IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati [3], gli Stati membri sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà
delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, e in
particolare il diritto alla vita privata, per assicurare la libera circolazione
dei dati personali nella Comunità.
(2) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [4], traduce i principi
enunciati nella direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle
comunicazioni elettroniche.
(3) Gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme
applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati
relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione generati dall’uso di
servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o
resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una
comunicazione, tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o
per il pagamento dell’interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono
anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di
servizi a valore aggiunto.
(4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE enumera le
condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di
cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9
di tale direttiva. Ogni restrizione di questo tipo deve essere necessaria,
opportuna e proporzionata, all’interno di una società democratica, per
specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della
sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della
sicurezza pubblica, o per la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento
dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione
elettronica.
(5) Diversi Stati membri hanno adottato normative sulla conservazione di dati da
parte dei fornitori dei servizi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento dei reati. Le disposizioni delle varie legislazioni nazionali
differiscono considerevolmente.
(6) Le differenze giuridiche e tecniche fra le disposizioni nazionali relative
alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno delle
comunicazioni elettroniche, giacché i fornitori dei servizi devono rispettare
esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati relativi al traffico e i
tipi di dati relativi all'ubicazione da conservare e le condizioni e la durata
di tale conservazione.
(7) Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 19
dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell’importante aumento delle
possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all’uso
di queste ultime costituiscono uno strumento particolarmente importante e valido
nella prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in
particolare della criminalità organizzata.
(8) Con la dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata il 25 marzo 2004,
il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative
all'istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle
comunicazioni da parte dei fornitori di servizi.
(9) In base all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ogni persona ha diritto
al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza. Non può esservi
ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria tra l'altro per la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione di disordini o reati, la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. Giacché la conservazione dei
dati si è dimostrata uno strumento investigativo necessario ed efficace per le
autorità di contrasto in vari Stati membri, riguardanti in particolare reati
gravi come la criminalità organizzata e il terrorismo, risulta necessario
assicurare che i dati conservati restino a disposizione delle autorità di
contrasto per un certo periodo di tempo alle condizioni previste dalla presente
direttiva. L'adozione di uno strumento concernente la conservazione dei dati in
conformità dei requisiti dell'articolo 8 della CEDU costituisce pertanto una
misura necessaria.
(10) Il 13 luglio 2005 il Consiglio ha ribadito nella sua dichiarazione di
condanna degli attacchi terroristici di Londra la necessità di adottare al più
presto misure comuni in materia di conservazione dei dati relativi alle
telecomunicazioni.
(11) Data l’importanza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
all'ubicazione per l'indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati,
come dimostrato da lavori di ricerca e dall’esperienza pratica di diversi
Stati membri, è necessario garantire a livello europeo la conservazione, per un
certo periodo di tempo, alle condizioni previste dalla presente direttiva, dei
dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.
(12) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE continua ad
applicarsi ai dati, compresi quelli connessi ai tentativi di chiamata non
riusciti, di cui non è specificamente richiesta la conservazione a norma della
presente direttiva e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione della
stessa, e alla conservazione dei dati per scopi, anche giudiziari, diversi da
quelli contemplati dalla presente direttiva.
(13) La presente direttiva concerne esclusivamente i dati generati o trattati
come conseguenza di una comunicazione o di un servizio di comunicazione e non
concerne i dati che costituiscono il contenuto dell'informazione comunicata. È
opportuno che la conservazione dei dati sia effettuata in modo da evitare che i
dati siano conservati più di una volta. La generazione o il trattamento di dati
nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione in questione si
riferisce a dati che sono accessibili. In particolare, per quanto concerne la
conservazione di dati connessi alla posta elettronica su Internet e alla
telefonia via Internet, l'obbligo di conservazione può essere limitato ai dati
relativi ai servizi propri dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
o di una rete di comunicazione.
(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente
e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Per
ottenere pareri e incoraggiare lo scambio di esperienze di migliori prassi su
tali questioni la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle
autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle
comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle
autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della
protezione dei dati.
(15) La direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE sono pienamente applicabili
ai dati conservati conformemente alla presente direttiva. L’articolo 30,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE richiede la consultazione del
gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali, istituito a norma del suo articolo 29.
(16) Gli obblighi incombenti ai fornitori di servizi per quanto concerne le
misure atte ad assicurare la qualità dei dati, che derivano dall'articolo 6
della direttiva 95/46/CE e i loro obblighi concernenti le misure atte ad
assicurare la riservatezza e la sicurezza dei trattamenti dei dati, derivanti
dagli articoli 16 e 17 di tale direttiva, sono pienamente applicabili ai dati
conservati ai sensi della presente direttiva.
(17) È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per
assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano
trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla
legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle
persone interessate.
(18) In tale contesto l'articolo 24 della direttiva 95/46/CE fa obbligo agli
Stati membri di prevedere sanzioni in caso di violazione delle disposizioni
adottate a norma di tale direttiva. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva
2002/58/CE impone lo stesso obbligo relativamente alle disposizioni nazionali
adottate in base alla direttiva 2002/58/CE. La decisione quadro 2005/222/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione [5], prescrive che l'accesso illecito intenzionale a sistemi di
informazione, inclusi i dati ivi conservati, sia punito come reato.
(19) Il diritto di risarcimento, di cui, in virtù dell'articolo 23 della
direttiva 95/46/CE, godono le persone che hanno subito un danno cagionato da un
trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni
nazionali adottate in base a tale direttiva, si applica anche in caso di
trattamento illecito di dati personali ai sensi della presente direttiva.
(20) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del
2001, e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone per
quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, del
1981, riguardano anche i dati conservati ai sensi della presente direttiva.
(21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’armonizzazione
degli obblighi, per i fornitori, di conservare certi dati e di garantire che
essi siano disponibili a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati
gravi quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione
nazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti della presente
direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. In particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE, essa mira a
garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto
della propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei
dati di carattere personale come previsto dagli articoli 7 e 8 della Carta.
(23) Dato che gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche dovrebbero essere proporzionati, la presente direttiva prescrive
che essi conservino soltanto i dati generati o trattati nel processo di
fornitura dei loro servizi di comunicazione. Nella misura in cui tali dati non
sono generati o trattati da detti fornitori, non sussiste alcun obbligo di
conservarli. La presente direttiva non è intesa ad armonizzare la tecnologia di
conservazione dei dati, la scelta della quale è di pertinenza nazionale.
(24) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" [6], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere
pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per
quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di
recepimento.
(25) La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri
di adottare misure legislative concernenti il diritto di accesso e ricorso ai
dati da parte di autorità nazionali da essi designate. Le questioni relative
all'accesso ai dati conservati ai sensi della presente direttiva da parte di
autorità nazionali per attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo
trattino, della direttiva 95/46/CE, ricadono al di fuori del campo di
applicazione del diritto comunitario. Esse tuttavia possono formare oggetto di
legislazione nazionale o di azione ai sensi del titolo VI del trattato
sull'Unione europea. Tali normative o azioni devono rispettare pienamente i
diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri e che sono garantiti dalla CEDU. L'articolo 8 della CEDU,
nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, prescrive che
l'ingerenza di un'autorità pubblica nel diritto alla riservatezza deve
rispondere a criteri di necessità e proporzionalità e deve quindi perseguire
scopi specifici, espliciti e legittimi nonché essere esercitata in modo
adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto allo scopo ricercato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
1. La presente direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni degli
Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione,
relativi alla conservazione di determinati dati da essi generati o trattati,
allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e
perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella
propria legislazione nazionale.
2. La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati
relativi all’ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati
connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente registrato. Non si
applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le
informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contenute nella
direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [7], e nella
direttiva 2002/58/CE.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "dati": i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione,
così come i dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente;
b) "utente": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per fini privati
o professionali, senza essere necessariamente abbonata a tale servizio;
c) "servizio telefonico": le chiamate telefoniche (incluse chiamate
vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati), i servizi
supplementari (inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata), la messaggeria
e i servizi multimediali (inclusi servizi di messaggeria breve, servizi mediali
avanzati e servizi multimediali);
d) "identificativo dell'utente": un identificativo unico assegnato a
una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione presso un servizio di
accesso Internet o un servizio di comunicazione Internet;
e) "etichetta di ubicazione": l'identità della cellula da cui una
chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude;
f) "tentativo di chiamata non riuscito": una chiamata telefonica che
è stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è
stato un intervento del gestore della rete.
Articolo 3
Obbligo di conservazione dei dati
1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri
adottano misure per garantire che i dati di cui all'articolo 5 della presente
direttiva, qualora siano generati o trattati nel quadro della fornitura dei
servizi di comunicazione interessati, da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione
nell'ambito della loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle
disposizioni della presente direttiva.
2. L'obbligo di conservazione stabilito al paragrafo 1 comprende la
conservazione dei dati specificati all'articolo 5 relativi ai tentativi di
chiamata non riusciti dove tali dati vengono generati o trattati e immagazzinati
(per quanto riguarda i dati telefonici) oppure trasmessi (per quanto riguarda i
dati Internet) da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito
della giurisdizione dello Stato membro interessato nel processo di fornire i
servizi di comunicazione interessati. La presente direttiva non richiede la
conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate.
Articolo 4
Accesso ai dati
Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi
della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali
competenti, in casi specifici e conformemente alle normative nazionali. Le
procedure da seguire e le condizioni da rispettare per avere accesso ai dati
conservati in conformità dei criteri di necessità e di proporzionalità sono
definite da ogni Stato membro nella legislazione nazionale, con riserva delle
disposizioni in materia del diritto dell'Unione europea o del diritto pubblico
internazionale e in particolare della CEDU, secondo l'interpretazione della
Corte europea dei diritti dell'uomo.
Articolo 5
Categorie di dati da conservare
1. Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente
direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:
a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una
comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
i) numero telefonico chiamante;
ii) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
2) per l'accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via
Internet:
i) identificativo/i dell'utente;
ii) identificativo dell'utente e numero telefonico assegnati a ogni
comunicazione sulla rete telefonica pubblica;
iii) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento
della comunicazione sono stati assegnati l'indirizzo di protocollo Internet
(IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una
comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
i) numero/i digitato/i (il numero o i numeri chiamati) e, nei casi che
comportano servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata,
il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa;
ii) nome/i e indirizzo/i dell'abbonato/i o dell'utente/i registrato/i;
2) per la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:
i) identificativo dell'utente o numero telefonico del/dei presunto/i
destinatario/i di una chiamata telefonica via Internet;
ii) nome/i e indirizzo/i dell'abbonato/i o dell'utente/i registrato/i e
identificativo del presunto destinatario della comunicazione;
c) i dati necessari per determinare la data, l’ora e la durata di una
comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell'inizio
e della fine della comunicazione;
2) per l'accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via
Internet:
i) data e ora del log-in e del log-off del servizio di accesso Internet sulla
base di un determinato fuso orario, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o
statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e
l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato;
ii) data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica su
Internet o del servizio di telefonia via Internet sulla base di un determinato
fuso orario;
d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico
utilizzato;
2) per la posta elettronica Internet e la telefonia Internet: il servizio
Internet utilizzato;
e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli
utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature:
1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2) per la telefonia mobile:
i) numeri telefonici chiamanti e chiamati;
ii) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;
iii) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;
iv) l'IMSI del chiamato;
v) l'IMEI del chiamato;
vi) nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l'ora dell'attivazione
iniziale della carta e l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata
effettuata l'attivazione;
3) per l'accesso Internet, la posta elettronica su Internet e la telefonia via
Internet:
i) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);
ii) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è
all'origine della comunicazione;
f) i dati necessari per determinare l’ubicazione delle apparecchiature di
comunicazione mobile:
1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio della comunicazione;
2) dati per identificare l'ubicazione geografica delle cellule facendo
riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui
vengono conservati i dati sulle comunicazioni.
2. A norma della presente direttiva, non può essere conservato alcun dato
relativo al contenuto della comunicazione.
Articolo 6
Periodi di conservazione
Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all’articolo
5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due
anni dalla data della comunicazione.
Articolo 7
Protezione e sicurezza dei dati
Fatte salve le disposizioni adottate in conformità della direttiva 95/46/CE e
della direttiva 2002/58/CE, ogni Stato membro provvede a che i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete
pubblica di comunicazione rispettino, come minimo, i seguenti principi di
sicurezza dei dati per quanto concerne i dati conservati in conformità della
presente direttiva:
a) i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa
sicurezza e tutela dei dati in rete;
b) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a
tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita
accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non
autorizzati o illeciti;
c) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a
garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone
appositamente autorizzate;
e
d) i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta
eccezione per quelli consultati e conservati.
Articolo 8
Condizioni di immagazzinamento dei dati conservati
Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui all'articolo 5 siano
conservati conformemente alla presente direttiva in modo che i dati conservati e
ogni altra informazione necessaria ad essi collegata possano essere trasmessi
immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.
Articolo 9
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche quali responsabili
del controllo dell'applicazione sul suo territorio delle disposizioni adottate
dagli Stati membri in conformità dell'articolo 7 per quanto concerne la
sicurezza dei dati conservati. Dette autorità possono essere le stesse
autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esercitano in totale indipendenza il
controllo di cui al detto paragrafo.
Articolo 10
Statistiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla
Commissione statistiche sulla conservazione dei dati generati o trattati
nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. Tali statistiche
riguardano:
- i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti
conformemente alla legislazione nazionale applicabile,
- il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e
la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione,
- i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.
2. Tali statistiche non contengono dati personali.
Articolo 11
Modifica della direttiva 2002/58/CE
All’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai dati la cui conservazione è
specificamente prevista dalla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o
trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione [8], ai fini di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva.
Articolo 12
Future misure
1. Uno Stato membro che si trovi ad affrontare circostanze particolari che
giustificano una proroga, per un periodo limitato, del periodo massimo di
conservazione di cui all'articolo 6, può adottare le necessarie misure. Lo
Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e informa gli altri Stati
membri delle misure adottate in virtù del presente articolo, motivandone
l'introduzione.
2. Entro sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione approva o
respinge le misure nazionali in questione, dopo aver accertato se costituiscano
un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione occulta degli scambi fra
gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato
interno. In assenza di decisione da parte della Commissione entro tale periodo,
le misure nazionali si considerano approvate.
3. Quando le misure nazionali di uno Stato membro in deroga alle disposizioni
della presente direttiva sono approvate conformemente al paragrafo 2, la
Commissione può valutare se proporre una modifica della presente direttiva.
Articolo 13
Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni
1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le misure
nazionali di attuazione del capo III della direttiva 95/46/CE in materia di
ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni siano pienamente attuate con
riferimento al trattamento di dati nel quadro della presente direttiva.
2. In particolare, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per
garantire che qualsivoglia accesso o trasferimento intenzionale di dati
conservati in conformità della presente direttiva, che non sia autorizzato
dalle disposizioni nazionali di attuazione della stessa, sia passibile di
sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale, che sono efficaci,
proporzionate e dissuasive.
Articolo 14
Valutazione
1. Entro il 15 settembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle tecnologie della
comunicazione elettronica e delle statistiche ad essa fornite ai sensi dell’articolo
10, una valutazione dell’applicazione della presente direttiva e del suo
impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare
se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per
quanto riguarda le categorie di dati di cui all'articolo 5 e i periodi di
conservazione di cui all’articolo 6. I risultati della valutazione sono messi
a disposizione del pubblico.
2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione comunicatale dagli Stati
membri o dal gruppo di lavoro, istituito dall’articolo 29 della direttiva
95/46/CE.
Articolo 15
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più
tardi entro il 15 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni
principali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla
presente direttiva.
3. Fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro ha facoltà di differire
l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati di
comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la
posta elettronica su Internet. Uno Stato membro che intenda avvalersi del
presente paragrafo ne dà notifica al Consiglio e alla Commissione con una
dichiarazione all'atto dell'adozione della presente direttiva. La dichiarazione
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. Borrell Fontelles
Per il Consiglio
Il presidente
H. Winkler
[1] Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
[2] Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2005 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2006.
[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE)
n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[4] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
[5] GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.
[6] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[7] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
[8] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54."
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Dichiarazione dei Paesi Bassi
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Riguardo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la
conservazione di dati trattati nell’ambito della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico e che modifica la direttiva
2002/58/CE i Paesi Bassi intendono avvalersi della facoltà di differire
l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione
concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica
su Internet per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
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Dichiarazione dell'Austria
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
L'Austria dichiara l'intenzione di rinviare l'applicazione della presente
direttiva alla conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso
Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di 18
mesi a decorrere dalla data indicata all'articolo 15, paragrafo 1.
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Dichiarazione dell'Estonia
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE, l'Estonia dichiara l'intenzione di avvalersi del suddetto
paragrafo e differire quindi l'applicazione della direttiva alla conservazione
di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via
Internet e la posta elettronica su Internet fino a 36 mesi dalla data della sua
adozione.
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Dichiarazione del Regno Unito
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Il Regno Unito dichiara ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che
intende rinviare l'applicazione di tale direttiva alla conservazione di dati
sulle comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e
la posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Repubblica di Cipro
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Repubblica di Cipro dichiara che differirà, fino alla data fissata
all'articolo 15, paragrafo 3, l'applicazione della direttiva alla conservazione
di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via
Internet e la posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Repubblica ellenica
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Grecia dichiara che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della
direttiva, intende differirne l'applicazione alla conservazione di dati di
comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la
posta elettronica su Internet fino a 18 mesi dalla scadenza del periodo previsto
all'articolo 15, paragrafo 1.
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Dichiarazione del Granducato di Lussemburgo
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE, il governo del Granducato di Lussemburgo
dichiara l'intenzione di avvalersi del paragrafo 3 dell'articolo 15 della
direttiva per avere la possibilità di differirne l'applicazione per quanto
riguarda la conservazione di dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso
Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Slovenia
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Slovenia aderisce al gruppo dagli Stati membri che hanno fatto una
dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati
o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, ai fini del rinvio
di 18 mesi dell'applicazione della direttiva alla conservazione dei dati sulle
comunicazioni concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la
posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Svezia
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Svezia intende avvalersi della possibilità prevista all'articolo 15,
paragrafo 3, di rinviare l'applicazione della direttiva in questione per quanto
riguarda la conservazione dei dati sulle comunicazioni concernenti l'accesso
Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Repubblica di Lituania
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del progetto di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE (di seguito "la direttiva"), la Repubblica di
Lituania dichiara di voler differire l'applicazione della direttiva, una volta
che sarà stata adottata, alla conservazione di dati di comunicazione
concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica
su Internet per il periodo previsto all'articolo 15, paragrafo 3.
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Dichiarazione della Repubblica di Lettonia
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Lettonia dichiara, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della
direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE, che ne differirà l'applicazione alla
conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la
telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet fino al 15 marzo 2009.
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Dichiarazione della Repubblica ceca
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva la Repubblica ceca
dichiara che ne differirà l'applicazione alla conservazione di dati di
comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la
posta elettronica su Internet fino a 36 mesi dalla data della sua adozione.
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Dichiarazione del Belgio
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
Il Belgio dichiara che intende differire, conformemente alla possibilità
prevista all'articolo 15, paragrafo 3, per un periodo di 36 mesi dall'adozione
della presente direttiva, l'applicazione della stessa alla conservazione dei
dati di comunicazione concernenti l'accesso a Internet, la telefonia via
Internet e la posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Repubblica polacca
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Polonia dichiara di avvalersi della facoltà, prevista nell'articolo 15,
paragrafo 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, di differire
l'applicazione della direttiva alla conservazione di dati di comunicazione
concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica
su Internet di diciotto mesi rispetto al termine previsto nell'articolo 15,
paragrafo 1.
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Dichiarazione della Finlandia
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Finlandia dichiara, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, che
intende differire l'applicazione di tale direttiva alla conservazione di dati di
comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la
posta elettronica su Internet.
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Dichiarazione della Germania
ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/24/CE
La Germania si riserva il diritto di differire l'applicazione della direttiva
alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la
telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet di 18 mesi a decorrere
dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase.
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