Dalla legge 24 novembre 2000, n. 340
(G.U. n. 275, 24 novembre 2000, serie generale)
Art. 31. (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento
sugli strumenti di pubblicità)
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate
all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate
dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via
telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per
l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei
soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative
sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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