Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
599PC0250
(presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il
testo - La
comunicazione della Commissione al Parlamento
RELAZIONE
I. Osservazioni generali
1. In data 21 gennaio 1997 la Commissione ha trasmesso al Parlamento ed al
Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione (1). Il Comitato economico e sociale
ha espresso il proprio parere su tale proposta in data 9 settembre 1998 (2). Il
Parlamento europeo, consultato nel quadro della procedura di codecisione, ha
esaminato in dettaglio la proposta nell'ambito delle sue commissioni. Il 20
gennaio 1999 la commissione giuridica e dei diritti dei cittadini ha discusso la
relazione redatta dal Sig. R. Barzanti per suo conto e il Parlamento si è
pronunciato nel corso della seduta plenaria del 10 febbraio 1999 a favore della
proposta, così come modificata da parte sua (3). Nella presente proposta
modificata di direttiva la Commissione si è sforzata di tener conto del parere
del Parlamento.
(1) COM(97)628 def. del 10.12.1997, GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento del 10.2.1999.
2. Le modifiche di fondo proposte dal Parlamento e accettate dalla Commissione
riguardano:
(1) I principi sottesi agli emendamenti relativi alla copia privata. La
Commissione condivide l'analisi del Parlamento sulla necessità di distinguere
la copia privata analogica dalla copia privata digitale. Essa accetta il
principio d'associare nei due casi l'esercizio di questa eccezione ad un equo
compenso degli aventi diritto. Per ciò che riguarda le modalità della
relazione tra la copia privata e le misure tecniche, essa sostituisce
l'espressione "senza pregiudizio dei mezzi tecnici ..."
all'espressione impiegata dal Parlamento "nella misura in cui non esistono
mezzi tecnici ..." (considerando 26, articolo 5, paragrafo 2(b) e (b) bis
nuovo).
(2) Il compenso degli aventi diritto nella maggior parte dei casi in cui la
proposta di direttiva prevede un'eccezione legale ai diritti esclusivi. È
questo il caso della riprografia, della copia privata, dell'illustrazione
dell'insegnamento e della ricerca scientifica (considerando 26, articolo 5,
paragrafo 2 (a), (b), (b)bis nuovo e articolo 5, paragrafo 3(a) ).
(3) La nuova stesura dell'eccezione al diritto di riproduzione relativa ad
alcuni organismi (biblioteche, archivi ed altri istituti pedagogici,
d'istruzione o culturali) per atti di riproduzione realizzati a fini
d'archiviazione e di conservazione (articolo 5, paragrafo 2 (c)).
(4) L'estensione a tutti i portatori di handicap dell'eccezione finora riservata
alle persone colpite da un handicap auditivo o visivo (considerando 24 bis
nuovo; articolo 5, paragrafo 3 (b)).
(5) L'introduzione di una nuova eccezione riguardante le procedure parlamentari
ed i loro resoconti (articolo 5, paragrafo 3 (e)).
3. I principali emendamenti che la Commissione è in grado di prendere in
considerazione con la riserva di modifiche, spesso di natura redazionale,
riguardano:
(1) L'articolo 5, paragrafo 1, che stabilisce un'eccezione per le copie
temporanee che fanno parte integrante di un processo tecnico. La Commissione
riprende il qualificativo "indispensabile" per indicare il fatto che
l'atto di riproduzione deve costituire parte integrante ed indispensabile di un
procedimento tecnologico. Essa aggiunge anche i termini "accessori e
transitori" per illustrare la parola "temporaneo" (considerando
23, articolo 5, paragrafo 1).
(2) Alcuni problemi riguardanti la responsabilità per le attività svolte in
rete che sono trattate nel quadro della proposta di direttiva relativa ad alcuni
aspetti giuridici del commercio elettronico (considerando 12).
(3) L'introduzione di una nuova eccezione a favore degli organismi di diffusione
radiotelevisiva per ciò che riguarda gli atti di riproduzione cosiddetti
effimeri (articolo 5, paragrafo 2 (b) nuovo).
(4) L'introduzione di una eccezione al diritto di distribuzione per atti di
riproduzione autorizzati (articolo 5, paragrafo 3 bis).
(5) Le misure tecniche di protezione. Il Parlamento propone di vietare
esplicitamente l'elusione delle misure tecniche di protezione e di enumerare le
attività realizzate allo scopo di eludere le misure tecniche di protezione
(considerando 10 bis nuovo; articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 3).
(6) La creazione di un comitato di contatto (articolo 11, paragrafo 4 nuovo).
La Commissione accetta, in tutto o in parte, e con la riserva in alcuni casi di
un riallineamento delle varie versioni linguistiche, 44 dei 56 emendamenti del
Parlamento.
4. Gli emendamenti o parti di emendamenti non accettati dalla Commissione per
motivi sostanziali riguardano:
(1) L'introduzione all'articolo 5, paragrafo 1, della condizione di un uso
autorizzato dagli aventi diritto o dalla legge. La Commissione condivide le
preoccupazioni del Parlamento volte a far sì che le reti non servano da vettori
di trasmissione di contenuti piratati. Essa ritiene tuttavia che l'aggiunta di
questa condizione non costituisca il mezzo più appropriato o più adeguato per
rispondere a tale obiettivo e rischi quindi di ostacolare il buon funzionamento
delle reti. Le condizioni poste all'esercizio di questa condizione sono state
rafforzate dagli emendamenti sopra indicati, accettati dalla Commissione. Esse
assicurano, congiuntamente con l'articolo 8, un soddisfacente equilibrio tra i
diritti dei titolari dei diritti e questa eccezione (emendamenti 16 e 33).
(2) L'introduzione di una nuova eccezione per gli organismi di diffusione
radiotelevisiva per ciò che riguarda l'utilizzazione digitale delle loro
produzioni archiviate. Questo emendamento rompe l'equilibrio tra le parti in
causa ed è di natura tale da arrecare notevole pregiudizio agli autori, agli
artisti interpreti o esecutori o agli altri titolari di diritti (emendamento
48).
(3) L'introduzione di un'eccezione per l'utilizzazione analogica di alcune opere
della stampa. Questa preoccupazione è presa in considerazione sia per ciò che
riguarda l'analogico che il digitale all'articolo 5, paragrafo 3 (c)
(emendamento 40).
(4) La precisazione all'articolo 5, paragrafo 4 secondo la quale le eccezioni e
le limitazioni ai diritti esclusivi non impediscono l'utilizzazione di misure
tecniche di protezione. Il legame tra le misure tecniche e la copia privata
figura agli articoli 5, paragrafo 2(b) e 5, paragrafo 2(b) bis senza che ci sia
bisogno di reiterarlo all'articolo 5, paragrafo 4. Per ciò che riguarda le
altre limitazioni, questo problema è affrontato all'articolo 6 emendato,
riguardante le misure tecniche (emendamento 47).
II. Commenti sui considerando
Considerando 2bis
Questo considerando riprende l'emendamento 1 e ricorda le basi
dell'armonizzazione del diritto d'autore.
Considerando 3
Questo considerando riprende l'emendamento 2, che insiste sull'importanza di
rispettare un adeguato livello di protezione della proprietà intellettuale.
Considerando 8bis
Questo considerando riprende l'emendamento 4, che ricorda "l'acquis
communautaire" nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi.
Considerando 9
Questo considerando riprende l'emendamento 5, che attira l'attenzione
sull'importanza di un'adeguata remunerazione sia per gli artisti interpreti o
esecutori che per i produttori al fine del proseguimento dell'attività
creatrice.
Considerando 9bis
Questo considerando riprende l'emendamento 6, che insiste sull'importanza di un
efficace e rigoroso sistema di protezione del diritto d'autore e dei diritti
connessi sia per assicurare le risorse necessarie alla produzione culturale
europea che per garantire l'autonomia e la dignità dei creatori.
Considerando 10bis
Questo considerando riprende l'emendamento 7 ed insiste sull'importanza delle
misure tecniche e dell'informazione sul regime dei diritti di cui
rispettivamente agli articoli 6 e 7 per la messa in atto dell'insieme della
direttiva.
Considerando 10ter
Questo considerando riprende l'emendamento 8 sull'importanza della protezione
dei diritti d'autore e dei diritti connessi per l'apprendimento e la cultura e
giustifica l'esistenza delle limitazioni ed eccezioni.
Considerando 12
Questo considerando riprende in parte l'emendamento 9 sul problema della
responsabilità per le attività in rete e lo modifica per precisare la
complementarità di questa direttiva con la proposta di direttiva su alcuni
aspetti giuridici del commercio elettronico.
Considerando 12 bis
Questo considerando riprende l'emendamento 10 e insiste sull'importanza della
gestione collettiva del nuovo ambiente digitale. Esso invita queste società ad
un'azione più trasparente e più razionale.
Considerando 13 bis
Questo considerando si ispira all'emendamento 11 relativo alla direttiva 98/71
riguardante la protezione giuridica dei disegni e modelli.
Considerando 14 bis
Questo considerando riprende l'emendamento 12 ed insiste sulla lotta contro la
pirateria e la contraffazione delle opere culturali.
Considerando 16
Questo considerando riprende l'emendamento 13 ed esclude dal campo
d'applicazione del diritto di mettere a disposizione del pubblico le
rappresentazioni e le comunicazioni dirette. La Commissione modifica questo
emendamento per precisare che nemmeno le comunicazioni private sono coperte da
tale diritto.
Considerando 23
Questo considerando s'ispira all'emendamento 16. Vedere il commento relativo
all'articolo 5, paragrafo 1.
Considerando 24bis
Questo considerando riprende l'emendamento 17, che insiste sull'importanza per
gli Stati membri di adottare misure che favoriscano l'accesso dei portatori di
handicap alle opere protette.
Considerando 26 et 27
Questi considerando riprendono gli emendamenti 18 e 20 relativi alla copia
privata. Essi corrispondono alla nuova stesura dell'articolo 5, paragrafi 2b) e
b)bis.
Considerando 28
Questo considerando riprende l'emendamento 21 ed incoraggia lo sviluppo di
relazioni contrattuali per le attività non coperte dall'eccezione ammessa a
profitto di organismi come biblioteche ed altri istituti culturali.
Considerando 29 bis
Questo considerando riprende l'emendamento 24. Esso precisa che le eccezioni
sono limitate ad alcuni casi specifici e che le soluzioni globali devono essere
ricercate nel quadro delle relazioni contrattuali tra le parti interessate.
Considerando 29ter
Questo considerando s'ispira agli emendamenti 22 e 82. Esso raccomanda lo
sviluppo di nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative
al diritto d'autore e ai diritti connessi ed invita la Commissione ad effettuare
uno studio sul problema.
Considerando 30 e 30 bis
Per motivi di leggibilità, il considerando 30 è diviso in due e vengono
apportati chiarimenti in particolare per ciò che riguarda l'interazione tra le
misure tecniche protette e le attrezzature elettroniche. In questo contesto é
particolarmente importante mantenere il giusto equilibrio tra diritti e
interessi in causa e incoraggiare la ricerca di accordi su delle soluzioni che
emanino dai diversi settori economici.
Considerando 31
Questa modifica riflette il chiarimento apportato all'articolo 1.
III. Commenti sugli articoli
Articolo 1
Questa modifica mira a chiarire il testo esistente senza alterarne la portata.
Articolo 2, (a)
L'emendamento 29 è di natura tecnica. Esso semplifica il testo senza alterarne
la portata.
Articolo 3, paragrafo 4
L'emendamento 31 riprende la dichiarazione concordata della conferenza
diplomatica del 1996 che ha adottato il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore,
a proposito dell'articolo 8 di tale trattato. Esso precisa che la semplice messa
a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una
comunicazione non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 3 della presente direttiva.
Articolo 5, paragrafo 1
Questo paragrafo riprende in parte l'emendamento 33. Esso integra gli aggettivi
provvisori ed accessori per illustrare il fenomeno delle copie temporanee così
come si presenta sulle reti. Esso integra la condizione secondo cui queste
riproduzioni devono essere indispensabili al procedimento tecnologico e
effettuate al solo scopo di permettere l'utilizzazione dell'opera o di un altro
materiale protetto. Esso conferma inoltre in maniera esplicita che le copie che
permettono la trasmissione rispondono a questa condizione.
Articolo 5, paragrafo 2, a)
Questo paragrafo riprende gli emendamenti 34 e 35 ed esclude dal campo
d'applicazione dell'eccezione per la riprografia le edizioni di opere musicali
ed associa all'esercizio di queste eccezioni al principio di un equo compenso a
vantaggio degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 2 b)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 36 ed associa l'esercizio delle
eccezioni per la copia privata analogica al principio di un equo compenso a
vantaggio degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 2 b) bis
Per ciò che riguarda la copia privata digitale, questo nuovo paragrafo riprende
i principi dell'emendamento 37 associando questa eccezione al principio di un
equo compenso a vantaggio degli aventi diritto ed indicando un legame tra questa
eccezione e l'esistenza di mezzi tecnici operativi affidabili ed efficaci che
proteggano gli interessi degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 2 c)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 38 che completa l'eccezione prevista a
favore di alcuni organismi, enumerando in modo non limitativo quelli che
beneficiano di tale eccezione e precisando che gli atti di riproduzione in
questione possono perseguire solamente due obiettivi: l'archiviazione o la
conservazione.
Articolo 5, paragrafo 2 d)
L'emendamento 39 introduce una nuova eccezione a vantaggio degli organismi di
diffusione radiotelevisiva. La nuova formulazione del paragrafo 2 d) s'inspira
all'articolo 15.1.c) della convenzione di Roma del 1961 sulla produzione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi
di radiodiffusione.
Articolo 5, paragrafo 3 a)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 41 ed associa l'esercizio dell'eccezione
agli scopi illustrativi dell'insegnamento e della ricerca scientifica al
principio di un equo compenso a vantaggio degli aventi diritto.
Articolo 5, paragrafo 3 b)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 42 ed estende questa eccezione a tutti i
portatori di handicap.
Articolo 5, paragrafo 3 c)
Questo paragrafo riprende in parte l'emendamento 43. Esso aggiunge due
condizioni all'applicazione dell'eccezione relativa all'utilizzazione di
estratti per render conto di avvenimenti d'attualità: l'indicazione, se
possibile, del nome dell'autore e la limitazione a scopo illustrativo
dell'avvenimento preso in considerazione.
Articolo 5, paragrafo 3 d)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 44 che completa le condizioni
d'applicazione dell'eccezione relativa alle citazioni con la menzione, quando
ciò sia possibile, del nome dell'autore.
Articolo 5, paragrafo 3 e)
Questo paragrafo riprende l'emendamento 45 che introduce un'eccezione
riguardante le procedure parlamentari ed i loro resoconti.
Articolo 5, paragrafo 3 bis
Questo nuovo paragrafo s'ispira all'emendamento 46 e permette agli Stati membri
di prevedere, al momento dell'applicazione di una delle eccezioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5, anche un'eccezione al diritto di distribuzione.
Articolo 5, paragrafo 4
Questo paragrafo è completato dal riferimento al paragrafo 3 bis per assicurare
la coerenza interna dell'articolo.
Articolo 6, paragrafo 1
Questo paragrafo riprende l'emendamento 49 che riguarda gli atti di elusione
delle misure tecniche di protezione. La Commissione ritiene necessario
completare questo emendamento con la condizione in base alla quale la persona
che compie tale atto lo fa con conoscenza di causa.
Articolo 6, paragrafo 2
Questo paragrafo riprende gli emendamenti 50, 51, 52 e 53 che riguardano le
attività preparatorie ad un atto di elusione. La Commissione ha aggiunto alcune
precisazioni, segnatamente la nozione d'autorizzazione che già figurava al
paragrafo 1 di questo articolo e l'aggettivo efficace per qualificare le misure
tecniche di protezione definite al paragrafo 3.
Articolo 6, paragrafo 3
Questo paragrafo si ispira all'emendamento 54 e lo completa, segnatamente per
assicurare la coerenza dell'insieme dell'articolo 6. A tal fine esso precisa
anzitutto in che cosa consistono le misure tecniche prima di pronunciarsi sulla
loro efficacia tenuto conto del loro carattere operativo e della loro
affidabilità. Nel quadro della definizione delle misure tecniche efficaci, la
Commissione rivede in senso più restrittivo i tipi di procedimento che
permettono di controllare l'accessibilità di un opera protetta o la sua
utilizzazione. Per quanto riguarda le misure tecniche, essa reintroduce nella
definizione, la nozione di "violazione del diritto d'autore".
Articolo 8
Questo articolo riprende l'emendamento 55 che insiste sul carattere dissuasivo
delle sanzioni in cui si può incorrere.
Articolo 11, paragrafo 3
Questo paragrafo riprende l'emendamento 57 e ne armonizza la redazione con
"l'acquis communautaire".
Articolo 11, paragrafo 4
Questo paragrafo si ispira, completandolo, all'emendamento 58 che introduce un
comitato di contatto. Questo paragrafo modificato precisa la composizione di
tale comitato, le modalità di funzionamento e i suoi compiti in base al modello
di cui all'articolo 23 bis della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio
del 3 ottobre 1989 sul coordinamento di talune disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'esercizio delle
attività di radiodiffusione televisiva.
Proposta
modificata di DIRETTIVA CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione (4),
(4) COM(97)628 def. del 10.12.1997, GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
(5) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato
(6),
(6) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999.
(1) considerando che il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno,
l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libera
prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento, nonché alla creazione di
un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato
interno; che l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al
diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali
obiettivi;
(2) considerando che il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e
25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico
generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della
Società dell'informazione in Europa; che ciò presuppone, tra l'altro,
l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi; che sono già
stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per
fissare tale quadro normativo; che il diritto d'autore e i diritti connessi
svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e
stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi prodotti e servizi
nonché la creazione e l'utilizzazione del loro contenuto creativo;
(2bis) considerando che l'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione
delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi
fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà (tra cui la proprietà
intellettuale), della libertà d'espressione e dell'interesse generale;
(3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto
d'autore e dei diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e
rispettando un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale,
promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,
segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e
una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la
fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in
generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà
l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro;
(4) considerando che lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i
vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento; che, mentre non
sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà
intellettuale, occorrerà adattare ed integrare le normative attuali sul diritto
d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà
economiche quali le nuove forme di utilizzazione;
(5) considerando che, senza un'armonizzazione a livello comunitario, la
produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati
membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze
significative in materia di protezione della proprietà intellettuale e, di
conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che
contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una
nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa; che
l'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo
con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già
incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà
intellettuale; che tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente; che
l'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di
protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi
prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi;
(6) considerando che anche il quadro giuridico comunitario relativo alla
protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve, di conseguenza,
essere adattato e completato ai fini del buon funzionamento del mercato interno;
che a tal fine devono essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto
d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati
membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon
funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società
dell'informazione in Europa, e che devono essere evitate risposte nazionali
incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario
eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul
funzionamento del mercato interno;
(7) considerando che le varie implicazioni sociali, societarie e culturali della
società dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del
contenuto dei prodotti e servizi;
(8) considerando che ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento
che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale; che la loro
protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività
nell'interesse di autori, artisti interpreti o esecutori, produttori e
consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale;
che si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce
parte integrante del diritto di proprietà;
(8bis) considerando che la presente direttiva si basa su principi e regole già
definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 92/100,
del 19 novembre 1992, 93/98, del 29 ottobre 1993, 91/250, del 14 maggio 1991,
93/83, del 27 settembre 1993 e 96/9, dell'11 marzo 1996 e che le sviluppa e le
integra nella prospettiva della società dell'informazione;
(9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica,
gli autori e gli artisti interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato
compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter
finanziare tale creazione; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti
quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi
quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli; che è
necessaria un'adeguata protezione giuridica della proprietà intellettuale per
garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente
rendimento degli investimenti;
(9bis) considerando che un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di
garantire alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di
preservare l'autonomia e la dignità di creatori ed interpreti;
(10) considerando che un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto
d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza
anche sotto il profilo culturale; che l'articolo 151 del trattato obbliga la
Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta;
(10bis) considerando che una ricerca comune ed un'utilizzazione coerente, su
scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e ad assicurare
la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza
fondamentale quando hanno per oggetto, in ultima analisi, di assicurare
l'applicazione dei principi delle garanzie fissati dalle disposizioni
giuridiche;
(10ter) considerando che la presente direttiva deve promuovere l'apprendimento e
la cultura mediante la protezione delle opere creative ed artistiche,
autorizzando al tempo stesso alcune deroghe nell'interesse del pubblico a fini
educativi e d'insegnamento;
(11) considerando che la conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha portato
nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato
dell'OMPI sul diritto d'autore" e il "Trattato dell'OMPI sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente
alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e
dei produttori di riproduzioni fonografiche; che detti trattati aggiornano
notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti
connessi anche per quanto riguarda la cosiddetta "digital agenda" e
perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale; che la
Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e
che sono già in corso le procedure per la loro ratifica; che la presente
direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali;
(12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda,
oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come
la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi
depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva ../..../CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad alcuni aspetti giuridici del
commercio elettronico nel mercato interno, che chiarisce ed armonizza vari
aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione,
compresi quelli riguardanti il commercio elettronico (7); che le regole relative
alla responsabilità nell'ambito del commercio elettronico devono entrare in
vigore in tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva in quanto
sono destinate a fornire un quadro armonizzato di principi e di regole che
riguardano tra l'altro alcune parti importanti del presente testo;
(7) COM(1998)586 def. del 18.11.1998.
(12bis) considerando, soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal
digitale, che è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei
diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più
elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza;
(13) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano
impregiudicate le disposizioni comunitarie esistenti nel settore del diritto
d'autore e dei diritti connessi, salvo quanto diversamente previsto dalla
direttiva stessa;
(13bis) considerando che la presente direttiva si applica senza pregiudizio
della protezione giuridica dei disegni e dei modelli di cui alla direttiva
98/71/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli;
(8) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.
(14) considerando che la presente direttiva ha lo scopo di definire la portata
degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari titolari del
diritto e ciò nel rispetto dell'"acquis communautaire"; che è
necessaria una definizione generale di tali atti per garantire la certezza
giuridica nel mercato interno;
(14bis) considerando che la diffusione della cultura non può essere veramente
promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e senza lottare contro le
forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o
falsificate;
(15) considerando che la presente direttiva deve armonizzare il diritto
applicabile alla comunicazione di opere al pubblico, laddove ciò non è stato
ancora fatto nel quadro della vigente legislazione comunitaria;
(16) considerando che deve ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla
natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione "on-demand", su
rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti
connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario; che tale
protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva
il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal
diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni
interattive "on-demand"; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal
fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da
essi individualmente scelto; che tale diritto non comprende né le comunicazioni
private, né le rappresentazioni o le esecuzioni dirette;
(17) considerando che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere
possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di
comunicazione ai sensi della presente direttiva;
(18) considerando che la protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione
dell'opera incorporata in un supporto tangibile; che la prima vendita nella
Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare
la rivendita di tale oggetto nella Comunità; che tale diritto non deve
ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità;
(19) considerando che la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel
caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line"; che ciò vale anche
per una copia tangibile di un'opera o di materiali protetti realizzata da un
utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto; che,
diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-i, nel quale la proprietà
intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni
servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad
autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono;
(20) considerando che i diritti oggetto della presente direttiva possono essere
trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza
pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di
diritto d'autore e diritti connessi;
(21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e
gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari
titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti; che le deroghe alla
protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere
riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le differenze
esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno
effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del
diritto d'autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero
facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica
transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere; che, onde
garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni devono
essere definite in modo più uniforme; che il grado di armonizzazione di dette
eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del
mercato interno;
(22) considerando che la presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle
eccezioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico;
che talune eccezioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione;
che tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli
Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato
interno; che è auspicabile che gli Stati membri applichino in modo coerente
tali eccezioni e che ciò verrà verificato in futuro al momento dell'esame
della legislazione di attuazione;
(23) considerando che si deve prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di
riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, come le
riproduzioni transitorie ed accessorie, che fanno parte integrante e sono
indissociabili da un procedimento tecnologico effettuato all'unico scopo di
permettere l'utilizzazione di un'opera o di altro materiale protetto e che non
possiedono un proprio valore economico distinto; che a queste condizioni tale
eccezione si applica anche alla realizzazione di copie "cache" o al
browsing;
(24) considerando che si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di
prevedere talune eccezioni in determinati casi, ad esempio per utilizzazioni a
scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le
biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per
citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza
pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari;
(24bis) considerando che è in ogni caso importante che gli Stati membri
adottino tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere ai
portatori di un handicap tale da impedire loro di utilizzare le opere stesse,
tenendo più particolarmente conto dei formati accessibili;
(25) considerando che gli attuali regimi nazionali in materia di riprografia non
creano, laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione in relazione alla
riprografia;
(26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere
un'eccezione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di
materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con, in alcuni casi, un
equo compenso; che si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il
mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti
del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di
remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non
dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un
impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione; che la
realizzazione di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con
conseguente maggiore incidenza economica; che è quindi opportuno operare una
distinzione tra copia privata digitale e copia privata analogica e di
armonizzare le condizioni d'applicazione dell'uno e dell'altro caso fino ad un
certo livello; considerando che é particolarmente importante nel caso della
copia privata digitale che tutti gli aventi diritto ricevano un equo compenso
(27) considerando che, all'atto dell'applicazione dell'eccezione per la
riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto
gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla
riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando
siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che tali eccezioni
non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro
esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione;
(28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un'eccezione a favore
di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non
aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe
però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di
riproduzione; che detta eccezione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato
nel contesto della fornitura "on-line" di opere o materiali protetti;
che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri
di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti
effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della
direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di
autore in materia di proprietà intellettuale, modificata dalla direttiva
93/98/CEE; che è quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di
licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi
e la realizzazione dei loro obiettivi nel campo della diffusione;
(29) considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere
esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non
possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi
legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale
utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti; che
l'introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare
tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono
avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che
la portata di alcune eccezioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di
taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti;
(29bis) considerando che le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5
non devono tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte
ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti
connessi;
(29ter) considerando che il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e
titolari dei diritti a risolvere le loro controversie; che la Commissione
dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del comitato di
contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la
risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti
connessi;
(30) considerando che lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari del
diritto di far ricorso a misure tecnologiche per prevenire od impedire la
violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis,
previsto dalla legge; che esiste tuttavia il rischio di attività illegali
intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione della protezione tecnica
offerta da tali sistemi; che per evitare soluzioni legislative frammentarie che
potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario
prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte le attività che
rendono possibile o agevolano l'elusione di tali misure senza l'autorizzazione
degli aventi diritto o il permesso della legge;
(30bis) che una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle
misure tecnologiche che ostacolano e/o impediscono in modo efficace la
violazione del diritto d'autore, dei diritti connessi al diritto d'autore o di
diritti sui generis previsti dalla legge, senza tuttavia impedire il normale
funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnico; che
tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i
prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche; che tale
protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e
non dovrebbe vietare i procedimenti o le attività che hanno una finalità
commerciale o un'utilizzazione diversa dall'elusione dei dispositivi tecnici;
che, segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire ostacolo alla
ricerca sulla crittografia;
(31) considerando che una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate
le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore (9), modificata dalla direttiva 93/98/CEE; che in particolare essa
non impedisce la decompilazione autorizzata da tale direttiva;
(9) GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42.
(32) considerando che sono stati fatti notevoli progressi in materia di
standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere
ed altri materiali protetti in formato digitale; che, dato il sempre maggiore
sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche
potrebbero dare luogo ad un'incompatibilità di sistemi all'interno della
Comunità; che dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e
l'interoperabilità dei diversi sistemi; che sarebbe altamente auspicabile
incoraggiare lo sviluppo di sistemi utilizzati su scala mondiale;
(33) considerando che lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle
opere, in particolare su rete, il che comporterà la necessità per i titolari
dei diritti di identificare meglio l'opera e i materiali protetti, l'autore
dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui
termini e sulle condizioni di utilizzazione dell'opera o di altro materiale
protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi;
che sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o
alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte
sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere
per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie
dalle quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni; che,
per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il
funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione
giuridica armonizzata contro tutte queste attività;
(34) considerando che le predette informazioni sul regime dei diritti
potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere possibile il
trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale
protetto di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il
comportamento "on-line"; che le misure tecnologiche in oggetto devono
presentare, tra le loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita
privata, come previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di
tali dati (10);
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(35) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio .../.../CE , del ........,
sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato (11);
(11) GU L
(36) considerando che gli Stati membri devono prevedere mezzi di ricorso e
sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti
nella presente direttiva; che devono adottare tutte le misure necessarie a
garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni;
che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
(37) considerando che, per conformarsi al trattato dell'OMPI sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la
direttiva 93/98/CEE devono essere modificate;
(38) considerando che, dopo un periodo di due anni a decorrere dalla data di
attuazione della presente direttiva, la Commissione deve presentare una
relazione sulla sua applicazione; che tale relazione deve esaminare in
particolare se le condizioni stabilite dalla direttiva abbiano consentito il
buon funzionamento del mercato interno e proporre se necessario l'adozione di
provvedimenti,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
CAPO I
Obiettivo e campo d'applicazione
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d'autore e
dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare
riferimento alla Società dell'informazione.
2. Salvo i casi previsti all'articolo 10, la presente direttiva lascia
impregiudicate le vigenti disposizioni specifiche di diritto comunitario in
materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via
satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche di dati.
CAPO II
Diritti e eccezioni
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) delle loro opere, per quanto riguarda gli autori;
b) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli
artisti interpreti o esecutori;
c) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di
fonogrammi;
d) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i
produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
e) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda
gli organismi di diffusione radiotelevisiva.
Articolo 3
Diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a
disposizione di opere o materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, degli
originali e delle copie delle loro opere, compresa la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico,
su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente:
a) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli
artisti interpreti o esecutori;
b) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di
fonogrammi;
c) dell'originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i
produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
d) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda
gli organismi di diffusione radiotelevisiva.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali protetti, indicati al
paragrafo 2, e neppure con la loro messa a disposizione del pubblico.
4. La semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o a
effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione al
pubblico ai sensi del presente articolo.
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro
modo, dell'originale delle loro opere o di loro copie.
2. Il diritto di distribuzione nella Comunità dell'originale o di copie delle
loro opere non si esaurisce, tranne nel caso in cui la prima vendita o altro
trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal
titolare del diritto o con il suo consenso.
Articolo 5
Eccezioni agli atti soggetti a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
1. Il diritto di cui all'articolo 2 non sussiste per gli atti di riproduzione
temporanea di cui allo stesso articolo, come gli atti di riproduzione transitori
ed accessori, che formano parte integrante ed indispensabile di un procedimento
tecnologico, ivi compresi quelli che facilitano il funzionamento efficace dei
sistemi di trasmissione, eseguiti all'unico scopo di consentire l'utilizzo di
un'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica
propria.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni al diritto
esclusivo di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, ad eccezione di edizioni di opere
musicali, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro
procedimento avente effetti analoghi, a condizione che gli aventi diritto
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su supporto analogico di una registrazione sonora, visiva o
audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato e strettamente
personale e per fini non commerciali, a condizione che gli aventi diritto
ricevano un equo compenso;
b)bis le riproduzioni su supporto digitale di registrazione sonore, visive o
audiovisive, da parte di una persona fisica per un uso privato e strettamente
personale e per fini non commerciali, senza pregiudizio di mezzi tecnici
operativi, affidabili ed efficaci volti a proteggere gli interessi degli aventi
diritto; per qualsiasi copia privata su supporto digitale sarà tuttavia
opportuno garantire un equo compenso a vantaggio di tutti gli aventi diritto;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati a fini d'archiviazione o di
conservazione da organismi che non tendono ad acquisire alcun vantaggio
economico o commerciale, diretto o indiretto, come le biblioteche e gli archivi
e gli altri istituti pedagogici, educativi o culturali;
d) le fissazioni effimere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva
con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limiti ai diritti di cui agli
articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca
scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito, a condizione che gli aventi diritto
ricevano un equo compenso;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché
l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si
limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di utilizzo di estratti in occasione del resoconto di un avvenimento
di attualità, sempreché si indichi la fonte e, se possibile, il nome
dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e
mediante illustrazione dell'avvenimento preso in considerazione;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna,
sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi
legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte e, se possibile,
il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e
si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratta di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per
assicurare il corretto svolgimento di una procedura amministrativa, parlamentare
o giudiziaria o per assicurare un'adeguata copertura della suddetta procedura.
3.bis quando gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di
riproduzione in virtù del paragrafo 2 o 3, essi possono anche prevedere
un'eccezione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura in
cui questa è giustificata dallo scopo della riproduzione permessa;
4. Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3bis
vengono applicate esclusivamente a casi specifici e determinati e non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o
sia in contrasto con la normale utilizzazione delle opere o dei materiali
protetti.
CAPO III
Tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti
Articolo 6
Oblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'indebita
elusione di efficaci misure tecnologiche, destinate a proteggere i diritti
d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla legge o il
diritto sui generis, previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, svolta da interessati che siano consapevoli,
o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, del fatto che perseguono
tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro le
attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi,
prodotti, componenti o la prestazione di servizi, non autorizzate, che:
a) sono oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione, con la finalità di eludere la protezione, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere la protezione, o
c) sono principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la
finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione della protezione
di efficaci misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d'autore o i
diritti connessi al diritto d'autore così come previsti dalla legge o il
diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Ai fini del presente articolo, per "misure tecnologiche" si
intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o le componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a prevenire o ad impedire la
violazione del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore,
così come previsto dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo
III della direttiva 96/9/CE.
Le misure tecnologiche sono considerate efficaci solamente nel caso in cui
l'accessibilità all'opera o l'uso dell'opera stessa o di altro materiale
protetto vengono controllati tramite l'applicazione di un codice di accesso o di
ogni altro tipo di procedimento di protezione che raggiunge tale obiettivo di
protezione in maniera operativa e affidabile con l'autorizzazione degli aventi
diritto. Tali musere comprendono la decrittazione, la ricomposizione o qualsiasi
altra trasformazione dell'opera.
Articolo 7
Oblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque
compia senza autorizzazione i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere o
di altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III
della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza
autorizzazione le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole o si possa ragionevolmente presumere
che sia consapevole, così facendo, di indurre, rendere possibile o agevolare
una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del
diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei
diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti
che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o
coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE,
l'autore o qualsiasi altro titolare del diritto, o qualunque informazione circa
le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o
codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando una qualsiasi di queste
informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di
un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o
coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
Disposizioni comuni
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le
violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e
adottano tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di
ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionate e di natura tale da impedire ulteriori infrazioni.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari
dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata
sul suo territorio possano intentare un'azione per danni o chiedere un
provvedimento ingiuntivo e, se del caso, il sequestro dell'attrezzatura
all'origine della violazione.
Articolo 9
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli
altri materiali protetti in essa contemplati, che, alla data indicata
all'articolo 11, paragrafo 1, sono tutelati dalla legislazione degli Stati
membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o soddisfano i criteri
di protezione previsti dalla presente direttiva o dalle disposizioni di cui
all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi atto di utilizzazione
economica eseguito prima della data di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3. La presente direttiva non si applica ai contratti conclusi o ai diritti
acquisiti prima della sua entrata in vigore.
4. In deroga al paragrafo 3, ai contratti relativi all'utilizzazione economica
di opere e di altri materiali protetti, in vigore alla data di cui all'articolo
11, paragrafo 1, si applicano le disposizioni della presente direttiva a partire
dal quinto anno dalla sua entrata in vigore, se a tale epoca tali contratti sono
ancora in esecuzione.
Articolo 10
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è soppresso;
b) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Possono
essere applicate limitazioni solo in casi specifici e determinati ed esse non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei
diritti o sia in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali
protetti".
2. L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE è sostituito dal testo
seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni
dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente
pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della
prima pubblicazione."
Articolo 11
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30
giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole
altresì il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Entro la fine del secondo anno dalla data di cui al paragrafo 1, e in seguito
ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente
direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle
informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli
articoli 5, 6 e 8. Per garantire il buon funzionamento del mercato interno,
conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del
caso, proposte di modifica della direttiva.
3. La protezione dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non
influenza in alcun modo la protezione del diritto d'autore.
4a. Presso la Commissione è costituito un comitato di contatto costituito dai
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto
da un rappresentante della Commissione e si riunisce sia su iniziativa di
quest'ultima, sia su richiesta della delegazione di uno Stato membro.
4b. La missione del comitato è la seguente:
- facilitare l'effettiva messa in atto della presente direttiva organizzando
consultazioni regolari su tutti i problemi derivanti dalla sua applicazione;
- facilitare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
sulla situazione e l'evoluzione della regolamentazione nel campo dei diritti
d'autore, dei diritti connessi e sui generis nonché sulle pertinenti evoluzioni
nel campo tecnico;
- esaminare tutti i cambiamenti intervenuti nel settore alla luce dei quali una
concertazione sarebbe utile.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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