La regolamentazione sull'uso
degli spazi duranti le campagne elettorali
(Testi ripresi dalla rivista Diritto&Diritti)
- 10.06.99
Pareri del Consiglio
regionale dell'Emilia-Romagna
e dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
Consiglio Regionale
dell'Emilia-Romagna (1)
Comitato Regionale per i servizi
Radiotelevisivi
Il Presidente
Bologna, 30 aprile 1999
prot. 65/P/99
Egr. Assessore Pellicanò
Comune di Bologna
OGGETTO: Utilizzo della "Rete civica
Iperbole/Internet durante la campagna elettorale
Egregio Assessore
le attività di informazione e di propaganda
elettorale, relativamente alle prossime consultazioni europee ed amministrative
previste per il 13 giugno p.v., da parte dei soggetti della stampa o che
svolgono attività radiotelevisiva - a qualunque titolo intendano trasmettere -
sono regolamentate dalle leggi 81/93, 515/93 nonché dal recente Provvedimento
7/4/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Gazz. Uff.
13/04/99). Le disposizioni di legge, quindi, non prevedono alcuna indicazione di
"par condicio" per lo strumento "Internet".
E' bene sottolineare, comunque, che se si parla
di siti "chiusi" con controllo sul loro esercizio - come ad esempio
sono le televisioni, sottoposte alla normativa par condicio - anche se non è
previsto tassativamente a livello normativo, risulta corretta una
interpretazione analogica della legislazione vigente in materia. Fuori da tale
ipotesi e valutando Internet come un sistema "aperto", di genere
fruibilità, esso logicamente dovrebbe essere equiparato ad un comune luogo
pubblico, quindi senza le limitazioni che regolano l'affissione, il diritto di
riunione, ecc.
Dalla Sua pregiata del 19/3/99 appare, però, che
il Comune di Bologna ritenga opportuno comunque applicare nel proprio sito
almeno lo spirito della legge sulla "par condicio" e per dare respiro
e applicabilità a questa intenzione che questo Comitato ritiene lodevole ed
opportuna, si indicano di seguito i principali - seppur generali - elementi in
materia:
- è necessario dotarsi di regole proprie,
preventive e pubbliche per assicurare l'attuazione degli spazi di propaganda e
di informazione elettorale, nonché di forme di controllo per eventuali
contestazioni;
- per propaganda elettorale si intende lo spazio
autogestito da soggetti politici e candidati per promuovere non la propria
immagine in quanto tale, bensì (anche se solo in sintesi) il proprio programma
elettorale; tale promozione si rivolge - quindi - non ad una "utenza
passiva consumatrice del voto" bensì ad elettori consapevoli, che
necessitano di effettive notizie per espletare il proprio diritto di scelta
elettorale;
- per informazione elettorale si intende lo spazio
gestito dal responsabile delle struttura di divulgazione, nel quale tutti i
soggetti politici e candidati hanno uguale diritto di espressione, non di rado
in merito ad una specifica e predeterminata tematica.
Infine, verificato che la legislazione esistente
è lacunosa in merito agli strumenti di comunicazione ed informazione pubblici
diversi dalla carta stampata e dal sistema radiotelevisivo, questo Comitato
provvederà ad inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
apposito appunto nel merito, con particolare riguardo alla Sua già citata nota.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
informazione, si porgono i più distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Vincenzo Bertolini
(1) Il testo e' stato riprodotto con la
collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.
AUTORITA'
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (1)
Roma, 7 maggio 1999
Prot. n. 1677/A99
Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi
della Regione Emilia-Romagna
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge
515/93 sull'accesso ai mezzi di informazione, sulla propaganda elettorale e
sul divieto di pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti la data
delle votazioni per le elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della
Repubblica e per le altre consultazioni popolari indicate nell'art. 20 della
legge stessa, prendono specificamente in considerazione forme espressive della
comunicazione politica che si attuano attraverso determinati mezzi : stampa,
quotidiana e periodica, emittenti radiotelevisive.
Ugualmente riferita a specifici mezzi è la
seconda parte del comma 1 dell'art. 29 della legge 81/93 sulle elezioni
amministrative.
Tali disposizioni, limitative di alcune forme di
manifestazione del pensiero (a salvaguardia di altri principi di valenza
costituzionale, quali la libertà di scelta degli elettori e la democraticità
della competizione elettorale; v. Cassaz. 478/98), non appaiono suscettibili di
integrazione analogica con riguardo a forme di comunicazione che si avvalgono di
mezzi diversi, in particolare di Internet, che costituisce un mezzo autonomo e
con proprie caratteristiche del tutto peculiari, distinto dalla stampa e dalla
radiotelevisione.
Discordo diverso sembra potersi fare con riguardo
alla disposizione dell'art. 6 della legge 515/93, concernente i limiti
temporali e le modalità di "diffusione e pubblicazione" dei sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli
elettori. Questa norma, infatti, formulata in termini generali e riferita
direttamente all'attività di "diffusione e pubblicazione" di un
certo tipo di notizie, sembra estendersi a qualsiasi mezzo attraverso il quale
possa esercitarsi, con contemporaneità nei confronti di un pubblico indistinto,
detta attività comunicativa.
Fermo il limite relativo alla diffusione dei
sondaggi, deve quindi esprimersi apprezzamento per la disciplina che il Comune
di Bologna intende dare, nel periodo elettorale, ai siti Internet da esso
controllati, in attuazione dei principi di pari opportunità dei competitori e
di corretta rappresentazione delle diverse opinioni dei medesimi, che sono a
fondamento di un sistema democratico
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
Note:
(1) Il testo e' stato riprodotto con la
collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.
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