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 Le regole dell'internet

Il decreto di sequestro del server di Isole nella Rete
01.07.98

Procura della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di Vicenza
Decreto di sequestro preventivo
(artt. 321.3-bis c.p.p.)

Il Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Pecori

Visti gli atti delle indagini preliminari del procedimento n.1079/98 - MOD 44-05;

al delitto di diffamazione continuata, reato p. e p. dall'art. 81 cpv. l e 2 - 595 CP per avere offeso la reputazione della agenzia di viaggi TURBANitalia srl di Milano. inserendo, con piu' azioni esecutive di un medesimo criminoso, sulla rete INTERNET in un sito avente il seguente indirizzo. ECN org/list/movimenti/MSG.00950 Htlm, sotto il titolo "Solidarieta' al popolo kurdo - Boicottiamo il turismo in Turchia" - la frase seguente: "tra l'altro e' risaputo che agli affari della Turban e' direttamente interessata l'ex premier Ciller, ispiratrice degli squadroni della morte che hanno provocato la morte di centinaia di oppositori, kurdi e turchi. Invitiamo quindi a boicottare le agenzie di viaggi che offrono i tours della Turbanitalia". In Vicenza, dal gennaio 1998 sino alle data odierna. Reato tuttora in via di esecuzione.

Che tale delitto risulta allo stato provato: a) dalla stampa delle pagine che si leggono sul sito web di INTERNET, accessibile mediante l'indirizzo indicato nel capo di accusa; b) che tale pagina web risulta essere stata negoziata presso un provider avente sede nella citta' di Bologna, e precisamente presso la DS LOGIC srl con sede in Bologna, via S. Felice n. 98;

considerato che appare assolutamente necessario ed urgente, al fine di
impedire ulteriori danni alla p.o. e querelante soc. TurbanItalia srl nonche' la commissione di ulteriori delitti di diffamazione del medesimo tipo, impedire la protrazione della lettura di tale messaggio agli utenti di INTERNET,

che tale risultato puo essere ottenuto sequestrando presso il predetto provider soc. XXX tutte le attrezzerie utilizzate per diffondere via Internet il messaggio diffamatorio allegato al presente provvedimento;

che la straordinaria urgenza della protezione da accordare alla querelante - danneggiata giorno per giorno dalle frasi leggibili sul dito web sopra indicato -con consente di attendere il provvedimento del Giudice;

P.Q.M.

visto l'art. 321.3 bis c.p.p.

ordina

il sequestro preventivo - presso la XXX - (ovvero altrove se esse si trovino in altro luogo, a disposizione della stessa società) - di tutte le attrezzature usate per diffondere sul sito web il messaggio diffamatorio indicato nel foglio allegato al presente decreto di sequestro; o - in alternativa a quanto sopra indicato - ordina il sequestro del contratto in base al quale il detto provider esegue la propria prestazione, purché cessi in ogni caso la diffusione via Internet del messaggio diffamatorio qui allegato.

Con riserva di inviare all'indagato (in via di identificazione) la necessaria informazione di garanzia.

DELEGA

per l'esecuzione il Compartimento di Polizia Postale dell'Emilia e Romagna di BOLOGNA, con facoltà di sub-delega.

Vicenza, 23/06/1998

Il pubblico ministero
Paolo Pecori
Procuratore della Repubblica