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Direttiva 90/388/CE
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - L 192 del 24 luglio 1990)

relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

(Testo vigente dopo le direttive 94/46, 95/151, 96/2, 96/19)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1. considerando che il rafforzamento delle telecomunicazioni comunitarie costituisce una delle condizioni fondamentali di sviluppo armonioso delle attività economiche e di un mercato competitivo nella Comunità sia dal punto di vista dei prestatori di servizi sia da quello degli utenti; che la Commissione ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni e nella comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il 1992 un programma d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la radiotelefonia mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa quali la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988 il suo sostegno agli obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione tecnologica considerevole; che tale evoluzione permette l'offerta di una gamma sempre più variata di servizi ed in particolare di trasmissione di dati; che essa rende inoltre tecnicamente ed economicamente possibile un sistema in cui diversi operatori possano operare in concorrenza;

2. considerando che in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione della rete di telecomunicazioni e la fornitura dei relativi servizi sono generalmente conferite, mediante la concessione di diritti esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni; che questi diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni;

3. considerando che gli organismi incaricati dell'installazione e della gestione della rete di telecomunicazioni sono imprese ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato in quanto esercitano in modo organizzato un'attività economica, cioè la fornitura di servizi di telecomunicazioni; che si tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti esclusivi o speciali;

4. considerando che, pur garantendo la funzione di servizio pubblico, numerosi Stati membri hanno già riorganizzato il sistema dei diritti esclusivi o speciali fino a quel momento in vigore nel campo delle telecomunicazioni; che, in tutti i casi, il regime dei diritti esclusivi e speciali è mantenuto per l'installazione e la gestione della rete; che la stessa situazione si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di telecomunicazioni, mentre in altri tali diritti riguardano unicamente determinati servizi; che, inoltre, tutti gli Stati membri hanno essi stessi adottato o hanno consentito agli organismi di telecomunicazione di adottare misure amministrative e regolamentari che restringono la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni;

5. considerando che la concessione di diritti esclusivi o speciali ad una o più imprese per la gestione della rete, nel quadro dell'esercizio del potere discrezionale dello Stato membro interessato limita la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o verso questi diretti;

6. considerando che, in pratica, le restrizioni, ai sensi dell'articolo 59 del trattato, alla fornitura di servizi di telecomunicazioni verso altri Stati membri o da questi provenienti consistono segnatamente nel vietare connessioni di circuiti affittati, tramite dispositivi concentratori, moltiplicatori ed altre installazioni, alla rete telefonica commutata, nell'imporre per tali connessioni oneri d'accesso sproporzionati rispetto al servizio prestato, nel vietare l'instradamento di segnali provenienti da terzi o a questi diretti attraverso circuiti affittati o nell'applicare una tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica o nel rifiutare I'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo, hanno l'effetto di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:
- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di formato o di flusso;
- i servizi basati sull'informazione avente ad oggetto l'accesso a basi di dati;
- i servizi informatici a distanza;
- i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta elettronica;
- i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;
- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo;

7. considerando che l'articolo 66 del trattato in combinato disposto con gli articoli 55 e 56, autorizza eccezioni alla libera prestazione dei servizi per motivi non economici; che le restrizioni ammesse sono quelle, da un lato, all'esercizio, sia pure a titolo occasionale, dei pubblici poteri e, d'altro lato, a motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e sanità pubblica; che, trattandosi di eccezioni, devono essere interpretate in maniera restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni costituisce una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la facoltà di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, di privilegi di potestà pubblica e di un potere di coercizione sui cittadini; che l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;

8. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette, inoltre, restrizioni alla libertà di prestazione di servizi, quando esse soddisfano esigenze fondamentali dovute all'interesse generale e vengono applicate in modo non discriminatorio e proporzionato all'obiettivo perseguito; che la tutela dei consumatori non rende necessarie restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni, dato che questo obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera concorrenza; che in materia non può invocarsi neppure la tutela della proprietà intellettuale; che le sole esigenze fondamentali in deroga all'articolo 59 che possono giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica sono l'integrità di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei casi giustificati, I'interoperabilità e la protezione dei dati; che le restrizioni imposte devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi perseguiti da dette esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere pubbliche e notificare dette restrizioni alla Commissione per permetterle di valutarne la proporzionalità;

9. considerando che in questo contesto la sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo di assicurare la disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza; che l'integrità tecnica della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne il funzionamento normale e l'interconnessione delle reti pubbliche nella Comunità basata su specifiche tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità dei servizi riguarda il rispetto di dette specifiche tecniche minime, predisposte per ampliare la prestazione di servizi e la scelta dell'utente; che la protezione dei dati mira a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali;

10. considerando che, oltre alle esigenze fondamentali che possono figurare come condizioni nelle procedure di autorizzazione o di dichiarazione, gli Stati membri possono includere, per quanto riguarda il servizio di trasmissione di dati a commutazione, condizioni riguardanti obblighi di servizio pubblico che rappresentino regolamentazioni commerciali oggettive, non discriminatorie e trasparenti relative alle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio;

11. considerando infine che, qualora uno Stato membro abbia incaricato un organismo di telecomunicazioni di fornire servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico e che tale servizio rischi di essere danneggiato dalla concorrenza di operatori privati, la Commissione può autorizzare tale Stato membro ad imporre condizioni supplementari, anche a livello della copertura geografica, per la fornitura di detti servizi. Nel valutare tali misure, la Commissione, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato, sanciti nell'articolo 2 nonché quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, previsto all'articolo 130 A, terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete per la fornitura di servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non è ancora sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare, da parte di questi Stati membri, la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto per la semplice rivendita di capacità delle linee affittate;

12. considerando che l'articolo 59 del trattato prevede la soppressione di ogni altra restrizione alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nei riguardi dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione; che il mantenimento o l'introduzione di qualsivoglia diritto esclusivo o speciale non conforme ai suddetti criteri costituisce di per sé un'infrazione all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59;

13. considerando che l'articolo 86 del trattato sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di ogni comportamento di una o più imprese che si concreti in uno sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo; che gli organismi di telecomunicazione sono imprese ai sensi di detto articolo, perché esercitano attività economica, in particolare prestano il servizio che consiste nel mettere a disposizione degli utenti la rete e i servizi di telecomunicazioni; che questa messa a disposizione della rete costituisce un mercato di servizi distinto, in quanto non è intercambiabile con altri servizi; che la messa a disposizione della rete e gli altri servizi di telecomunicazione sono prestati in ogni mercato nazionale in condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee da consentire alla Commissione di valutare la forza economica delle imprese che li forniscono in detti territori; che i territori degli Stati membri costituiscono altrettanti mercati geografici distinti; che ciò è dovuto alle differenze tra le normative che disciplinano le condizioni d'accesso e di funzionamento tecnico, relative alla fornitura della rete e di detti servizi di telecomunicazioni; che inoltre ognuno di essi costituisce una parte sostanziale del mercato comune;

14. considerando che queste imprese detengono in ognuno dei loro mercati nazionali, individualmente o collettivamente, una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete dato che esse sono le sole a disporre in ogni Stato membro di una rete che copre tutto il territorio; che i rispettivi governi hanno concesso loro il diritto esclusivo di gestire la rete da sole o unitamente ad altre imprese;

15. considerando che quando lo Stato concede diritti esclusivi o speciali in materia di servizi di telecomunicazioni ad organismi che dispongono già di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete, tali diritti hanno l'effetto di rafforzare la posizione dominante estendendola ai servizi;

16. considerando inoltre che i diritti esclusivi o speciali concessi dallo Stato agli organismi di telecomunicazioni per quanto riguarda la fornitura di taluni servizi di telecomunicazioni, hanno l'effetto che detti organismi:
a) escludono i concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazione o restringono loro l'accesso, limitando così la libera scelta degli utenti, circostanza che può ostacolare il progresso tecnologico a scapito dei consumatori;
b) impongono agli utenti della rete di ricorrere ai servizi che sono oggetto dei diritti esclusivi, subordinando così la conclusione dei contratti d'utenza all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono connesse all'oggetto di detti contratti;
che ognuno dei suddetti comportamenti costituisce un abuso di posizione dominante distinto che può arrecare un notevole pregiudizio al commercio tra Stati membri; che di fatto tutti i servizi in questione possono, in via di principio, essere offerti da prestatori di servizi di altri Stati membri; che la struttura dalla concorrenza all'interno del mercato comune ne è modificata in misura sostanziale; che in ogni caso i diritti speciali o esclusivi concessi per tali servizi hanno l'effetto di creare una situazione contraria all'obiettivo enunciato dall'articolo 3, lettera f) del trattato che prevede la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune ed impone quindi, a fortiori che la concorrenza stessa non sia eliminata; che agli Stati membri è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5 del trattato, di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, compreso quello sancito dall'articolo 3, lettera f);

17. considerando che i diritti esclusivi concessi in materia di servizi di telecomunicazioni alle imprese pubbliche o alle imprese cui gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per l'installazione della rete di telecomunicazioni sono incompatibili con l'art. 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art. 96;

18. considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare all'applicazione degli articoli 59 e 86 del trattato nei casi in cui detta applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata agli organismi di telecomunicazioni; che tale missione consiste nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente; che i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provengono ancora prevalentemente dal servizio di telefonia vocale; che di conseguenza, l'apertura di questo servizio alla concorrenza potrebbe minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni; che il servizio di telefonia vocale, sia esso offerto a partire dalla rete telefonica attuale oppure incluso nel servizio Rete digitale integrata di servizi (ISDN), costituisce inoltre il mezzo attualmente più importante per la notifica e la chiamata dei servizi di emergenza responsabili della sicurezza pubblica;

19. considerando che la fornitura di circuiti affittati costituisce un elemento essenziale della missione degli organismi di telecomunicazione; che attualmente in quasi tutti gli Stati membri esiste una differenza sostanziale tra le tariffe per l'uso del servizio di trasmissione dati sulla rete commutata e per l'uso di circuiti affittati; che un riequilibrio senza indugio di dette tariffe potrebbe pregiudicare questa missione economica generale; che l'equilibrio dovrà essere raggiunto progressivamente entro il 31 dicembre 1992; che nel frattempo, deve essere possibile imporre agli operatori privati l'obbligo di non offrire al pubblico un servizio che non consista nella semplice rivendita di capacità dei circuiti affittati, vale a dire di un servizio che comporta soltanto il trattamento, la commutazione, l'archiviazione o la conversione di protocollo nella misura necessaria alla trasmissione in tempo reale; che gli Stati membri possono pertanto istituire un sistema di dichiarazioni mediante il quale gli operatori privati si impegnano a non procedere a tale rivendita; che tuttavia non può essere imposto a tali operatori alcun altro obbligo inteso ad assicurare il rispetto di questa misura;

20. considerando che queste restrizioni non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità; che, date tali circostanze, queste restrizioni sono compatibili con l'art. 90 paragrafo 2 del trattato; che lo stesso può dirsi delle misure adottate dagli Stati membri affinché l'azione dei prestatori di servizi privati non intralci il servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione;

21. considerando che le norme del trattato comprese quelle relative alla concorrenza, si applicano al servizio telex; che l'importanza di questo servizio subisce un'erosione progressiva in tutti gli Stati membri a causa dell'emergere di mezzi di telecomunicazioni concorrenti quali il telefax; che l'abolizione della attuali restrizioni all'utilizzo della rete telefonica commutata e dei circuiti affittati permetterà la ritrasmissione di messaggi telex, che vista questa tendenza si rende necessario un approccio specifico; che il servizio telex deve pertanto essere escluso dal campo d'applicazione della presente direttiva;

22. considerando che, in ogni caso, la Commissione riesaminerà, nel corso del 1992, i diritti speciali esclusivi ancora esistenti, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione verso una infrastruttura digitale;

23. considerando che è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di elaborare eque procedure di autorizzazione ai fini del rispetto delle esigenze fondamentali senza pregiudicarne l'eventuale armonizzazione prevista sul piano comunitario nel quadro delle direttive del Consiglio concernenti la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open network provisions - ONP); che per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, gli Stati membri devono poter includere in tali procedure l'obbligo di osservare le regolamentazioni commerciali riguardanti le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio e le misure volte a salvaguardare la missione di interesse economico generale da essi affidata ad un organismo di telecomunicazioni; che dette procedure devono essere fondate su criteri oggettivi precisi ed applicate in modo non discriminatorio; che la Commissione deve poterli accuratamente esaminare alla luce delle norme di concorrenza e delle norme sulla libera prestazione dei servizi; che in ogni caso gli Stati membri che non avranno notificato alla Commissione entro un termine stabilito progetti di criteri e di procedure di autorizzazione, non potranno più imporre alcuna restrizione alla libera prestazione del servizio di trasmissione dati per il grande pubblico;

24. considerando che gli Stati Membri devono poter disporre di un termine complementare per elaborare regole concernenti la prestazione di questi servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico;

25. considerando che, d'altra parte, i servizi di telecomunicazioni non possono formare oggetto di alcuna restrizione, né per quanto concerne il libero accesso degli utenti a detti servizi, né per quanto concerne il trattamento delle informazioni che può essere effettuato prima della trasmissione dei messaggi attraverso la rete, o dopo che i messaggi sono stati ricevuti, salvo qualora essa sia stata giustificata da un'esigenza fondamentale, proporzionata all'obiettivo perseguito;

26. considerando che la digitalizzazione della rete di telecomunicazioni e il miglioramento tecnologico dei terminali ad essa connessi ha aumentato il numero di funzioni che precedentemente erano effettuate all'interno della rete e che ora possono essere eseguite dagli utenti stessi attraverso apparecchi terminali sempre più sofisticati; che è opportuno assicurare che i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in particolare quelli di telefonia e di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, consentano agli operatori economici di utilizzare tali funzioni;

27. considerando che, in attesa dell'elaborazione di norme comunitarie per la fornitura di una rete aperta (ONP), la pubblicazione delle interfacce tecniche già utilizzate negli Stati membri è necessaria per permettere alle imprese che intendono stabilirsi sui mercati dei servizi di telecomunicazioni, di prendere le disposizioni necessarie al fine di adattare le caratteristiche dei loro servizi alle esigenze tecniche delle reti; che se ed in quanto gli Stati membri non abbiano ancora stabilito le interfacce tecniche è necessario che essi vi provvedano al più presto; che ogni progetto elaborato al riguardo dovrà essere comunicato alla Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;

28. considerando che, in genere, le legislazioni nazionali attribuiscono agli organismi di telecomunicazioni una funzione di regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni segnatamente riguardo il rilascio di autorizzazioni, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie d'interfacce, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione; che tali legislazioni talvolta definiscono unicamente i principi generali di gestione dei servizi autorizzati, lasciando agli organismi di telecomunicazioni il potere di definire le condizioni specifiche di applicazione;

29. considerando che tale attività al tempo stesso di regolamentazione e commerciale degli organismi di telecomunicazione incide direttamente sull'attività degli operatori economici che offrono servizi di telecomunicazioni in concorrenza con gli organismi in questione; che, in effetti, attraverso questa duplice attività i suddetti organismi determinano o perlomeno influiscono sostanzialmente sulla fornitura dei servizi offerti dai loro concorrenti; che il fatto di delegare ad un'impresa che gode di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete il potere di regolamentare l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni rafforza la posizione dominante che l'impresa medesima detiene su detto mercato; che questa circostanza, visto il conflitto di interessi, è tale da limitare l'accesso di concorrenti ai mercati dei servizi di telecomunicazioni e da restringere la libertà di scelta degli utenti; che, inoltre, tali misure possono limitare gli sbocchi di materiali destinati al trattamento di segnali di telecomunicazioni e, quindi, il progresso tecnologico in questo campo; che, pertanto, il cumulo di queste attività costituisce un abuso di posizione dominante da parte di detti organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 86; che se ed in quanto tali comportamenti risultano da una misura introdotta dallo Stato, quest'ultima è inoltre incompatibile con l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 86;

30. considerando che la Commissione, per adempiere efficacemente il proprio dovere di vigilanza in applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, deve disporre di talune informazioni essenziali; che tali informazioni devono segnatamente garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri affinché la Commissione possa verificare che ciascun organismo di telecomunicazioni offra a tutti i clienti l'accesso alla rete e ai diversi servizi ad essa connessi a tariffe e altre condizioni non discriminanti; che tali informazioni devono riguardare:
- le misure adottate per abolire i diritti esclusivi in applicazione della presente direttiva;
- le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni di gestione dei servizi di telecomunicazione;
che la Commissione deve disporre delle suddette informazioni per poter verificare, in particolare, che tutti gli utenti della rete e dei servizi, ivi compresi gli organismi di telecomunicazioni quando sono prestatori di servizi, siano trattati in modo equo;

31. considerando che i detentori dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni d'ora in poi aperti alla concorrenza in passato hanno potuto imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; che tali contratti limiterebbero de facto la possibilità di nuovi concorrenti eventuali di offrire i loro servizi a questi clienti e a questi ultimi di beneficiarne; che pertanto è necessario prevedere la possibilità per l'utente di ottenere la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole;

32. considerando che, allo stadio attuale, ogni Stato membro disciplina la fornitura di servizi di telecomunicazione secondo concezioni proprie; che persino la definizione di alcuni servizi differisce da uno Stato membro all'altro; che possono risultarne distorsioni di concorrenza tali da rendere più difficile per gli operatori economici l'offerta di servizi di telecomunicazioni transfrontalieri; che, per questo motivo, il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988, ha ritenuto che uno degli obiettivi della politica delle telecomunicazioni è la creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni, attraverso una rapida definizione, in base a direttive del Consiglio, delle condizioni tecniche, delle condizioni di utilizzazione e dei principi tariffari per la fornitura di una rete aperta (ONP); che la Commissione ha presentato a tal fine una proposta al Consiglio; che l'armonizzazione delle condizioni d'accesso non è tuttavia lo strumento più adatto ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti da violazioni di norme del trattato; che la Commissione ha il dovere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato in modo efficace e globale;

33. considerando che ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3 la Commissione ha doveri e competenze chiaramente definiti riguardo alla vigilanza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e le imprese alle quali essi hanno concesso diritti esclusivi o speciali e, in particolare, in materia di eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, in materia di discriminazione fra cittadini degli Stati membri e in materia di concorrenza; che, è indispensabile un approccio globale per porre termine alle infrazioni che persistono in taluni Stati membri e per dare indicazioni chiare agli Stati membri che riesaminano la loro normativa onde evitare nuove infrazioni; che, di conseguenza, una direttiva in forza dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato costituisce lo strumento più appropriato per pervenire a tale risultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
- «Organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
- «diritti esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;
- «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, regolamentare e amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica
- limita, a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o
- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- «rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni usata tra l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- «servizio pubblico di telecomunicazioni», un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.
- «servizi di telecomunicazioni», i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni;
- «reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite», un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
- «servizi di rete via satellite», l'impianto e l'esercizio di stazioni terrestri per collegamento via satellite; i servizi in oggetto consistono perlomeno nella realizzazione di comunicazioni con il segmento spaziale ("collegamento ascendente") mediante stazioni terrestri per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrestri ("collegamento discendente");
- «servizi di comunicazione via satellite», i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
- «servizi via satellite», la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e/o di servizi di rete via satellite;
- «servizi di comunicazioni mobili e personali», i servizi, ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
- «sistemi di comunicazioni mobili e personali», i sistemi costituiti dall'installazione e della gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;
- «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
- «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri.
La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;
- «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico come servizio distinto del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, I'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.
- «reti televisive via cavo», qualsiasi infrastruttura terrestre ammessa dallo Stato membro per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le norme specifiche stabilite dagli Stati membri, in conformità con il diritto comunitario, sulla distribuzione di programmi audiovisivi destinati al grande pubblico e sul contenuto di tali programmi.
- «rete di telecomunicazioni», le apparecchiature di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- «interconnessione», il collegamento fisico e logico delle infrastrutture di telecomunicazioni degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso organismo o di un altro o di accedere ai servizi prestati da organismi terzi;

Articolo 2

1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure che concedono:
a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi, o
b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare i servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di installare o fornire le reti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali ed esclusivi fino al 1º gennaio 1998 per la telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 quater e dell'articolo 4, terzo comma.
Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1º luglio 1996 siano eliminate tutte le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale via reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture messe a disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione entro la stessa data.
Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di cui all'articolo 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono beneficiare, su richiesta, di un ulteriore periodo di transizione massimo di due anni sempreché sia necessario al fine di realizzare gli indispensabili adattamenti strutturali. Detta richiesta deve comprendere una descrizione analitica degli adattamenti programmati ed un'accurata valutazione del calendario previsto per la loro esecuzione. Le informazioni fornite devono essere disponibili, a richiesta, per tutti gli interessati tenendo conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti d'affari.

3. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o l'installazione o fornitura di reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad autorizzazione generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, che gli eventuali dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.
La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le licenze, le autorizzazioni generali e le dichiarazioni unitamente alle relative condizioni.
Gli Stati membri informano la Commissione circa ogni progetto inteso ad istituire nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale e di dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.

Articolo 3

Per quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 10 gennaio 1997, anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di concessione di licenze o di dichiarazione intese al rispetto:
- delle esigenze fondamentali,
- delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,
- degli obblighi finanziari relativi al servizio universale, secondo il disposto dell'articolo 4 quater.
Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere requisiti volti a garantire l'accesso alle basi di dati degli utenti necessario per le informazioni degli elenchi telefonici universali.
Il complesso di tali condizioni costituisce un capitolato d'oneri di servizio pubblico oggettivo, non discriminatorio, proporzionale e trasparente.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle frequenze, e purché la limitazione rispetti il principio di proporzionalità.
Entro il 10 luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di concessione delle licenze e di dichiarazione adottate per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La Commissione accerta la compatibilità di detti progetti con le disposizioni del trattato, prima della loro applicazione.
Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito gli Stati membri aboliscono il capitolato d'oneri di servizio pubblico adottato. Essi possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di autorizzazione generale di cui all'articolo 2.

Articolo 3 bis

Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2, secondo comma, gli Stati membri, nell'indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue:
i) le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3;
ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare, impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in base ad esigenze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze disponibili e giustificati alla luce del principio di proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono prendere in considerazione le condizioni di servizio pubblico in forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3, purché venga prescelta la soluzione meno restrittiva della concorrenza. Le condizioni principali connesse con le regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze accordate.
Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3 quater non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni, o ad organismi a questi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non godano o non godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle licenze.

Articolo 3 ter

La designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata.
Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su richiesta, il piano di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli regolari opportunamente stabiliti.
Anteriormente al 10 luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numero adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. Essi assicurano che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in particolare sulla base di domande individuali.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri provvedono affinché sia rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nella licenza o autorizzazione.

Articolo 3 quinquies

Fatta salva la futura armonizzazione delle norme di interconnessione nazionali nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché sia consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse. A tal fine le restrizioni relative all'interconnessione devono essere rimosse.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili per il pubblico abbiano il diritto di collegare il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni. A tal fine, gli Stati membri devono garantire l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni nell'ambito delle licenze per i servizi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità. Essi provvedono affinché, in caso di ricorso, sia concesso alle autorità nazionali di regolamentazione il libero accesso agli accordi di interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su richiesta.

Articolo 4

Fino a quando conservano diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni che regolano l'accesso alle reti.
Essi provvedono in particolare a che gli operatori che ne fanno domanda possano ottenere circuiti affittati entro un termine ragionevole e che l'uso di questi ultimi non sia oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle che sono giustificate in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.
Inoltre gli Stati membri:
- eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale;
- provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte dei gestori di queste ultime.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo.
In occasione di ogni aumento delle tariffe applicabili ai circuiti affittati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi che consentono di valutarne il fondamento.

Articolo 4 bis

1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commutata di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti sulla base di condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti ed in conformità di criteri oggettivi.

2. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché gli organismi di telecomunicazioni pubblichino entro il 10 luglio 1997 le condizioni per l'interconnessione con i componenti funzionali di base del loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti pubbliche commutate di telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato.

3. Gli Stati membri non impediscono agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni, su loro richiesta, di negoziare accordi di interconnessione con organismi di telecomunicazioni per accedere alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni in relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado di rispondere alle loro esigenze specifiche.
Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una delle parti ed entro un termine ragionevole, una decisione motivata onde stabilire le necessarie condizioni finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale interconnessione, lasciando impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di contabilità applicato nei confronti degli organismi di telecomunicazioni riguardo alla fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazione identifichi gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano per un periodo di cinque anni dalla data di abolizione effettiva dei diritti speciali e/o esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione anteriormente alla fine di tale periodo.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi.

Articolo 4 quater

Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:
a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;
b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità.
Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del trattato.
Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 10 gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.
Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la Commissione si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate.
Inoltre, entro il 10 gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione esistente negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.
Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono a che vengano pubblicate, entro il 31 dicembre 1990, le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili in materia.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE, ogni progetto elaborato al riguardo.

Articolo 6

Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di telecomunicazioni, gli Stati membri provvedono ad abrogare le restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per garantire il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali.
Fatte salve le norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio per la fornitura di una rete aperta, gli Stati membri provvedono a che fra prestatori di servizi, compresi gli organismi di telecomunicazioni, non sussista alcuna discriminazione concludente le condizioni di utilizzazione e le tariffe praticate.
Gli Stati membri procedono affinché, nell'imporre ai fornitori dei servizi eventuali canoni nell'ambito di regimi di autorizzazione, questi si basino su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
I canoni e i criteri sui quali essi si basano, nonché eventuali modificazioni, sono pubblicati in forme atte a rendere facilmente accusabili le relative informazioni.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, e in seguito nel caso di modificazioni, le modalità in base alle quali le suddette informazioni vengono rese accessibili. La Commissione provvede regolarmente a pubblicare gli estremi delle notificazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati per conformarsi alle disposizioni del presente articolo.
Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per i collegamenti via satellite da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento spaziale.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1° luglio 1991, il rilascio delle autorizzazioni di gestione, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze e dei numeri nonché la vigilanza delle condizioni di utilizzazione siano effettuati da un ente indipendente dagli organismi di telecomunicazioni.
Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati a tal fine.

Articolo 8

Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni gli Stati membri garantiscono almeno che, laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di telefonia vocale e/o reti ed altre attività, non appena raggiungano un fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni di cui trattasi.

Articolo 9

Per il 10 gennaio 1998 la Commissione procede ad una valutazione generale della situazione per quanto riguarda le residue restrizioni all'uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura di capacità televisive via cavo.

Articolo 10

Nel corso del 1992, la Commissione procederà ad una valutazione globale della situazione del settore dei servizi di telecomunicazioni con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva.
Nel corso del 1994 la Commissione valuterà gli effetti delle misure di cui all'articolo 3 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche a tale articolo, segnatamente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo degli scambi nella Comunità.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.