La bozza di trattato sui reati informatici
Ambiguità pericolose per i diritti civili
di ALCEI - 05.07.01
Premessa
La revisione n.27 della bozza di trattato sui reati informatici costituisce il
"semidefinitivo" del futuro testo che vincolerà gli aderenti all'emanazione
di norme standard per combattere la "criminalità informatica". Ma con
la scusa delle "buone intenzioni", questo trattato stabilisce dei
principi pericolosi per l'incolumità dei diritti garantiti dalla
Costituzione. Con particolare riferimento alla libertà di manifestazione del
pensiero, a quella di insegnamento di arti e scienze, a quella di impresa. Oltre
che contrari alle più elementari norme in materia di responsabilità e tutela
della privacy, temi, questi, sui quali da sempre ALCEI non ha mai mancato di far
sentire la propria voce.
Fra i molteplici contenuti che evidenziano fattori di rischio per i diritti
civili, meritano di essere sottolineati quelli relativi alla futura disciplina
di:
- sequestri di computer
- diffusione di software e informazioni relativi alla sicurezza dei sistemi
- intercettazioni e ruolo dei provider
1 - Prova informatica e sequestri di computer
Fin dal 1994 ALCEI ha denunciato la barbara prassi adottata da molti pubblici
ministeri che, alla ricerca di semplici informazioni digitalizzate, preferivano
sequestrare indiscriminatamente interi sistemi (anche) telematici. Privando non
solo gli indagati, ma anche cittadini estranei all'indagine, di uno strumento
di comunicazione e di lavoro di per sé inoffensivo.
Non ostante alcuni timidi segnali provenienti da magistrati più illuminati e
competenti, lo scandalo continua nell'indifferenza generale.
Il trattato sui reati informatici poteva essere l'occasione buona per
stabilire in modo chiaro e non equivoco il "come" procedere nella
ricerca e conservazione di prove contenute in supporti di memorizzazione. Ma l'occasione
sembra perduta
Da un lato all'art. 19 della bozza viene richiamato, nei fatti, il contenuto
la raccomandazione R (95) 13 che invitava a tenere ben distinti i dati dai
computer che li veicolano.Con questo lasciando intendere che le attività di
indagine dovrebbero limitarsi a questi "oggetti" e non a tutto il
resto (mouse e tappetini compresi). Dall'altro, tuttavia, la norma in
pectore è eccessivamente blanda nell'individuare il "quando"
sia opportuno sequestrare (in casi eccezionali potrebbe doversi procedere in
questo senso, ma con modalità comunque non afflittive per l'indagato e
soprattutto per i terzi estranei). Con ciò trasformando una - tutto sommato -
quasi accettabile affermazione di principio in una massa di creta che potrà
essere plasmata ad uso e consumo dei legislatori nazionali. E non è difficile
"figurarsi" i risultati.
2 - Libertà di sviluppare software e circolazione di informazioni
La situazione appena descritta è analoga alla disciplina proposta per la
creazione, realizzazione e diffusione di informazioni e strumenti che consentono
il danneggiamento di un sistema o la sua "conquista" non autorizzata.
Disciplina che sembra modellata sul porto ingiustificato di grimaldelli e
apparecchi da scasso. Quando è universalmente noto che la migliore misura di
sicurezza è proprio la rapida circolazione delle informazioni sulle
vulnerabilità scoperte in giro per il mondo.
In realtà, anche se in modo confuso e ambiguo, il testo della norma lascia
intendere che sarebbe da sanzionare soltanto chi compie queste azioni con un
dolo criminale. E dunque i vari - e preziosissimi - servizi come Bugtraq o le
innumerevoli mailing list di sicurezza spesso non "ufficiali"
potrebbero dormire sonni tranquilli. All'atto pratico, invece, siamo di fronte
all'ennesima assenza di una chiara presa di posizione che protegga in modo
esplicito ed inequivocabile il diritto di chiunque di studiare sistemi ed
apparati di sicurezza e di condividere queste informazioni con la comunità.
3 - Intercettazioni e ruolo dei provider
Il trattato disegna uno scenario inquietante nel quale i provider, di fatto,
dovranno forzatamente rendere disponibili i propri sistemi per effettuare le
intercettazioni, oltre che provvedere alla raccolta e conservazione dei log di
sistema e di quant'altro rilevante a fini di indagine.
Si tratta, con tutta probabilità, di una delle norme più gravi e pericolose di
tutto il trattato. Oggi, pur con tutti i suoi limiti, il sistema delle garanzie
processuali nella raccolta delle prove attribuisce agli atti di polizia
giudiziaria una particolare attitudine probatoria. Ma la direzione scelta dagli
estensori del trattato sembra proprio quella di "scaricare" sull'ISP
oneri e onori della conduzione tecnica di un'indagine. Con l'immaginabile ed
inevitabile degrado delle pur minime garanzie per l'indagato, e con un
coinvolgimento diretto del provider sia nelle indagini, sia nel dibattimento,
dove sarà costretto a dimostrare che i dati raccolti "in nome e per
conto" dell'Autorità Giudiziaria sono effettivamente attendibili,
integri e non ripudiabili. In altri termini: quali garanzie saranno offerte sul
fatto che i dati forniti dal provider alle autorità siano veri, corretti ed
esenti da errori?
Interrogato sul punto, il trattato nulla rispose.
4 - Conclusioni
ALCEI ribadisce la propria ferma condanna di ogni atto criminale, ed è
assolutamente conscia della necessità di un coordinamento internazionale per la
repressione di fenomeni illeciti che si estendono ben oltre i singoli confini
dei singoli Stati. Nello stesso tempo, tuttavia, rileva che questa esigenza non
può e non deve tradursi in un cavallo di Troia che nasconde nel ventre la
richiesta di nuove leggi - senza avere verificato quale sia lo "stato dell'arte"
nei singoli paesi - e per di più inutilmente repressive oltre che
economicamente insostenibili per gli operatori del settore.
Quelli evidenziati sono soltanto alcuni dei punti critici del futuro accordo
internazionale, e molti altri meriterebbero analoga, se non maggiore attenzione.
Il pericolo di norme incivili e repressive è sempre presente e richiede un
attenta partecipazione di tutti i soggetti interessati.Come sempre, ALCEI è a
disposizione per condividere le proprie conoscenze con quanti desiderassero
approfondire il tema.
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