Pedofilia: Semenzato propone correzioni alla legge 269/98
16.01.99
Subject: internet-pedofilia
Date: Sat, 16 Jan 1999 09:05:34 +0100
From: "STEFANO SEMENZATO" <s.semenzato@senato.it>
To: ....
SEMENZATO: Cambiare la legge sulla pedofilia nei punti in cui criminalizza
i gestori dei servizi Internet e dei servizi postali
Un disegno di legge di modifica della recente legge contro la pedofilia è
stata presentata dal Senatore Stefano Semenzato,vicepresidente del Gruppo
parlamentare Verdi-l'Ulivo.
Si tratta di una modifica necessaria -sostiene Semenzato- perché la fretta
nell'approvare la legge lo scorso agosto ha impedito una vera discussione,
col risultato che si ipotizza nei confronti dei gestori di Internet, ma
anche nei confronti dei servizi postali una sorta di responsabilità
oggettiva per quello che transita nella rete telematica o in quella
postale.
Si tratta di una norma assurda che prescinde dalla realtà tecnica del
sistema Internet.
Il fatto è che la scelta appare intenzionale dato che la legge in vigore
cita espressamente l'ipotesi di reato via Internet. La commissione che ha
approvato la legge - sottolinea Semenzato - ha sbagliato avvallando un
collegamento tra Internet e la pedofilia che è stato ampiamente
rappresentato nei mass media con un forte impatto sull' immaginario
collettivo.
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE n.3733
D'iniziativa del Senatore SEMENZATO
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Norme a tutela dei gestori di servizi Internet e dei gestori di servizi
postali nell'ambito della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale
_______________________________
Onorevole Senatori,
al momento della approvazione della legge 3 agosto 1998 n. 269 - recante
"norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forma di riduzione in
schiavitù" - i tempi ristretti e la necessità di rendere operativa la
normativa hanno impedito di affrontare il nodo delle responsabilità dei
gestori di siti Internet e degli stessi gestori di servizi postali
relativamente al tema in esame.
Problema, quest'ultimo, certamente rilevante, nello specifico ed in
generale, dato che le responsabilità per reati commessi per via telematica
sono oggetto di numerose riflessioni di tipo giuridico e legislativo. Si
impongono infatti verifiche puntuali sulle caratteristiche tecniche del
mezzo telematico e sulle possibilità di controllo del materiale che vi
transita.
Tutto ciò richiede e avrebbe richiesto una particolare
cautela nell'affrontare legislativamente la questione, mentre al contrario
la normativa approvata appare particolarmente persecutoria nei confronti
del mezzo telematico entrando persino in contrasto con i fondamenti del
sistema giuridico e creando così incertezze nella applicazione della legge.
Si veda infatti l'art. 3 della legge in questione che inserendo nel codice
penale un articolo 600 ter recita nello specifico: "Chiunque, al di fuori
delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di
minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni".
Vi sono in questo testo due formulazioni particolarmente preoccupanti.
La prima è legata al fatto che sia nel comma seguente a
quello citato, quando si parla di "cessione" di materiale pornografico, sia
all'art. 4 quando si parla di "detenzione" di materiale pornografico viene
utilizzato l'aggettivo "consapevolmente" al fine di sottolineare il
carattere del dolo, tipico di ogni fattispecie penale. Il testo perciò
precisa che "chiunque consapevolmente cede" e "che chiunque"
consapevolmente si procura o dispone""
Nel punto in questione invece l'aggettivo "consapevolmente" viene omesso
determinando così una sorta di responsabilità oggettiva di coloro che -
anche inconsapevolmente - distribuiscono il materiale pornografico.
La comparazione tra i commi e una interpretazione letterale del testo porta
così ad ipotizzare il reato - nei confronti dei gestori di sistemi
telematici, Internet nello specifico, ma anche nei confronti dei servizi
postali pubblici o privati - laddove si scoprisse una distribuzione,
ancorché non voluta, di materiale pornografico.
La seconda preoccupazione nasce dal fatto che si è voluto
aggiungere, dopo le parole "con qualsiasi mezzo" , la specificazione
"anche per via telematica" denotando con ciò una particolare attenzione
alle comunicazioni via Internet. Si tratta evidentemente di una
specificazione non necessaria (un reato o c'è o non c'è), ma proprio per
questo significativa. Il collegamento tra Internet e la pedofilia è stato
ampiamente rappresentato nei mass media con un forte impatto sull'
immaginario collettivo. Tanto più un testo legislativo dovrebbe evitare
sottolineature emotive.
Peraltro si tratta anche di un approccio fuorviante dato che, come
sostengono i dati Istat, il 90% degli abusi sessuali avvengono all'interno
delle mura domestiche e il 98% avvengono per opera di persone conosciute
dal minore.
La presunzione di responsabilità di coloro che gestiscono i
servizi telematici così come di quelli che gestiscono i servizi postali
rappresenta inoltre evidenti profili di incostituzionalità.
Come nei servizi postali è impossibile controllare il contenuto delle buste
chiuse, così nel servizio telematico è praticamente impossibile selezionare
e controllare i messaggi che vi vengono quotidianamente inseriti. Ogni
giorno in Italia passano per i siti dei provider sei/settecentomila
contatti, ogni provider deve mediamente fare i conti con cinquanta-cento
duecentomila utenti quotidiani e questo significa centinaia di migliaia di
messaggi. D'altra parte oggi nei siti italiani sono presenti più di quattro
milioni di pagine.
Insomma c'è il legittimo sospetto che la norma prescinda dalla effettiva
realtà tecnica del sistema Internet con effetti paralizzanti sulla
diffusione delle tecnologie informatiche e con un effetto di vera e propria
criminalizzazione degli Internet provider e dei gestori di servizi postali.
Il problema della diffusione di materiale pornografico su Internet
certamente esiste, ma non è possibile pensare che i singoli provider
scelgano la strada della censura preventiva, perché questo significherebbe
una violazione delle norme costituzionali. Risposte al problema sono state
peraltro già avanzate, dai codici di autoregolamentazione, alla caduta
dell'anonimato da parte degli utenti. Peraltro a tutela dei più giovani
esistono oggi specifici programmi e anche siti specializzati che rendono
accessibile solo una parte del materiale esistente in rete rendendo in
questo modo un servizio ai genitori.
Per questi motivi è necessario che la normativa vigente venga rapidamente
modificata con una nuova legge.
All'articolo 1 si propone che come in altre parti della legge del 3 agosto
98 venga aggiunta anche nel comma riguardante la distribuzione,
divulgazione o pubblicizzazione la parola "consapevolmente".
All'articolo 2 si richiede che vengano abolite le parole "anche per via
telematica" perché questa specificazione, inutile dal punto di vista degli
effetti normativi, sembra invece voler dare, da parte del legislatore, un
carattere di gravità particolare al reato commesso per via telematica.
DISEGNO DI LEGGE
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All'art. 3 della legge 3 agosto 1998 n. 269, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998 dopo le parole "chiunque, al di fuori
dell"ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica," viene inserita la parola "consapevolmente ".
All'art. 3 della legge 3 agosto 1998 n. 269, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998 dopo le parole "chiunque, al di fuori
dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,"
sopprimere le parole "anche per via telematica".
Roma, giovedì 14 gennaio 1999
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