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Direttiva 90/387/CEE
(Pubblicata in G.U.C.E., II serie speciale n. 75 del 24 settembre 1990, recepita in Italia con D.L. 9 febbraio 1993, n. 55)

Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 100 A,

vista la proposta della Commissione (1) in cooperazione con il Parlamento europeo (2);

visto il parere del Comitato economico e sociale (3);

considerando che l'art. 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, secondo le disposizioni del trattato;

considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni, in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione sull'applicazione di detto Libro verde fino al 1992, in data 9 febbraio 1988;

considerando che il Consiglio ha adottato, in data 30 giugno 1988, una risoluzione concernente lo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (4);

considerando che, la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni sarà favorita dalla rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta;

considerando che, data la divergenza delle situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed amministrativi, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto per fasi;

considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta devono essere coerenti con determinati principi e non devono limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico;

considerando che la definizione e l'applicazione di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve essere eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito;

considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta non devono consentire limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni eccettuate le limitazioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;

considerando che i principi tariffari devono essere chiaramente definiti per garantire condizioni eque e trasparenti per tutti gli utenti;

considerando che la presente direttiva deve essere letta, nel suo insieme, alla luce dell'allegato 3 che fissa un programma di lavoro per i primi tre anni;

considerando che la definizione di condizioni armonizzate per la fornitura della rete aperta deve basarsi su un processo progressivo e dovrebbe essere preparata con l'assistenza di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri in contatto con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i fornitori di servizi; che questo processo deve inoltre costituire un processo aperto a tutte le parti interessate e che deve essere lasciato tempo sufficiente per i commenti pubblici;

considerando che la definizione comunitaria di interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve avvenire in base a specifiche tecniche comuni fondate su norme e specifiche internazionali;

considerando che l'attività futura in tale settore deve tenere pienamente conto, tra l'altro, del quadro risultante dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (6), della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (7), e dalla decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (8);

considerando che l'adozione formale, il 12 febbraio 1988, dello statuto dell'Istituto per le norme europee di telecomunicazioni (European Telecommunications Standard Institute - ETSI) e dei relativi regolamenti interni, ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme europee per le telecomunicazioni;

considerando che nella sua risoluzione del 27 aprile 1989 concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (9) il Consiglio ha assicurato il proprio sostegno all'attività dell'ETSI ed ha invitato la Commissione a contribuire allo sviluppo coerente di detto Istituto e a dargli il suo sostegno;

considerando che in ambito comunitario la definizione e la realizzazione di punti terminali di rete armonizzati per l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli utenti e dei fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del concetto globale di fornitura della rete aperta;

considerando che la direttiva 88/301 CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (10) prescrive agli Stati membri di garantire a tutti gli utenti che ne fanno richiesta l'accesso ai punti terminali della rete pubblica entro tempi ragionevoli;

considerando che uno degli obiettivi principali della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve essere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi paneuropei;

considerando inoltre che nella sua succitata risoluzione del 30 giugno 1988 il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti esterni nelle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come obiettivo strategico fondamentale;

considerando che la Comunità attribuisce la massima importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, al contributo che possono apportare alla crescita del mercato comune i servizi di telecomunicazioni forniti da società o persone fisiche aventi sede in uno Stato membro ed infine ad un'accresciuta attività dei fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi; che quindi sarà necessario garantire, man mano che verranno elaborate direttive specifiche, che si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una situazione in cui la progressiva realizzazione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni sarà, se del caso, accompagnata da reciproche aperture di mercato in altri paesi;

considerando che questo risultato dovrà essere conseguito di preferenza nel quadro di negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, restando inteso che anche discussioni bilaterali fra la Comunità e i paesi terzi potranno contribuire a questo processo;

considerando che la presente direttiva non si occupa dei problemi relativi ai mezzi di comunicazione di massa, vale a dire dei problemi connessi alla trasmissione e distribuzione di programmi televisivi mediante tecniche di telecomunicazioni, in particolare delle reti di televisione via cavo, che richiedono un esame particolare;

considerando che parimenti la presente direttiva non si occupa delle comunicazioni via satellite per le quali, in conformità della succitata risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si dovrebbe elaborare una posizione comune;

considerando che nel corso del 1992 il Consiglio in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio e in conformità dell'art. 100 B del trattato procederà all'esame delle eventuali condizioni di accesso ai servizi di telecomunicazioni che non sono state oggetto di armonizzazione, dei loro effetti sul funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni e dell'eventuale opportunità di un'ulteriore apertura di tale mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

2. Le condizioni di cui al par. 1 sono intese ad agevolare la fornitura di servizi tramite l'utilizzazione di reti e/o servizi pubblici di telecomunicazioni negli e tra gli Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società o persona fisica cui sono destinati i servizi in questione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione gli enti ai quali hanno concesso diritti speciali o esclusivi;
2) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;
3) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti dalla rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
4) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
- "servizi pubblici di telecomunicazioni", i servizi di telecomunicazioni affidati dagli Stati membri segnatamente ad uno o più organismi di telecomunicazioni;
5) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;
6) "requisiti fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.
La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
7) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto dalla voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;
8) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, conformemente alla relativa raccomandazione del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), attraverso uno o più reti pubbliche commutate, che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;
9) "servizio di trasmissione dati e commutazione di pacchetto e di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata a un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;
10) "condizioni di fornitura di una rete aperta" il complesso delle condizioni, armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche, e, se del caso, dei servizi pubblici di telecomunicazioni nonchè, l'uso efficace di queste reti e di questi servizi.
Senza pregiudizio della loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:
- interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto,
- condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze,
- principi tariffari;
11) le "specifiche tecniche", le "norme" e le "apparecchiature terminali", le specifiche tecniche, le norme e le apparecchiature come definite nell'art. 2 della direttiva 86/361/CEE.

Articolo 3

1. Le condizioni di fornitura della rete aperta devono soddisfare i seguenti principi fondamentali:
- essere basate su criteri obiettivi;
- essere trasparenti, comprese adeguate formalità di pubblicazione;
- garantire la parità di accesso e non devono creare discriminazioni conformemente alla legislazione comunitaria.

2. Le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti ai servizi pubblici di telecomunicazione eccetto per ragioni basate sui seguenti requisiti fondamentali, nel contesto del diritto comunitario:
- la sicurezza di funzionamento della rete;
- il mantenimento dell'integrità della rete,
- l'interoperabilità dei servizi, in casi giustificati,
- la protezione dei dati, se del caso.
Inoltre sono d'applicazione le condizioni applicabili in generale al collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna registrazione supplementare che limiti l'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario.

4. Il Consiglio, deliberando in conformità dell'art. 100 A del trattato, può modificare, se necessario, gli elementi di cui ai par. 1 e 2.

5. Restando impregiudicate le direttive specifiche di cui all'art. 6, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti fondamentali a norma del par. 2 del presente articolo può condurre uno Stato membro a limitare l'accesso a una delle sue reti o a uno dei suoi servizi pubblici di telecomunicazioni, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali, segnatamente per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, laddove opportuno, dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'art. 10.

Articolo 4

1. Le condizioni di fornitura della rete aperta sono definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui in apresso.

2. Le condizioni di fornitura della rete aperta riguardano i settori specifici prescelti conformemente all'elenco dell'allegato 1.
Il Consiglio, deliberando a norma dell'art. 100 A del trattato, può modificare, laddove necessario, detto elenco.

3. Nell'ambito dell'elenco di cui al par. 2, la Commissione redige ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'art. 9, un programma di lavoro.

4. Per il programma di lavoro di cui al par. 3, la Commissione:
a) avvia un'analisi particolareggiata in consultazione con il comitato di cui all'art. 9 e redige relazioni sui risultati di detta analisi;
b) pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un invito a tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle relazioni concernenti l'analisi particolareggiata di cui alla lettera a); il periodo per la presentazione di tali osservazioni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito;
c) richiede, se del caso, all'lstituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), di redigere norme europee, tenendo nel debito conto le attività di normalizzazione internazionale in vista di costituire, all'occorrenza entro termini specificati, la base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi forniti: questa attività andrà in particolare coordinata con l'istituzione comune per gi standard europei CEN-CENELEC;
d) redige le proposte relative alle condizioni di fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 13 e del quadro di riferimento di cui all'all. 2.

5. Il programma di lavoro per gli anni 1990, 1991 e 1992 sarà determinato in modo da applicare gli orientamenti che figurano all'all 3.

Articolo 5

1. Un richiamo alle norme europee redatte in quanto base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 4, par. 4, lett. c), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, come richiamo a norme adeguate alla fornitura della rete aperta.

2. Le norme di cui al par. 1 comportano la presunzione che
a) un fornitore di servizi che si conformi a queste norme ottemperi ai corrispondenti requisiti fondamentali, e che
b) un'organizzazione di telecomunicazioni che si conformi a tali norme ottemperi all'esigenza di accesso aperto ed efficace.

3. Se l'applicazione delle norme europee ai sensi del par. 2 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri in uno o più Stati membri, il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio in applicazione della procedura prevista dall'art. 10 nella misura strettamente necessaria a garantire detta interoperabilità e ad ampliare la libera scelta dell'utente. La procedura prevista nel presente paragrafo non può in nessun caso arrecare pregiudizio all'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato.

4. Se uno Stato membro, o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui al par.1 non corrispondano all'obiettivo di un accesso aperto ed efficace, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'art. 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone il problema al comitato di cui all'art. 9, indicandone i motivi. Il comitato emette senza indugio un parere.

5. In base al parere del comitato e dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di sopprimere i richiami alle norme in questione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Dopo la conclusione delle procedure previste negli artt. 4 e 5 e deliberando conformemente all'art. 100 A del trattato, il Consiglio adotta direttive specifiche per la creazione di condizioni di fornitura della rete aperta, compreso lo scadenzario della loro attuazione.

Articolo 7

Il Consiglio deliberando in conformità dell'art. 100 A del trattato e tenendo conto dell'art. 8 C del trattato, adotta, ove richiesto, le misure relative all'armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione, per la fornitura di servizi attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni al fine di stabilire le condizioni alle quali verrà effettuato il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni e/o autorizzazioni.

Articolo 8

Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, esamina lo stato di avanzamento dell'armonizzazione le eventuali restrizioni sussistenti per l'accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, i loro effetti sul funzionamento del mercato interno delle telecomunicazioni e le misure che potrebbero essere adottate per eliminare tali restrizioni, in conformità del diritto comunitario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e in conformità della procedura stabilita dall'art. 100 B del trattato.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

Articolo 10

1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate dall'art. 3, par. 5 e all'art. 5, par. 3, si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sud progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'art. 148, par. 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una Proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1. gennaio 1991.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) G.U.C.E. n. C 39 del 16 febbraio 1989, p. 8.
(2) G.U.C.E. n. C 158 del 26 giugno 1989, p. 3'00 e G.U.C.E. n. 149 del 18 giugno 1990.
(3) G.U.C.E n. C 159 del 26 giugno 1989, p. 37.
(4) G.U.C.E. n.. C 257 del 4 ottobre 1988, p. 1.
(5) G.U.C.E. n. L 109 del 26 aprile 1983, p. 8.
(6) G.U.C.E. n.. L 81 del 26 marzo 1988, p. 75.
(7) G.U.C.E. n. L 217 del 5 agosto 1986, p. 21.
(8) G.U.C.E. n. L 36 del 7 febbraio 1987, p. 31.
(9) G.U.C.E. n. C 117 dell'11 maggio 19889, p. 1.
(10) G.U.C.E. n. L. 131 del 27 maggio 1988, p. 73.

ALLEGATO I

SETTORI SPECIFICI PER I QUALI POSSONO ESSERE ELABORATE CONDIZIONI PARTICOLAREGGIATI PER LA FORNITURA DELLA RETE APERTA IN CONFORMITA' DELL'ART. 4

I settori verranno prescelti dal seguente elenco, secondo le procedure di cui all'art. 4:
1. linee affittate;
2. servizi di trasmissione dati e commutazione di pacchetto e di circuito;
3. rete numerica integrata nei servizi (Integrated Services Digital Network - ISDN);
4. servizio di telefonia vocale;
5. servizio telex;
6. eventualmente i servizi mobili;
salvo studi supplementari:
7. nuovi tipi di accesso alla rete, come l'accesso, in determinate condizioni, ai circuiti che collegano gli impianti all'abbonato con la centrale della rete pubblica ("data over voice") e l'accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico;
8. accesso alla rete a larga banda, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico.

ALLEGATO 2

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE CONCERNENTI LE CONDIZIONI FORNITURA DELLA RETE APERTA IN CONFORMITA DELL'ART. 4, PAR. 4, LETT. D)

Le proposte concernenti le condizioni di fornitura della rete aperta di cui all'art. 2, punto 10,dovrebbero essere definite in conformità al seguente quadro di riferimento:
1. Principi comuni.
All'atto della definizione delle condizioni descritte nel presente allegato si terrà debito conto delle pertinenti norme del trattato. Le condizioni di fornitura della rete aperta saranno elaborate in modo da non limitare la libertà del fornitore di servizi e degli utenti, né responsabilità degli organismi di telecomunicazioni per quanto concerne il funzionamento della rete e il mantenimento dei canali comunicazione nel migliore stato possibile. Gli Stati membri possono adottare, in conformità del diritto comunitario, tutte le misure e a permettere agli organismi di telecomunicazioni di sviluppare le nuove possibilità derivanti dalla fornitura della rete aperta.
2. Interfacce tecniche e/o caratteristiche armonizzate dei servizi.
Per stabilire le condizioni di fornitura della rete aperta si terrà conto del seguente programma per la definizione delle interfacce tecniche in punti terminali appropriati della rete aperta:
- per i servizi e per le reti esistenti si adottano le interfacce esistenti;
- per i servizi nuovi e per il potenziamento servizi esistenti si adotteranno egualmente interfacce esistenti, qualora possibile; se queste non sono idonee, si dovranno specificare il potenziamento di tali interfacce e/o nuove interfacce;
- per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di standardizzazione, dovranno essere presi in considerazione nello specificare le nuove interfacce i requisiti relativi alla fornitura della rete aperta ai sensi dell'art. 3. Le proposte relative alla fornitura della rete aperta devono essere conformi, per quanto possibile, ai lavori in corso in sede di Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), di CClTT, ETSI e CEN-CENELEC. L'attività avviata in tale settore dovrà tenere nel debito conto il quadro indicato dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/1 82/CEE dalla direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la fase iniziale del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, nonché della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie delI'informazione e delle telecomunicazioni.
Saranno individuate, all'occorrenza, caratteristiche aggiuntive, classificate nel modo seguente:
- globali, se specifiche a una determinata interfaccia e incluse nell'offerta di base;
- opzionali, se possono essere richieste come opzione per quanto riguarda un servizio specifico offerto secondo le condizioni di fornitura della rete aperta.
L'attività dovrà includere l'elaborazione di proposte di scadenzari per l'introduzione delle interfacce e delle caratteristiche di servizio, tenendo conto dello sviluppo delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità.
3. Condizioni armonizzate di fornitura e d'impiego.
Le condizioni di fornitura e d'impiego devono individuare le condizioni di accesso e di offerta, nella misura in cui sono necessarie.
Esse possono includere se necessario:
a) condizioni di fornitura quali:
- il tempo massimo di fornitura,
- la qualità del servizio, in particolare quella della trasmissione,
- la manutenzione,
- gli impianti di rilevazione dei guasti alla rete
b) condizioni di impiego:
- le condizioni per la rivendita di capacità,
- le condizioni per l'uso in compartecipazione,
- le condizioni per l'interconnessione con reti pubbliche e private.
Le condizioni di impiego possono comprendere quelle riguardanti l'accesso alle frequenze e, se del caso, le misure riguardanti la protezione dei dati personali e, se necessario, la riservatezza delle comunicazioni.
4. Principi armonizzanti in campo tariffario.
I principi tariffari devono essere coerenti con i principi enunciati nell'art. 3, par. 1.
Ciò implica in particolare che:
- le tariffe devono essere basate su criteri obiettivi e in particolare per i servizi e i settori soggetti a diritti esclusivi o speciali, essere in linea di massima proporzionale ai costi, restando inteso che la fissazione del livello delle tariffe rimane di competenza delle legislazioni nazionali e non è oggetto delle condizioni di fornitura della rete aperta. Nello stabilire tali tariffe, uno degli obiettivi dev'essere la definizione di principi tariffari, efficaci in tutta la Comunità pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme della popolazione;
- le tariffe devono essere trasparenti e devono essere oggetto di adeguate formalità di pubblicazione;
- per consentire agli utenti di scegliere tra i vari elementi relativi al servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe devono essere sufficientemente non globali, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le caratteristiche supplementari messe a punto per fornire certi servizi complementari specifici devono in generale essere oggetto di tariffe indipendenti dalle caratteristiche globali e dal trasporto propriamente detto;
- le tariffe non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento.
Tutte le tariffe per l'accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione nel costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.
Possono sussistere tariffe diverse, per tener conto in particolare dall'alto volume di traffico durante le ore di punta e della riduzione di traffico durante i periodi morti, purché le differenze tariffarie siano giustificabili commercialmente e non contrastino con i suddetti principi.

ALLEGATO 3

ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA QUADRO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992

In una prima fase, e lasciando affatto impregiudicate le procedure previste dall'art. 4 par. 2 e 3, le attività future per gli anni 1990, 1991 e 1992 relative agli artt. 4, 5 e 6 dovranno attuare le seguenti priorità:
1) adozione, in virtù dell'art. 4, di direttive specifiche concernenti le linee affittate e il servizio di telefonia vocale;
2) attuazione entro il 1. gennaio 1991 delle interfacce tecniche e/o caratteristicamente armonizzate dei servizi relative ai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN); il richiamo a queste interfacce tecniche e caratteristiche potrà essere reso obbligatorio entro la stessa data secondo la procedura di cui all'art. 5, par. 3;
3) adozione da parte del Consiglio, entro il 1.luglio 1991, su proposta della Commissione, di una raccomandazione relativa alla fornitura delle interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili a un servizio di trasmissione dati e commutazione di pacchetto, conforme ai principi della rete aperta. Tale raccomandazione inviterà in particolare gli Stati membri ad assicurare l'attuazione, nei rispettivi territori, di almeno un'offerta di un tale servizio;
4) adozione da parte del Consiglio, entro il 1. gennaio 1992 e su proposta della Commissione, di un'analoga raccomandazione relativa alla rete numerica integrata nei servizi ISDN);
5) esame nel 1992, in vista della sua adozione, su proposta della Commissione, di una direttiva specifica sul servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati delI'attuazione della raccomandazione di cui al punto 3;
6) ulteriore esame di una proposta di direttiva sull'lSDN. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati dell'attuazione della raccomandazione di cui al punto 4.