Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica
(Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/09/2002)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni(1), modificata da
ultimo dalla direttiva 1999/64/CE(2), è stata sostanzialmente modificata a più
riprese. Poiché occorre ora apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno che il
testo della direttiva sia rifuso a fini di chiarezza.
(2) Ai sensi dell'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di
vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri alle disposizioni del diritto
comunitario in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di
diritti speciali o esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la
Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto
articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle
di assolvere efficacemente il compito di vigilanza assegnatole dal suddetto
paragrafo.
(3) La direttiva 90/388/CEE ha prescritto agli Stati membri di abolire i diritti
speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni,
inizialmente ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via
satellite e della radiotelefonia mobile, per poi instaurare gradualmente una
piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.
(4) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di ulteriori
direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente
all'instaurazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni
attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta e del servizio
universale in un ambiente aperto e concorrenziale. È opportuno che dette
direttive sia abrogate con effetto al 25 luglio 2003, data alla quale si
applicherà il nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica.
(5) Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche è
costituito da una direttiva generale, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro)(3) e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
autorizzazioni)(4), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime
(direttiva accesso)(5), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva
servizio universale)(6) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(7).
(6) Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di
liberalizzazione e della graduale apertura dei mercati delle telecomunicazioni
in Europa dal 1990, alcune definizioni contenute nella direttiva 90/388/CEE e
nelle direttive che l'hanno modificata devono essere adeguate per aggiornarle ai
più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni o
sostituite per tener conto della convergenza tra i settori della tecnologia
dell'informazione, dei media e delle telecomunicazioni che si è manifestata
negli ultimi anni. Occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune
disposizioni, per facilitarne l'applicazione, tenendo conto, se del caso, delle
direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto
dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della direttiva 90/388/CEE
nelle sue versioni successive.
(7) La presente direttiva fa riferimento ai "servizi di comunicazione
elettronica" e alle "reti di comunicazione elettronica" anziché
ai termini "servizi di telecomunicazioni" e "reti di
telecomunicazioni" precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono
rese necessarie per tenere conto del processo di convergenza tra i settori
interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi e/o le reti di
comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici
(ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Occorre
quindi riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici
e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e che le reti
utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di
comunicazione elettronica. Inoltre, va chiarito che la nuova definizione di reti
di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi
di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o
di instradamento.
(8) In questo contesto, va precisato che gli Stati membri sono tenuti ad abolire
(qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la
fornitura di tutte le reti di comunicazione elettronica, e non solo quelli
relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ed a consentire
alle imprese di prestare tali servizi, fatte salve le disposizioni delle
direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. La definizione di
reti di comunicazione elettronica deve altresì implicare che gli Stati membri
non possono limitare il diritto di un operatore di realizzare, ampliare e/o
fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere
usata anche per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi. In
particolare, diritti speciali o esclusivi che si traducano nella restrizione
dell'uso delle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione e la
diffusione di segnali televisivi sono contrari all'articolo 86, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 43 (diritto di stabilimento) e/o con
l'articolo 82, secondo comma, lettera b), del trattato CE in quanto hanno
l'effetto di consentire ad un'impresa dominante di limitare la produzione, gli
sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. Restano tuttavia
impregiudicate le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in
conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE,
del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive(8), modificata dalla direttiva 97/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio(9) che disciplina la distribuzione dei
programmi televisivi destinati al pubblico in genere.
(9) In base al principio di proporzionalità, gli Stati membri non devono più
assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e
l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime
di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale. Ciò è conseguente
anche dalla direttiva 2002/20/CE, che stabilisce che i servizi o le reti di
comunicazione elettronica devono essere forniti sulla base di un'autorizzazione
generale e non di una licenza. Le parti interessate devono avere il diritto di
impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di
comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima
istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una
effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in
violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una
direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario.
(10) Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul
comportamento di un'impresa pubblica sia attraverso le norme che disciplinano
l'impresa stessa sia attraverso il modo in cui sono ripartite le partecipazioni
al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino operatori di reti
verticalmente integrati che gestiscono reti costituite in base a diritti
speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali
operatori, se godono di una posizione dominante nel mercato rilevante, non
operino discriminazioni a favore delle proprie attività, al fine di evitare
eventuali violazioni delle regole di concorrenza del trattato. Ne consegue che
gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare
qualsiasi discriminazione tra gli operatori verticalmente integrati e i loro
concorrenti.
(11) È opportuno che la presente direttiva espliciti inoltre il principio
sancito dalla direttiva 96/2/CE, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva
90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali(10), disponendo che
gli Stati membri non assegnino diritti esclusivi o speciali per l'uso di
frequenze radio e che i diritti di uso di tali frequenze siano assegnati secondo
procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti. Vanno quindi lasciati
impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri
per concedere l'uso di tali frequenze a fornitori di servizi relativi al
contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire
obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario.
(12) Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a
condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio
universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori
ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della
distorsione del mercato. Per minimizzazione della distorsione del mercato si
intende che i contributi devono essere riscossi secondo modalità che
minimizzino per quanto possibile l'impatto dell'onere finanziario per gli utenti
finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.
(13) Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali
che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via
satellite siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato, gli
Stati membri sono tenuti, conformemente all'articolo 307 del trattato CE, a
ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. È
opportuno che la presente direttiva chiarisca tale obbligo poiché ai sensi
all'articolo 3 della direttiva 94/46/CE(11), gli Stati membri sono semplicemente
tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni in loro possesso relative a
tali incompatibilità. È quindi opportuno che l'articolo 7 della presente
direttiva espliciti l'obbligo degli Stati membri di eliminare qualsiasi
restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni
internazionali.
(14) La presente direttiva deve ribadire l'obbligo imposto agli Stati membri
dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori dominanti di reti
di comunicazione elettronica e di servizi telefonici a disposizione del pubblico
gestiscano le loro reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti
televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.
(15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri per
quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive
precedenti indicati nell'allegato I, parte B.
(16) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni
necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione in vigore
è in linea con i chiarimenti apportati dalla presente direttiva in relazione
alle direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE(12), 96/2/CE, 96/19/CE(13) e
1999/64/CE.
(17) Alla luce di quanto precede, occorre abrogare la direttiva 90/388/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) per "reti di comunicazione elettronica" si intendono i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, e i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, nonché le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
2) per "rete pubblica di comunicazioni" si intende una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi pubblici di comunicazione elettronica;
3) per "servizi di comunicazione elettronica" si intendono i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1
della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
4) per "servizi di comunicazione elettronica a disposizione del
pubblico" si intendono i servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
5) per "diritti esclusivi" si intendono i diritti concessi da uno
Stato membro ad un'impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o
amministrativo, che le riservi la facoltà di fornire un servizio di
comunicazione elettronica o di esercitare un'attività di comunicazione
elettronica all'interno di una determinata area geografica;
6) per "diritti speciali" si intendono i diritti concessi da uno Stato
membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo,
regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area
geografica:
a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un
servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un'attività di
comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati
e non discriminatori, o
b) conferisce a delle imprese, non conformandosi a siffatti criteri, vantaggi
legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di
altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di
esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella stessa area
geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
7) per "rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite" si
intende un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di
satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
8) per "rete televisiva via cavo" si intende ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico.
Articolo 2 - Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione
elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica
1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore
diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di
comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica a disposizione del pubblico.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna
impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione
elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione
elettronica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute
restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica
via le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o
attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte
salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione generale concessa
ad un'impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o
l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le
relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori,
proporzionati e trasparenti.
5. Qualsiasi decisione presa per i motivi indicati nell'articolo 3, paragrafo
1, della direttiva 2002/20/CE che impedisca ad un'impresa di fornire servizi o
reti di comunicazione elettronica deve essere motivata.
Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione
dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo
giurisdizionale.
Articolo 3 - Imprese pubbliche verticalmente integrate
In aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e fatto salvo
l'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono affinché
le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di
comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante non operino
discriminazioni a favore delle proprie attività.
Articolo 4 - Diritti relativi all'uso di frequenze
Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli
Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio a fornitori di servizi
relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di
perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:
1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di
uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
2) l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione
elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Articolo 5 - Servizi relativi all'elenco abbonati
Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi
e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di
repertoriazione ("directory") sul loro territorio, ivi compresa la
pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli
elenchi stessi.
Articolo 6 - Obblighi di servizio universale
1. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a
condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio
universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori
ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della
distorsione del mercato. In particolare, quando ad un'impresa pubblica che
fornisce servizi di comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o in
parte obblighi di servizio universale, si tiene conto di tale elemento nel
calcolo dell'eventuale contributo al costo netto degli obblighi di servizio
universale.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo
1.
Articolo 7 - Satelliti
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o
restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i
gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via
satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento
spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via
satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore
in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per l'accesso alla loro
capacità di segmento spaziale.
2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive
delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite,
nella misura in cui tali convenzioni non siano compatibili con le regole di
concorrenza del trattato CE, ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le
incompatibilità constatate.
Articolo 8 - Reti televisive via cavo
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti
pubbliche di comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva
via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro
altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando l'impresa:
a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti
speciali; e
b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella
fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi
telefonici a disposizione del pubblico; e
c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata
sulla base di diritti speciali o esclusivi.
2. Il termine "servizi telefonici a disposizione del pubblico" è
da considerare sinonimo del termine "servizi di telefonia vocale
pubblica" di cui all'articolo 1 della direttiva 1999/64/CE.
3. Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una
concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per l'anello locale
("local loop") e dei relativi servizi, ne informano la Commissione.
La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata
della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a
disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del
legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.
4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide,
entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione
attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.
5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo entro il 31
dicembre 2004.
Articolo 9
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le
informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno
ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 10 - Abrogazione
La direttiva 90/388/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato I,
parte A, è abrogata con effetto al 25 luglio 2003, fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione
indicati nell'allegato I, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente
direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza
riportata all'allegato II.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 12
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