PDL 3530, dilaga l'internetfobia
di Andrea
Monti - 01.07.98
Ho letto con un certo interesse la Proposta
di legge n. 3530, d'iniziativa del
deputato Stagno d'Alcontres che ipotizza una "Disciplina delle reti
telematiche ad accesso variabile in connessione sovranazionale". Da
rilevare, prima di tutto, la nuova e stravagante definizione giuridica di
Internet.
L'analisi del testo (peraltro composto di tre soli articoli) suggerisce alcune
considerazioni.
1. L'impianto ideologico può
essere riassunto in una sola parola, Internet-fobia, ed è chiarito dalla
seguente citazione, tratta dalla relazione che accompagna la legge:
Se va limpidamente tutelata la libertà di pensiero e di espressione,
occorre rinforzare quelle garanzie legislative mirate a che la libertà di un
soggetto non attenti a quella di altri soggetti, pensando qui soprattutto a
fenomeni crescenti legati alla pornografia ed alla pedofilia, ma anche al
terrorismo ed ai traffici criminali. Sono quindi rese più severe le pene per
questi reati commessi utilizzando reti telematiche
E' appena il caso di notare che in Italia nessuno è stato finora
condannato per i fatti di cui sopra, specie per quanto riguarda il terrorismo.
2. Le singole norme di cui si chiede l'adozione:
a) l'articolo1 è privo di contenuti, richiama l'applicazione di leggi vigenti e
come tali non bisognose di ulteriori "rinforzi", mutua definizioni
tratte dalla legge sui dati personali e dunque inutili; al secondo comma inoltre
si intenderebbe positivizzare principi già ampiamente espressi dagl articoli
15, 21, e 41 della Costituzione.
b) l'articolo 2 al comma primo è altrettanto inutile e privo di senso, perché
richiama norme vigenti. al secondo comma prevede un raddoppio delle pene per i
reati previsti dall'articolo266 c.p.p.:è una posizione folle, che criminalizza
inutilmente il mezzo invece delle persone. e peraltro è formulata in modo
talmente evanescente da far dubitare della sua "apprensibilita'".
3. La non responsabilità del fornitore di
servizi è garantita dagli ordinari criteri di imputazione della norma penale e
quindi anche tale previsione (contenuta nel terzo comma) è ridondante e
inutile, mentre non condivisibile è la previsione di un obbligo di denuncia che
- di fatto - trasformerebbe i provider in investigatori.
4. L'articolo3 è - ai primi due commi - viziato
dagli stessi problemi evidenziati nel commento all'articolo1, mentre il terzo
comma, di fatto e senza alcuna ragione logica, vieta ai provider di essere
licenziatari di opere d'ingegno.
Avvocato
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