Il decreto di sequestro del server
di Isole nella Rete
01.07.98
Procura della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di Vicenza
Decreto di sequestro preventivo
(artt. 321.3-bis c.p.p.)
Il Procuratore della Repubblica,
dott. Paolo Pecori
Visti gli atti delle indagini
preliminari del procedimento n.1079/98 - MOD 44-05;
al delitto di diffamazione
continuata, reato p. e p. dall'art. 81 cpv. l e 2 - 595 CP per avere offeso la
reputazione della agenzia di viaggi TURBANitalia srl di Milano. inserendo, con
piu' azioni esecutive di un medesimo criminoso, sulla rete INTERNET in un sito
avente il seguente indirizzo. ECN org/list/movimenti/MSG.00950 Htlm, sotto il
titolo "Solidarieta' al popolo kurdo - Boicottiamo il turismo in
Turchia" - la frase seguente: "tra l'altro e' risaputo che agli affari
della Turban e' direttamente interessata l'ex premier Ciller, ispiratrice degli
squadroni della morte che hanno provocato la morte di centinaia di oppositori,
kurdi e turchi. Invitiamo quindi a boicottare le agenzie di viaggi che offrono i
tours della Turbanitalia". In Vicenza, dal gennaio 1998 sino alle data
odierna. Reato tuttora in via di esecuzione.
Che tale delitto risulta allo stato
provato: a) dalla stampa delle pagine che si leggono sul sito web di INTERNET,
accessibile mediante l'indirizzo indicato nel capo di accusa; b) che tale pagina
web risulta essere stata negoziata presso un provider avente sede nella citta'
di Bologna, e precisamente presso la DS LOGIC srl con sede in Bologna, via S.
Felice n. 98;
considerato che appare assolutamente
necessario ed urgente, al fine di
impedire ulteriori danni alla p.o. e querelante soc. TurbanItalia srl nonche' la
commissione di ulteriori delitti di diffamazione del medesimo tipo, impedire la
protrazione della lettura di tale messaggio agli utenti di INTERNET,
che tale risultato puo essere
ottenuto sequestrando presso il predetto provider soc. XXX tutte le attrezzerie
utilizzate per diffondere via Internet il messaggio diffamatorio allegato al
presente provvedimento;
che la straordinaria urgenza della
protezione da accordare alla querelante - danneggiata giorno per giorno dalle
frasi leggibili sul dito web sopra indicato -con consente di attendere il
provvedimento del Giudice;
P.Q.M.
visto l'art. 321.3 bis c.p.p.
ordina
il sequestro preventivo - presso la
XXX - (ovvero altrove se esse si trovino in altro luogo, a disposizione della
stessa società) - di tutte le attrezzature usate per diffondere sul sito web il
messaggio diffamatorio indicato nel foglio allegato al presente decreto di
sequestro; o - in alternativa a quanto sopra indicato - ordina il sequestro del
contratto in base al quale il detto provider esegue la propria prestazione,
purché cessi in ogni caso la diffusione via Internet del messaggio diffamatorio
qui allegato.
Con riserva di inviare all'indagato
(in via di identificazione) la necessaria informazione di garanzia.
DELEGA
per l'esecuzione il Compartimento di
Polizia Postale dell'Emilia e Romagna di BOLOGNA, con facoltà di sub-delega.
Vicenza, 23/06/1998
Il pubblico ministero
Paolo Pecori
Procuratore della Repubblica
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