Direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991
Tutela
giuridica dei programmi per elaboratore
Articolo 1 - Oggetto della
tutela
1. Conformemente alle
disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per
elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della
convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini
della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore"
comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi della
presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma
per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un
programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non
sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.
3. Un programma per
elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione
intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi
in considerazione altri criteri.
Articolo 2 - Titolarità dei
programmi
1. L'autore di un programma
per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha
creato il programma o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta,
la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.
Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la
persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è
ritenuto l'autore.
2. Allorché un programma
per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse
sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.
3. Qualora i programmi siano
creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio
esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni
contrattuali contrarie.
Articolo 3 - Beneficiari
della tutela
La tutela è riconosciuta a
tutte le persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla
legislazione nazionale sul diritto di autore applicata alle opere letterarie.
Articolo 4 - Attività
riservate
Fatte salve le disposizioni
degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo
2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione,
permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con
qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come
il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali
operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del
diritto;
b) la traduzione,
l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per
elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i
diritti della persona che modifica il programma;
c) qualsiasi forma di
distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma
nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità,
ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di
una copia dello stesso.
Articolo 5 - Deroghe relative
alle attività riservate
1. Salvo disposizioni
contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del
diritto gli atti indicati nell'articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti
sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua
destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di
errori.
2. Il contratto non può
impedire che una persona abilitata ad usare il programma faccia una copia di
riserva qualora tale uso lo richieda.
3. La persona che ha il
diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne
l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su
cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che ha il diritto di effettuare.
Articolo 6 - Decompilazione
1. Per gli atti di
riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo
4, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti
qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia
indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato
autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) tali atti siano eseguiti
dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una
copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
b) le informazioni
necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e
rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a) e
c) gli atti in questione
siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità.
2. Le disposizioni del
paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua
applicazione:
a) siano utilizzate a fini
diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
b) siano comunicate a terzi,
fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
c) siano utilizzate per lo
sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente
simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di
autore.
3. Conformemente alla
Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le
disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale
impiego del programma.
Articolo 7 - Misure speciali
di tutela
1. Fatte salve le
disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono,
conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti
della persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti lettere a), b) e
c):
a) ogni atto di messa in
circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia
o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
b) la detenzione a scopo
commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia
o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;
c) ogni atto di messa in
circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente
inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi
tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma.
2. Ogni copia illecita di un
programma per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla
legislazione dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri possono
prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo contemplato dal paragrafo 1, lettera
c).
Articolo 8 - Durata della
tutela
1. La tutela è riconosciuta
per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte o dopo la
morte dell'ultimo autore sopravvissuto; qualora il programma per elaboratore sia
un'opera anonima o pseudonima, o qualora una persona giuridica sia considerata
autrice del programma dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 2,
paragrafo 1, la durata della tutela è di cinquant'anni a decorrere dalla data
alla quale il programma per elaboratore è stato per la prima volta messo
legittimamente a disposizione del pubblico. La durata della tutela ha inizio il
1o gennaio dell'anno successivo agli eventi sopra citati.
2. Gli Stati membri che
prevedono già un periodo di tutela superiore a quello previsto dal paragrafo 1
hanno la facoltà di mantenere il loro termine attuale finché il periodo di
tutela per le opere protette da diritto d'autore non sia armonizzato in modo più
generale dalla normativa comunitaria.
Articolo 9 - Applicazione
continuata di altre disposizioni giuridiche
1. Le disposizioni della
presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni
giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali,
concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano
semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi
disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui
all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è nulla.
2. Le disposizioni della
presente direttiva si applicano anche ai programmi creati prima del 1o gennaio
1993, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data.
Articolo 10 - Disposizioni
finali
1. Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993. Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
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