Il riordino delle autorità
amministrative indipendenti
(Problemi e prospettive)
di Giuseppe Santaniello* - 07.02.02
I. Il riordino sistematico della disciplina, attualmente eterogenea e
frammentaria, concernente le Autorità amministrative indipendenti costituisce
un'esigenza su cui si riscontra un generale consenso. Ed appare urgente e
indifferibile un intervento del legislatore rivolto a ridisegnare il settore,
delineando un quadro organico e razionale.
La relazione del rappresentante del Ministro della Funzione Pubblica, si palesa
orientata verso tale traguardo, e traccia le linee prospettiche del progetto
legislativo. Esso presenta, anzitutto, due pregi fondamentali:
1) l'inquadramento di tutte le Autorità, degne di tale nome, in un sistema,
dotato di fattori basilari, di principi strutturali e funzionali, di elementi
unificanti;
2) l'aver "sollevato" tutta la vicenda delle Autorità da una dimensione
strettamente nazionale a un livello anche sovranazionale (soprattutto
inerente alla Unione europea). In tale visuale le Autorità si snodano in un
ordinamento binario, a due livelli, tra di loro integrantisi e
coordinati, riconnessi sia alle fonti di diritto comunitario sia a quelle di
diritto nazionale.
II. Inoltre va notato come il "progetto" della Funzione
Pubblica rappresenti un momento costruttivo, poiché esso supera la visione
meramente congiunturale della nascita delle varie istituzioni indipendenti e le
colloca nella linea di sviluppo dell'ordinamento giuridico, nel mutamento
progressivo dell'apparato pubblico, divenuto sempre più polimorfico e
policentrico, con sempre maggiore vocazione al pluralismo istituzionale.
Sicchè il ciclo generatore di organismi inconsueti per il nostro sistema
tradizionale rappresenta anche un modo di riorganizzazione di una
amministrazione pubblica bisognevole di nuovi modelli istituzionali e di forti
coefficienti di ammodernamento. Cioè non siamo più di fronte a una
singolarità organizzativa, ma ad un nuovo metodo di formule e di equilibri nell'articolazione
del sistema pubblico.
III. Un fattore qualificante e preminente, che rappresenta il quid
proprium delle Autorità (particolarmente di quelle preposte alla tutela di
diritti garantiti costituzionalmente), consiste nella funzione di garanzia
che esse esplicano.
A mio avviso è questo il primo fattore innovativo.
Secondo una recente elaborazione dottrinale (Cassese), l'ordinamento
giuridico, nella sua crescente linea evolutiva, ha generato non solo nuove situazioni
soggettive, nuove figure soggettive, ma anche nuove funzioni.
Per cui accanto alle tre funzioni tradizionali (legislativa, esecutiva,
giudiziaria) sta emergendo, in maniera sempre più visibile, una quarta
funzione: quella di garanzia.
La giurisprudenza aveva già avvertito, in tempi recenti, l'emergere della
nuova funzione. In sentenze del 1991 e del 1995 la Corte costituzionale italiana
aveva rilevato, in relazione a talune Autorità, che "si è in presenza di
un delicato compito di garanzia in riferimento a fondamentali esigenze di
portata generale. Le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né
surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo; esse
esprimono una funzione di garanzia in ragione della quale è configurata l'indipendenza
dell'organo".
E, particolarmente, la funzione di garanzia emerge con tutta consistenza nella
normativa comunitaria "in materia di interessi legati alla tutela e allo
sviluppo della persona".
L'ordinamento comunitario adotta sul piano della tutela un modello affidato ad
Autorità estranee al corpo giurisdizionale, avendo consapevolezza che l'organo
prescelto, proprio in quanto dotato di autonomia e di più snelli poteri di
indagine, appare idoneo a conseguire quei risultati di rapido controllo e
sanzione che la materia richiede.
Le direttive europee concernenti la protezione dei dati personali, o quella
della libertà di concorrenza e di mercato, e la tutela della manifestazione del
pensiero (attraverso l'attività mediatica) hanno quale loro punto-cardine l'affidamento
di una nuova funzione (di garanzia), attraverso modelli del tutto inediti negli
ordinamenti tradizionali.
E il concetto della garanzia assume particolare consistenza nella Carta dei
diritti fondamentali dell'UE (la Carta di Nizza), nella quale tutte le
libertà fondamentali dei cittadini, enumerate con massima precisione, si
rispecchiano in un'enunciazione letterale che mette capo alla garanzia.
Già il Consiglio costituzionale francese ebbe a notare che la salvaguardia dei
cosiddetti settori sensibili si realizza mediante una loro tutela, né
propriamente amministrativa né giudiziale, bensì in forme più continuative di
quella giudiziaria e che, però, vanno sottratte alle variabili degli indirizzi
politico-amministrativi.
IV. Per quel che riguarda specificamente l'ordinamento italiano,
meritano di essere condivise le riflessioni contenute nel documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti, svolta dalla
Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, nella decorsa
legislatura: "Nel nostro Paese il fenomeno sembra essersi sviluppato in
funzione di specifiche fattispecie, in assenza di un disegno strategico, ma
anche in relazione all'affermarsi di problemi tipici di società avanzate. In
altri termini sono giunte a maturazione in Italia situazioni che, anni prima,
avevano già interessato i Paesi maggiormente sviluppati e di fronte alle quali
si è cercato di trovare risposte istituzionali adeguate, che sono però apparse
ancorate a specifiche contingenze politiche".
Tuttavia, malgrado la eterogeneità delle formule realizzate, è possibile
individuare criteri e funzioni fra loro assimilabili, delineando una prima, e
approssimativa, "tipologia": da un lato le Autorità di garanzia, dall'altro
quelle di mera regolazione di settori sensibili. Nella prima categoria rientrano
le Autorità destinatarie delle funzioni più importanti (tutela di diritti
costituzionalmente garantiti), quali l'antitrust, le comunicazioni, la
privacy. Nella seconda categoria si ricomprendono organismi dotati di autonomia
di funzioni, legata all'esigenza di sottrarre al circuito governativo l'assolvimento
di funzioni inerenti a importanti settori economico-sociali (ad es. l'Autorità
per i servizi di pubblica utilità, l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, etc.).
V. La scelta di affidare ad organismi dotati di particolare autonomia
l'assolvimento di funzioni relative a importanti settori, sottraendoli al
circuito governativo, si è esplicata attraverso tre cicli, temporalmente molto
ravvicinati:
a) la prima fase annovera l'istituzione della CONSOB (L. 214/1974) e dell'ISVAP
(L. 576/1982), rispondendo in tal modo ad esigenze settoriali di controllo
pubblico di determinate attività private in un periodo di espansione e
integrazione dei mercati. Sono le Autorità di "prima generazione";
b) nella seconda fase vengono in rilievo, per la prima volta, le Autorità di
garanzia di diritti fondamentali: il Garante dell'editoria (L. 416/1981), poi
trasformato in Garante per la radiodiffusione e l'editoria (L. 223/1990), e l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato (L. 287/1990);
c) a partire dagli anni '90 si apre il terzo ciclo (Autorità di terza
generazione): l'Autorità per l'informatica nella P.A. (d.lg. 39 del 12
febbraio 1993), la Commissione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
(L. 149/1990), l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (L. 109/1994),
l'Autorità per i servizi di pubblica utilità (L. 481/1995), il Garante per
la protezione dei dati personali (L. 675/1996), l'Autorità garante delle
comunicazioni (L. 249/1997).
A tale proliferazione non è estraneo il progressivo estendersi dell'incidenza
della normativa comunitaria, che rende pressante la necessità di adeguare l'ordinamento
nazionale, anche sotto il profilo degli strumenti operativi, ai principi
elaborati in sede di Unione europea.
Lo scenario complesso di tali organismi viene caratterizzato, con efficace
formula definitoria, da Alberto Predieri come "l'erompere delle Autorità
indipendenti".
VI. La non riconducibilità degli organismi, di cui trattasi, ad un
tipo basilare unico comincia a porre in risalto (sul finire degli anni '90) l'esigenza
di un intervento legislativo inteso a delineare una legge-quadro, capace di
individuare e fissare alcuni fattori unificanti, sia dell'ambito strutturale
sia di quello funzionale delle Autorità.
Un primo segno di tale orientamento si rinviene nella proposta della Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali, la quale si limitava a configurare le
Autorità indipendenti, nelle loro funzioni di garanzia o di vigilanza, come
organi di rilevanza costituzionale (al pari del Consiglio di Stato e della Corte
dei Conti), ma rimetteva all'intervento del legislatore ordinario il compito
di stabilire le condizioni di indipendenza, la durata del mandato, i requisiti
di eleggibilità.
Quasi subito dopo l'esaurirsi dei lavori della bicamerale, la Commissione
Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha svolto un'accurata indagine
conoscitiva. La quale nel documento conclusivo sottolineava l'esigenza di una
"disciplina generale" delle Autorità indipendenti, indicandone i
tratti essenziali, i profili problematici e le prospettive di riordino.
Con la nuova legislatura l'esigenza di un intervento legislativo inteso a
tracciare i fattori unificanti entro il perimetro dell'"arcipelago"
degli organismi indipendenti ha assunto un forte rilievo. La commissione
istituita dal Ministro della Funzione pubblica on. Franco Frattini prelude alla
formazione di un progetto legislativo idoneo a risolvere il complesso problema
mediante un quadro organico e sistematico di regole.
La delineazione di una "cornice unitaria" non significa appiattimento
delle peculiarità di ciascun organismo in relazione ai compiti ad esso
affidati.
La serie di elementi da ricondurre a linee omogenee è così riassumibile: la
collocazione delle Autorità nell'ordinamento, i poteri normativi, i rapporti
con i tre poteri dello Stato, le garanzie dei procedimenti, i profili
organizzativi, i criteri di nomina e di composizione, lo status giuridico ed
economico del personale.
E in tal modo assume concretezza la prospettiva dell'indifferibile intervento
legislativo rivolto a ridefinire i fattori caratterizzanti delle Autorità, a
individuare in maniera esaustiva gli interessi meritevoli di essere tutelati da
tali istituzioni, a delineare il quadro organico delle strutture e delle
funzioni.
VII. Un ulteriore profilo, di preminente rilevanza, va posto in
risalto. Non va confuso il fattore caratterizzante delle Autorità, cioè la indipendenza,
con la separatezza, con l'isolazionismo.
Le Autorità, (soprattutto quelle di garanzia) non sono avulse dall'ordinamento
generale, non sono delle "monadi leibniziane" senza contatti col
sistema generale. Ma vi sono, invece, punti di raccordo fra l'ordinamento
settoriale e l'ordinamento generale.
In un recente elaborato dottrinale (P.Bilancia), è stato dato rilievo al
fattore della partecipazione delle Autorità di garanzia al circuito
rappresentativo del Paese (Parlamento, Governo). Cioè "vanno considerate
come facenti parte della fenomenologia della produzione del diritto tutte
quelle attività poste in essere dalle Autorità indipendenti, che conferiscono
ad esse un ruolo propositivo o consultivo che si esplica non solo
in pareri, ma anche in proposte, segnalazioni al Parlamento o al Governo e che
configurano una loro partecipazione alla formazione di interventi legislativi e
soprattutto di regolamenti governativi.
Ad es. l'Antitrust è in condizioni di segnalare o dare pareri al Parlamento e
al Governo sulle restrizioni all'ingresso dei soggetti nel mercato; e il
Garante per la protezione dei dati personali è in condizioni di segnalare al
Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dalla evoluzione
del settore e, soprattutto, il suo parere è obbligatorio in tutti i casi di
elaborazione, da parte degli organi governativi, di norme regolamentari aventi,
comunque, incidenza sulla disciplina della privacy.
E inoltre sono molti i nessi di collegamento fra talune Autorità
particolarmente rilevanti (Garante dei dati personali, Commissione Antitrust,
Garante per le comunicazioni) e le istituzioni europee.
Basti pensare al Comitato dei Garanti preposti alla protezione dei dati
personali in sede europea, che rappresenta un organismo di collaborazione fra i
Garanti di tutti i Paesi aderenti all'Unione europea.
Né è da escludere un punto di raccordo fra le Autorità garanti e il
Parlamento. Già il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della
Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati (29 marzo 2000),
ebbe a sottolineare la possibilità di disciplinare le udienze conoscitive che
coinvolgono le Autorità; di prevedere forme di consultazione su attivazione
della Commissione; di dare risalto alle relazioni, ai pareri ed alle
segnalazioni trasmesse dalle Autorità.
E soggiungeva che "in ordine alla problematica di carattere generale,
andrebbe valorizzata la vocazione "generalista" del Parlamento in
costruttiva dialettica con la tendenziale vocazione monista delle singole
Autorità".
Conclusivamente, dalla rilevanza dei molteplici fattori su delineati, emerge una
prospettiva di evoluzione e di sviluppo "ordinato" delle Autorità
indipendenti.
|