Regolamento (CE)
N.733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 aprile 2002
relativo
alla messa in opera del dominio di primo livello .eu
(Testo rilevante ai fini
del SEE - GUCE del 30.04.02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,
considerando quanto segue: (1) La creazione del dominio di primo livello .eu
fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel
quadro dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000.
(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'organizzazione e la gestione di Internet fa riferimento alla creazione di
un dominio di primo livello .eu e la risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre
2000, relativa all'organizzazione e alla gestione di Internet incarica la
Commissione di incoraggiare il coordinamento delle politiche legate alla
gestione di Internet.
(3) I domini di primo livello costituiscono parte integrante
dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini
dell'interoperabilità del World Wide Web («WWW »o «Web ») su scala
mondiale.Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione
dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di
rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete.I domini di primo livello
costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta
elettronica.
(4) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe agevolare l'uso e l'accesso alle
reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità dell'articolo
154, paragrafo 2, del trattato, predisponendo un dominio di registrazione
complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (ccTLDs)
o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici, e, di
conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e i concorrenza.
(5) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe migliorare l'interoperabilità
delle reti transeuropee, in conformità degli articoli 154 e 155 del
trattato, garantendo la disponibilità dei server di nomi .eu nella
Comunità.Ciò avrà effetti favorevoli sulla topologia e sull'infrastruttura
tecnica di Internet in Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un
nuovo gruppo di server di nomi nella Comunità.
(6) Grazie al dominio di primo livello .eu, il mercato interno dovrebbe godere
di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale
basato su Internet. Il dominio di primo livello .eu dovrebbe offrire un nesso
chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato
e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle
organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un
dominio specifico che renda evidente tale nesso.Pertanto, il dominio di primo
livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del
commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli
obiettivi dell'articolo 14 del trattato.
(7) Il dominio di primo livello .eu può accelerare i benefici della società
dell'informazione nell'intera Europa, svolgere un ruolo nell'integrazione dei
futuri Stati membri nell'Unione europea e contribuire a ridurre il rischio di
divario digitale con i paesi limitrofi.È pertanto prevedibile che il
regolamento sia esteso allo Spazio economico europeo e che siano richieste
modifiche degli accordi vigenti tra l'Unione europea e Stati terzi
europei, allo scopo di adeguare i requisiti del dominio di primo livello .eu
per consentire la partecipazione degli organismi di tali paesi.
(8) Il presente regolamento non pregiudica la normativa comunitaria nel
settore della protezione dei dati personali.La sua applicazione dovrebbe
avvenire nel rispetto dei principi relativi al rispetto della vita privata e
alla protezione dei dati personali.
(9) La gestione di Internet si è in genere ispirata ai principi di non
ingerenza, autogestione e autoregolamentazione. Nella misura del possibile e
fatta salva la normativa comunitaria, tali principi dovrebbero altresì
applicarsi al dominio di primo livello geografico .eu.A questo riguardo, nella
messa in opera del dominio di primo livello .eu possono essere prese in
considerazione le migliori prassi, affiancate, laddove opportuno, da orientamenti
o codici di condotta su base volontaria.
(10) La creazione del dominio di primo livello .eu dovrebbe contribuire alla
promozione dell'immagine dell'Unione europea sulle reti globali
dell'informazione e apportare valore aggiunto al sistema di nomi Internet
oltre ai domini di primo livello geografici nazionali.
(11) Il presente regolamento è inteso a stabilire le condizioni di messa in
opera del dominio di primo livello .eu in maniera tale da designare un
registro e determinare il quadro di politica generale entro cui il registro
stesso dovrà operare.Il presente regolamento non disciplina i domini di primo
livello geografici nazionali.
(12) Il Registro è l'organismo incaricato dell'organizzazione,
amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu, tra cui la
manutenzione delle corrispondenti basi dati e dei servizi correlati di
interrogazione destinati al pubblico, il riconoscimento dei Conservatori del
Registro (Registrars) , la registrazione dei nomi di dominio richiesta da parte
di Conservatori riconosciuti, la gestione dei server dei nomi di dominio di
primo livello e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo
livello.I servizi di interrogazione destinati al pubblico associati al dominio
di primo livello sono denominati interrogazioni «Who is ».Le basi di dati di
tipo «Who is » dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria sulla
protezione dei dati e il rispetto della vita privata. L'accesso a tali basi
fornisce informazioni sui detentori dei nomi di dominio e costituisce uno
strumento fondamentale per rafforzare la fiducia degli utilizzatori.
(13) Dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
invito alla manifestazione di interesse, la Commissione dovrebbe designare un
Registro servendosi di una procedura di selezione aperta, trasparente e non
discriminatoria.La Commissione dovrebbe stipulare con il Registro selezionato
un contratto che specificherà le condizioni applicabili al Registro stesso
per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo
livello .eu e che sarà limitato nel tempo e rinnovabile.
(14) La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, ha chiesto la
delega per il codice UE, con lo scopo di creare un dominio di primo livello
geografico Internet.Il 25 settembre 2000 l'Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) ha adottato una risoluzione, secondo cui «i codici
alfanumerici a 2 elementi sono delegabili in quanto domini di primo livello
geografici solo nei casi in cui l'Agenzia di aggiornamento della norma ISO
3166 abbia stabilito, nel proprio elenco eccezionale di nomi riservati, la
destinazione esclusiva (reservation) del codice destinata a coprire qualsiasi
utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia necessaria una rappresentazione
codificata della denominazione del paese, territorio o regione in questione
».Il codice UE adempie a tali condizioni ed è quindi «delegabile »alla
Comunità europea.
(15) L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è
attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che
rappresentano i domini di primo livello geografici presso i Registri.La
risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, incoraggia la messa in opera dei
principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello geografici
adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) .Il Registro
dovrebbe concludere un contratto con l'ICANN nel rispetto dei principi del GAC.
(16) L'adozione di misure in materia di registrazione abusiva e a fini di
speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti
preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o
comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di
tempo (periodo «sunrise ») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio
è riservata esclusivamente a detti titolari di diritti preesistenti
riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e
organismi pubblici.
(17) La revoca dei nomi di dominio non dovrebbe essere effettuata in maniera
arbitraria.È tuttavia possibile ottenere una revoca in particolare qualora il
nome di dominio fosse manifestamente contrario all'ordine pubblico.La politica
in materia di revoca dovrebbe comunque prevedere un meccanismo opportuno ed
efficace.
(18) Occorrerebbe adottare norme in materia di «bona vacantia »per
regolamentare lo status dei nomi di dominio la cui registrazione non è
rinnovata o che, ad esempio per effetto del diritto di successione, restano
senza detentore.
(19) Il nuovo Registro del dominio di primo livello .eu non dovrebbe essere
autorizzato a creare domini di secondo livello utilizzando i codici
alfanumerici a 2 elementi che rappresentano i paesi.
(20) Nell'ambito stabilito dal presente regolamento, dalle regole di politica
pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo
livello .eu e dai principi di politica pubblica in materia di registrazione,
sarebbe opportuno esaminare, in sede di definizione della politica di
registrazione, diverse opzioni, compreso il metodo del «primo arrivato, primo
servito ».
(21) Quando si fa riferimento alle parti interessate, dovrebbe essere prevista
una consultazione che comprenda in particolare le autorità pubbliche, le
imprese, le organizzazioni e le persone fisiche.Il Registro potrebbe istituire
un organo consultivo incaricato di organizzare tale consultazione.
(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento tra cui i
criteri della procedura di selezione del Registro, la designazione del Registro
e l'adozione di regole di politica generale sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le
misure di attuazione del presente regolamento .
(23) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la messa in opera del dominio
di primo livello .eu, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli
Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti
dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo
5 del trattato.Il presente regolamento si limita a quanto necessario per
conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 - Obiettivo e campo d'applicazione
1. Obiettivo del presente regolamento è la messa in opera del dominio di primo
livello geografico (ccTLD) .eu nella Comunità.Il regolamento stabilisce le
condizioni di tale messa in opera, in particolare per quanto riguarda la
designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro
il quale opererà tale Registro. 2.Il presente regolamento si applica fatte
salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i domini
di primo livello geografici nazionali.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Registro»l'organismo
al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del
dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti
banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la
registrazione dei nomi di dominio, la gestione del Registro dei nomi di
dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del
Registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello;
b) «Conservatore del Registro (Registrar)»una persona o organismo
che, attraverso la stipulazione di un contratto con il Registro, presta servizi
di registrazione del nome di dominio ai registranti.
Articolo 3 - Caratteristiche del Registro
1. La Commissione:
a) definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i
criteri e la procedura per la designazione del Registro;
b) designa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il
Registro dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
un invito alla manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura
di invito alla manifestazione di interesse;
c) conclude, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un
contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona
l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello
.eu attuate dal Registro. Il contratto concluso tra la Commissione e il
Registro è limitato nel tempo e rinnovabile. Il Registro non può accettare
registrazioni finché non è definita la politica di registrazione.
2. Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente
alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede
legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio
della Comunità europea.
3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il
contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello
geografico .eu. A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal
comitato GAC (Governmental Advisory Committee).
4. Il Registro del dominio di primo livello .eu non agisce direttamente in
quanto Conservatore.
Articolo 4 - Obblighi del Registro
1. Il Registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel
presente regolamento e i contratti di cui all'articolo 3. Il Registro applica
procedure trasparenti e non discriminatorie.
2. Il Registro:
a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello
.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di
qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità;
b) registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore
del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:
i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale
o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea;o
ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità
europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale;o
iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità
europea;
c) applica diritti, direttamente connessi ai costi sostenuti;
d) mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle
controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di
risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti
i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà
intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal
Registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e
prende in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per
la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie
di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando
impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;
e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei Conservatori del
dominio .eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti
Conservatori;
f) assicura l'integrità delle basi di dati dei nomi di dominio.
Articolo 5 - Quadro politico
1. La Commissione, previa consultazione del Registro e applicando la procedura
di cui all'articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica pubblica relative
alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e i
principi di politica pubblica in materia di registrazione.Tale politica
include segnatamente:
a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di
speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per
fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di
diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o
comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la
registrazione dei loro nomi;
c) una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente
la questione «bona vacantia»; d) questioni di lingua e i concetti
geografici;
e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati
membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco
limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici
e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale
e che possono:
a) non essere registrati, oppure
b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle
regole di politica pubblica.
La Commissione comunica immediatamente al Registro l'elenco dei nomi
notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla
pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al Registro.
Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la
Commissione sollevino un'obiezione riguardo a una menzione contenuta in un
elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per ovviare alla
situazione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6, paragrafo
3.
3. Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il Registro adotta la
politica iniziale di registrazione per il dominio di primo livello .eu in
consultazione con la Commissione e le altre parti interessate. Il Registro
applica, nella politica di registrazione, le regole di politica pubblica
adottate a norma del paragrafo 1, tenendo conto dell'elenco di eccezioni di cui
al paragrafo 2.
4. La Commissione informa periodicamente il Comitato di cui all'articolo 6
delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 6 - Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito
dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/ 21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) (1 ). Fino all'istituzione del comitato per le
comunicazioni, conformemente alla decisione 1999/468/CE, la Commissione è
assistita dal comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE
del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i
servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di
una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision -ONP).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 3 e7della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e7della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo
6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il Comitato adotta il
suo regolamento interno.
Articolo 7 - Mantenimento di diritti
La Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello
.eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti
relativi alle banche dati del Registro atti a garantire l'attuazione del
presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il Registro.
Articolo 8 - Relazione sull'attuazione
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu
un anno dopo l'adozione del presente regolamento e successivamente ogni due
anni.
Articolo 9 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P.CO
Per il Consiglio
Il Presidente
M.ARIAS CAÑETE
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