CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DEI
FORNITORI DI SERVIZI INTERNET
"CARTA DELLE GARANZIE DI
INTERNET"
Bozza 3.4 - 5 marzo 1998
L'Associazione Italiana Internet
Providers (AIIP)
CONSIDERANDO
1. che Internet è uno strumento di
crescita culturale, sociale ed economica, il cui uso deve essere incoraggiato;
2. che lo sviluppo di Internet è
stato, ed è favorito, in primo luogo dalla libertà di vincoli imposti
dall'esterno; che questa libertà deve essere preservata e rafforzata, ma che
non deve dare luogo ad arbitri o discriminazioni, o comportamenti che possano
offendere singoli individui, comunità, o soggetti meritevoli di tutela, come i
minori e le minoranze etniche o razziali;
3. che una piccola parte dei
contenuti di Internet è costituita da informazioni illegali o potenzialmente
offensive, cioè da informazioni che non sono classificate come illegali da uno
o più stati, ma che devono essere considerate critiche perché possono
rivelarsi offensive o pericolose per determinate categorie di utenti;
4. che la globalità della Rete può
rendere inefficaci iniziative regolamentari da parte di singoli stati o di un
numero non abbastanza grande di stati;
5. che la repressione dei contenuti
illegali spetta alle autorità statali, che devono cooperare a causa della
transnazionalità di Internet;
6. che la regolamentazione dei
contenuti critici, cioè potenzialmente offensivi, da parte delle autorità
statali potrebbe configurare forme di censura o di limitazione della libertà di
espressione delle idee;
7. che il controllo dei contenuti
critici può essere efficacemente ottenuto con forme di autoregolamentazione dei
fornitori che prevedano anche la partecipazione informata e attiva degli utenti,
delle associazioni e di ogni organismo di tutela dei consumatori, dei soggetti
deboli e delle minoranze;
8. che l'autoregolamentazione può
avere effetti positivi anche sullo sviluppo di Internet e sulla sua diffusione
come mezzo di conoscenza, di sviluppo socio-economico e di svago, rassicurando
gli utenti sulla qualità del servizio e sulla trasparenza delle condizioni
dell'offerta, oltre che sulla qualità e sulla non pericolosità dei contenuti,
PROPONE
l'adozione del seguente codice di
autoregolamentazione, denominato
Carta delle garanzie di Internet
Titolo I - Generalità
Articolo 1
- Finalità
1. La Carta delle garanzie di
Internet (di seguito definita semplicemente "la Carta ") ha lo scopo
di favorire un corretto sviluppo della Rete come strumento di conoscenza, di
comunicazione e di diffusione delle idee, secondo i principi dell'articolo 19
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli articoli 15 e 21
della Costituzione Italiana e delle regole dell'Unione Europea.
2. La Carta deve assicurare che
l'offerta di accesso a Internet e di fornitura di informazioni e di servizi
avvenga secondo criteri di legalità e trasparenza, nel rispetto dei diritti
degli utenti e con particolare attenzione alla protezione dei minori.
3. La Carta individua e sanziona
prassi e comportamenti, anche non illegali, che contrastano con le sue
finalità.
Articolo 2
- Definizioni
1. Agli effetti di questa Carta si
intende per:
a) INTERNET: (indicata anche come "la Rete") insieme di reti
telematiche interconnesse con i protocolli TCP-IP;
b) PROTOCOLLI TCP-IP: norme tecniche, caratteristiche di Internet, per la
connessione dei sistemi, l'interconnessione delle reti e la trasmissione delle
informazioni;
c) ADERENTE: qualsiasi soggetto vincolato all'applicazione di questa Carta, ai
sensi dell'articolo 3;
d) FORNITORE DI SERVIZI (service provider, SP o ISP): un soggetto che offre al
pubblico servizi sulla rete Internet, compreso l'accesso;
e) FORNITORE DI ACCESSI (access provider, AP o IAP): un soggetto che offre al
pubblico l'accesso a Internet e la facoltà di utilizzarne le funzioni;
f) FORNITORE DI CONTENUTI (content provider, CP o ICP): un soggetto che immette
nella rete contenuti di qualsiasi tipo;
g) FORNITORE DI INFORMAZIONI (information provider IP o IIP): un soggetto che
immette nella rete contenuti di tipo informativo;
h) CONTENUTO (content): qualsiasi informazione immessa nella Rete, avente
carattere di manifestazione del pensiero o di servizio al pubblico;
i) CONTENUTO CRITICO: informazione o servizio non illegittimo, ma potenzialmente
dannoso o offensivo per particolari categorie di utenti;
j) UTENTE: un soggetto che si connette alla Rete e/o utilizza servizi
telematici;
k) ABBONATO: un soggetto che sottoscrive un contratto per usufruire di un
servizio esercitato dai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) di questo
comma, sia esso persona fisica, giuridica, ente, associazione o società
commerciale;
l) UTILIZZATORE: l'utente che materialmente utilizza i servizi offerti dai
soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), pur non essendo titolare di alcun
abbonamento o parte di altri rapporti contrattuali connessi al contratto di
abbonamento;
m) LOG: lista delle operazioni compiute da un utente, registrata con procedure
automatiche;
2. I termini tecnici, le sigle e gli
acronimi usati nella Carta hanno i significati descritti nei protocolli TCP-IP e
negli altri documenti diffusi dagli organismi che regolamentano la Rete.
Articolo 3
- Soggetti vincolati
1. La Carta vincola tutti i soggetti
fornitori di servizi Internet, come definiti nell'articolo 2, lettere d), e), f)
e g) obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ai
sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5).
Articolo 4
- Obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti si impegnano a
osservare questa Carta, nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare
attenzione al rischio di diffusione di contenuti illegali o critici, alla
commissione di atti illeciti, alla protezione dei soggetti deboli, alla tutela
della riservatezza e del diritto d'autore.
2. Gli aderenti promuovono la
conoscenza e il corretto ed efficace uso di Internet, anche con iniziative
comuni e in collaborazione con istituzioni, associazioni di utenti, enti
pubblici e privati, per rassicurare consumatori e imprese che Internet è un
ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.
3. Gli aderenti collaborano con le
istituzioni pubbliche e in particolare con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la tutela dei dati personali, anche al fine di definire un corretto
e coerente quadro normativo per le attività telematiche.
Titolo II - Regole di
comportamento e responsabilità
Articolo 5
- Identità degli abbonati e diritto all'anonimato
1. I soggetti vincolati
all'applicazione di questa Carta, per quanto di loro competenza e nel rispetto
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675:
a) si accertano dell'identità degli abbonati richiedendo l'esibizione di un
documento valido agli effetti di legge, o con l'uso delle procedure di
validazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15 febbraio 1997 n.
59, articolo 15, comma 2;
b) mantengono riservata l'identità degli abbonati che lo richiedono,
rivelandola solo all'autorità giudiziaria in esecuzione di un provvedimento
motivato a norma di legge;
c) informano dettagliatamente gli abbonati sull'eventuale diffusione automatica
in rete delle informazioni che li riguardano, connessa all'esecuzione del
contratto di abbonamento.
Articolo 6
- Registrazioni automatiche delle attività degli utenti (LOG)
1. I soggetti vincolati
all'applicazione di questa Carta registrano con procedure automatiche i soli
dati delle attività degli utenti necessari per l'espletamento del servizio e,
se necessario, di quelle potenzialmente idonee a causare danni, immettere
contenuti critici o commettere atti illeciti, ai sensi dell'articolo 22, comma
4, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, oltre ai dati eventualmente elencati dai
regolamenti in materia di sicurezza previsti dall'articolo 15, comma 2 della
stessa legge.
2. I LOG sono conservati per la
durata minima di un anno, salvo diversi obblighi di legge o regolamentari.
Articolo 7
- Informazioni agli abbonati
1. Gli aderenti informano gli
abbonati, preventivamente e in modo chiaro:
a) sui termini e sulle condizioni di abbonamento;
b) sulle modalità di fruizione delle funzioni e dei servizi e della gestione
degli spazi messi a disposizione in virtù del contratto di abbonamento;
c) sull'eventuale insicurezza di determinati servizi o funzioni;
d) sull'eventuale possibilità di scegliere modalità di accesso con selezione
preventiva dei contenuti;
e) sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e
13, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675;
f) sulle norme di comportamento per l'utilizzo del sistema telematico, con
particolare attenzione alla gestione delle password e su eventuali sanzioni per
l'inosservanza delle norme stesse;
g) sulle possibilità di accesso a contenuti critici e delle procedure di
selezione dei medesimi;
h) sulle responsabilità derivanti dall'immissione, da parte degli stessi
abbonati o degli utilizzatori da questi autorizzati, di contenuti critici o
comunque in contrasto con le leggi vigenti;
i) sull'impossibilità, per il fornitore, di controllare i contenuti provenienti
da altri sistemi connessi alla Rete;
j) sull'obbligo di informare gli utilizzatori sui punti da b) a i) di questo
comma.
2. Le informazioni elencate nel
comma 1. devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti e facilmente
raggiungibili per mezzo appositi richiami presentati all'inizio del collegamento
o nella pagina di apertura del fornitore di accessi o di servizi.
Articolo 8
- Qualità dei contenuti
1. I fornitori di contenuti
informano gli utenti, in modo chiaro:
a) delle fonti delle notizie o della natura o della qualificazione dei soggetti
che forniscono informazioni, consulenze, proposte commerciali o offerte
promozionali;
b) della natura delle informazioni commerciali, pubblicitarie o promozionali che
possano essere confuse con contenuti informativi.
Articolo 9
- Selezione dei contenuti critici
1. I fornitori di accesso promuovono
la conoscenza e l'uso tra gli utenti dei programmi che consentono di filtrare i
contenuti ritenuti critici, sia attraverso sistemi di classificazione
all'origine, sia attraverso sistemi di selezione dell'accesso a determinate
liste di siti.
2. I fornitori di accesso
forniscono, se richiesti, l'assistenza per l'installazione dei sistemi di
selezione da parte degli abbonati.
3. I fornitori di accesso possono
offrire al pubblico contratti di abbonamento che prevedano accessi filtrati,
indicando in modo chiaro i criteri di filtro e i limiti della loro
affidabilità.
4. I fornitori di contenuti critici
ne subordinano la visibilità alla preventiva comparsa di un avviso che ne
segnali la natura e, a seconda del contenuto, all'invio di una password o di
altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età
dell'utente.
Articolo 10
- Responsabilità per i contenuti critici
1. I fornitori di accesso non sono
responsabili dei contenuti provenienti dall'esterno dei propri siti o immessi
direttamente dagli utenti e non sono tenuti a impedirne la visibilità, tranne
che in osservanza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.
2. I fornitori di accesso e di
contenuti possono, secondo il proprio insindacabile giudizio, ospitare qualsiasi
tipo di materiale, a condizione che:
a) chi è abilitato a immettere contenuti sia stato identificato ai sensi
dell'articolo 5 e informato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere e), f),
g), h) e i) ;
b) l'abbonato o qualsiasi altro soggetto abilitato dal fornitore all'immissione
di contenuti sia stato preventivamente informato delle responsabilità derivanti
dalla natura illegale o critica dei contenuti stessi;
c) l'abbonato o gli utilizzatori rendano accessibile il materiale idoneo a
turbare il comune senso del pudore, così come definito dalla giurisprudenza
corrente, solo con la procedura descritta al quarto comma dell'articolo
precedente;
d) le informazioni critiche non siano facilmente accessibili mediante procedure
alternative.
3. Le responsabilità derivanti
dall'immissione di contenuti illegali o critici devono essere chiaramente
indicate nei contratti di abbonamento e specificamente sottoscritte
dall'abbonato.
Articolo 11
- Rimozione dei contenuti palesemente illeciti o offensivi
1. I fornitori di accesso o di
contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i
contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove
possibile, il responsabile dell'immissione.
2. In caso di dubbio sulla natura
dei contenuti indicati dal comma precedente, gli aderenti possono chiedere il
parere del comitato attuativo della Carta di cui all'articolo 15.
Articolo 12
- Protezione della riservatezza
1. Gli aderenti pongono particolare
scrupolo nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e
informano gli abbonati dei rischi che possono derivare dalla diffusione di
informazioni sulle persone senza il consenso degli interessati.
2. Gli aderenti si astengono
dall'impiego di programmi che raccolgano automaticamente informazioni personali
dai sistemi degli utenti.
3. Nel caso in cui sia necessario
l'uso dei programmi indicati nel comma 1, gli aderenti li fanno precedere da un
avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 675 del
31 dicembre 1996 e ne subordinano l'attivazione a un'azione dell'utente che
indichi in modo inequivocabile il suo consenso al trattamento descritto, ai
sensi dell'articolo 11 della stessa legge.
4. Gli aderenti adottano opportune
misure tecniche per assicurare la riservatezza dei messaggi di posta elettronica
depositati o in transito nei sistemi.
Articolo 13
- Utilizzo improprio dei sistemi di messaggistica
1. Fatte salve le disposizioni di
legge sulla materia, al fine di proteggere gli utenti dall'uso dei sistemi di
messaggistica per fini impropri, quali l'invio a liste di abbonati di materiale
pubblicitario o altre informazioni non richieste, i fornitori di accesso
predispongono clausole contrattuali che rendano possibile l'interruzione del
contratto di abbonamento per coloro che non rispettino le norme di
comportamento.
Articolo 14
- Sistemi crittografici e di validazione
1. Gli aderenti diffondono la
conoscenza e promuovono l'uso dei sistemi di protezione e di validazione dei
documenti previsti dalla legge 15 febbraio 1997, articolo 15, comma 2.
Titolo III - Attuazione
della Carta
Articolo 15
- Comitato attuativo della Carta
1. Il comitato attuativo della
Carta, composto da cinque membri eletti ai sensi dell'articolo 16:
a) promuove l'attuazione e l'evoluzione della Carta attraverso raccomandazioni e
proposte di emendamenti;
b) informa e consulta gli aderenti sulle questioni di interesse generale;
c) promuove la conoscenza e l'applicazione della Carta tra gli utenti;
d) cura i rapporti con le autorità e le istituzioni, con istituti di ricerca e
associazioni di utenti;
e) promuove e mantiene rapporti con analoghi organismi comunitari e stranieri;
f) svolge attività di studio e di ricerca sulle materie disciplinate dalla
Carta e ne propone eventuali modifiche, che devono essere approvate dalla
maggioranza degli aderenti con votazione telematica;
g) determina, anno per anno, le quote a carico degli aderenti per il
finanziamento dell'attuazione della carta;
h) dirime le controversie tra gli aderenti;
i) esamina, in seconda istanza, le decisioni del giurì di autodisciplina.
2. Il comitato attuativo gestisce un
sito Internet attraverso il quale si realizza la comunicazione con gli aderenti
e con gli utenti e su questo pubblica tempestivamente tutte gli atti propri e
del giurì di autotutela.
Articolo 16
- Elezione del comitato attuativo
1. Il comitato attuativo è eletto a
maggioranza semplice da tutti gli aderenti, con un voto per ciascun aderente,
con votazione telematica svolta con le procedure previste dai regolamenti
attuativi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 febbraio 1997, n. 59,
assicurando la segretezza del voto.
2. I membri del comitato attuativo
durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.
3. Il comitato attuativo elegge al
suo interno un presidente e un vicepresidente e ne indica i compiti.
Articolo 17
- Riunioni e decisioni del comitato attuativo
1. Il comitato attuativo si riunisce
in via ordinaria due volte all'anno, convocato dal presidente con un preavviso
di almeno quindici giorni; la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal
presidente, tenuto conto delle indicazioni espresse dagli altri membri.
2. Il presidente, sentiti almeno due
membri, può convocare una riunione straordinaria, con un preavviso di quindici
giorni, per discutere di argomenti di particolare importanza; in caso di urgenza
il preavviso può essere di tre giorni.
Articolo 18
- Giurì di autotutela
1. Il giurì di autotutela è
composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti a maggioranza semplice
dagli aderenti su proposta del comitato di attuazione, con le procedure previste
dall'articolo 15, comma 1.
2. I membri del giurì devono essere
scelti tra persone di nota competenza e indipendenza di giudizio; durano in
carica un anno e possono essere rieletti.
3. I membri del giurì eleggono al
proprio interno il presidente.
Articolo 19
- Procedura del giurì
1. Il giurì riceve le segnalazioni,
da chiunque inviate, su eventuali violazioni delle norme della Carta.
2. Il presidente, ove la
segnalazione appaia manifestamente infondata, archivia la segnalazione e ne dà
comunicazione motivata all'autore.
3. Ove la segnalazione appaia
fondata, il presidente informa senza ritardo l'aderente interessato, istruisce
la pratica e convoca il giurì entro trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione.
4. L'aderente interessato deve
produrre tutti gli elementi utili a valutare il suo comportamento entro quindici
giorni dal ricevimento dell'informazione sull'apertura della pratica; può
chiedere di essere ascoltato personalmente, farsi assistere da esperti di sua
fiducia e produrre perizie e pareri; in casi di particolare complessità il
presidente può prolungare il termine di quindici giorni, ritardando la data di
riunione del Giurì.
5. Nel caso in cui il giurì rilevi
comportamenti palesemente illeciti, da parte dell'aderente interessato o di
terzi, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria.
6. L'intera procedura deve
concludersi con una decisione entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione.
Articolo 20
- Decisione e sanzioni
1. La decisione motivata del Giurì
viene immediatamente notificata alle parti e pubblicata sul sito del comitato
attuativo.
2. In caso di riscontrata violazione
delle norme della Carta, la decisione prescrive le misure che devono essere
assunte dall'aderente interessato per porre fine e/o rimedio alla violazione.
3. In caso di inosservanza delle
misure prescritte, il giurì emette formale ammonimento nei confronti
dell'aderente interessato; l'ammonimento è pubblicato sul sito del comitato
attuativo.
Articolo 21
- Appello
1. Avverso la decisione del giurì
entro quindici giorni può essere presentato un appello al comitato attuativo.
2. Nei successivi trenta giorni il
comitato attuativo, con decisione motivata, può confermare o annullare la
decisione del giurì.
Titolo IV - Disposizione
transitoria
Articolo 22
- Comitato provvisorio e giurì per il periodo iniziale
1. Per il primo periodo di
applicazione i membri del comitato attuativo e del giurì sono eletti dal
consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Internet Providers tra persone
esterne al consiglio stesso.
2. Entro un anno dal suo
insediamento, il comitato provvisorio indice le elezioni per il comitato di
attuazione ai sensi dell'articolo 16.
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