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Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

599PC0250

(presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il testoLa comunicazione della Commissione al Parlamento

RELAZIONE

I. Osservazioni generali
1. In data 21 gennaio 1997 la Commissione ha trasmesso al Parlamento ed al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1). Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere su tale proposta in data 9 settembre 1998 (2). Il Parlamento europeo, consultato nel quadro della procedura di codecisione, ha esaminato in dettaglio la proposta nell'ambito delle sue commissioni. Il 20 gennaio 1999 la commissione giuridica e dei diritti dei cittadini ha discusso la relazione redatta dal Sig. R. Barzanti per suo conto e il Parlamento si è pronunciato nel corso della seduta plenaria del 10 febbraio 1999 a favore della proposta, così come modificata da parte sua (3). Nella presente proposta modificata di direttiva la Commissione si è sforzata di tener conto del parere del Parlamento.
(1) COM(97)628 def. del 10.12.1997, GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento del 10.2.1999.
2. Le modifiche di fondo proposte dal Parlamento e accettate dalla Commissione riguardano:
(1) I principi sottesi agli emendamenti relativi alla copia privata. La Commissione condivide l'analisi del Parlamento sulla necessità di distinguere la copia privata analogica dalla copia privata digitale. Essa accetta il principio d'associare nei due casi l'esercizio di questa eccezione ad un equo compenso degli aventi diritto. Per ciò che riguarda le modalità della relazione tra la copia privata e le misure tecniche, essa sostituisce l'espressione "senza pregiudizio dei mezzi tecnici ..." all'espressione impiegata dal Parlamento "nella misura in cui non esistono mezzi tecnici ..." (considerando 26, articolo 5, paragrafo 2(b) e (b) bis nuovo).
(2) Il compenso degli aventi diritto nella maggior parte dei casi in cui la proposta di direttiva prevede un'eccezione legale ai diritti esclusivi. È questo il caso della riprografia, della copia privata, dell'illustrazione dell'insegnamento e della ricerca scientifica (considerando 26, articolo 5, paragrafo 2 (a), (b), (b)bis nuovo e articolo 5, paragrafo 3(a) ).
(3) La nuova stesura dell'eccezione al diritto di riproduzione relativa ad alcuni organismi (biblioteche, archivi ed altri istituti pedagogici, d'istruzione o culturali) per atti di riproduzione realizzati a fini d'archiviazione e di conservazione (articolo 5, paragrafo 2 (c)).
(4) L'estensione a tutti i portatori di handicap dell'eccezione finora riservata alle persone colpite da un handicap auditivo o visivo (considerando 24 bis nuovo; articolo 5, paragrafo 3 (b)).
(5) L'introduzione di una nuova eccezione riguardante le procedure parlamentari ed i loro resoconti (articolo 5, paragrafo 3 (e)).
3. I principali emendamenti che la Commissione è in grado di prendere in considerazione con la riserva di modifiche, spesso di natura redazionale, riguardano:
(1) L'articolo 5, paragrafo 1, che stabilisce un'eccezione per le copie temporanee che fanno parte integrante di un processo tecnico. La Commissione riprende il qualificativo "indispensabile" per indicare il fatto che l'atto di riproduzione deve costituire parte integrante ed indispensabile di un procedimento tecnologico. Essa aggiunge anche i termini "accessori e transitori" per illustrare la parola "temporaneo" (considerando 23, articolo 5, paragrafo 1).
(2) Alcuni problemi riguardanti la responsabilità per le attività svolte in rete che sono trattate nel quadro della proposta di direttiva relativa ad alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico (considerando 12).
(3) L'introduzione di una nuova eccezione a favore degli organismi di diffusione radiotelevisiva per ciò che riguarda gli atti di riproduzione cosiddetti effimeri (articolo 5, paragrafo 2 (b) nuovo).
(4) L'introduzione di una eccezione al diritto di distribuzione per atti di riproduzione autorizzati (articolo 5, paragrafo 3 bis).
(5) Le misure tecniche di protezione. Il Parlamento propone di vietare esplicitamente l'elusione delle misure tecniche di protezione e di enumerare le attività realizzate allo scopo di eludere le misure tecniche di protezione (considerando 10 bis nuovo; articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 3).
(6) La creazione di un comitato di contatto (articolo 11, paragrafo 4 nuovo).
La Commissione accetta, in tutto o in parte, e con la riserva in alcuni casi di un riallineamento delle varie versioni linguistiche, 44 dei 56 emendamenti del Parlamento.
4. Gli emendamenti o parti di emendamenti non accettati dalla Commissione per motivi sostanziali riguardano:
(1) L'introduzione all'articolo 5, paragrafo 1, della condizione di un uso autorizzato dagli aventi diritto o dalla legge. La Commissione condivide le preoccupazioni del Parlamento volte a far sì che le reti non servano da vettori di trasmissione di contenuti piratati. Essa ritiene tuttavia che l'aggiunta di questa condizione non costituisca il mezzo più appropriato o più adeguato per rispondere a tale obiettivo e rischi quindi di ostacolare il buon funzionamento delle reti. Le condizioni poste all'esercizio di questa condizione sono state rafforzate dagli emendamenti sopra indicati, accettati dalla Commissione. Esse assicurano, congiuntamente con l'articolo 8, un soddisfacente equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e questa eccezione (emendamenti 16 e 33).
(2) L'introduzione di una nuova eccezione per gli organismi di diffusione radiotelevisiva per ciò che riguarda l'utilizzazione digitale delle loro produzioni archiviate. Questo emendamento rompe l'equilibrio tra le parti in causa ed è di natura tale da arrecare notevole pregiudizio agli autori, agli artisti interpreti o esecutori o agli altri titolari di diritti (emendamento 48).
(3) L'introduzione di un'eccezione per l'utilizzazione analogica di alcune opere della stampa. Questa preoccupazione è presa in considerazione sia per ciò che riguarda l'analogico che il digitale all'articolo 5, paragrafo 3 (c) (emendamento 40).
(4) La precisazione all'articolo 5, paragrafo 4 secondo la quale le eccezioni e le limitazioni ai diritti esclusivi non impediscono l'utilizzazione di misure tecniche di protezione. Il legame tra le misure tecniche e la copia privata figura agli articoli 5, paragrafo 2(b) e 5, paragrafo 2(b) bis senza che ci sia bisogno di reiterarlo all'articolo 5, paragrafo 4. Per ciò che riguarda le altre limitazioni, questo problema è affrontato all'articolo 6 emendato, riguardante le misure tecniche (emendamento 47).
II. Commenti sui considerando
Considerando 2bis
Questo considerando riprende l'emendamento 1 e ricorda le basi dell'armonizzazione del diritto d'autore.
Considerando 3
Questo considerando riprende l'emendamento 2, che insiste sull'importanza di rispettare un adeguato livello di protezione della proprietà intellettuale.
Considerando 8bis
Questo considerando riprende l'emendamento 4, che ricorda "l'acquis communautaire" nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi.
Considerando 9
Questo considerando riprende l'emendamento 5, che attira l'attenzione sull'importanza di un'adeguata remunerazione sia per gli artisti interpreti o esecutori che per i produttori al fine del proseguimento dell'attività creatrice.
Considerando 9bis
Questo considerando riprende l'emendamento 6, che insiste sull'importanza di un efficace e rigoroso sistema di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sia per assicurare le risorse necessarie alla produzione culturale europea che per garantire l'autonomia e la dignità dei creatori.
Considerando 10bis
Questo considerando riprende l'emendamento 7 ed insiste sull'importanza delle misure tecniche e dell'informazione sul regime dei diritti di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 per la messa in atto dell'insieme della direttiva.
Considerando 10ter
Questo considerando riprende l'emendamento 8 sull'importanza della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi per l'apprendimento e la cultura e giustifica l'esistenza delle limitazioni ed eccezioni.
Considerando 12
Questo considerando riprende in parte l'emendamento 9 sul problema della responsabilità per le attività in rete e lo modifica per precisare la complementarità di questa direttiva con la proposta di direttiva su alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico.
Considerando 12 bis
Questo considerando riprende l'emendamento 10 e insiste sull'importanza della gestione collettiva del nuovo ambiente digitale. Esso invita queste società ad un'azione più trasparente e più razionale.
Considerando 13 bis
Questo considerando si ispira all'emendamento 11 relativo alla direttiva 98/71 riguardante la protezione giuridica dei disegni e modelli.
Considerando 14 bis
Questo considerando riprende l'emendamento 12 ed insiste sulla lotta contro la pirateria e la contraffazione delle opere culturali.
Considerando 16
Questo considerando riprende l'emendamento 13 ed esclude dal campo d'applicazione del diritto di mettere a disposizione del pubblico le rappresentazioni e le comunicazioni dirette. La Commissione modifica questo emendamento per precisare che nemmeno le comunicazioni private sono coperte da tale diritto.
Considerando 23
Questo considerando s'ispira all'emendamento 16. Vedere il commento relativo all'articolo 5, paragrafo 1.
Considerando 24bis
Questo considerando riprende l'emendamento 17, che insiste sull'importanza per gli Stati membri di adottare misure che favoriscano l'accesso dei portatori di handicap alle opere protette.
Considerando 26 et 27
Questi considerando riprendono gli emendamenti 18 e 20 relativi alla copia privata. Essi corrispondono alla nuova stesura dell'articolo 5, paragrafi 2b) e b)bis.
Considerando 28
Questo considerando riprende l'emendamento 21 ed incoraggia lo sviluppo di relazioni contrattuali per le attività non coperte dall'eccezione ammessa a profitto di organismi come biblioteche ed altri istituti culturali.
Considerando 29 bis
Questo considerando riprende l'emendamento 24. Esso precisa che le eccezioni sono limitate ad alcuni casi specifici e che le soluzioni globali devono essere ricercate nel quadro delle relazioni contrattuali tra le parti interessate.
Considerando 29ter
Questo considerando s'ispira agli emendamenti 22 e 82. Esso raccomanda lo sviluppo di nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e ai diritti connessi ed invita la Commissione ad effettuare uno studio sul problema.
Considerando 30 e 30 bis
Per motivi di leggibilità, il considerando 30 è diviso in due e vengono apportati chiarimenti in particolare per ciò che riguarda l'interazione tra le misure tecniche protette e le attrezzature elettroniche. In questo contesto é particolarmente importante mantenere il giusto equilibrio tra diritti e interessi in causa e incoraggiare la ricerca di accordi su delle soluzioni che emanino dai diversi settori economici.
Considerando 31
Questa modifica riflette il chiarimento apportato all'articolo 1.
III. Commenti sugli articoli
Articolo 1
Questa modifica mira a chiarire il testo esistente senza alterarne la portata.
Articolo 2, (a)
L'emendamento 29 è di natura tecnica. Esso semplifica il testo senza alterarne la portata.
Articolo 3, paragrafo 4
L'emendamento 31 riprende la dichiarazione concordata della conferenza diplomatica del 1996 che ha adottato il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, a proposito dell'articolo 8 di tale trattato. Esso precisa che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva.
Articolo 5, paragrafo 1
Questo paragrafo riprende in parte l'emendamento 33. Esso integra gli aggettivi provvisori ed accessori per illustrare il fenomeno delle copie temporanee così come si presenta sulle reti. Esso integra la condizione secondo cui queste riproduzioni devono essere indispensabili al procedimento tecnologico e effettuate al solo scopo di permettere l'utilizzazione dell'opera o di un altro materiale protetto. Esso conferma inoltre in maniera esplicita che le copie che permettono la trasmissione rispondono a questa condizione.
Articolo 5, paragrafo 2, a)
Questo paragrafo riprende gli emendamenti 34 e 35 ed esclude dal campo d'applicazione dell'eccezione per la riprografia le edizioni di opere musicali ed associa all'esercizio di queste eccezioni al principio di un equo compenso a vantaggio degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 2 b)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 36 ed associa l'esercizio delle eccezioni per la copia privata analogica al principio di un equo compenso a vantaggio degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 2 b) bis
Per ciò che riguarda la copia privata digitale, questo nuovo paragrafo riprende i principi dell'emendamento 37 associando questa eccezione al principio di un equo compenso a vantaggio degli aventi diritto ed indicando un legame tra questa eccezione e l'esistenza di mezzi tecnici operativi affidabili ed efficaci che proteggano gli interessi degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 2 c)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 38 che completa l'eccezione prevista a favore di alcuni organismi, enumerando in modo non limitativo quelli che beneficiano di tale eccezione e precisando che gli atti di riproduzione in questione possono perseguire solamente due obiettivi: l'archiviazione o la conservazione.
Articolo 5, paragrafo 2 d)
L'emendamento 39 introduce una nuova eccezione a vantaggio degli organismi di diffusione radiotelevisiva. La nuova formulazione del paragrafo 2 d) s'inspira all'articolo 15.1.c) della convenzione di Roma del 1961 sulla produzione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.
Articolo 5, paragrafo 3 a)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 41 ed associa l'esercizio dell'eccezione agli scopi illustrativi dell'insegnamento e della ricerca scientifica al principio di un equo compenso a vantaggio degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 3 b)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 42 ed estende questa eccezione a tutti i portatori di handicap.
Articolo 5, paragrafo 3 c)
Questo paragrafo riprende in parte l'emendamento 43. Esso aggiunge due condizioni all'applicazione dell'eccezione relativa all'utilizzazione di estratti per render conto di avvenimenti d'attualità: l'indicazione, se possibile, del nome dell'autore e la limitazione a scopo illustrativo dell'avvenimento preso in considerazione.
Articolo 5, paragrafo 3 d)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 44 che completa le condizioni d'applicazione dell'eccezione relativa alle citazioni con la menzione, quando ciò sia possibile, del nome dell'autore.
Articolo 5, paragrafo 3 e)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 45 che introduce un'eccezione riguardante le procedure parlamentari ed i loro resoconti.
Articolo 5, paragrafo 3 bis
Questo nuovo paragrafo s'ispira all'emendamento 46 e permette agli Stati membri di prevedere, al momento dell'applicazione di una delle eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5, anche un'eccezione al diritto di distribuzione.
Articolo 5, paragrafo 4
Questo paragrafo è completato dal riferimento al paragrafo 3 bis per assicurare la coerenza interna dell'articolo.
Articolo 6, paragrafo 1
Questo paragrafo riprende l'emendamento 49 che riguarda gli atti di elusione delle misure tecniche di protezione. La Commissione ritiene necessario completare questo emendamento con la condizione in base alla quale la persona che compie tale atto lo fa con conoscenza di causa.
Articolo 6, paragrafo 2
Questo paragrafo riprende gli emendamenti 50, 51, 52 e 53 che riguardano le attività preparatorie ad un atto di elusione. La Commissione ha aggiunto alcune precisazioni, segnatamente la nozione d'autorizzazione che già figurava al paragrafo 1 di questo articolo e l'aggettivo efficace per qualificare le misure tecniche di protezione definite al paragrafo 3.
Articolo 6, paragrafo 3
Questo paragrafo si ispira all'emendamento 54 e lo completa, segnatamente per assicurare la coerenza dell'insieme dell'articolo 6. A tal fine esso precisa anzitutto in che cosa consistono le misure tecniche prima di pronunciarsi sulla loro efficacia tenuto conto del loro carattere operativo e della loro affidabilità. Nel quadro della definizione delle misure tecniche efficaci, la Commissione rivede in senso più restrittivo i tipi di procedimento che permettono di controllare l'accessibilità di un opera protetta o la sua utilizzazione. Per quanto riguarda le misure tecniche, essa reintroduce nella definizione, la nozione di "violazione del diritto d'autore".
Articolo 8
Questo articolo riprende l'emendamento 55 che insiste sul carattere dissuasivo delle sanzioni in cui si può incorrere.
Articolo 11, paragrafo 3
Questo paragrafo riprende l'emendamento 57 e ne armonizza la redazione con "l'acquis communautaire".
Articolo 11, paragrafo 4
Questo paragrafo si ispira, completandolo, all'emendamento 58 che introduce un comitato di contatto. Questo paragrafo modificato precisa la composizione di tale comitato, le modalità di funzionamento e i suoi compiti in base al modello di cui all'articolo 23 bis della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 sul coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva.

Proposta modificata di DIRETTIVA CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione (4),
(4) COM(97)628 def. del 10.12.1997, GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
(5) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
(6) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999.
(1) considerando che il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento, nonché alla creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno; che l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;
(2) considerando che il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della Società dell'informazione in Europa; che ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi; che sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per fissare tale quadro normativo; che il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e l'utilizzazione del loro contenuto creativo;
(2bis) considerando che l'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà (tra cui la proprietà intellettuale), della libertà d'espressione e dell'interesse generale;
(3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e rispettando un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro;
(4) considerando che lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento; che, mentre non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, occorrerà adattare ed integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche quali le nuove forme di utilizzazione;
(5) considerando che, senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione della proprietà intellettuale e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa; che l'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale; che tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente; che l'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi;
(6) considerando che anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve, di conseguenza, essere adattato e completato ai fini del buon funzionamento del mercato interno; che a tal fine devono essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e che devono essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno;
(7) considerando che le varie implicazioni sociali, societarie e culturali della società dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi;
(8) considerando che ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale; che la loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, artisti interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale; che si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà;
(8bis) considerando che la presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 92/100, del 19 novembre 1992, 93/98, del 29 ottobre 1993, 91/250, del 14 maggio 1991, 93/83, del 27 settembre 1993 e 96/9, dell'11 marzo 1996 e che le sviluppa e le integra nella prospettiva della società dell'informazione;
(9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli; che è necessaria un'adeguata protezione giuridica della proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti;
(9bis) considerando che un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità di creatori ed interpreti;
(10) considerando che un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale; che l'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta;
(10bis) considerando che una ricerca comune ed un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza fondamentale quando hanno per oggetto, in ultima analisi, di assicurare l'applicazione dei principi delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche;
(10ter) considerando che la presente direttiva deve promuovere l'apprendimento e la cultura mediante la protezione delle opere creative ed artistiche, autorizzando al tempo stesso alcune deroghe nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento;
(11) considerando che la conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore" e il "Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche; che detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda la cosiddetta "digital agenda" e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale; che la Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e che sono già in corso le procedure per la loro ratifica; che la presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali;
(12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva ../..../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno, che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi quelli riguardanti il commercio elettronico (7); che le regole relative alla responsabilità nell'ambito del commercio elettronico devono entrare in vigore in tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva in quanto sono destinate a fornire un quadro armonizzato di principi e di regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti del presente testo;
(7) COM(1998)586 def. del 18.11.1998.
(12bis) considerando, soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, che è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza;
(13) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie esistenti nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, salvo quanto diversamente previsto dalla direttiva stessa;
(13bis) considerando che la presente direttiva si applica senza pregiudizio della protezione giuridica dei disegni e dei modelli di cui alla direttiva 98/71/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
(8) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.
(14) considerando che la presente direttiva ha lo scopo di definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari titolari del diritto e ciò nel rispetto dell'"acquis communautaire"; che è necessaria una definizione generale di tali atti per garantire la certezza giuridica nel mercato interno;
(14bis) considerando che la diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e senza lottare contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o falsificate;
(15) considerando che la presente direttiva deve armonizzare il diritto applicabile alla comunicazione di opere al pubblico, laddove ciò non è stato ancora fatto nel quadro della vigente legislazione comunitaria;
(16) considerando che deve ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione "on-demand", su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive "on-demand"; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto; che tale diritto non comprende né le comunicazioni private, né le rappresentazioni o le esecuzioni dirette;
(17) considerando che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva;
(18) considerando che la protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile; che la prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità; che tale diritto non deve ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità;
(19) considerando che la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line"; che ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto; che, diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-i, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono;
(20) considerando che i diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
(21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti; che le deroghe alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno;
(22) considerando che la presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico; che talune eccezioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione; che tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno; che è auspicabile che gli Stati membri applichino in modo coerente tali eccezioni e che ciò verrà verificato in futuro al momento dell'esame della legislazione di attuazione;
(23) considerando che si deve prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, come le riproduzioni transitorie ed accessorie, che fanno parte integrante e sono indissociabili da un procedimento tecnologico effettuato all'unico scopo di permettere l'utilizzazione di un'opera o di altro materiale protetto e che non possiedono un proprio valore economico distinto; che a queste condizioni tale eccezione si applica anche alla realizzazione di copie "cache" o al browsing;
(24) considerando che si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni in determinati casi, ad esempio per utilizzazioni a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari;
(24bis) considerando che è in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere ai portatori di un handicap tale da impedire loro di utilizzare le opere stesse, tenendo più particolarmente conto dei formati accessibili;
(25) considerando che gli attuali regimi nazionali in materia di riprografia non creano, laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione in relazione alla riprografia;
(26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con, in alcuni casi, un equo compenso; che si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione; che la realizzazione di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica; che è quindi opportuno operare una distinzione tra copia privata digitale e copia privata analogica e di armonizzare le condizioni d'applicazione dell'uno e dell'altro caso fino ad un certo livello; considerando che é particolarmente importante nel caso della copia privata digitale che tutti gli aventi diritto ricevano un equo compenso
(27) considerando che, all'atto dell'applicazione dell'eccezione per la riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che tali eccezioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione;
(28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un'eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura "on-line" di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, modificata dalla direttiva 93/98/CEE; che è quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi nel campo della diffusione;
(29) considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti; che l'introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti;
(29bis) considerando che le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 non devono tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
(29ter) considerando che il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie; che la Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti connessi;
(30) considerando che lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari del diritto di far ricorso a misure tecnologiche per prevenire od impedire la violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis, previsto dalla legge; che esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali sistemi; che per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte le attività che rendono possibile o agevolano l'elusione di tali misure senza l'autorizzazione degli aventi diritto o il permesso della legge;
(30bis) che una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che ostacolano e/o impediscono in modo efficace la violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi al diritto d'autore o di diritti sui generis previsti dalla legge, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnico; che tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche; che tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i procedimenti o le attività che hanno una finalità commerciale o un'utilizzazione diversa dall'elusione dei dispositivi tecnici; che, segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire ostacolo alla ricerca sulla crittografia;
(31) considerando che una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (9), modificata dalla direttiva 93/98/CEE; che in particolare essa non impedisce la decompilazione autorizzata da tale direttiva;
(9) GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42.
(32) considerando che sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale; che, dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo ad un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità; che dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi; che sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi utilizzati su scala mondiale;
(33) considerando che lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare su rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera e i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzazione dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi; che sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie dalle quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni; che, per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività;
(34) considerando che le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento "on-line"; che le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, tra le loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati (10);
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(35) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio .../.../CE , del ........, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (11);
(11) GU L
(36) considerando che gli Stati membri devono prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva; che devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni; che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
(37) considerando che, per conformarsi al trattato dell'OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE devono essere modificate;
(38) considerando che, dopo un periodo di due anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva, la Commissione deve presentare una relazione sulla sua applicazione; che tale relazione deve esaminare in particolare se le condizioni stabilite dalla direttiva abbiano consentito il buon funzionamento del mercato interno e proporre se necessario l'adozione di provvedimenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

CAPO I
Obiettivo e campo d'applicazione
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla Società dell'informazione.
2. Salvo i casi previsti all'articolo 10, la presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti disposizioni specifiche di diritto comunitario in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche di dati.

CAPO II
Diritti e eccezioni
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) delle loro opere, per quanto riguarda gli autori;
b) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori;
c) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi;
d) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
e) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Articolo 3
Diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a disposizione di opere o materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, degli originali e delle copie delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori;
b) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi;
c) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
d) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di diffusione radiotelevisiva.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali protetti, indicati al paragrafo 2, e neppure con la loro messa a disposizione del pubblico.
4. La semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o a effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi del presente articolo.
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell'originale delle loro opere o di loro copie.
2. Il diritto di distribuzione nella Comunità dell'originale o di copie delle loro opere non si esaurisce, tranne nel caso in cui la prima vendita o altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Articolo 5
Eccezioni agli atti soggetti a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
1. Il diritto di cui all'articolo 2 non sussiste per gli atti di riproduzione temporanea di cui allo stesso articolo, come gli atti di riproduzione transitori ed accessori, che formano parte integrante ed indispensabile di un procedimento tecnologico, ivi compresi quelli che facilitano il funzionamento efficace dei sistemi di trasmissione, eseguiti all'unico scopo di consentire l'utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica propria.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, ad eccezione di edizioni di opere musicali, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su supporto analogico di una registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato e strettamente personale e per fini non commerciali, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
b)bis le riproduzioni su supporto digitale di registrazione sonore, visive o audiovisive, da parte di una persona fisica per un uso privato e strettamente personale e per fini non commerciali, senza pregiudizio di mezzi tecnici operativi, affidabili ed efficaci volti a proteggere gli interessi degli aventi diritto; per qualsiasi copia privata su supporto digitale sarà tuttavia opportuno garantire un equo compenso a vantaggio di tutti gli aventi diritto;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati a fini d'archiviazione o di conservazione da organismi che non tendono ad acquisire alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, come le biblioteche e gli archivi e gli altri istituti pedagogici, educativi o culturali;
d) le fissazioni effimere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limiti ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di utilizzo di estratti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità, sempreché si indichi la fonte e, se possibile, il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e mediante illustrazione dell'avvenimento preso in considerazione;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte e, se possibile, il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratta di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di una procedura amministrativa, parlamentare o giudiziaria o per assicurare un'adeguata copertura della suddetta procedura.
3.bis quando gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di riproduzione in virtù del paragrafo 2 o 3, essi possono anche prevedere un'eccezione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura in cui questa è giustificata dallo scopo della riproduzione permessa;
4. Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3bis vengono applicate esclusivamente a casi specifici e determinati e non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle opere o dei materiali protetti.

CAPO III
Tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti
Articolo 6
Oblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'indebita elusione di efficaci misure tecnologiche, destinate a proteggere i diritti d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla legge o il diritto sui generis, previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, svolta da interessati che siano consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, del fatto che perseguono tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro le attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi, prodotti, componenti o la prestazione di servizi, non autorizzate, che:
a) sono oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere la protezione, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere la protezione, o
c) sono principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione della protezione
di efficaci misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore così come previsti dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Ai fini del presente articolo, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o le componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a prevenire o ad impedire la violazione del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
Le misure tecnologiche sono considerate efficaci solamente nel caso in cui l'accessibilità all'opera o l'uso dell'opera stessa o di altro materiale protetto vengono controllati tramite l'applicazione di un codice di accesso o di ogni altro tipo di procedimento di protezione che raggiunge tale obiettivo di protezione in maniera operativa e affidabile con l'autorizzazione degli aventi diritto. Tali musere comprendono la decrittazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera.
Articolo 7
Oblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza autorizzazione i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere o di altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza autorizzazione le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, così facendo, di indurre, rendere possibile o agevolare una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare del diritto, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando una qualsiasi di queste informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

CAPO IV
Disposizioni comuni
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e di natura tale da impedire ulteriori infrazioni.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni o chiedere un provvedimento ingiuntivo e, se del caso, il sequestro dell'attrezzatura all'origine della violazione.
Articolo 9
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati, che, alla data indicata all'articolo 11, paragrafo 1, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o soddisfano i criteri di protezione previsti dalla presente direttiva o dalle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi atto di utilizzazione economica eseguito prima della data di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3. La presente direttiva non si applica ai contratti conclusi o ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, ai contratti relativi all'utilizzazione economica di opere e di altri materiali protetti, in vigore alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, si applicano le disposizioni della presente direttiva a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore, se a tale epoca tali contratti sono ancora in esecuzione.
Articolo 10
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è soppresso;
b) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Possono essere applicate limitazioni solo in casi specifici e determinati ed esse non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o sia in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti".
2. L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE è sostituito dal testo seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione."
Articolo 11
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole altresì il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Entro la fine del secondo anno dalla data di cui al paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8. Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della direttiva.
3. La protezione dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non influenza in alcun modo la protezione del diritto d'autore.
4a. Presso la Commissione è costituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce sia su iniziativa di quest'ultima, sia su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
4b. La missione del comitato è la seguente:
- facilitare l'effettiva messa in atto della presente direttiva organizzando consultazioni regolari su tutti i problemi derivanti dalla sua applicazione;
- facilitare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e l'evoluzione della regolamentazione nel campo dei diritti d'autore, dei diritti connessi e sui generis nonché sulle pertinenti evoluzioni nel campo tecnico;
- esaminare tutti i cambiamenti intervenuti nel settore alla luce dei quali una concertazione sarebbe utile.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.