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Gli "emedamenti McCarthy" alla proposta di direttiva sulla
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

P5_TA-PROV(2003)09-24 EDIZIONE PROVVISORIA PE 336.399

INDICE

testi approvati dal parlamento

P5_TA-PROV(2003)0402
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici ***I
(A5-0238/2003 - Relatrice: Arlene McCarthy)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 - C5-0082/2002 - 2002/0047(COD)) P5_TA-PROV(2003)0402
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici ***I

Commissione giuridica e per il mercato interno
PE 327.249
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 - C5-0082/2002 - 2002/0047(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 92),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0082/2002),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno ed i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0238/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

 

Testo della Commissione

 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza nonché la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace ed armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.

(1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza nonché la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace, trasparente ed armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge e la loro interpretazione da parte dei tribunali degli Stati membri e rendere trasparenti le norme che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La certezza giuridica che ne risulterà dovrebbe permettere alle imprese di ricavare il massimo vantaggio dai brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e stimolare gli investimenti e l'innovazione.

(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità permettano alle imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica viene altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono e i tribunali nazionali di ultima istanza devono chiedere una sentenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Emendamento 88
Considerando Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Occorre confermare e precisare le norme riguardanti i limiti della brevettabilità, ai sensi dell'articolo 52 della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei. La certezza giuridica che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratori.

Emendamento 31
Considerando 6

(6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuali attinenti al commercio, approvato con la decisione del Consiglio 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). L'articolo 27, paragrafo 1 di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implichino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base all'accordo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi valgono di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

soppresso

Emendamenti 32 e 112
Considerando 7

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce a tali materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in quanto tali non appartengono ad un settore della tecnologia.

(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione si applica perché tali materie o attività non appartengono ad un settore della tecnologia.

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Con la presente direttiva non si intende modificare la succitata Convenzione, bensì evitare che possano esistere interpretazioni divergenti del relativo testo.

Emendamento 95
Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter) Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese che l'Ufficio europeo dei brevetti rivedesse le sue norme di funzionamento e che fosse soggetto a controllo pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. In proposito, sarebbe particolarmente opportuno rimettere in discussione la prassi in base alla quale l'Ufficio europeo dei brevetti percepisce introiti per i brevetti che rilascia, in quanto tale prassi nuoce al carattere pubblico di tale organismo.

 

Nella sua risoluzione del 30 marzo 2000, sulla decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 19991 il Parlamento europeo ha chiesto la revisione delle norme di funzionamento dell'Ufficio in questione, onde garantire che esso "sia soggetto a un obbligo di pubblicità nell'esercizio delle sue funzioni"
_________
1 GU C 378 del 29.12.2000, pag. 95.

Emendamento 84
Considerando 11

(11) Benché siano considerate appartenenti ad un settore della tecnologia, le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono, come le invenzioni in generale, costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte per poter essere considerate implicanti un'attività inventiva.

(11) Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare devono essere suscettibili di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono costituire un contributo tecnico nuovo allo stato dell'arte per poter essere distinte dai semplici programmi per elaboratori e considerate implicanti un'attività inventiva.

Emendamenti 114 e 125
Considerando 12

(12) Di conseguenza, se un'invenzione non costituisce un contributo tecnico allo stato dell'arte, come nel caso in cui, ad esempio, il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, non può essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non è brevettabile.

(12) Di conseguenza, un'innovazione che non costituisca un contributo tecnico allo stato dell'arte, non è considerata un´invenzione ai sensi della normativa in materia di brevetti.


Emendamenti 34 e 115
Considerando 13

(13) Un processo o una sequenza di azioni determinati, eseguiti per mezzo di un apparecchio, come un elaboratore, può apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte e quindi costituire un'invenzione brevettabile. Un algoritmo definito senza riferimento ad un ambiente fisico non presenta invece un carattere tecnico e non può quindi costituire un'invenzione brevettabile.

soppresso

Emendamento 85
Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Tuttavia, la semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati o di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui l'unico contributo allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.

Emendamento 7
Considerando 13 ter (nuovo)

 

(13 ter) Se il contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi può essere un'invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto.

Emendamento 8
Considerando 13 quater (nuovo)

 

(13 quater) Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un'invenzione tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non deve permettere che si monopolizzi lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.

Emendamento 9
Considerando 13 quinquies (nuovo)

 

(13 quinquies) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici vanno rivendicate con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, l'utilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non deve costituire una violazione di brevetto.

Emendamento 86
Considerando 14

(14) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non deve richiedere una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, con le modifiche o le integrazioni relative a specifici aspetti richieste dalla presente direttiva.

(14) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi e quelli per attività commerciali.

Emendamento 11
Considerando 16

(16) La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarebbe rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica.

(16) La posizione concorrenziale dell'industria europea in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. Data l'attuale tendenza dell'industria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori dell'Unione europea, l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di per sé evidente.

Emendamento 12
Considerando 17

(17) La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

(17) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

Emendamento 13
Considerando 18

(18) La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.

(18) I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le facoltà riconosciute ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare nel quadro delle disposizioni per quanto riguarda la decompilazione e l'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 di detta direttiva, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli, necessitano di tale autorizzazione, non devono essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti del brevettatore attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.


Emendamento 75
Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) In ogni caso, la legislazione degli Stati membri deve assicurare che i brevetti presentino un carattere di novità e implichino un'attività inventiva per impedire che ci si appropri di invenzioni già di dominio pubblico inserendole semplicemente in un programma per elaboratori elettronici.

Emendamento 36, 42 e 117
Articolo 2, lettera a)

(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione ai sensi della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta nelle sue applicazioni una o più caratteristiche non tecniche che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore, oltre al contributo tecnico che ogni invenzione deve apportare;

Emendamento 107 e 69
Articolo 2, lettera b)

b) "contributo tecnico", un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.

b) "contributo tecnico", altrimenti chiamato "invenzione", un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico. La natura tecnica del contributo costituisce uno dei quattro requisiti della brevettabilità. In aggiunta, per poter ricevere un brevetto, il contributo tecnico deve presentare un carattere di novità, essere non ovvio ed atto ad un´applicazione industriale. L'impiego delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra in un settore tecnico. Il trattamento, la manipolazione e le presentazioni di informazioni non rientrano in un settore tecnico, anche se sono utilizzati apparecchi tecnici per effettuarli.


Emendamento 55/riv., 97 e 108
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) "settore tecnico", un settore industriale d'applicazione che presuppone l'utilizzo di forze naturali controllabili per ottenere risultati prevedibili. "Tecnico" significa "appartenente a un settore della tecnologia".


Emendamenti 38, 44 e 118
Articolo 2, lettera b) ter (nuova)

b) ter "industria", ai sensi della normativa sui brevetti, "una produzione automatizzata di beni materiali".

 


Emendamento 15
Articolo 3

 

Articolo 3

soppresso

Appartenenza ad un settore della tecnologia

 

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia considerata appartenente ad un settore della tecnologia.

 


Emendamento 45
Articolo 3 bis (nuovo)

 
 

Articolo 3 bis

 

Gli Stati membri assicurano che l'elaborazione dei dati non venga considerata un settore della tecnologia ai sensi della normativa in materia di brevetti e che le innovazioni nel settore dell'elaborazione di dati non vengano considerate invenzioni ai sensi di tale normativa.

Emendamenti 16, 100, 57, 99, 110 e 70
Articolo 4

 

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici sia brevettabile, a condizione che sia atta ad un'applicazione industriale, presenti un carattere di novità e implichi un'attività inventiva.

1. Per poter essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico.

2. Gli Stati membri assicurano che, affinché sia considerata implicante un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici arrechi un contributo tecnico.

2. Gli Stati membri assicurano che costituisca una condizione necessaria dell'attività inventiva il fatto che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici apporti un contributo tecnico.

3. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell'arte.

3. La portata significativa del contributo tecnico è valutata considerando la differenza tra l´insieme delle caratteristiche tecniche della rivendicazione di brevetto e lo stato dell'arte, a prescindere dal fatto che tali caratteristiche siano accompagnate da caratteristiche non tecniche..

 

3 bis. Per determinare se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratore elettronico apporta un contributo tecnico, si valuta se essa costituisce un nuovo insegnamento sulle relazioni di causa-effetto nell'impiego delle forze controllabili della natura e se ha un'applicazione industriale nel senso stretto dell'espressione, in termini sia di metodo che di risultato.

Emendamento 17
Articolo 4 bis (nuovo)

 
 

Articolo 4 bis

 

Cause di esclusione dalla brevettabilità

 

Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico semplicemente perché implica l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.

Emendamento 60
Articolo 4 ter (nuovo)

 

Articolo 4 ter

Gli Stati membri assicurano che le soluzioni attuate mediante elaboratore elettronico rispetto a problemi tecnici non siano considerate invenzioni brevettabili solo perché migliorano l'efficacia nell'impiego delle risorse del sistema di trattamento dei dati.


Emendamenti 102 e 111
Articolo 5, comma 1

Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata solamente come prodotto, ossia come dispositivo programmato o come processo tecnico di produzione.


Emendamento 72
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le rivendicazioni di brevetto accolte per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici comprendano solo il contributo tecnico che motiva la rivendicazione di brevetto. Una rivendicazione di brevetto per un programma per elaboratore, relativa al solo programma o ad un programma esistente su un supporto dati, non è ricevibile.


Emendamenti 103 e 119
Articolo 5, paragrafo 1 ter) (nuovo)

 

1 ter. Gli Stati membri assicurano che la produzione, la manipolazione, il trattamento, la distribuzione e la pubblicazione di informazioni, in qualsiasi forma, non possano mai costituire una violazione di brevetto, diretta o indiretta, anche se a tale fine sono stati utilizzati dispositivi tecnici.


Emendamenti 104 e 120
Articolo 5, paragrafi 1 quater e 1 quinquies (nuovi)

 

1 quater. Gli Stati membri assicurano che l'uso di un programma per elaboratore per scopi che non riguardano l'oggetto del brevetto non possa costituire una violazione di brevetto diretta o indiretta.

 

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.

Emendamento 19
Articolo 6

La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare le disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità o le disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali.

I diritti conferiti dai brevetti per le invenzioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva lasciano impregiudicate le facoltà riconosciute ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, in particolare sulla base delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità.

Emendamento 76
Articolo 6 bis (nuovo)

 

Articolo 6 bis
Uso di tecniche brevettate

 

Gli Stati membri assicurano che, in ogni caso in cui l'uso di una tecnica brevettata sia necessario per un fine importante quale ad esempio garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi, detto uso non sia considerato una violazione di brevetto.

Emendamento 71
Articolo 7

La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, compreso il commercio elettronico.

La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese e la comunità di produttori di programmi per! elaboratori liberi, nonché il commercio elettronico.

Emendamento 92
Articolo 8, lettera b)

(b) l'adeguatezza delle norme che determinano i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni

(b) l'adeguatezza delle norme che determinano la durata di validità del brevetto e i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni

Emendamento 23
Articolo 8, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) eventuali difficoltà affrontate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, in conformità della direttiva 91/250/CE nonché eventuali abusi del sistema di brevetto verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici;

Emendamento 24
Articolo 8, lettera c ter) (nuova)

 

c ter) l'opportunità e la possibilità giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità, di introdurre un "periodo di dilazione" rispetto agli elementi della domanda di brevetto per qualsiasi tipo di invenzione divulgata anteriormente alla data di domanda;

Emendamento 25
Articolo 8, lettera c quater) (nuova)

 
 

c quater) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la Convenzione europea sui brevetti, anche alla luce dell'ingresso del brevetto comunitario;

Emendamento 26
Articolo 8, lettera c quinquies) (nuova)

 

c quinquies) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono stati tenuti in considerazione nella prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame.


Emendamento 81
Articolo 8, lettera c) sexies (nuova)

c sexies) la compatibilità dei poteri delegati all'Ufficio europeo dei brevetti con le esigenze dell'armonizzazione della legislazione dell'Unione europea, nonché con i principi di trasparenza e di responsabilità;


Emendamento 89
Articolo 8, lettera c septies) (nuova)

 

c septies) gli effetti sulla conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati;


Emendamento 93
Articolo 8, lettera c octies) (nuova)

 

c octies) l'adeguatezza o meno dell'opzione descritta nella direttiva sull'utilizzo delle invenzioni brevettate per il solo fine di assicurare l'interoperabilità fra due sistemi;


Emendamento 94
Articolo 8, comma 1 bis (nuovo)

 

Nella relazione la Commissione espone le ragioni per cui reputa che sia necessario o meno modificare la direttiva in questione e, all'occorrenza, elenca i punti che intende modificare.

Emendamento 27
Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

 

Valutazione dell'impatto

 

In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 7 e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 8, la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica della legislazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [DATA (ultimo giorno di un mese)]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

l. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro .*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

_________________
* Diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.