Direttiva 90/387/CEE
(Pubblicata in G.U.C.E., II serie speciale n. 75 del 24 settembre 1990, recepita
in Italia con D.L. 9 febbraio 1993, n. 55)
Istituzione del mercato
interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in particolare l'art. 100 A,
vista la proposta della Commissione (1) in
cooperazione con il Parlamento europeo (2);
visto il parere del Comitato economico e sociale
(3);
considerando che l'art. 8 A del trattato
stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne
nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, secondo le
disposizioni del trattato;
considerando che la Commissione ha presentato un
Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature
di telecomunicazioni, in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione
sull'applicazione di detto Libro verde fino al 1992, in data 9 febbraio 1988;
considerando che il Consiglio ha adottato, in
data 30 giugno 1988, una risoluzione concernente lo sviluppo del mercato comune
dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (4);
considerando che, la completa realizzazione di un
mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni sarà favorita dalla
rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una
rete aperta;
considerando che, data la divergenza delle
situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed
amministrativi, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto per fasi;
considerando che le condizioni per la fornitura
della rete aperta devono essere coerenti con determinati principi e non devono
limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di
interesse pubblico;
considerando che la definizione e l'applicazione
di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto
che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati
membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio di
proporzionalità e non deve essere eccessiva in relazione all'obiettivo
perseguito;
considerando che le condizioni per la fornitura
della rete aperta non devono consentire limitazioni supplementari all'impiego
della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni eccettuate le
limitazioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti speciali o esclusivi
concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;
considerando che i principi tariffari devono
essere chiaramente definiti per garantire condizioni eque e trasparenti per
tutti gli utenti;
considerando che la presente direttiva deve
essere letta, nel suo insieme, alla luce dell'allegato 3 che fissa un programma
di lavoro per i primi tre anni;
considerando che la definizione di condizioni
armonizzate per la fornitura della rete aperta deve basarsi su un processo
progressivo e dovrebbe essere preparata con l'assistenza di un comitato composto
di rappresentanti degli Stati membri in contatto con i rappresentanti degli
organismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i
fornitori di servizi; che questo processo deve inoltre costituire un processo
aperto a tutte le parti interessate e che deve essere lasciato tempo sufficiente
per i commenti pubblici;
considerando che la definizione comunitaria di
interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve avvenire in base
a specifiche tecniche comuni fondate su norme e specifiche internazionali;
considerando che l'attività futura in tale
settore deve tenere pienamente conto, tra l'altro, del quadro risultante dalle
disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE
(6), della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente
la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni (7), e dalla decisione 87/95/CEE
del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore
delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (8);
considerando che l'adozione formale, il 12
febbraio 1988, dello statuto dell'Istituto per le norme europee di
telecomunicazioni (European Telecommunications Standard Institute - ETSI) e dei
relativi regolamenti interni, ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme
europee per le telecomunicazioni;
considerando che nella sua risoluzione del 27
aprile 1989 concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni (9) il Consiglio ha assicurato il
proprio sostegno all'attività dell'ETSI ed ha invitato la Commissione a
contribuire allo sviluppo coerente di detto Istituto e a dargli il suo sostegno;
considerando che in ambito comunitario la
definizione e la realizzazione di punti terminali di rete armonizzati per
l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli
utenti e dei fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del
concetto globale di fornitura della rete aperta;
considerando che la direttiva 88/301 CEE della
Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei
terminali di telecomunicazioni (10) prescrive agli Stati membri di garantire a
tutti gli utenti che ne fanno richiesta l'accesso ai punti terminali della rete
pubblica entro tempi ragionevoli;
considerando che uno degli obiettivi principali
della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve
essere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi
paneuropei;
considerando inoltre che nella sua succitata
risoluzione del 30 giugno 1988 il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti
esterni nelle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come obiettivo
strategico fondamentale;
considerando che la Comunità attribuisce la
massima importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di
telecomunicazioni, al contributo che possono apportare alla crescita del mercato
comune i servizi di telecomunicazioni forniti da società o persone fisiche
aventi sede in uno Stato membro ed infine ad un'accresciuta attività dei
fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi; che quindi sarà
necessario garantire, man mano che verranno elaborate direttive specifiche, che
si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una
situazione in cui la progressiva realizzazione del mercato interno dei servizi
di telecomunicazioni sarà, se del caso, accompagnata da reciproche aperture di
mercato in altri paesi;
considerando che questo risultato dovrà essere
conseguito di preferenza nel quadro di negoziati multilaterali nell'ambito del
GATT, restando inteso che anche discussioni bilaterali fra la Comunità e i
paesi terzi potranno contribuire a questo processo;
considerando che la presente direttiva non si
occupa dei problemi relativi ai mezzi di comunicazione di massa, vale a dire dei
problemi connessi alla trasmissione e distribuzione di programmi televisivi
mediante tecniche di telecomunicazioni, in particolare delle reti di televisione
via cavo, che richiedono un esame particolare;
considerando che parimenti la presente direttiva
non si occupa delle comunicazioni via satellite per le quali, in conformità
della succitata risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si dovrebbe
elaborare una posizione comune;
considerando che nel corso del 1992 il Consiglio
in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e
al Consiglio e in conformità dell'art. 100 B del trattato procederà all'esame
delle eventuali condizioni di accesso ai servizi di telecomunicazioni che non
sono state oggetto di armonizzazione, dei loro effetti sul funzionamento del
mercato interno dei servizi di telecomunicazioni e dell'eventuale opportunità
di un'ulteriore apertura di tale mercato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione
delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche
e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
2. Le condizioni di cui al par. 1 sono intese ad
agevolare la fornitura di servizi tramite l'utilizzazione di reti e/o servizi
pubblici di telecomunicazioni negli e tra gli Stati membri e, in particolare, la
fornitura di servizi da parte di società o persone fisiche stabilite in uno
Stato membro che non sia quello della società o persona fisica cui sono
destinati i servizi in questione.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai
quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione
di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura
di servizi pubblici di telecomunicazioni.
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione
gli enti ai quali hanno concesso diritti speciali o esclusivi;
2) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato
membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati
mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi
loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;
3) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali
definiti dalla rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
4) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste
totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su
una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione;
- "servizi pubblici di telecomunicazioni", i servizi di
telecomunicazioni affidati dagli Stati membri segnatamente ad uno o più
organismi di telecomunicazioni;
5) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e
delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di
telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;
6) "requisiti fondamentali", i motivi di interesse generale e di
natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso
alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono
la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità
e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la
protezione dei dati.
La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della
sfera privata;
7) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del
trasporto diretto dalla voce in tempo reale, attraverso una o più reti
pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare
l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con
un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto
terminale;
8) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di
messaggi telescritti, conformemente alla relativa raccomandazione del Comitato
consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), attraverso uno o
più reti pubbliche commutate, che consentono ad ogni utente di utilizzare
l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con
un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto
terminale;
9) "servizio di trasmissione dati e commutazione di pacchetto e di
circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati
attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a
un'apparecchiatura collegata a un punto terminale di una rete di comunicare con
un'apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;
10) "condizioni di fornitura di una rete aperta" il complesso delle
condizioni, armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente
direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche, e,
se del caso, dei servizi pubblici di telecomunicazioni nonchè, l'uso efficace
di queste reti e di questi servizi.
Senza pregiudizio della loro applicazione caso per caso, le condizioni di
fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni
armonizzate relative a:
- interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti
terminali di rete, laddove richiesto,
- condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze,
- principi tariffari;
11) le "specifiche tecniche", le "norme" e le
"apparecchiature terminali", le specifiche tecniche, le norme e le
apparecchiature come definite nell'art. 2 della direttiva 86/361/CEE.
Articolo 3
1. Le condizioni di fornitura della rete aperta
devono soddisfare i seguenti principi fondamentali:
- essere basate su criteri obiettivi;
- essere trasparenti, comprese adeguate formalità di pubblicazione;
- garantire la parità di accesso e non devono creare discriminazioni
conformemente alla legislazione comunitaria.
2. Le condizioni di fornitura della rete aperta
non devono limitare l'accesso alle reti ai servizi pubblici di telecomunicazione
eccetto per ragioni basate sui seguenti requisiti fondamentali, nel contesto del
diritto comunitario:
- la sicurezza di funzionamento della rete;
- il mantenimento dell'integrità della rete,
- l'interoperabilità dei servizi, in casi giustificati,
- la protezione dei dati, se del caso.
Inoltre sono d'applicazione le condizioni applicabili in generale al
collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete.
3. Le condizioni di fornitura della rete aperta
non possono consentire alcuna registrazione supplementare che limiti l'impiego
della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le
restrizioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali
concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario.
4. Il Consiglio, deliberando in conformità
dell'art. 100 A del trattato, può modificare, se necessario, gli elementi di
cui ai par. 1 e 2.
5. Restando impregiudicate le direttive
specifiche di cui all'art. 6, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti
fondamentali a norma del par. 2 del presente articolo può condurre uno Stato
membro a limitare l'accesso a una delle sue reti o a uno dei suoi servizi
pubblici di telecomunicazioni, le modalità per un'applicazione omogenea dei
requisiti fondamentali, segnatamente per quanto concerne l'interoperabilità dei
servizi e la protezione dei dati, sono determinate, laddove opportuno, dalla
Commissione in conformità della procedura prevista all'art. 10.
Articolo 4
1. Le condizioni di fornitura della rete aperta
sono definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui
in apresso.
2. Le condizioni di fornitura della rete aperta
riguardano i settori specifici prescelti conformemente all'elenco dell'allegato
1.
Il Consiglio, deliberando a norma dell'art. 100 A del trattato, può modificare,
laddove necessario, detto elenco.
3. Nell'ambito dell'elenco di cui al par. 2, la
Commissione redige ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'art.
9, un programma di lavoro.
4. Per il programma di lavoro di cui al par. 3,
la Commissione:
a) avvia un'analisi particolareggiata in consultazione con il comitato di cui
all'art. 9 e redige relazioni sui risultati di detta analisi;
b) pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un invito a tutte
le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle relazioni
concernenti l'analisi particolareggiata di cui alla lettera a); il periodo per
la presentazione di tali osservazioni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'invito;
c) richiede, se del caso, all'lstituto europeo per le norme di telecomunicazioni
(ETSI), di redigere norme europee, tenendo nel debito conto le attività di
normalizzazione internazionale in vista di costituire, all'occorrenza entro
termini specificati, la base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche
armonizzate dei servizi forniti: questa attività andrà in particolare
coordinata con l'istituzione comune per gi standard europei CEN-CENELEC;
d) redige le proposte relative alle condizioni di fornitura della rete aperta in
conformità dell'art. 13 e del quadro di riferimento di cui all'all. 2.
5. Il programma di lavoro per gli anni 1990, 1991
e 1992 sarà determinato in modo da applicare gli orientamenti che figurano all'all
3.
Articolo 5
1. Un richiamo alle norme europee redatte in
quanto base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei
servizi per la fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 4, par. 4,
lett. c), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, come
richiamo a norme adeguate alla fornitura della rete aperta.
2. Le norme di cui al par. 1 comportano la
presunzione che
a) un fornitore di servizi che si conformi a queste norme ottemperi ai
corrispondenti requisiti fondamentali, e che
b) un'organizzazione di telecomunicazioni che si conformi a tali norme ottemperi
all'esigenza di accesso aperto ed efficace.
3. Se l'applicazione delle norme europee ai sensi
del par. 2 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi
transfrontalieri in uno o più Stati membri, il richiamo alle norme europee può
essere reso obbligatorio in applicazione della procedura prevista dall'art. 10
nella misura strettamente necessaria a garantire detta interoperabilità e ad
ampliare la libera scelta dell'utente. La procedura prevista nel presente
paragrafo non può in nessun caso arrecare pregiudizio all'applicazione degli
artt. 85 e 86 del trattato.
4. Se uno Stato membro, o la Commissione ritiene
che le norme armonizzate di cui al par.1 non corrispondano all'obiettivo di un
accesso aperto ed efficace, e in particolare ai principi di base e ai requisiti
fondamentali di cui all'art. 3, la Commissione o lo Stato membro interessato
sottopone il problema al comitato di cui all'art. 9, indicandone i motivi. Il
comitato emette senza indugio un parere.
5. In base al parere del comitato e dopo
consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la
Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di sopprimere i
richiami alle norme in questione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 6
Dopo la conclusione delle procedure previste
negli artt. 4 e 5 e deliberando conformemente all'art. 100 A del trattato, il
Consiglio adotta direttive specifiche per la creazione di condizioni di
fornitura della rete aperta, compreso lo scadenzario della loro attuazione.
Articolo 7
Il Consiglio deliberando in conformità dell'art.
100 A del trattato e tenendo conto dell'art. 8 C del trattato, adotta, ove
richiesto, le misure relative all'armonizzazione delle procedure di
dichiarazione e/o autorizzazione, per la fornitura di servizi attraverso le reti
pubbliche di telecomunicazioni al fine di stabilire le condizioni alle quali
verrà effettuato il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni e/o
autorizzazioni.
Articolo 8
Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una
relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio,
esamina lo stato di avanzamento dell'armonizzazione le eventuali restrizioni
sussistenti per l'accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, i loro
effetti sul funzionamento del mercato interno delle telecomunicazioni e le
misure che potrebbero essere adottate per eliminare tali restrizioni, in
conformità del diritto comunitario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e
in conformità della procedura stabilita dall'art. 100 B del trattato.
Articolo 9
1. La Commissione è assistita da un comitato
consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli organismi di
telecomunicazione degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori
di servizi. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine
che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il
suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato.
Lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.
Articolo 10
1. In deroga all'art. 9, per le questioni
contemplate dall'art. 3, par. 5 e all'art. 5, par. 3, si applica la seguente
procedura.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio
parere sud progetto entro un termine che il presidente può stabilire in
relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza
prevista dall'art. 148, par. 2 del trattato, nel caso di decisioni che il
Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non
partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure proposte
quando esse sono conformi al parere del comitato.
4. Quando le misure proposte non sono conformi al
parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
senza indugi al Consiglio una Proposta relativa alle misure da adottare. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a
decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato,
la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 11
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1. gennaio 1991.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
(1) G.U.C.E. n. C 39 del 16 febbraio 1989, p. 8.
(2) G.U.C.E. n. C 158 del 26 giugno 1989, p. 3'00 e G.U.C.E. n. 149 del 18
giugno 1990.
(3) G.U.C.E n. C 159 del 26 giugno 1989, p. 37.
(4) G.U.C.E. n.. C 257 del 4 ottobre 1988, p. 1.
(5) G.U.C.E. n. L 109 del 26 aprile 1983, p. 8.
(6) G.U.C.E. n.. L 81 del 26 marzo 1988, p. 75.
(7) G.U.C.E. n. L 217 del 5 agosto 1986, p. 21.
(8) G.U.C.E. n. L 36 del 7 febbraio 1987, p. 31.
(9) G.U.C.E. n. C 117 dell'11 maggio 19889, p. 1.
(10) G.U.C.E. n. L. 131 del 27 maggio 1988, p. 73.
ALLEGATO I
SETTORI SPECIFICI PER I QUALI POSSONO ESSERE
ELABORATE CONDIZIONI PARTICOLAREGGIATI PER LA FORNITURA DELLA RETE APERTA IN
CONFORMITA' DELL'ART. 4
I settori verranno prescelti dal seguente elenco,
secondo le procedure di cui all'art. 4:
1. linee affittate;
2. servizi di trasmissione dati e commutazione di pacchetto e di circuito;
3. rete numerica integrata nei servizi (Integrated Services Digital Network -
ISDN);
4. servizio di telefonia vocale;
5. servizio telex;
6. eventualmente i servizi mobili;
salvo studi supplementari:
7. nuovi tipi di accesso alla rete, come l'accesso, in determinate condizioni,
ai circuiti che collegano gli impianti all'abbonato con la centrale della rete
pubblica ("data over voice") e l'accesso alle nuove funzioni
intelligenti della rete, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e
nello sviluppo tecnologico;
8. accesso alla rete a larga banda, a seconda dei progressi realizzati nella
definizione e nello sviluppo tecnologico.
ALLEGATO 2
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE CONDIZIONI FORNITURA DELLA RETE APERTA IN CONFORMITA
DELL'ART. 4, PAR. 4, LETT. D)
Le proposte concernenti le condizioni di
fornitura della rete aperta di cui all'art. 2, punto 10,dovrebbero essere
definite in conformità al seguente quadro di riferimento:
1. Principi comuni.
All'atto della definizione delle condizioni descritte nel presente allegato si
terrà debito conto delle pertinenti norme del trattato. Le condizioni di
fornitura della rete aperta saranno elaborate in modo da non limitare la
libertà del fornitore di servizi e degli utenti, né responsabilità degli
organismi di telecomunicazioni per quanto concerne il funzionamento della rete e
il mantenimento dei canali comunicazione nel migliore stato possibile. Gli Stati
membri possono adottare, in conformità del diritto comunitario, tutte le misure
e a permettere agli organismi di telecomunicazioni di sviluppare le nuove
possibilità derivanti dalla fornitura della rete aperta.
2. Interfacce tecniche e/o caratteristiche armonizzate dei servizi.
Per stabilire le condizioni di fornitura della rete aperta si terrà conto del
seguente programma per la definizione delle interfacce tecniche in punti
terminali appropriati della rete aperta:
- per i servizi e per le reti esistenti si adottano le interfacce esistenti;
- per i servizi nuovi e per il potenziamento servizi esistenti si adotteranno
egualmente interfacce esistenti, qualora possibile; se queste non sono idonee,
si dovranno specificare il potenziamento di tali interfacce e/o nuove
interfacce;
- per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il
programma di standardizzazione, dovranno essere presi in considerazione nello
specificare le nuove interfacce i requisiti relativi alla fornitura della rete
aperta ai sensi dell'art. 3. Le proposte relative alla fornitura della rete
aperta devono essere conformi, per quanto possibile, ai lavori in corso in sede
di Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT),
di CClTT, ETSI e CEN-CENELEC. L'attività avviata in tale settore dovrà tenere
nel debito conto il quadro indicato dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio,
del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva
88/1 82/CEE dalla direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986,
concernente la fase iniziale del reciproco riconoscimento dell'omologazione
delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, nonché della decisione
87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel
settore delle tecnologie delI'informazione e delle telecomunicazioni.
Saranno individuate, all'occorrenza, caratteristiche aggiuntive, classificate
nel modo seguente:
- globali, se specifiche a una determinata interfaccia e incluse nell'offerta di
base;
- opzionali, se possono essere richieste come opzione per quanto riguarda un
servizio specifico offerto secondo le condizioni di fornitura della rete aperta.
L'attività dovrà includere l'elaborazione di proposte di scadenzari per
l'introduzione delle interfacce e delle caratteristiche di servizio, tenendo
conto dello sviluppo delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nella
Comunità.
3. Condizioni armonizzate di fornitura e d'impiego.
Le condizioni di fornitura e d'impiego devono individuare le condizioni di
accesso e di offerta, nella misura in cui sono necessarie.
Esse possono includere se necessario:
a) condizioni di fornitura quali:
- il tempo massimo di fornitura,
- la qualità del servizio, in particolare quella della trasmissione,
- la manutenzione,
- gli impianti di rilevazione dei guasti alla rete
b) condizioni di impiego:
- le condizioni per la rivendita di capacità,
- le condizioni per l'uso in compartecipazione,
- le condizioni per l'interconnessione con reti pubbliche e private.
Le condizioni di impiego possono comprendere quelle riguardanti l'accesso alle
frequenze e, se del caso, le misure riguardanti la protezione dei dati personali
e, se necessario, la riservatezza delle comunicazioni.
4. Principi armonizzanti in campo tariffario.
I principi tariffari devono essere coerenti con i principi enunciati nell'art.
3, par. 1.
Ciò implica in particolare che:
- le tariffe devono essere basate su criteri obiettivi e in particolare per i
servizi e i settori soggetti a diritti esclusivi o speciali, essere in linea di
massima proporzionale ai costi, restando inteso che la fissazione del livello
delle tariffe rimane di competenza delle legislazioni nazionali e non è oggetto
delle condizioni di fornitura della rete aperta. Nello stabilire tali tariffe,
uno degli obiettivi dev'essere la definizione di principi tariffari, efficaci in
tutta la Comunità pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme
della popolazione;
- le tariffe devono essere trasparenti e devono essere oggetto di adeguate
formalità di pubblicazione;
- per consentire agli utenti di scegliere tra i vari elementi relativi al
servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe devono
essere sufficientemente non globali, conformemente alle norme del trattato in
materia di concorrenza. In particolare, le caratteristiche supplementari messe a
punto per fornire certi servizi complementari specifici devono in generale
essere oggetto di tariffe indipendenti dalle caratteristiche globali e dal
trasporto propriamente detto;
- le tariffe non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di
trattamento.
Tutte le tariffe per l'accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono
rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di
concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione
nel costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui
proventi dagli investimenti effettuati.
Possono sussistere tariffe diverse, per tener conto in particolare dall'alto
volume di traffico durante le ore di punta e della riduzione di traffico durante
i periodi morti, purché le differenze tariffarie siano giustificabili
commercialmente e non contrastino con i suddetti principi.
ALLEGATO 3
ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA
QUADRO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992
In una prima fase, e lasciando affatto
impregiudicate le procedure previste dall'art. 4 par. 2 e 3, le attività future
per gli anni 1990, 1991 e 1992 relative agli artt. 4, 5 e 6 dovranno attuare le
seguenti priorità:
1) adozione, in virtù dell'art. 4, di direttive specifiche concernenti le linee
affittate e il servizio di telefonia vocale;
2) attuazione entro il 1. gennaio 1991 delle interfacce tecniche e/o
caratteristicamente armonizzate dei servizi relative ai servizi di trasmissione
dati a commutazione di pacchetto e alla rete numerica integrata nei servizi
(ISDN); il richiamo a queste interfacce tecniche e caratteristiche potrà essere
reso obbligatorio entro la stessa data secondo la procedura di cui all'art. 5,
par. 3;
3) adozione da parte del Consiglio, entro il 1.luglio 1991, su proposta della
Commissione, di una raccomandazione relativa alla fornitura delle interfacce
tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili a un
servizio di trasmissione dati e commutazione di pacchetto, conforme ai principi
della rete aperta. Tale raccomandazione inviterà in particolare gli Stati
membri ad assicurare l'attuazione, nei rispettivi territori, di almeno
un'offerta di un tale servizio;
4) adozione da parte del Consiglio, entro il 1. gennaio 1992 e su proposta della
Commissione, di un'analoga raccomandazione relativa alla rete numerica integrata
nei servizi ISDN);
5) esame nel 1992, in vista della sua adozione, su proposta della Commissione,
di una direttiva specifica sul servizio di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati delI'attuazione
della raccomandazione di cui al punto 3;
6) ulteriore esame di una proposta di direttiva sull'lSDN. Detta proposta dovrà
tener conto dei primi risultati dell'attuazione della raccomandazione di cui al
punto 4.
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