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Regolamento (CE) N.733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 aprile 2002

relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

(Testo rilevante ai fini del SEE - GUCE del 30.04.02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue: (1) La creazione del dominio di primo livello .eu fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel quadro dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet fa riferimento alla creazione di un dominio di primo livello .eu e la risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, relativa all'organizzazione e alla gestione di Internet incarica la Commissione di incoraggiare il coordinamento delle politiche legate alla gestione di Internet.
(3) I domini di primo livello costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web («WWW »o «Web ») su scala mondiale.Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete.I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica.
(4) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe agevolare l'uso e l'accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità dell'articolo 154, paragrafo 2, del trattato, predisponendo un dominio di registrazione complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (ccTLDs) o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici, e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e i concorrenza.
(5) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe migliorare l'interoperabilità delle reti transeuropee, in conformità degli articoli 154 e 155 del trattato, garantendo la disponibilità dei server di nomi .eu nella Comunità.Ciò avrà effetti favorevoli sulla topologia e sull'infrastruttura tecnica di Internet in Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un nuovo gruppo di server di nomi nella Comunità.
(6) Grazie al dominio di primo livello .eu, il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet. Il dominio di primo livello .eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.Pertanto, il dominio di primo livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14 del trattato.
(7) Il dominio di primo livello .eu può accelerare i benefici della società dell'informazione nell'intera Europa, svolgere un ruolo nell'integrazione dei futuri Stati membri nell'Unione europea e contribuire a ridurre il rischio di divario digitale con i paesi limitrofi.È pertanto prevedibile che il regolamento sia esteso allo Spazio economico europeo e che siano richieste modifiche degli accordi vigenti tra l'Unione europea e Stati terzi europei, allo scopo di adeguare i requisiti del dominio di primo livello .eu per consentire la partecipazione degli organismi di tali paesi.
(8) Il presente regolamento non pregiudica la normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati personali.La sua applicazione dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi relativi al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
(9) La gestione di Internet si è in genere ispirata ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione. Nella misura del possibile e fatta salva la normativa comunitaria, tali principi dovrebbero altresì applicarsi al dominio di primo livello geografico .eu.A questo riguardo, nella messa in opera del dominio di primo livello .eu possono essere prese in considerazione le migliori prassi, affiancate, laddove opportuno, da orientamenti o codici di condotta su base volontaria.
(10) La creazione del dominio di primo livello .eu dovrebbe contribuire alla promozione dell'immagine dell'Unione europea sulle reti globali dell'informazione e apportare valore aggiunto al sistema di nomi Internet oltre ai domini di primo livello geografici nazionali.
(11) Il presente regolamento è inteso a stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello .eu in maniera tale da designare un registro e determinare il quadro di politica generale entro cui il registro stesso dovrà operare.Il presente regolamento non disciplina i domini di primo livello geografici nazionali.
(12) Il Registro è l'organismo incaricato dell'organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti basi dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, il riconoscimento dei Conservatori del Registro (Registrars) , la registrazione dei nomi di dominio richiesta da parte di Conservatori riconosciuti, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello.I servizi di interrogazione destinati al pubblico associati al dominio di primo livello sono denominati interrogazioni «Who is ».Le basi di dati di tipo «Who is » dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria sulla protezione dei dati e il rispetto della vita privata. L'accesso a tali basi fornisce informazioni sui detentori dei nomi di dominio e costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare la fiducia degli utilizzatori.
(13) Dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse, la Commissione dovrebbe designare un Registro servendosi di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria.La Commissione dovrebbe stipulare con il Registro selezionato un contratto che specificherà le condizioni applicabili al Registro stesso per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu e che sarà limitato nel tempo e rinnovabile.
(14) La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, ha chiesto la delega per il codice UE, con lo scopo di creare un dominio di primo livello geografico Internet.Il 25 settembre 2000 l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha adottato una risoluzione, secondo cui «i codici alfanumerici a 2 elementi sono delegabili in quanto domini di primo livello geografici solo nei casi in cui l'Agenzia di aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio elenco eccezionale di nomi riservati, la destinazione esclusiva (reservation) del codice destinata a coprire qualsiasi utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia necessaria una rappresentazione codificata della denominazione del paese, territorio o regione in questione ».Il codice UE adempie a tali condizioni ed è quindi «delegabile »alla Comunità europea.
(15) L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i domini di primo livello geografici presso i Registri.La risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, incoraggia la messa in opera dei principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello geografici adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) .Il Registro dovrebbe concludere un contratto con l'ICANN nel rispetto dei principi del GAC.
(16) L'adozione di misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di tempo (periodo «sunrise ») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e organismi pubblici.
(17) La revoca dei nomi di dominio non dovrebbe essere effettuata in maniera arbitraria.È tuttavia possibile ottenere una revoca in particolare qualora il nome di dominio fosse manifestamente contrario all'ordine pubblico.La politica in materia di revoca dovrebbe comunque prevedere un meccanismo opportuno ed efficace.
(18) Occorrerebbe adottare norme in materia di «bona vacantia »per regolamentare lo status dei nomi di dominio la cui registrazione non è rinnovata o che, ad esempio per effetto del diritto di successione, restano senza detentore.
(19) Il nuovo Registro del dominio di primo livello .eu non dovrebbe essere autorizzato a creare domini di secondo livello utilizzando i codici alfanumerici a 2 elementi che rappresentano i paesi.
(20) Nell'ambito stabilito dal presente regolamento, dalle regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e dai principi di politica pubblica in materia di registrazione, sarebbe opportuno esaminare, in sede di definizione della politica di registrazione, diverse opzioni, compreso il metodo del «primo arrivato, primo servito ».
(21) Quando si fa riferimento alle parti interessate, dovrebbe essere prevista una consultazione che comprenda in particolare le autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni e le persone fisiche.Il Registro potrebbe istituire un organo consultivo incaricato di organizzare tale consultazione.
(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento tra cui i criteri della procedura di selezione del Registro, la designazione del Registro e l'adozione di regole di politica generale sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure di attuazione del presente regolamento .
(23) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la messa in opera del dominio di primo livello .eu, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Obiettivo e campo d'applicazione

1. Obiettivo del presente regolamento è la messa in opera del dominio di primo livello geografico (ccTLD) .eu nella Comunità.Il regolamento stabilisce le condizioni di tale messa in opera, in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro. 2.Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i domini di primo livello geografici nazionali.

Articolo 2  - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Registro»l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del Registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello;
b) «Conservatore del Registro (Registrar)»una persona o organismo che, attraverso la stipulazione di un contratto con il Registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti.

Articolo 3 - Caratteristiche del Registro

1. La Commissione:
a) definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i criteri e la procedura per la designazione del Registro;
b) designa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il Registro dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse;
c) conclude, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal Registro. Il contratto concluso tra la Commissione e il Registro è limitato nel tempo e rinnovabile. Il Registro non può accettare registrazioni finché non è definita la politica di registrazione.

2. Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea.

3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico .eu. A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato GAC (Governmental Advisory Committee).

4. Il Registro del dominio di primo livello .eu non agisce direttamente in quanto Conservatore.

Articolo 4 - Obblighi del Registro

1. Il Registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all'articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie.

2. Il Registro:
a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità;
b) registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:
i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea;o
ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale;o
iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea;
c) applica diritti, direttamente connessi ai costi sostenuti;
d) mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;
e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei Conservatori del dominio .eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori;
f) assicura l'integrità delle basi di dati dei nomi di dominio.

Articolo 5 - Quadro politico

1. La Commissione, previa consultazione del Registro e applicando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione.Tale politica include segnatamente:
a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;
c) una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione «bona vacantia»; d) questioni di lingua e i concetti geografici;
e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono:
a) non essere registrati, oppure
b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica.
La Commissione comunica immediatamente al Registro l'elenco dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al Registro. Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un'obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per ovviare alla situazione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il Registro adotta la politica iniziale di registrazione per il dominio di primo livello .eu in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate. Il Registro applica, nella politica di registrazione, le regole di politica pubblica adottate a norma del paragrafo 1, tenendo conto dell'elenco di eccezioni di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione informa periodicamente il Comitato di cui all'articolo 6 delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6  - Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/ 21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1 ). Fino all'istituzione del comitato per le comunicazioni, conformemente alla decisione 1999/468/CE, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision -ONP).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e7della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e7della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7 -  Mantenimento di diritti

La Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del Registro atti a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il Registro.

Articolo 8 - Relazione sull'attuazione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu un anno dopo l'adozione del presente regolamento e successivamente ogni due anni.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 2002.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P.CO
Per il Consiglio
Il Presidente
M.ARIAS CAÑETE