Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Pubblica amministrazione e open source

Emendamento alla legge finanziaria 2001 (DDL AS 4885) presentato dal senatore Milio
Free software e dati pubblici gratis
07.12.2000

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

art.40/bis

1 La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2 . Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della privacy.

3 Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1 ter del presente articolo continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4 Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.

5 Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di software nazionale. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.