La natura giuridica di Internet e le
responsabilità del provider
di Renzo Ristuccia e Luca Tufarelli*
(19.06.97)
-
- 1. Introduzione
Scopo di questo intervento è cercare di definire
la natura e la tipologia dei servizi offerti su Internet. Individuate le
fattispecie concrete sarà così possibile accennare un possibile regime delle
responsabilità in cui incorre chi opera (professionalmente e non)
nell'erogazione di servizi e di informazioni sulla rete delle reti.
Una premessa terminologica è quindi necessaria e doverosa sia sotto un profilo
oggettivo per stabilire la natura, il tipo e le funzioni dei servizi offerti
dagli Internet Service Provider (ISP, che devono essere distinti dai proprietari
e gestori delle infrastrutture di rete), sia sotto un profilo soggettivo per
cercare di individuare chi debba ritenersi responsabile degli eventuali
inadempimenti contrattuali o degli illeciti civili o dei reati connessi alla
fornitura di servizi telematici (La telematica viene comunemente definita come
l'attività di trasmissione a distanza, con l'ausilio di una rete di
telecomunicazioni, di informazioni digitali elaborate elettronicamente(1).
1.1 Internet - Alla ricerca
di una definizione
Spesso si sente utilizzare la parola
"Internet" per indicare sia la rete che i servizi offerti dalla stessa
ed addirittura, in alcuni casi, il vocabolo è utilizzato per personificare
l'entità astratta che deterrebbe la rete telematica mondiale. Internet, invece,
nella realtà non esiste né come entità giuridica, né come soggetto gestore
della rete, né come entità astratta. Con il termine Internet si intende
piuttosto indicare il fenomeno telematico conseguente alla
interconnessione dei computer che, attraverso l'utilizzo delle reti di
telecomunicazioni esistenti, possono dialogare utilizzando protocolli univoci e
servizi di comunicazione standardizzati (si pensi all'accesso alle informazioni
del World Wide Web, ai servizi di E-Mail e di NEWS CHAT, ai così detti Kiosk,
alle News Group, alle aree di discussione on line dette anche Chat, ai servizi
di trasferimento file o FTP, etc. etc).
La caratteristica di questo fenomeno, come d'altronde fu il telefono per gli
inizi di questo secolo, è il connotato della sovranazionalità, poiché
Internet coinvolge nel suo sviluppo e nelle sue manifestazioni giuridiche non
già il singolo Stato, ma tutte le nazioni dotate di una infrastruttura di
telecomunicazioni. Ovunque ci sia una linea telefonica, un modem ed un computer
è possibile aggiungere un nodo alla rete o connettersi alla stessa.
Rispetto alla telefonia, dove l'intervento statale fu determinante per lo
sviluppo delle infrastrutture, la diffusione della telematica non ha richiesto
grandi investimenti e si è potuta quindi sviluppare autonomamente e senza
schemi o piani predeterminati. Le regole di sviluppo sono state dettate più
dagli standard di mercato (prodotti) e di comunicazione (protocolli), che
dall'intervento statale. La caratteristica peculiare di Internet è che nessuno
la controlla perché "No one owns Internet".(2)
Internet inoltre è libera e tutti potenzialmente hanno accesso senza alcuna
limitazione alle risorse disponibili sulla stessa.
1.2 L'evoluzione del
fenomeno telematico
Già prima dell'avvento di Internet, il cui
tiepido avvio risale alla dismissione da parte dei militari della vecchia rete
americana DARPAnet , il mondo delle telecomunicazioni aveva visto l'apparizione
di quelli che oggi comunemente vengono definiti commercial on line services,
ovvero di entità commerciali (spesso società) le quali, dietro pagamento di un
corrispettivo, consentivano agli abbonati di usufruire di una rete telematica e
di una serie di servizi in rete, quali la posta elettronica, i forum di
discussione, lo scambio di documenti e l'accesso a banche dati specializzate. La
particolarità di queste società (tra cui le più importanti sono Compuserve,
Prodigy e American on line) era di coprire con una rete telematica privata quasi
tutto il mondo industrializzato, a differenza delle piccole banche dati
amatoriali locali (Bulletin Board System, o BBS) che consentivano
l'accesso via modem a piccoli gruppi di persone. L'avvento di Internet e la
tendenza delle piccole BBS a sorpassare il proprio limite dimensionale,
consorziandosi anch'esse in reti amatoriali (Fidonet ne è un esempio) ha di
fatto limitato il divario tra grandi e piccoli sistemi telematici, consentendo
anche alle BBS amatoriali di offrire ai propri utenti la connessione e l'accesso
in diversi paesi e la possibilità quindi di fornire accessi anche ad Internet e
a tutte le risorse disponibili sulla rete telematica globale oggi esistente.
Rispetto alle BBS amatoriali e a Internet, i commercial on line services
ancora oggi si differenziano per la qualità e le garanzie del servizio reso
all'utenza. Si tratta infatti di soggetti giuridici che spesso gestiscono
direttamente sia tutti i nodi della propria rete telematica chiusa, (3)
che l'organizzazione e la fornitura dei servizi telematici a valore aggiunto(4).
Al contrario di ciò che si è verificato per le infrastrutture di
telecomunicazioni telefoniche e telegrafiche, la rete telematica si è
sviluppata senza piani regolatori di sviluppo né tantomeno si è assistito, se
non a posteriori, alla emanazione di norme specifiche per la regolamentazione
dei rapporti giuridici telematici, ovvero di quei rapporti giuridici il cui
connotato fondamentale è di avere come veicolo per la realizzazione degli
interessi delle parti la trasmissione di dati in formato digitale.
Prima di addentrarci nelle problematiche riguardanti il regime della
responsabilità dell'ISP, è opportuno effettuare una breve descrizione delle
fattispecie concrete in cui si realizza la sua attività. Si noterà come un
inquadramento giuridico, seppur sommario, dei servizi su internet consenta di
risolvere molte delle tematiche riguardanti il regime delle responsabilità
ricorrendo all'ausilio degli istituti giuridici già presenti nel nostro
ordinamento ovvero ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materie
analoghe.
2. I servizi di Internet
2.1 Fornitura di accesso
Internet è costituita da un insieme di computer
connessi tra loro attraverso reti dedicate o utilizzando le reti fisiche di
telecomunicazioni (all'origine quelle telegrafiche e telefoniche), nonché
attraverso collegamenti via etere. Ecco perché Internet, collegando reti
diverse, viene definita la "Rete delle Reti". Internet inoltre è una
rete aperta: chiunque, rispettando gli standard tecnici, è in grado di
connettersi. Lo scambio dei dati sulla rete avviene per mezzo di un insieme di
protocolli di comunicazione denominati TCP/IP. Internet consente l'accesso alla
rete anche in modalità asincrona, cioè senza una connessione permanente o
diretta. In questo caso la connessione, detta Dial-up, avviene attraverso un
modem collegato a un computer e alla linea telefonica, il che consente
all'utente di chiamare un altro computer collegato direttamente alla rete.
Questo computer (host) rende disponibile ai computer collegati via
modem una connessione alla rete con piena possibilità di utilizzare tutti i
servizi offerti dalla rete stessa. Il primo servizio a valore aggiunto che l'ISP
offre ai propri utenti è appunto l'accesso alla rete. La fornitura di
accessi, da tenere ben distinta dall'affitto e dalla fornitura delle linee di
telecomunicazione, comporta infatti una organizzazione di mezzi e servizi non
indifferente. E' d'altronde lo stesso Piano regolatore delle telecomunicazioni
del 1990 (DM 6 Aprile 1990) che, nell'enunciare i servizi liberalizzati di cui
all'art. 2 lett. "d", indica fra questi gli applicativi di accesso
alla rete portante. La conferma è contenuta nel DLgs 103/95.(5)
La fornitura dell'accesso(6)
alla rete da parte dell'ISP è propedeutica alla fruizione da parte dell'utente
di tutti gli altri servizi telematici offerti da Internet quali quelli della
navigazione sul World Wide Web, i servizi di E-mail etc. etc.
Questa è la prima obbligazione dell'Internet Service Provider: garantire
agli utenti la possibilità di accesso alla rete. Ma quale è la reale portata
dell'obbligazione gravante sull'ISP? Sul punto la risposta non è facile. Da una
parte i limiti delle obbligazioni assunte saranno ovviamente stabiliti dalle
clausole del contratto stipulato con l'utente del servizio di accesso e
dall'altra parte è comunque necessario stabilire che cosa debba legittimamente
aspettarsi l'utente in una prospettiva di tipizzazione sociale del rapporto
fondata sul contesto tecnico in cui il rapporto stesso si realizza. In altri
termini, prima di ricorrere alla semplicistica dicotomia "obbligazione di
mezzi - obbligazione di risultato", per comprendere quale sia la
responsabilità del provider occorre prendere conoscenza di quanto egli sia
tecnicamente in grado di controllare e quindi di promettere ai propri clienti.
Una cosa è certa: compito dell'ISP è di porre in essere tutte le risorse umane
e materiali e gli accorgimenti tecnici necessari per consentire l'accesso alla
rete e la fruizione da parte dell'utente di tutti i servizi che il Cyberspazio
mette a disposizione. Per far ciò l'ISP dovrà necessariamente ottenere dal
gestore della infrastruttura di telecomunicazioni le linee ed i servizi di base
necessari per operare la trasmissione dei dati e dovrà ovviamente predisporre
l'ambiente di sistema ed i servizi aggiuntivi che consentiranno agli utenti di
avere le porte di accesso a Internet e ai suoi servizi. Sul fatto che le
attività eseguite dall'ISP nella fornitura dell'accesso siano configurabili tra
servizi a valore aggiunto liberalizzati è già stato detto prima. Una attenta
ricostruzione delle fattispecie riconducibili alle attività dell'ISP nella
fornitura dell'accesso è stata effettuata da Manlio Cammarata e Andrea Monti
negli interventi
sul Forum multimediale(7).
Sembrerebbe quindi possibile sostenere che l'attività dell 'ISP è sempre
fornitura di servizi anche quando si tratti di semplice fornitura di accesso.
Come giustamente osservato "il servizio di accesso, in questo senso, può
definirsi come un servizio telematico a valore aggiunto prestato mediante un
servizio di base"(8).
Sulla scorta di queste considerazioni, a prescindere dal modello contrattuale
scelto dall'ISP per regolare i rapporti con gli utenti, possiamo sostenere che
oggetto comune del contratto del servizio di accesso è la fornitura di servizi
telematici. I connotati essenziali di detti rapporti giuridici assumono diversa
forma a seconda che l'ente erogatore del servizio telematico sia qualificabile
come imprenditore ovvero come soggetto esercitante una attività senza fini di
lucro. Circostanza quest'ultima che assume un ruolo determinante nella
disciplina del rapporto e delle responsabilità contrattuali ed
extracontrattuali gravanti sull'ISP. Infatti mentre è pensabile utilizzare le
norme del contratto di appalto o di quello di somministrazione(9)
per l'ISP imprenditore, non è possibile ricorrere a detti schemi contrattuali
per l'ISP non-profit, che è da ricomprendere più nel contratto d'opera che in
quello di appalto(10).
In definitiva si tratta di contratti innominati e
misti che hanno un comune denominatore rappresentato oltre che dall'oggetto (la
fornitura di servizi telematici), anche dal fatto di consistere generalmente in
contratti di durata, dove peculiarità dell'obbligazione di chi fornisce il
servizio è di garantire alla controparte la possibilità di ottenere un
risultato (spesso dipendente dal facere dell'utente) attraverso la
predisposizione di tutti i mezzi idonei al raggiungimento dello scopo (nella
fattispecie l'accesso ai servizi di Internet). In tal senso l'obbligazione dell'ISP,
a prescindere dalla disciplina contrattuale applicabile, consisterebbe in una
obbligazione di mezzi e non di risultato. L'assunto troverebbe una conferma,
come diremo oltre in tema di banche dati, nell'impossibilità in capo all'ISP di
garantire il risultato, vuoi perché questo spesso dipende da un facere
dell'utente (vedi la ricerca e l'estrapolazione delle informazioni), ovvero
dalle attività di terze parti su cui l'ISP stesso non ha alcun poter di
intervento o, addirittura, perché la stessa regolamentazione del rapporto con
il terzo è imposta da normative specifiche inderogabili (si pensi al rapporto
dell'ISP con il concessionario dell'infrastruttura di base, che è spesso
integralmente regolamentato attraverso clausole e condizioni contrattuali
imposte da atti amministrativi o legislativi). Si evince quindi che il rapporto
tra l'ISP e l'utente è un rapporto complesso dove accanto alla regolamentazione
privatisca provider/utente è quasi sempre presente un correlato rapporto
contrattuale che discende dal disciplinare sottoscritto tra il provider e il
concessionario delle infrastrutture di telecomunicazione di base, ovvero tra
quest'ultimo e l'utente stesso. Si pensi ad esempio, per i collegamenti
attraverso linea telefonica commutata, ai contratti sottoscritti dall'ISP e
dall'utente con il concessionario del servizio telefonico. Contratti che sono in
grado di influire in maniera consistente nel rapporto tra l'ISP e l'utente in
quanto limitano in modo preciso le responsabilità connesse ai difetti del
servizio telematico causati da malfunzionamenti o disservizi dipendenti dalle
infrastrutture portanti di telecomunicazione, infrastrutture che rappresentano
il veicolo delle trasmissioni telematiche operate tra utente e utente e tra
provider ed utente.(11)
Date queste premesse è evidente come nella
fornitura dell'accesso vada distinta la responsabilità dell'ISP, che predispone
i mezzi per l'accesso logico alla rete, da quella del concessionario delle reti
pubbliche di telecomunicazione, che fornisce "il veicolo"(12)
attraverso cui i dati vengono trasmessi tra l'ISP e l'utente. Va però rilevato
che al di sopra della infrastruttura portante di base per le telecomunicazioni,
sia essa individuabile nei cavi o negli altri mezzi fisici di trasmissione, deve
essere necessariamente realizzata una rete telematica costituita da nodi di
smistamento ed instradamento dei dati. Può essere l'ISP ritenuto responsabile
dell'impossibilità dell'utente di fruire dei servizi telematici a causa di
malfunzionamenti dipendenti dalla rete telematica?. La risposta, in tutti i casi
in cui la realizzazione di detta rete sia parte dell'obbligazione dedotta in
contratto dall'ISP, non può che essere positiva anche se nella realtà dei
fatti sarà assai difficile stabilire a chi imputare le responsabilità, dato il
numero dei soggetti interessati (gestore della rete fisica, gestore della rete
telematica, rapporto utente, concessionario, provider). A nostro modo di vedere
anche la realizzazione di una rete telematica sia su scala nazionale che
internazionale (si pensi agli on line commercial services) deve essere
considerato un servizio a valore aggiunto e non una semplice rivendita di
capacità di linea. Si potrebbe arrivare a sostenere che la validità delle
interconnessioni telematiche(13)
rappresenta per gli ISP un elemento essenziale della obbligazione contratta con
il fruitore del servizio di accesso.
2.2 L'informazione in rete:
le banche dati e il World Wide Web
Caratteristica principale di Internet, e più in
generale della telematica, è la possibilità di offrire svariati servizi, tra
cui spiccano in maniera determinante i servizi di informazioni on-line. Tanto
che ormai si parla di Internet come mezzo di comunicazione alternativo o
complementare ai media classici della stampa, della radio e della televisione.
Peculiarità di tali informazioni è di essere rappresentate sotto forma
digitale in formato standard (HTML) e spesso di essere accessibili in maniera
gratuita. Si può arrivare a sostenere che la stessa Internet altro non è se
non una immensa banca dati, se si considera la possibilità di inserire nei
documenti richiami (hyperlink) ad altri documenti presenti in rete. E'
proprio questa vastità(14)
che fa si che più alto è il valore aggiunto della sistemazione critica delle
fonti informative, più è alta la probabilità che le informazioni siano
facilmente accessibili da parte dell'utente. Dove c'è selezione critica della
informazione spesso c'è anche una attività esercitata con fini di lucro e
pertanto l'informazione diviene accessibile solo dietro sottoscrizione di un
contratto di abbonamento con il gestore dell'archivio elettronico. Le
informazioni sono reperibili dall'utente attraverso vari sistemi di ricerca
interattivi che facilitano il reperimento delle informazioni stesse attraverso
l'utilizzo di software dedicati allo scopo (browser). Come già detto
l'ISP si può quindi limitare a fornire l'accesso alla rete ovvero fornire un
suo servizio di banca dati con informazioni ordinate criticamente direttamente o
attraverso la sottoscrizione di contratti di abbonamento con altri provider di
informazioni (si pensi in ambito informatico agli archivi Dataquest, Dun&Bradsteet,
Cerved, etc).
Il problema è stabilire le responsabilità in
cui incorre l'ISP sul contenuto delle informazioni reperibili sulla sua banca
dati e dallo stesso organizzate ovvero ricorrendo ai servizi di informazioni
offerti dal sistema di accesso (WWW, messaggerie pubbliche). Ora, per chiunque
abbia un minimo di esperienza nell'utilizzo di Internet, è di tutta evidenza
che pensare di ritenere l'ISP responsabile del contenuto di tutte le
informazioni pubbliche accessibili attraverso la rete è sicuramente esagerato
anche perché non è tecnicamente possibile operare una scelta discrezionale sui
contenuti accessibili attraverso l'utilizzo della rete. E' però evidente, che
laddove l'ISP si ponga direttamente come fornitore della informazione per avere
organizzato criticamente esso stesso la banca dati, qui sussiste una
responsabilità diretta del fornitore dell'informazione per il contenuto della
stessa e quindi, da una parte per l'esattezza, la completezza e la consistenza
della informazione e, dall'altra parte sulla possibilità che l'informazione
leda gli interessi di terzi, siano essi legati alla sfera della personalità ed
inviolabilità dell'individuo, ovvero a diritti aventi contenuto di esclusività
sotto il profilo morale e patrimoniale. In questo caso la responsabilità dell'ISP
potrà quindi avere natura contrattuale in relazione all'inadempimento connesso
alla fornitura di una informazione viziata, ovvero extracontrattuale per i danni
che l'informazione viziata possa aver arrecato a terzi.(15)
Sotto il profilo contrattuale l'ISP gestore della banca dati ha il dovere di
verificare l'attendibilità delle informazioni immesse negli archivi e deve
predisporre tutti i mezzi atti a permettere all'utente di reperire le
informazioni contenute nella banca dati. In questo senso l'ISP ha l'obbligo di
assicurare la funzionalità delle procedure (o meglio del software) di ricerca
ed ha altresì l'onere di appurare la fonte delle informazioni. Per analogia con
una consolidata giurisprudenza civile e penale si potrebbe infatti affermare
che, ai fini della mancanza di colpa nella attività di diffusione di
informazioni, occorre "che l'agente abbia esaminato, controllato e
verificato in termini di adeguata serietà professionale la notizia in rapporto
all'affidabilità della relativa fonte d'informazione, rimanendo vittima di un
errore involontario".(16)
Se non si può pretendere una veridicità assoluta si ha però diritto a
informazioni quantomeno seriamente e non superficialmente raccolte.(17)
Questo per lo meno è il quadro che si può rilevare dall'esame dei principi
enucleati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa, ovvero di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella attività di fornitura
di informazioni commerciali.
I principi in questione non sono però sufficienti a risolvere le problematiche
del regime della responsabilità nell'offerta e fornitura di servizi connessi
alle banche dati su Internet. Infatti la maggioranza delle banche dati sono
fruibili gratuitamente e spesso consentono all'utente di ricercare le
informazioni in più banche dati non necessariamente gestite dallo stesso
soggetto. Si deve pretendere in questi casi, per esempio, lo stesso criterio di
diligenza professionale imposto al direttore del quotidiano che pubblichi una
informazione già pubblicata?(18)
La risposta non può che essere in senso
negativo. Infatti, una delle caratteristiche principali di Internet è la
possibilità di accedere al World Wide Web, e cioè il maggior servizio
attraverso cui pubblicare e ricercare le informazioni su Internet. Attraverso la
sottoscrizione di una clausola specifica, generalmente con la fornitura
dell'accesso l'ISP mette a disposizione dell'Utente un piccolo spazio sul server
per permettergli la pubblicazione di
una sua pagina Web contenente le più
disparate informazioni nonché suoni, video ed immagini. Esistono numerosi
server anche amatoriali e non a pagamento dove è possibile reperire
informazioni tematiche. Non c'è campo della attività umana e dello scibile che
non abbia un sito Web dedicato. Caratteristica di tutte le banche dati su
Internet è di consentire all'utente di navigare attraverso una serie di rimandi
elettronici (link) tra i vari siti Web. Addirittura esistono banche
dati che altro non sono se non raccolte sistematiche di siti Web e quindi di link.
A sua volta un documento può rimandare ad altri documenti e così all'infinito.
I principi coniati dalla giurisprudenza per individuare un regime delle
responsabilità collegate alla fornitura e diffusione delle informazioni su
altri media costitutiscono un buon punto di partenza anche per Internet, ma non
sono sufficienti soprattutto considerando che il mezzo diffusivo non presuppone,
per il suo utilizzo, una particolare organizzazione di mezzi e servizi e quindi
una particolare attività di tipo imprenditoriale. Al contrario spesso i siti
Web sono frutto della attività amatoriale del singolo.
2.3 Il servizio di e-mail.
Nel fornire l'accesso ad Internet generalmente l'ISP
mette a disposizione dell'utente una cassetta postale virtuale attraverso cui
poter scambiare messagi con gli altri utenti collegati alla rete. La posta
elettronica (e-mail) è il metodo principe nello scambio dei messaggi .
Con la cassetta postale virtuale l'utente riceve anche un identificativo e cioè
un suo indirizzo che verrà altresì impiegato anche per l'utilizzo dei servizi
di messaggeria pubblica. Con l'accesso ad Internet l'utente ha anche la
possibilità di ricevere notizie aggiornate da siti particolari tematici che
vengono definiti "server di news" o newsgroup. Basta
indirizzare al gestore del newsgroup, che spesso addirittura è un
agente software, la richiesta e si riceveranno messaggi aggiornati su un
determinato argomento quasi quotidianamente. Altra cosa sono le bacheche
elettroniche dove ognuno è libero di lasciare pubblicamente messaggi.
Esiste poi la possibilità di collegarsi in diretta a determinati server che
consentono con appositi programmi, anche dotati di audio, di colloquiare con gli
utenti collegati dando luogo ad una vera e propria area di discussione. Esistono
poi server che consentono di rendere anonimi i messaggi in quanto provvedono a
ripulire un messaggio ricevuto di tutti i dati identificativi del mittente,
rispedendolo poi alla destinazione desiderata.
L'analisi dei servizi di scambio di informazioni sin qui descritti porta alla
luce una sostanziale diversità tra la posta elettronica come messaggio
indirizzato a soggetti determinati ed i servizi di messaggeria pubblica volti
invece a rendere conoscibile un'informazione ad una pletora non preventivamente
identificata di destinatari .
E' evidente, soprattutto per la messaggeria pubblica, la possibilità che
attraverso l'abuso del mezzo telematico si possano perpetrare con facilità
reati od illeciti civili tra cui quelli a danno dell'onore e della
rispettabilità delle persone. Definire i contorni dei doveri gravanti sull'ISP
nella gestione del servizio di posta elettronica non è questione di pronta e
facile soluzione.
Da una parte occorre stabilire, riguardo alla posta elettronica, le possibilità
di intervento e di controllo del gestore del sistema. Per far ciò occorre
stabilire la natura della posta elettronica. A ben vedere non sembrano
sussistere fondati motivi per non equiparare la posta elettronica alla posta
ordinaria. Ed infatti in tal senso il legislatore ha novellato l'art. 616 c.p.
(con la L. 547/1993 cd. Legge Conso): "...per corrispondenza si intende
quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero
effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".
Interpretazione che si riferisce a tutta la sezione relativa ai delitti contro
la inviolabilità dei segreti. Anche le ultime modifiche(19)
al Codice Postale istitutive del servizio Postel hanno equiparato di fatto la
posta elettronica alla posta ordinaria soprattutto per quanto riguarda i limiti
sul controllo della corrispondenza stabiliti dall'art. 11 dello stesso codice(20).
Si può quindi ragionevolmente escludere che sussista. un obbligo dell'ISP di
verificare il contenuto della posta elettronica. Al contrario, così facendo, l'ISP
incorrerebbe nel reato di cui all'art.616 c.p.
Data la facilità e l'economicità con cui è
possibile inviare messaggi attraverso la posta elettronica, alcuni hanno
sostenuto però la necessità che l'ISP adotti procedure di accesso al servizio
di e-mail estremamente accurate e tali da impedire che un messaggio, sia esso
pubblico o privato, possa essere inviato sulla rete senza l'indicazione del
mittente.(21)
Si tratterebbe in sintesi di introdurre una responsabilità oggettiva dell'ISP
che, citato dal terzo per il danno arrecato dall'illecito connesso alla
trasmissione del messaggio, dovrebbe dimostrare di aver posto in essere tutti
gli accorgimenti necessari per impedire che l'accesso al servizio di e-mail
avvenisse in modo anonimo. A nostro giudizio, mentre un siffatto dovere in capo
all'ISP è ipotizzabile per i servizi di messaggeria pubblica diversi
dall'e-mail, lo stesso dovere per quanto riguarda la posta elettronica privata
potrebbe essere contrario ai principi costituzionali di libertà della
corrispondenza e di pensiero sanciti dall'art. 15 e 21 della Costituzione.
E' interessante notare che ad oggi non esiste in nessuno stato una
regolamentazione specifica per la posta elettronica e che i primi tentativi
sorti negli Stati Uniti di imporre limiti di utilizzo nei termini anzidetti sono
già stati impugnati sotto il profilo costituzionale.(22)
In fondo non si vede per quale ragione l'Ente Poste non abbia alcuna colpa
qualora taluno sia fatto oggetto, ad esempio, di minacciose lettere anonime,
mentre se le stesse minacce gli pervengano via Compuserve il soggetto
minacciato avrebbe diritto a chiedere al vettore telematico un risarcimento di
danni.
A dire il vero un'accurata messa a punto del diritto alla segretezza della
corrispondenza elettronica privata - superabile solo dall'autorità penale nel
rispetto di precise norme procedurali - non sembra ancora entrata nella cultura
dominante. In Francia vige un divieto della criptografia (divieto nato a fini
militari); sui giornali capita di leggere dichiarazioni contrarie a Internet
perché consente scambi di messaggi tra malavitosi. Vi è da chiedersi se per
sconfiggere il crimine sia socialmente giusto imporre ai servizi postali di
aprire tutte le buste che ogni giorno vengono spedite con mezzi ordinari ? Se la
risposta è negativa, perché un diverso principio dovrebbe valere per la posta
elettronica ?
2.4 La messaggeria pubblica:
newsgroup, bacheche elettroniche e chat
Se invece passiamo alla messaggeria
"pubblica", la prospettiva cambia. Rientra infatti nei doveri dell'ISP,
per limitare il più possibile gli abusi perpetrabili attraverso il mezzo
informatico - o meglio per permettere ex post all'autorità di effettuare
indagini contro gli autori di detti abusi- quello di predisporre un sistema di
accesso alla rete che permetta di identificare all'atto del collegamento
inequivocabilmente l'utilizzatore del collegamento stesso. Il gestore dovrebbe
poi mantenere in memoria le attività connesse all'utilizzo dei servizi di
messaggeria pubblica onde poter risalire a ritroso all'autore di un certo
messaggio. In tal modo il gestore si dovrebbe assumere l'onere di approntare
mezzi tecnici per risalire a chi ad esempio (il caso è tratto dalla cronaca
nera dell'ottobre 1996) istiga al suicidio.
Altro onere del provider dovrebbe risiedere nell'imporre per taluni servizi che
l'utente utilizzi una parola d'ordine. In altri termini, immagini contrarie al
buon costume non devono essere accessibili ai bambini. Per accedere a siti
"per adulti", il provider deve garantire che l'accesso sia preceduto
da una password consegnata dal fornitore di informazioni direttamente e solo ad
un utente maggiorenne. Un esempio di normativa in tal senso è rappresentato dal
Telecommunications Act del 1996 varato da Bill Clinton. La nuova legge sulle
telecomunicazioni prevede espressamente la criptazione delle trasmissioni via
cavo vietate ai minori, la predisposizione di un sistema tecnologico basato su
un chip che inibisca la visione dei programmi TV violenti o contrari al buon
costume attraverso l'emissione di un segnale che attivi i sistemi di protezione
sul televisore ricevente, nonché l'irrogazione di pesanti sanzioni per chi via
telefono o computer trasmetta materiali indecenti senza limitazioni (Communications
Decency Act). Anche la legislazione italiana, seppur con qualche incongruenza
tecnologica dovuta alla reazione scomposta alle polemiche sui numeri 144, mirava
a qualcosa di simile (cfr. art. 15 D.P.R. 420/1995).
Va da sè che chi si sia appropriato delle chiavi di accesso di altri
commetterebbe il reato previsto dall'art. 615 ter c.p. (non però i bambini che
si approprino della password di un adulto).
Al di fuori di questo dovere di conservare una
memoria della messaggeria pubblica per permettere di risalire agli autori di
eventuali illeciti e di limitare l'accesso ad alcune pagine, sinceramente sembra
difficile addossare all'ISP responsabilità similari a quelle previste per i
direttori responsabili delle pubblicazioni stampate. Da una parte perché le
cause di responsabilità oggettiva sono un numerus clausus e le stesse
non possono formare oggetto di interpretazione analogica e dall'altra perché
nella maggioranza dei casi è del tutto impossibile controllare i servizi di
messaggeria pubblica, vuoi per la dimensione quantitativa del fenomeno, vuoi per
le modalità con cui un siffatto servizio telematico è strutturato.
2.5 L'esperienza
giurisprudenziale di Common Law
Delle possibili linee guida sono state tracciate
dalla giurisprudenza, in gran parte americana, in tema di denigrazione e
diffamazione. Una delle prime decisioni è australiana nella causa Rindos v.
Hardwick in cui uno studente si lamentava degli apprezzamenti contenuti in
messaggi pubblici sul suo comportamento sessuale. La sentenza, nell'esaminare la
responsabilità del provider, sostiene che qualora il gestore del servizio abbia
la possibilità di effettuare un controllo continuo sui messaggi (ovviamente
pubblici) la sua responsabilità non è da escludere. Su questa linea seppur con
esiti differenti si muovono anche le famose sentenze Cubby c./ Compuserve Inc.
del 1991 e Stratton c./ Prodigy(23)
del 1995.
In Cubby c./ Compuserve, viene affrontato il problema della qualificazione
giuridica del Provider che viene equiparato ad una libreria il cui gestore non
può essere considerato responsabile di ciò che è scritto all'interno dei
libri esposti nello scaffale. Viene ipotizzata una responsabilità del provider
solo ove si riesca a dimostrare che lo stesso provider si comporti da editore e
non da distributore occupandosi di effettuare direttamente una revisione critica
del materiale da pubblicare nella BBS.
Nella seconda e più recente sentenza la Corte di New York ha però statuito il
principio che l'ISP, nella fattispecie Prodigy, può essere citato in
giudizio per rispondere dei danni causati da un atto diffamatorio come se si
trattasse di una televisione, un giornale ovvero un editore. Nel caso di specie
la Stratton Oakmont Inc. società di consulenza finanziaria aveva citato in
giudizio Prodigy asserendo di essere stata denigrata da una serie di messaggi
pubblici apparsi in un forum finanziario in cui si asseriva che il presidente
della Stratton era stato incriminato per vari reati. Sulla scorta del caso
precedente la Prodigy si era difesa sostenendo che, nella sua qualità di
distributore non poteva essere chiamata a rispondere di azioni intraprese da
terzi, e ciò anche perché non aveva alcun controllo sulle notizie pubblicate.
In giudizio fu invece appurato che Prodigy operava un controllo, seppur
parziale, sui contenuti della messaggistica pubblica attraverso agenti software
che provvedevano ad eliminare tutti i messaggi osceni. Sulla scorta di tale
considerazione esiste ora un indirizzo prevalente volto ad estendere al provider
le responsabilità oggettive già stabilite in tema di diffamazione a mezzo
stampa e ciò sicuramente in tutti i casi in cui si dimostri una attività di
controllo del provider stesso sui contenuti dei messaggi pubblici. Il caso
Prodigy, nel suo tentativo di distiguersi dal precedente Compuserve, sembra
avere l'effetto di disincentivare l'attivazione di qualsivoglia controllo da
parte del gestore della BBS.
In realtà la tendenza generale ad equiparare il
regime della responsabilità del provider in tema di diffamazione a quella
dell'editore è attualmente riscontrabile anche nel progetto di legge americano
relativo allo Uniform Defamation Act ed a quanto già entrato in vigore nello
stato del Wisconsin dove è stata varata una legge (Wisconsin Bill Act 852 del
1996) che prevede lo stesso regime per il materiale pubblicato su Internet e
quello di altri mass media. La legge impone al soggetto che si reputa diffamato
di inviare all'ISP una diffida a rettificare od eliminare l'informazione lesiva.
Nel caso in cui l'ISP si adegui all'intimazione, questo potrà essere citato in
giudizio solo per rispondere dei danni verificatisi sino alla rettifica o alla
eliminazione della informazione lesiva. La stessa legge si premunisce di
precisare la corresponsabilità della persona fisica dedicata al controllo dei
contenuti della BBS solo nel caso in cui questa fosse stata a conoscenza della
falsità della notizia ovvero non si sia prontamente attivata per eliminare le
informazioni di cui fosse venuta a conoscere il contenuto diffamatorio.
|
2.6 Il soggetto responsabile
La giurisprudenza sin qui richiamata ha
individuato quale soggetto responsabile o comunque corresponsabile degli
illeciti commessi dall'ISP il Sysop, intendendo con tale termine il
gestore del sistema informatico sia come persona fisica che come persona
giuridica titolare dell'impresa.
Il termine Sysop, acronimo di system operator, non è però
sufficiente ad indicare tutti i soggetti che intervengono nella predisposizione
dei mezzi e dei servizi necessari al funzionamento dei sistemi telematici.
Infatti, mentre da una parte è necessaria la presenza di figure professionali
deputate al controllo sul funzionamento e sulla sicurezza del sistema,
dall'altra parte sempre più si assiste all'emergere di nuove figure
professionali, anch'esse definite sysop che si occupano per lo più di
organizzare i servizi di informazioni rivolti al pubblico quali i servizi di newsgroup
ed i forum di discussione. In questo caso il sysop si occupa prevalentemente di
fungere da moderatore delle aree tematiche ed in alcuni casi il suo compito è
proprio di valutare i contenuti delle informazioni da diffondere sulla rete.
Stante anche la continua evoluzione delle figure professionali in siffatto
ambito, pensare di codificare un regime delle responsabilità personali sulla
base dei ruoli professionali (come è per la stampa) ricoperti nell'ambito
dell'organizzazione del lavoro è un criterio insoddisfacente, specialmente
laddove queste responsabilità assumano il connotato della responsabilità
oggettiva. Per arrivare ad individuare i soggetti responsabili occorre quindi
far riferimento alle mansioni effettivamente esercitate nell'organizzazione del
servizio telematico. A diverse mansioni corrisponderanno diversi gradi di
responsabilità o di corresponsabilità.
Altro elemento diversificatore del regime della responsabilità è
rappresentato, come già detto, dalla diversa natura della attività esercitata.
Da una parte infatti abbiamo i grandi gestori dei servizi telematici commerciali
(Compuserve, AOL, Prodigy, Telecom, VOL, etc.) e dall'altra le cosiddette BBS
amatoriali e/o pubbliche.
La differenziazione di regime è già insita nel principio sancito in tema di
adempimento dal nostro ordinamento giuridico che all'art. 1176 c.c. precisa come
"nell'adempimento di una obbligazione inerente l'esercizio di una attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della
attività esercitata" e non più con il concetto dell'ordinaria diligenza
di cui al primo comma.
Un siffatto concetto è già riscontrabile in
principio nelle sentenze americane sin qui richiamate ed in tema di BBS
commerciali e potrebbe essere riassunto nell'esigenza che il gestore, laddove
gli sia consentito giuridicamente e dalle modalità di fruizione del servizio
telematico, debba operare un controllo sostanziale e formale sui contenuti
dell'informazione dovendo così rispondere sia degli inadempimenti contrattuali
che degli illeciti perpretati attraverso l'utilizzo del mezzo telematico. Se da
un punto di vista contrattuale responsabile sarà comunque il gestore
dell'impresa commerciale, da un punto di vista extracontrattuale corresponsabile
potrà essere anche il soggetto che direttamente abbia, soprattutto nei servizi
telematici pubblici, avuto il controllo e la supervisione dei contenuti delle
informazioni diffuse.
2.7 La nostra opinione.
A parere degli scriventi l'impostazione
giurisprudenziale sin qui richiamata non sembra potersi condividere
integralmente. Infatti occorre operare le necessarie distinzioni connesse alle
differenze tecnologiche insite nei mezzi di comunicazione e di diffusione
offerti da Internet rispetto agli altri mass media. A differenza di quanto
avviene con la stampa o con altri mezzi di comunicazione, una delle
caratteristiche di Internet è di permettere a chiunque di pubblicare e
diffondere una informazione in tempo reale interagendo direttamente con il mezzo
di diffusione. E' cioè praticamente impossibile in molti casi per il provider
operare un controllo preventivo dell'informazione a meno di non snaturare del
tutto le finalità dei servizi offerti. Non rimane che attenersi a quanto già
detto in precedenza sulle cautele che il provider dovrà adottare per
convalidare e monitorare l'accesso dell'utente al suo sistema ed alla rete.
Cautele che varieranno di volta in volta a seconda dei progressi tecnologici e
alla normativa in tema di standard e di sicurezza.
Un indice delle tendenze legislative che si svilupperanno nell'arco dei prossimi
anni riguardo alla regolamentazione del fenomeno Internet sarà sicuramente
offerto dai regolamenti che saranno a breve emanati in attuazione della recente
legislazione per la tutela dei dati personali. Proprio in riferimento alla
delega attribuita al Governo dall'art. 1 lett. (n) della legge 676 del 31
Dicembre 1995, occorrerà con attenzione porre le basi per una possibile
regolamentazione del fenomeno Internet. In tale ambito ci auguriamo che siano
tenuti in debito conto sia gli aspetti tecnologici del fenomeno Internet sia le
considerazioni sin qui svolte in tema di limitazione e controllo dell'accesso
alla rete, di diffusione in rete di materiali osceni, di necessità di
identificazione dell'utente all'atto dell'accesso al sistema nonché di tutela
del diritto d'autore e dei diritti di privativa industriale. In buona sostanza
tutti corollari del principale obbligo gravante sull'ISP: tenere aggiornate le
proprie potenzialità tecnologiche in modo da mantenere traccia del passaggio
delle informazioni e di poterne individuare l'origine e l'autore.
Pensare di estendere la responsabilità dell'ISP genericamente a tutte le
informazioni diffuse attraverso l'utilizzo dei servizi telematici dallo stesso
forniti porterebbe inevitabilmente alla chiusura di gran parte dei piccoli
operatori che attualmente forniscono l'accesso alla rete. Sotto tale profilo la
recente disposizione contenuta nell'art. 15 del DPR 420 del 4/9/1995 non è
rassicurante. La norma in esame, riformando la materia dei servizi Videotex ed
Audiotex statuisce infatti che "I fornitori di informazioni e prestazioni
sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. E' vietato
fornire attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e
prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon
costume". Se un siffatto principio è ammissibile in relazione ai servizi
audiotex e videotex, servizi telematici chiusi e su cui è ipotizzabile un
controllo integrale, lo stesso non può sic et simpliciter essere
adattato ad Internet per le motivazioni sin qui esposte. Ulteriori segnali di
preoccupazione riguardo ad un possibile ampliamento delle responsabilità dell'ISP
sono riscontrabili sia nelle previsioni in tema di sicurezza contenute nelle
nuove norme sulla tutela della privacy (art. 15 e 18 della L. 675/96) che nella
recente bozza di regolamento (TC6.5) dei servizi su Internet diffusa dal
Ministero delle Poste e reperibile all'indirizzo http://www.eureka.it/interlex/regole/cod65bis.htm.
Sul tema ci ripromettiamo un approfondimento
nell'ambito di un futuro intervento.
(*) Avvocati in Roma
|
Note
(1)
Sul punto vedi V. R. D'Orazio - V. Zeno-Zencovich "Profili di
responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi
telematici" in Dir. Inf, 1990, p.421 e seg.
(2) E'
interessante la descrizione del fenomeno Internet operata dai difensori della
American Civil Liberties Union nella citazione depositata il 24 Settembre 1996
ed avente ad oggetto l'impugnazione
del "Communications Decency Act of 1996".
(3)
I commercial on line services, pur non possedendo le infrastrutture fisiche,
garantiscono la qualità delle connessioni in rete e la continuità del servizio
mediante la realizzazione di una propria rete con nodi dedicati realizzata
attraverso contratti di fornitura con i gestori delle infrastrutture.
(4)
Ai nostri fini preferiamo ricorrere alla nozione di servizio telematico distinto
dal servizio di telecomunicazioni . Nei testi legislativi però, a
seconda degli obiettivi che si pone il legislatore, tutti possono essere
trattati allo stesso modo. Per esempio la Direttiva Comunitaria 90/388 che punta
a un'ampia liberalizzazione delle telecomunicazioni al punto 6 del considerando
recita: "considerando che, (omissis) tali restrizioni d'uso e tariffe
eccessive rispetto al costo, hanno l'effetto di ostacolare la prestazione,
proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di
telecomunicazioni quali:
- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di
telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di
formato o di flusso;
- i servizi basati sull'informazione avente ad oggetto l'accesso a basi di dati;
- i servizi informatici a distanza;
- i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la
posta elettronica;
- i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento
elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;
- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo"
Ai fini dell'individuazione della responsabilità di un Internet provider
può essere che la riportata elencazione presenti minore utilità.
Lo stesso Dlgs 103/95 nel recepire la Direttiva Comunitaria definisce i servizi
di telecomunicazione come: "...i servizi la cui fornitura consiste
totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali
sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della
televisione...."
In merito alla definizione di servizio di telecomunicazioni è utile segnalare
la definizione che di detti servizi dà l'attuale Piano Regolatore Nazionale
delle Telecomunicazioni all'art.2:
Premesso che le telecomunicazioni comprendono ogni trasmissione, emissione o
ricezione di segnali rappresentanti segni, scritti, immagini, suoni di ogni
natura attraverso cavo, mezzi radioelettrici, ottici o altri sistemi
elettromagnetici, ai fini del presente Piano Regolatore i servizi di
telecomunicazioni sono classificati come segue:
I. Servizi portanti: si definisce servizio portante un servizio offerto da una
rete di telecomunicazioni per il trasferimento di informazioni tra terminazioni
di rete, quali definite all'Articolo 6. Ciascun servizio portante è definito da
una serie di attributi, generali e di dettaglio, che ne specificano le
caratteristiche. L'Allegato 1 illustra il metodo degli attributi e la sua
applicazione ad alcuni servizi portanti"
|
(5)
cfr. nota precedente
(6)
Sul punto è interessante quanto dibattuto nel Forum Multimediale "La
società dell'informazione" (infra) e nello specifico l'intervento
n. 38 di Manlio Cammarata e Andrea Monti.
(7)
Sul punto vedi gli interventi degli autori richiamati sulla applicazione
del Dlgs 103/95 pubblicati Forum
Multimediale "La società dell'informazione". In sintesi gli autori
concludono per l'applicabilità del regime della dichiarazione anche per la
fornitura di accesso su linea dedicata differentemente dai chiarimenti ufficiosi
forniti dal Ministero delle PPTT.
(8)
Sul punto vedi il percorso logico già indicato da R. D'Orazio e V.
Zeno-Zencovich in "Profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana
nella fornitura di servizi telematici" in Dir. Inf. 1990, pag. 421 e segg.
(9)
In effetti ricorrere alle norme sulla somministrazione nei contratti relativi
all'erogazione di servizi telematici per loro natura beni immateriali non
sembrerebbe possibile attenendosi al principio desumibile dall'art. 1559 c.c.
secondo cui il contratto di somministrazione ha ad oggetto cose e non attività
e ciò nonostante l'esplicito rinvio dell'art. 1677 c.c. sull'appalto di
servizi.
(10)
In tal senso vedi nota 14.
(11)
Sul punto vedi quanto dispone il codice postale in tema di esonero di
responsabilità dell'amministrazione per i casi più disparati (da ultimo in
tema di regolamentazione del sistema di Posta elettronica art. 15 reg. post.
elettr., le nuove disposizioni sull'abbonamento al servizio telefonico nel DM 8
Settembre 1988 n. 434 così come modificato dal DM 13 Febbraio 1995 n. 191).
(12)
D'Orazio e Zeno-Zencovich nell'opera citata parlano infatti correttamente di
responsabilità del vettore con riferimento al concessionario delle
infrastrutture pubbliche di telecomunicazione.
(13)
Per un dettagliato esame della problematica relativa al concetto di rete
telematica ed interconnesione telematica si veda quanto contenuto nel sito
AIPA in merito ai regolamenti attuativi
delle Rete Unitaria della P.A.
(14)
Alcuni autori hanno parlato dell'effetto contrario che l'eccesso di informazioni
può realizzare e cioè, a causa della sovrabbondanza, l'impossibilità
materiale di reperire l'informazione desiderata.
(15)
vedi D'Orazio e Zeno-Zencovich opera citata pag. 453 e segg.
(16)
Cassazione penale sez. VI, 28 luglio 1992 in Giur. it. 1993,II, 508; Giust. pen.
1993,II, 300 (s.m.). In ogni caso è altresì opportuno richiamare quanto già
statuito in sede civile in tema di responsabilità connessa alla attività di
fornitura di informazioni commerciali. Da ultimo Cassazione civile, sez. III, 6
gennaio 1984 n. 94, Società Dun e Bradstreet c. Breschi, Giust. civ. Mass.
1984, fasc. 1 per cui: "Sussiste a carico di un'organizzazione che svolge
il compito di fornire informazioni commerciali la responsabilità per danni
cagionati a terzi, ex art. 2043 c.c., qualora, pur senza formulare apprezzamenti
o giudizi negativi sulla moralità della persona (fisica o giuridica) sulla
quale fornisce le informazioni stesse, riferisca una situazione non
corrispondente al vero, costituendo la divergenza tra la situazione reale e
quella risultante dall'informazione una violazione delle comuni norme di
prudenza e di diligenza occorrenti nella ricerca della fonte dell'informazione".
(17)
Cass. 4 Giugno 1962 n.1342 già citata nel lavoro di D'Orazio e Zeno-Zencovich.
(18)
"In tema di reati commessi col mezzo della stampa, il fatto che la notizia
incriminata sia stata attinta da un'agenzia di stampa presieduta da un direttore
responsabile non limita o esclude il dovere di controllo del responsabile del
periodico che l'ha ripresa" Cassazione penale sez. V, 13 febbraio 1992;
Cass. pen. 1993, 2266 (s.m.); Giust. pen. 1993,II, 165 (s.m.)
(19)
Vedi le modifiche al Codice Postale introdotte con D.M. 24 giugno 1987, n. 333 e
D.M. 7 agosto 1990, n. 260.
(20)
Art. 11. Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi. - Il controllo
sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta alle persone addette ai
servizi postali. Qualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza abbiano ragione di sospettare che nelle corrispondenze o nei pacchi
siano contenuti oggetti di provenienza furtiva o spediti in contravvenzione a
disposizioni di legge o di regolamento possono, d'intesa con gli impiegati
postali, aprire i pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle
epistolari. E' vietato alle persone indicate nel comma precedente, salvo in caso
di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a
perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture
delle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle
vetture stesse, sulle tranvie, sui piroscafi, sui velivoli e sugli autoveicoli
senza autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorità giudiziaria. E'
consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di visitare i
veicoli postali provenienti o diretti all'estero.
(21)
Per una attenta disamina delle posizioni sulla tematica in esame vedi l'attenta
ricostruzione operata da B. Donato "La responsabilità dell'operatore di
sistemi telematici" in Dir. Inf. 1996 pag 135 e segg.
(22)
A tal proposito si richiama il procedimento attualmente pendente tra l'ACLU e lo
Stato della Georgia per la declaratoria di incostituzionalità del ACT 1029
dello Stato della Georgia, che ha emendato il Georgia Computer Systems
protection Act. Per reperire l'atto vedi supra 2. In data 11 Giugno 1996 è
intervenuta la decisione
della Corte Federale del distretto Orientale della Pennsylvania, che afferma,
infatti, l'incostituzionalità delle disposizioni del Telecommunications
Act statunitense e, più precisamente, di
due norme contenute nel par. 502 del Communications Decency Act (CDA) che
modificano i § 223 (a) e 223 (d) dello United States Code (USC). Tali
disposizioni prevedevano l'irrogazione di sanzioni - consistenti in una multa
ovvero nella reclusione fino a due anni o in entrambe le pene per ciascuna
violazione - per chiunque diffondesse o agevolasse la diffusione, a minorenni,
via Internet, di comunicazioni oscene. La Corte Federale degli Stati Uniti è
pervenuta ad un simile risultato, come può evincersi dalla motivazione, in
quanto ha ritenuto le predette misure lesive del diritto costituzionale di
libera manifestazione del pensiero sancito dal primo emendamento alla
Costituzione degli Stati Uniti. E' evidente che con tale pronuncia si è minato
il primo tentativo organico (Telecommunications Act 1996) di dare una
regolamentazione dei servizi usufruibili via Internet. Ciò non toglie che
regolamentazioni del fenomeno siano ammissibili alla stregua delle Carte
fondamentali di altri stati. Si pensi a quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 21 della nostra Costituzione, il quale prevede un limite espresso alla
libera manifestazione del pensiero, vietando tutte quelle manifestazioni che si
pongano in contrasto con il buon costume ovvero con l'insieme dei precetti che
nella considerazione della pubblica opinione, sono diretti a proteggere, in un
determinato momento storico, non solo il pudore e la decenza sessuali, ma anche
il comune sentimento morale. Per cui è ipotizzabile in un simile contesto,
così come avviene per la stampa, che il legislatore italiano possa apporre
limiti specifici giustificati dal fatto che la peculiarità del mezzo può
consentire lesioni di beni primari protetti dalla Costituzione. D'altronde gli
stessi limiti prevede l'art. 10, secondo comma, della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo.
La sentenza è pubblicata con il commento di un noto giudice americano ed una
interessante nota di Vincenzo Zeno-Zencovich su Il Diritto dell'informazione e
dell'Informatica, 1996, pag. 604 e segg.
(23)
Le sentenze in esame possono essere reperite su Internet ai seguenti indirizzi: http://www.law.emory.edu/6circuit/jan96/96a0032p.06.html;
http://seamless.com/;
http://www.swiss.ai.mit.edu/;
Idaho Courts http://home.rmci.net/uscourts;
|
|