Direttiva 90/388/CE
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee -
L 192 del 24 luglio 1990)
relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni
(Testo vigente dopo le direttive
94/46, 95/151, 96/2, 96/19)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,
1. considerando che il rafforzamento delle
telecomunicazioni comunitarie costituisce una delle condizioni fondamentali di
sviluppo armonioso delle attività economiche e di un mercato competitivo nella
Comunità sia dal punto di vista dei prestatori di servizi sia da quello degli
utenti; che la Commissione ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo
sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di
telecomunicazioni e nella comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il
1992 un programma d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del
mercato delle telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la
radiotelefonia mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa
quali la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità
europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988 il suo sostegno agli
obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva creazione di un
mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni; che nel corso degli
ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione
tecnologica considerevole; che tale evoluzione permette l'offerta di una gamma
sempre più variata di servizi ed in particolare di trasmissione di dati; che
essa rende inoltre tecnicamente ed economicamente possibile un sistema in cui
diversi operatori possano operare in concorrenza;
2. considerando che in tutti gli Stati membri
l'installazione e la gestione della rete di telecomunicazioni e la fornitura dei
relativi servizi sono generalmente conferite, mediante la concessione di diritti
esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni; che questi
diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a
livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato dei servizi di
telecomunicazioni;
3. considerando che gli organismi incaricati
dell'installazione e della gestione della rete di telecomunicazioni sono imprese
ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato in quanto esercitano in modo
organizzato un'attività economica, cioè la fornitura di servizi di
telecomunicazioni; che si tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali
gli Stati membri accordano diritti esclusivi o speciali;
4. considerando che, pur garantendo la funzione
di servizio pubblico, numerosi Stati membri hanno già riorganizzato il sistema
dei diritti esclusivi o speciali fino a quel momento in vigore nel campo delle
telecomunicazioni; che, in tutti i casi, il regime dei diritti esclusivi e
speciali è mantenuto per l'installazione e la gestione della rete; che la
stessa situazione si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di
telecomunicazioni, mentre in altri tali diritti riguardano unicamente
determinati servizi; che, inoltre, tutti gli Stati membri hanno essi stessi
adottato o hanno consentito agli organismi di telecomunicazione di adottare
misure amministrative e regolamentari che restringono la libera prestazione dei
servizi di telecomunicazioni;
5. considerando che la concessione di diritti
esclusivi o speciali ad una o più imprese per la gestione della rete, nel
quadro dell'esercizio del potere discrezionale dello Stato membro interessato
limita la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione
provenienti da altri Stati membri o verso questi diretti;
6. considerando che, in pratica, le restrizioni,
ai sensi dell'articolo 59 del trattato, alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni verso altri Stati membri o da questi provenienti consistono
segnatamente nel vietare connessioni di circuiti affittati, tramite dispositivi
concentratori, moltiplicatori ed altre installazioni, alla rete telefonica
commutata, nell'imporre per tali connessioni oneri d'accesso sproporzionati
rispetto al servizio prestato, nel vietare l'instradamento di segnali
provenienti da terzi o a questi diretti attraverso circuiti affittati o
nell'applicare una tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica
o nel rifiutare I'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali
restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo, hanno l'effetto di
ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta,
di servizi di telecomunicazioni quali:
- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di
telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di
formato o di flusso;
- i servizi basati sull'informazione avente ad oggetto l'accesso a basi di dati;
- i servizi informatici a distanza;
- i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la
posta elettronica;
- i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento
elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;
- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo;
7. considerando che l'articolo 66 del trattato in
combinato disposto con gli articoli 55 e 56, autorizza eccezioni alla libera
prestazione dei servizi per motivi non economici; che le restrizioni ammesse
sono quelle, da un lato, all'esercizio, sia pure a titolo occasionale, dei
pubblici poteri e, d'altro lato, a motivi di ordine pubblico, di sicurezza
pubblica e sanità pubblica; che, trattandosi di eccezioni, devono essere
interpretate in maniera restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni
costituisce una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la
facoltà di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, di
privilegi di potestà pubblica e di un potere di coercizione sui cittadini; che
l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura
minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;
8. considerando che la giurisprudenza della Corte
di giustizia ammette, inoltre, restrizioni alla libertà di prestazione di
servizi, quando esse soddisfano esigenze fondamentali dovute all'interesse
generale e vengono applicate in modo non discriminatorio e proporzionato
all'obiettivo perseguito; che la tutela dei consumatori non rende necessarie
restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni,
dato che questo obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera
concorrenza; che in materia non può invocarsi neppure la tutela della
proprietà intellettuale; che le sole esigenze fondamentali in deroga
all'articolo 59 che possono giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica
sono l'integrità di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei
casi giustificati, I'interoperabilità e la protezione dei dati; che le
restrizioni imposte devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi
perseguiti da dette esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere
pubbliche e notificare dette restrizioni alla Commissione per permetterle di
valutarne la proporzionalità;
9. considerando che in questo contesto la
sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo di assicurare la
disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza; che l'integrità tecnica
della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne il funzionamento normale e
l'interconnessione delle reti pubbliche nella Comunità basata su specifiche
tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità dei servizi riguarda il
rispetto di dette specifiche tecniche minime, predisposte per ampliare la
prestazione di servizi e la scelta dell'utente; che la protezione dei dati mira
a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati
personali;
10. considerando che, oltre alle esigenze
fondamentali che possono figurare come condizioni nelle procedure di
autorizzazione o di dichiarazione, gli Stati membri possono includere, per
quanto riguarda il servizio di trasmissione di dati a commutazione, condizioni
riguardanti obblighi di servizio pubblico che rappresentino regolamentazioni
commerciali oggettive, non discriminatorie e trasparenti relative alle
condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio;
11. considerando infine che, qualora uno Stato
membro abbia incaricato un organismo di telecomunicazioni di fornire servizi di
trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande
pubblico e che tale servizio rischi di essere danneggiato dalla concorrenza di
operatori privati, la Commissione può autorizzare tale Stato membro ad imporre
condizioni supplementari, anche a livello della copertura geografica, per la
fornitura di detti servizi. Nel valutare tali misure, la Commissione,
nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato,
sanciti nell'articolo 2 nonché quello del rafforzamento della coesione
economica e sociale della Comunità, previsto all'articolo 130 A, terrà conto
anche della situazione degli Stati membri la cui rete per la fornitura di
servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non è
ancora sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare, da parte di
questi Stati membri, la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto
per la semplice rivendita di capacità delle linee affittate;
12. considerando che l'articolo 59 del trattato
prevede la soppressione di ogni altra restrizione alla libera prestazione dei
servizi all'interno della Comunità nei riguardi dei cittadini degli Stati
membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della
prestazione; che il mantenimento o l'introduzione di qualsivoglia diritto
esclusivo o speciale non conforme ai suddetti criteri costituisce di per sé
un'infrazione all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59;
13. considerando che l'articolo 86 del trattato
sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di ogni comportamento di una o
più imprese che si concreti in uno sfruttamento abusivo di posizione dominante
sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo; che gli organismi di
telecomunicazione sono imprese ai sensi di detto articolo, perché esercitano
attività economica, in particolare prestano il servizio che consiste nel
mettere a disposizione degli utenti la rete e i servizi di telecomunicazioni;
che questa messa a disposizione della rete costituisce un mercato di servizi
distinto, in quanto non è intercambiabile con altri servizi; che la messa a
disposizione della rete e gli altri servizi di telecomunicazione sono prestati
in ogni mercato nazionale in condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee
da consentire alla Commissione di valutare la forza economica delle imprese che
li forniscono in detti territori; che i territori degli Stati membri
costituiscono altrettanti mercati geografici distinti; che ciò è dovuto alle
differenze tra le normative che disciplinano le condizioni d'accesso e di
funzionamento tecnico, relative alla fornitura della rete e di detti servizi di
telecomunicazioni; che inoltre ognuno di essi costituisce una parte sostanziale
del mercato comune;
14. considerando che queste imprese detengono in
ognuno dei loro mercati nazionali, individualmente o collettivamente, una
posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete dato che esse
sono le sole a disporre in ogni Stato membro di una rete che copre tutto il
territorio; che i rispettivi governi hanno concesso loro il diritto esclusivo di
gestire la rete da sole o unitamente ad altre imprese;
15. considerando che quando lo Stato concede
diritti esclusivi o speciali in materia di servizi di telecomunicazioni ad
organismi che dispongono già di una posizione dominante per l'installazione e
la gestione della rete, tali diritti hanno l'effetto di rafforzare la posizione
dominante estendendola ai servizi;
16. considerando inoltre che i diritti esclusivi
o speciali concessi dallo Stato agli organismi di telecomunicazioni per quanto
riguarda la fornitura di taluni servizi di telecomunicazioni, hanno l'effetto
che detti organismi:
a) escludono i concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazione o
restringono loro l'accesso, limitando così la libera scelta degli utenti,
circostanza che può ostacolare il progresso tecnologico a scapito dei
consumatori;
b) impongono agli utenti della rete di ricorrere ai servizi che sono oggetto dei
diritti esclusivi, subordinando così la conclusione dei contratti d'utenza
all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono connesse all'oggetto
di detti contratti;
che ognuno dei suddetti comportamenti costituisce un abuso di posizione
dominante distinto che può arrecare un notevole pregiudizio al commercio tra
Stati membri; che di fatto tutti i servizi in questione possono, in via di
principio, essere offerti da prestatori di servizi di altri Stati membri; che la
struttura dalla concorrenza all'interno del mercato comune ne è modificata in
misura sostanziale; che in ogni caso i diritti speciali o esclusivi concessi per
tali servizi hanno l'effetto di creare una situazione contraria all'obiettivo
enunciato dall'articolo 3, lettera f) del trattato che prevede la creazione di
un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
comune ed impone quindi, a fortiori che la concorrenza stessa non sia eliminata;
che agli Stati membri è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5 del trattato, di
astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli
scopi del trattato, compreso quello sancito dall'articolo 3, lettera f);
17. considerando che i diritti esclusivi concessi
in materia di servizi di telecomunicazioni alle imprese pubbliche o alle imprese
cui gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per
l'installazione della rete di telecomunicazioni sono incompatibili con l'art.
90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art. 96;
18. considerando che l'articolo 90, paragrafo 2
del trattato permette di derogare all'applicazione degli articoli 59 e 86 del
trattato nei casi in cui detta applicazione costituisca un ostacolo
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
affidata agli organismi di telecomunicazioni; che tale missione consiste
nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete
avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un
limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente; che i mezzi
finanziari per lo sviluppo della rete provengono ancora prevalentemente dal
servizio di telefonia vocale; che di conseguenza, l'apertura di questo servizio
alla concorrenza potrebbe minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di
telecomunicazioni; che il servizio di telefonia vocale, sia esso offerto a
partire dalla rete telefonica attuale oppure incluso nel servizio Rete digitale
integrata di servizi (ISDN), costituisce inoltre il mezzo attualmente più
importante per la notifica e la chiamata dei servizi di emergenza responsabili
della sicurezza pubblica;
19. considerando che la fornitura di circuiti
affittati costituisce un elemento essenziale della missione degli organismi di
telecomunicazione; che attualmente in quasi tutti gli Stati membri esiste una
differenza sostanziale tra le tariffe per l'uso del servizio di trasmissione
dati sulla rete commutata e per l'uso di circuiti affittati; che un riequilibrio
senza indugio di dette tariffe potrebbe pregiudicare questa missione economica
generale; che l'equilibrio dovrà essere raggiunto progressivamente entro il 31
dicembre 1992; che nel frattempo, deve essere possibile imporre agli operatori
privati l'obbligo di non offrire al pubblico un servizio che non consista nella
semplice rivendita di capacità dei circuiti affittati, vale a dire di un
servizio che comporta soltanto il trattamento, la commutazione, l'archiviazione
o la conversione di protocollo nella misura necessaria alla trasmissione in
tempo reale; che gli Stati membri possono pertanto istituire un sistema di
dichiarazioni mediante il quale gli operatori privati si impegnano a non
procedere a tale rivendita; che tuttavia non può essere imposto a tali
operatori alcun altro obbligo inteso ad assicurare il rispetto di questa misura;
20. considerando che queste restrizioni non
compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della
Comunità; che, date tali circostanze, queste restrizioni sono compatibili con
l'art. 90 paragrafo 2 del trattato; che lo stesso può dirsi delle misure
adottate dagli Stati membri affinché l'azione dei prestatori di servizi privati
non intralci il servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione;
21. considerando che le norme del trattato
comprese quelle relative alla concorrenza, si applicano al servizio telex; che
l'importanza di questo servizio subisce un'erosione progressiva in tutti gli
Stati membri a causa dell'emergere di mezzi di telecomunicazioni concorrenti
quali il telefax; che l'abolizione della attuali restrizioni all'utilizzo della
rete telefonica commutata e dei circuiti affittati permetterà la ritrasmissione
di messaggi telex, che vista questa tendenza si rende necessario un approccio
specifico; che il servizio telex deve pertanto essere escluso dal campo
d'applicazione della presente direttiva;
22. considerando che, in ogni caso, la
Commissione riesaminerà, nel corso del 1992, i diritti speciali esclusivi
ancora esistenti, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione
verso una infrastruttura digitale;
23. considerando che è opportuno dare la
possibilità agli Stati membri di elaborare eque procedure di autorizzazione ai
fini del rispetto delle esigenze fondamentali senza pregiudicarne l'eventuale
armonizzazione prevista sul piano comunitario nel quadro delle direttive del
Consiglio concernenti la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open
network provisions - ONP); che per quanto riguarda la trasmissione di dati a
commutazione, gli Stati membri devono poter includere in tali procedure
l'obbligo di osservare le regolamentazioni commerciali riguardanti le condizioni
di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio e le misure volte a
salvaguardare la missione di interesse economico generale da essi affidata ad un
organismo di telecomunicazioni; che dette procedure devono essere fondate su
criteri oggettivi precisi ed applicate in modo non discriminatorio; che la
Commissione deve poterli accuratamente esaminare alla luce delle norme di
concorrenza e delle norme sulla libera prestazione dei servizi; che in ogni caso
gli Stati membri che non avranno notificato alla Commissione entro un termine
stabilito progetti di criteri e di procedure di autorizzazione, non potranno
più imporre alcuna restrizione alla libera prestazione del servizio di
trasmissione dati per il grande pubblico;
24. considerando che gli Stati Membri devono
poter disporre di un termine complementare per elaborare regole concernenti la
prestazione di questi servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o
di circuito per il grande pubblico;
25. considerando che, d'altra parte, i servizi di
telecomunicazioni non possono formare oggetto di alcuna restrizione, né per
quanto concerne il libero accesso degli utenti a detti servizi, né per quanto
concerne il trattamento delle informazioni che può essere effettuato prima
della trasmissione dei messaggi attraverso la rete, o dopo che i messaggi sono
stati ricevuti, salvo qualora essa sia stata giustificata da un'esigenza
fondamentale, proporzionata all'obiettivo perseguito;
26. considerando che la digitalizzazione della
rete di telecomunicazioni e il miglioramento tecnologico dei terminali ad essa
connessi ha aumentato il numero di funzioni che precedentemente erano effettuate
all'interno della rete e che ora possono essere eseguite dagli utenti stessi
attraverso apparecchi terminali sempre più sofisticati; che è opportuno
assicurare che i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in particolare
quelli di telefonia e di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di
circuito, consentano agli operatori economici di utilizzare tali funzioni;
27. considerando che, in attesa dell'elaborazione
di norme comunitarie per la fornitura di una rete aperta (ONP), la pubblicazione
delle interfacce tecniche già utilizzate negli Stati membri è necessaria per
permettere alle imprese che intendono stabilirsi sui mercati dei servizi di
telecomunicazioni, di prendere le disposizioni necessarie al fine di adattare le
caratteristiche dei loro servizi alle esigenze tecniche delle reti; che se ed in
quanto gli Stati membri non abbiano ancora stabilito le interfacce tecniche è
necessario che essi vi provvedano al più presto; che ogni progetto elaborato al
riguardo dovrà essere comunicato alla Commissione conformemente alla direttiva
83/189/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;
28. considerando che, in genere, le legislazioni
nazionali attribuiscono agli organismi di telecomunicazioni una funzione di
regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni segnatamente riguardo il
rilascio di autorizzazioni, il controllo delle omologazioni e delle specifiche
obbligatorie d'interfacce, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle
condizioni di utilizzazione; che tali legislazioni talvolta definiscono
unicamente i principi generali di gestione dei servizi autorizzati, lasciando
agli organismi di telecomunicazioni il potere di definire le condizioni
specifiche di applicazione;
29. considerando che tale attività al tempo
stesso di regolamentazione e commerciale degli organismi di telecomunicazione
incide direttamente sull'attività degli operatori economici che offrono servizi
di telecomunicazioni in concorrenza con gli organismi in questione; che, in
effetti, attraverso questa duplice attività i suddetti organismi determinano o
perlomeno influiscono sostanzialmente sulla fornitura dei servizi offerti dai
loro concorrenti; che il fatto di delegare ad un'impresa che gode di una
posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete il potere di
regolamentare l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni rafforza la
posizione dominante che l'impresa medesima detiene su detto mercato; che questa
circostanza, visto il conflitto di interessi, è tale da limitare l'accesso di
concorrenti ai mercati dei servizi di telecomunicazioni e da restringere la
libertà di scelta degli utenti; che, inoltre, tali misure possono limitare gli
sbocchi di materiali destinati al trattamento di segnali di telecomunicazioni e,
quindi, il progresso tecnologico in questo campo; che, pertanto, il cumulo di
queste attività costituisce un abuso di posizione dominante da parte di detti
organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 86; che se ed in quanto
tali comportamenti risultano da una misura introdotta dallo Stato, quest'ultima
è inoltre incompatibile con l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto
con l'articolo 86;
30. considerando che la Commissione, per
adempiere efficacemente il proprio dovere di vigilanza in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, deve disporre di talune informazioni
essenziali; che tali informazioni devono segnatamente garantire la trasparenza
delle misure adottate dagli Stati membri affinché la Commissione possa
verificare che ciascun organismo di telecomunicazioni offra a tutti i clienti
l'accesso alla rete e ai diversi servizi ad essa connessi a tariffe e altre
condizioni non discriminanti; che tali informazioni devono riguardare:
- le misure adottate per abolire i diritti esclusivi in applicazione della
presente direttiva;
- le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni di gestione dei
servizi di telecomunicazione;
che la Commissione deve disporre delle suddette informazioni per poter
verificare, in particolare, che tutti gli utenti della rete e dei servizi, ivi
compresi gli organismi di telecomunicazioni quando sono prestatori di servizi,
siano trattati in modo equo;
31. considerando che i detentori dei diritti
esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni d'ora in
poi aperti alla concorrenza in passato hanno potuto imporre ai loro clienti
contratti di lunga durata; che tali contratti limiterebbero de facto la
possibilità di nuovi concorrenti eventuali di offrire i loro servizi a questi
clienti e a questi ultimi di beneficiarne; che pertanto è necessario prevedere
la possibilità per l'utente di ottenere la risoluzione del contratto entro un
termine ragionevole;
32. considerando che, allo stadio attuale, ogni
Stato membro disciplina la fornitura di servizi di telecomunicazione secondo
concezioni proprie; che persino la definizione di alcuni servizi differisce da
uno Stato membro all'altro; che possono risultarne distorsioni di concorrenza
tali da rendere più difficile per gli operatori economici l'offerta di servizi
di telecomunicazioni transfrontalieri; che, per questo motivo, il Consiglio,
nella risoluzione del 30 giugno 1988, ha ritenuto che uno degli obiettivi della
politica delle telecomunicazioni è la creazione di un mercato comunitario
aperto dei servizi di telecomunicazioni, attraverso una rapida definizione, in
base a direttive del Consiglio, delle condizioni tecniche, delle condizioni di
utilizzazione e dei principi tariffari per la fornitura di una rete aperta (ONP);
che la Commissione ha presentato a tal fine una proposta al Consiglio; che
l'armonizzazione delle condizioni d'accesso non è tuttavia lo strumento più
adatto ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti da violazioni di norme
del trattato; che la Commissione ha il dovere di vigilare sull'applicazione
delle disposizioni del trattato in modo efficace e globale;
33. considerando che ai sensi dell'articolo 90,
paragrafo 3 la Commissione ha doveri e competenze chiaramente definiti riguardo
alla vigilanza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
e le imprese alle quali essi hanno concesso diritti esclusivi o speciali e, in
particolare, in materia di eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione
dei servizi, in materia di discriminazione fra cittadini degli Stati membri e in
materia di concorrenza; che, è indispensabile un approccio globale per porre
termine alle infrazioni che persistono in taluni Stati membri e per dare
indicazioni chiare agli Stati membri che riesaminano la loro normativa onde
evitare nuove infrazioni; che, di conseguenza, una direttiva in forza
dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato costituisce lo strumento più
appropriato per pervenire a tale risultato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai sensi della presente direttiva, si intende
per:
- «Organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati, ivi comprese
le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti
speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni,
qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
- «diritti esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa,
mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la
facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare
un'attività all'interno di una determinata area geografica;
- «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero
limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, regolamentare e
amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica
- limita, a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un
servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di
obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza,
autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o
- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a criteri, vantaggi legali o
regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra
impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la
stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti;
- «rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni usata
tra l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- «servizio pubblico di telecomunicazioni», un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico.
- «servizi di telecomunicazioni», i servizi che consistono totalmente o
parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali su una rete di
telecomunicazioni;
- «reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite», un complesso di
due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono
per mezzo di un satellite;
- «servizi di rete via satellite», l'impianto e l'esercizio di stazioni
terrestri per collegamento via satellite; i servizi in oggetto consistono
perlomeno nella realizzazione di comunicazioni con il segmento spaziale
("collegamento ascendente") mediante stazioni terrestri per
collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le
stazioni terrestri ("collegamento discendente");
- «servizi di comunicazione via satellite», i servizi per la cui fornitura si
ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
- «servizi via satellite», la fornitura di servizi di comunicazione via
satellite e/o di servizi di rete via satellite;
- «servizi di comunicazioni mobili e personali», i servizi, ad esclusione di
quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella
realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente
o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
- «sistemi di comunicazioni mobili e personali», i sistemi costituiti
dall'installazione e della gestione di un'infrastruttura di reti mobili,
collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della
trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti
mobili;
- «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle
specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e
comunicare efficacemente per il suo tramite;
- «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non
economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative
all'installazione e/o all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla
fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di
funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, e, in casi
motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela
dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale
nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da
interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via radio e altri
sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri.
La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della
sfera privata;
- «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto
diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a
destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad
ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di
tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi
telescritti conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione
dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente
di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
- «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di
circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e
a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente
ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di
tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico come servizio
distinto del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la
commutazione, il trattamento, I'archiviazione di dati o la conversione di
protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in
partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.
- «reti televisive via cavo», qualsiasi infrastruttura terrestre ammessa dallo
Stato membro per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al
pubblico.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le norme
specifiche stabilite dagli Stati membri, in conformità con il diritto
comunitario, sulla distribuzione di programmi audiovisivi destinati al grande
pubblico e sul contenuto di tali programmi.
- «rete di telecomunicazioni», le apparecchiature di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la
trasmissione di segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi
ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- «interconnessione», il collegamento fisico e logico delle infrastrutture di
telecomunicazioni degli organismi che forniscono reti e/o servizi di
telecomunicazioni onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con
gli utenti dello stesso organismo o di un altro o di accedere ai servizi
prestati da organismi terzi;
Articolo 2
1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure
che concedono:
a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni,
compresa l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie
alla prestazione di detti servizi, o
b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate
a fornire tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non
conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
o
c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la
fornitura di detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare i
servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di installare o fornire le
reti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali ed esclusivi fino al 1º
gennaio 1998 per la telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di
reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 3
quater e dell'articolo 4, terzo comma.
Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1º luglio 1996 siano eliminate
tutte le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di
telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale via reti installate dal
prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture messe a
disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre
infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione
entro la stessa data.
Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di
cui all'articolo 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, gli Stati membri con reti
meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione
supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole
possono beneficiare, su richiesta, di un ulteriore periodo di transizione
massimo di due anni sempreché sia necessario al fine di realizzare gli
indispensabili adattamenti strutturali. Detta richiesta deve comprendere una
descrizione analitica degli adattamenti programmati ed un'accurata valutazione
del calendario previsto per la loro esecuzione. Le informazioni fornite devono
essere disponibili, a richiesta, per tutti gli interessati tenendo conto
dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti d'affari.
3. Gli Stati membri che subordinano la
prestazione di servizi di telecomunicazioni o l'installazione o fornitura di
reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad autorizzazione
generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle esigenze
fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su
criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza,
che gli eventuali dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di
ricorso avverso tali dinieghi.
La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale,
dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di
altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze può
essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una
dichiarazione.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
criteri su cui sono basate le licenze, le autorizzazioni generali e le
dichiarazioni unitamente alle relative condizioni.
Gli Stati membri informano la Commissione circa ogni progetto inteso ad
istituire nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale
e di dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.
Articolo 3
Per quanto riguarda la telefonia vocale e la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano
alla Commissione entro il 10 gennaio 1997, anteriormente alla loro introduzione,
tutte le procedure di concessione di licenze o di dichiarazione intese al
rispetto:
- delle esigenze fondamentali,
- delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di
disponibilità e di qualità del servizio,
- degli obblighi finanziari relativi al servizio universale, secondo il disposto
dell'articolo 4 quater.
Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere requisiti volti
a garantire l'accesso alle basi di dati degli utenti necessario per le
informazioni degli elenchi telefonici universali.
Il complesso di tali condizioni costituisce un capitolato d'oneri di servizio
pubblico oggettivo, non discriminatorio, proporzionale e trasparente.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare
esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle
frequenze, e purché la limitazione rispetti il principio di proporzionalità.
Entro il 10 luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle
procedure di concessione delle licenze e di dichiarazione adottate per la
fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La
Commissione accerta la compatibilità di detti progetti con le disposizioni del
trattato, prima della loro applicazione.
Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o
di circuito gli Stati membri aboliscono il capitolato d'oneri di servizio
pubblico adottato. Essi possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di
autorizzazione generale di cui all'articolo 2.
Articolo 3
bis
Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2,
secondo comma, gli Stati membri, nell'indicare le condizioni per la concessione
di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e
personali devono garantire quanto segue:
i) le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere
disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel
caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio
pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3;
ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti
mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i
gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere
restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare,
impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti
che si avvalgono di frequenze distinte qualora siano disponibili apparecchiature
multistandard.
Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a
rilasciare licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non
discriminatorie e trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per
sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in base ad esigenze
fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze
disponibili e giustificati alla luce del principio di proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono prendere in considerazione
le condizioni di servizio pubblico in forma di regolamentazioni commerciali ai
sensi dell'articolo 3, purché venga prescelta la soluzione meno restrittiva
della concorrenza. Le condizioni principali connesse con le regolamentazioni
commerciali possono essere allegate alle licenze accordate.
Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per
abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3 quater
non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni
mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni, o ad organismi a questi
associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non
godano o non godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell'articolo
2, primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura
dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori
da tali procedure per la concessione delle licenze.
Articolo 3
ter
La designazione delle radiofrequenze per servizi
specifici di comunicazione deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure
devono essere trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata.
Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su
richiesta, il piano di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di
comunicazioni mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi
i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli
regolari opportunamente stabiliti.
Anteriormente al 10 luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità
di numero adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. Essi assicurano che
l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in particolare sulla base di
domande individuali.
Articolo 3
quater
Gli Stati membri provvedono affinché sia rimossa
ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali
in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle
infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di
altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali
infrastrutture alle attività previste nella licenza o autorizzazione.
Articolo
3 quinquies
Fatta salva la futura armonizzazione delle norme
di interconnessione nazionali nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono
affinché sia consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni
mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni
fisse. A tal fine le restrizioni relative all'interconnessione devono essere
rimosse.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di comunicazioni
mobili per il pubblico abbiano il diritto di collegare il proprio sistema alla
rete pubblica di telecomunicazioni. A tal fine, gli Stati membri devono
garantire l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la
rete pubblica di telecomunicazioni nell'ambito delle licenze per i servizi
mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le interfacce tecniche offerte in
tali punti di interconnessione siano le meno restrittive disponibili per le
funzioni dei servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la
rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano
stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non
discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità. Essi
provvedono affinché, in caso di ricorso, sia concesso alle autorità nazionali
di regolamentazione il libero accesso agli accordi di interconnessione e tali
accordi siano messi a disposizione della Commissione su richiesta.
Articolo 4
Fino a quando conservano diritti speciali e/o
esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche fisse di
telecomunicazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere
pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni che regolano l'accesso
alle reti.
Essi provvedono in particolare a che gli operatori che ne fanno domanda possano
ottenere circuiti affittati entro un termine ragionevole e che l'uso di questi
ultimi non sia oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle che sono giustificate
in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.
Inoltre gli Stati membri:
- eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per
mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti cablate per la
prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia
vocale;
- provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti
televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare
l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni
relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte
dei gestori di queste ultime.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le
misure adottate per conformarsi al presente articolo.
In occasione di ogni aumento delle tariffe applicabili ai circuiti affittati,
gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi che consentono di
valutarne il fondamento.
Articolo 4
bis
1. Fatta salva la futura armonizzazione dei
sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli
organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio
servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commutata di
telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi
o reti sulla base di condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti
ed in conformità di criteri oggettivi.
2. Gli Stati membri provvedono in particolare
affinché gli organismi di telecomunicazioni pubblichino entro il 10 luglio 1997
le condizioni per l'interconnessione con i componenti funzionali di base del
loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti pubbliche commutate di
telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce
offerte in conformità con le esigenze del mercato.
3. Gli Stati membri non impediscono agli
organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni, su loro
richiesta, di negoziare accordi di interconnessione con organismi di
telecomunicazioni per accedere alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni
in relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado di
rispondere alle loro esigenze specifiche.
Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo entro un periodo
di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una delle parti
ed entro un termine ragionevole, una decisione motivata onde stabilire le
necessarie condizioni finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale
interconnessione, lasciando impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in
virtù del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il
sistema di contabilità applicato nei confronti degli organismi di
telecomunicazioni riguardo alla fornitura della telefonia vocale e delle reti
pubbliche di telecomunicazione identifichi gli elementi di costo relativi ai
prezzi di offerta dell'interconnessione.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4
si applicano per un periodo di cinque anni dalla data di abolizione effettiva
dei diritti speciali e/o esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni
per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il
presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una
direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione
anteriormente alla fine di tale periodo.
Articolo 4
ter
Gli Stati membri provvedono affinché sul loro
territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda la
predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici,
ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli
elenchi.
Articolo 4
quater
Fatta salva l'armonizzazione da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta
(ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto
relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli
organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un
sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:
a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di
telecomunicazioni;
b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività
e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità.
Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la
compatibilità con le disposizioni del trattato.
Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di
riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e
della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio
universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti
praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della
prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura
tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile
entro il 10 gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione
della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e
trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.
Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di
una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la Commissione si
riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire
la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate.
Inoltre, entro il 10 gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione
esistente negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di
finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In
quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta
proposte adeguate.
Articolo
4 quinquies
Gli Stati membri non operano discriminazioni tra
i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la
concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.
Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che
intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti
esigenze fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni
eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di
passaggio e il cui raddoppio non è possibile.
Articolo 5
Gli Stati membri provvedono a che vengano
pubblicate, entro il 31 dicembre 1990, le caratteristiche delle interfacce
tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche, fatte salve le
convenzioni internazionali applicabili in materia.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alla direttiva
83/189/CEE, ogni progetto elaborato al riguardo.
Articolo 6
Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di
telecomunicazioni, gli Stati membri provvedono ad abrogare le restrizioni
esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione
sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, a meno che non sia dimostrata la
necessità di tali restrizioni per garantire il rispetto dell'ordine pubblico o
delle esigenze fondamentali.
Fatte salve le norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio per la
fornitura di una rete aperta, gli Stati membri provvedono a che fra prestatori
di servizi, compresi gli organismi di telecomunicazioni, non sussista alcuna
discriminazione concludente le condizioni di utilizzazione e le tariffe
praticate.
Gli Stati membri procedono affinché, nell'imporre ai fornitori dei servizi
eventuali canoni nell'ambito di regimi di autorizzazione, questi si basino su
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
I canoni e i criteri sui quali essi si basano, nonché eventuali modificazioni,
sono pubblicati in forme atte a rendere facilmente accusabili le relative
informazioni.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro nove mesi dalla
pubblicazione della presente direttiva, e in seguito nel caso di modificazioni,
le modalità in base alle quali le suddette informazioni vengono rese
accessibili. La Commissione provvede regolarmente a pubblicare gli estremi delle
notificazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le
misure adottate o i progetti presentati per conformarsi alle disposizioni del
presente articolo.
Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione
legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori
autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e
autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad
accertare che la rete di stazioni terrestri per i collegamenti via satellite da
utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione
sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di
segmento spaziale.
Articolo 7
Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere
dal 1° luglio 1991, il rilascio delle autorizzazioni di gestione, il controllo
delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle
frequenze e dei numeri nonché la vigilanza delle condizioni di utilizzazione
siano effettuati da un ente indipendente dagli organismi di telecomunicazioni.
Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate
o i progetti presentati a tal fine.
Articolo 8
Nelle procedure di autorizzazione per la
fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni gli
Stati membri garantiscono almeno che, laddove tale autorizzazione sia concessa a
imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori
diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano una contabilità
finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di
telefonia vocale e/o reti ed altre attività, non appena raggiungano un
fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni di cui
trattasi.
Articolo 9
Per il 10 gennaio 1998 la Commissione procede ad
una valutazione generale della situazione per quanto riguarda le residue
restrizioni all'uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura
di capacità televisive via cavo.
Articolo 10
Nel corso del 1992, la Commissione procederà ad
una valutazione globale della situazione del settore dei servizi di
telecomunicazioni con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla presente
direttiva.
Nel corso del 1994 la Commissione valuterà gli effetti delle misure di cui
all'articolo 3 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche a tale
articolo, segnatamente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello
sviluppo degli scambi nella Comunità.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.
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