[ztopmcr.htm]
Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Le regole dell'internet

La regolamentazione sull'uso degli spazi duranti le campagne elettorali
(Testi ripresi dalla rivista
Diritto&Diritti) - 10.06.99

Pareri del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna
e dell'
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna (1)

Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi

Il Presidente

Bologna, 30 aprile 1999

prot. 65/P/99

Egr. Assessore Pellicanò

Comune di Bologna

OGGETTO: Utilizzo della "Rete civica Iperbole/Internet durante la campagna elettorale

Egregio Assessore

le attività di informazione e di propaganda elettorale, relativamente alle prossime consultazioni europee ed amministrative previste per il 13 giugno p.v., da parte dei soggetti della stampa o che svolgono attività radiotelevisiva - a qualunque titolo intendano trasmettere - sono regolamentate dalle leggi 81/93, 515/93 nonché dal recente Provvedimento 7/4/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Gazz. Uff. 13/04/99). Le disposizioni di legge, quindi, non prevedono alcuna indicazione di "par condicio" per lo strumento "Internet".

E' bene sottolineare, comunque, che se si parla di siti "chiusi" con controllo sul loro esercizio - come ad esempio sono le televisioni, sottoposte alla normativa par condicio - anche se non è previsto tassativamente a livello normativo, risulta corretta una interpretazione analogica della legislazione vigente in materia. Fuori da tale ipotesi e valutando Internet come un sistema "aperto", di genere fruibilità, esso logicamente dovrebbe essere equiparato ad un comune luogo pubblico, quindi senza le limitazioni che regolano l'affissione, il diritto di riunione, ecc.

Dalla Sua pregiata del 19/3/99 appare, però, che il Comune di Bologna ritenga opportuno comunque applicare nel proprio sito almeno lo spirito della legge sulla "par condicio" e per dare respiro e applicabilità a questa intenzione che questo Comitato ritiene lodevole ed opportuna, si indicano di seguito i principali - seppur generali - elementi in materia:

  1. è necessario dotarsi di regole proprie, preventive e pubbliche per assicurare l'attuazione degli spazi di propaganda e di informazione elettorale, nonché di forme di controllo per eventuali contestazioni;
  2. per propaganda elettorale si intende lo spazio autogestito da soggetti politici e candidati per promuovere non la propria immagine in quanto tale, bensì (anche se solo in sintesi) il proprio programma elettorale; tale promozione si rivolge - quindi - non ad una "utenza passiva consumatrice del voto" bensì ad elettori consapevoli, che necessitano di effettive notizie per espletare il proprio diritto di scelta elettorale;
  3. per informazione elettorale si intende lo spazio gestito dal responsabile delle struttura di divulgazione, nel quale tutti i soggetti politici e candidati hanno uguale diritto di espressione, non di rado in merito ad una specifica e predeterminata tematica.

Infine, verificato che la legislazione esistente è lacunosa in merito agli strumenti di comunicazione ed informazione pubblici diversi dalla carta stampata e dal sistema radiotelevisivo, questo Comitato provvederà ad inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni apposito appunto nel merito, con particolare riguardo alla Sua già citata nota.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Bertolini

(1) Il testo e' stato riprodotto con la collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (1)

Roma, 7 maggio 1999

Prot. n. 1677/A99

Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi della Regione Emilia-Romagna

Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 515/93 sull'accesso ai mezzi di informazione, sulla propaganda elettorale e sul divieto di pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni per le elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e per le altre consultazioni popolari indicate nell'art. 20 della legge stessa, prendono specificamente in considerazione forme espressive della comunicazione politica che si attuano attraverso determinati mezzi : stampa, quotidiana e periodica, emittenti radiotelevisive.

Ugualmente riferita a specifici mezzi è la seconda parte del comma 1 dell'art. 29 della legge 81/93 sulle elezioni amministrative.

Tali disposizioni, limitative di alcune forme di manifestazione del pensiero (a salvaguardia di altri principi di valenza costituzionale, quali la libertà di scelta degli elettori e la democraticità della competizione elettorale; v. Cassaz. 478/98), non appaiono suscettibili di integrazione analogica con riguardo a forme di comunicazione che si avvalgono di mezzi diversi, in particolare di Internet, che costituisce un mezzo autonomo e con proprie caratteristiche del tutto peculiari, distinto dalla stampa e dalla radiotelevisione.

Discordo diverso sembra potersi fare con riguardo alla disposizione dell'art. 6 della legge 515/93, concernente i limiti temporali e le modalità di "diffusione e pubblicazione" dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Questa norma, infatti, formulata in termini generali e riferita direttamente all'attività di "diffusione e pubblicazione" di un certo tipo di notizie, sembra estendersi a qualsiasi mezzo attraverso il quale possa esercitarsi, con contemporaneità nei confronti di un pubblico indistinto, detta attività comunicativa.

Fermo il limite relativo alla diffusione dei sondaggi, deve quindi esprimersi apprezzamento per la disciplina che il Comune di Bologna intende dare, nel periodo elettorale, ai siti Internet da esso controllati, in attuazione dei principi di pari opportunità dei competitori e di corretta rappresentazione delle diverse opinioni dei medesimi, che sono a fondamento di un sistema democratico

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Note:

(1) Il testo e' stato riprodotto con la collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.