Emendamento alla legge
finanziaria 2001 (DDL AS 4885) presentato dal senatore Milio
Free software e dati pubblici gratis
07.12.2000
Dopo l'articolo 40 aggiungere il
seguente:
art.40/bis
1 La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione
e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati,
documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica
amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di
pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine
dal pagamento di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in
genere.
2 . Allo scopo di garantire la
sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire
adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i
gestori di pubblici registri possono subordinarne l'accesso alla accettazione
e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui
condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per
l'Informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela
della privacy.
3 Fino alla data di accettazione e
sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1 ter del presente articolo
continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute
in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto
economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data
dal giorno di entrata in vigore della presente legge.
4 Le disposizioni dei comma secondo
e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che
accedono attraverso la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.
5 Entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della legge, il Governo, sentita l'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione, emana un regolamento per l'esame di progetti e la
progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non
proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole
amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle
opportunità di sviluppo della produzione di software nazionale. Le norme
regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato. |