per il danneggiato, il quale si trova ad affrontare tutte le complicazioni emergenti nell'impugnazione degli atti amministrativi, prime fra tutti le conseguenze del termine di decadenza. Vi è inoltre la questione della competenza territoriale, che viene spostata dal luogo del domicilio del danneggiato a quello del luogo in cui ha sede il tribunale della Regione che ospita l'anagrafe nazionale, e cioè la Toscana, il che agevola solo i fiorentini quanto a spese e facilità di contatto, determinando assurde inconveniences per tutti gli altri. 

Né è poi detto che un processo amministrativo nel suo complesso sia più veloce di un processo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il tutto senza contare che il danneggiato perde la possibilità di chiedere l'emanazione di un provvedimento di urgenza che disponga la cessazione dell'illecito che lo pregiudica.
Per finire il DDL non prevede alcuna presunzione a favore dei soggetti danneggiati dalla registrazione di domini consistenti nel loro cognome, quando quest'ultimo può confondersi con un nome comune (esempi: Agnelli, Porta, Carta, Panebianco, etc.)


* Avvocati in Roma