Proposta di
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione
(9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD))
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 [1],
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione
di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza del
mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al
raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha
sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e
flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione
in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno
dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati
importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo.
Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in
questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la
commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo
sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro
libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali
del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà
intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di
diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un
elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà
notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle
infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore
competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di
contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale,
numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e
favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della
creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari
nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si
dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui
diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le
nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa
già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere
alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di
protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e
prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano,
determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza
normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più
significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che
ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della
proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi
ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in
materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala
per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore
e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato
per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere
modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti
connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo
a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e
l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e dovrebbero
essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici,
mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono
negativamente sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell'informazione
richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e
servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe
prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti
sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce
alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori,
interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria
e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà
intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli
interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo
delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione.
Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni
fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su
richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata
protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la
disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli
investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla
creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di
preservare l'autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e
delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto
il profilo culturale.
L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti
culturali nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle
misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad
assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza
fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, l'applicazione
dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura
proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso
alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e
d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996
all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d'autore"
e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla
protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni
fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione
internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto
riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital
agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello
mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato
i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente
direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore
e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la
pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è
trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio
elettronico"), che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici
riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi quelli
riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere
attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva
sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro
armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti
importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le
regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è
necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti
raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per
ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei
diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base
al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione
di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato
WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo
di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle
direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE, 92/100/CEE,
93/83/CEE, 93/98/CEE e 96/9/CE [2], e sviluppa detti principi e regole e li
integra nella prospettiva della società dell'informazione. Le disposizioni
della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette
direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal
diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto
dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per
garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non
proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa
in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore
applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere
inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico
non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe
comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico,
su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo
3, paragrafo 2 andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale
materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno
origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al
grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere
protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi,
prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere
chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto
esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore
e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su
richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal
fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da
essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei
servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale
parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno
incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la
remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad
effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi
della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva
include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera
incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale
di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale
oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di
vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con
il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti
di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE.
Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate
le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui
al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di
servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una
copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un
utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo
stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di
opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente
dal caso dei CD- ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è
incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio
"on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad
autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti,
ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle
disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore
e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli
degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione
esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla
luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e
limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul
funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei
diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore
sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle
attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato
interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più
uniforme.
Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro
impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e
limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al
pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al
diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni
giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il
funzionamento del mercato
interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali
eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame
futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione
per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni
transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico effettuato all'unico scopo di consentire la
trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Gli atti di
riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico
distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include
atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie
"cache", compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento
dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le
informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal
titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune
eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo
didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e
gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso
da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in
procedimenti amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero
ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso
delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le
modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto
delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale
pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in
questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra
forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, Ciò non può
comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso
deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure
tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune
situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non
può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche
allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni
che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove
previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere
la facoltà di prevedere un'eccezione, o una limitazione in relazione alla
reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una
limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di
materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si
potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di
sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio
subito.
Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul
funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la
riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo
della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali
potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza
economica.
Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia
privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi
aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione
relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto
gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla
riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando
siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o
limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la
loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a
favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le
biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli
archivi. Tale eccezione dovrebbe pero' essere limitata a determinati casi
specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione
non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura
"on- line" di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva
non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al
diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni
pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva 92/100/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione
di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo
equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni
effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel
senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone che operano
per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione
radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche
non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza,
la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere
determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i
mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i
fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune
misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap
che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella
presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi
internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in
modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o
da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o
materiali protetti.
L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri
deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto
economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico.
È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba
essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e
materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, non
dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte
ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita
dalla legislazione nazionale.
(46) I ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a
risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli
Stati membri, nell'ambito del comitato di contatto, effettuare uno studio
volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie
relative al diritto d'autore e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso
a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare
del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle
banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere
possibile o a facilitare l'elusione dalla protezione tecnica offerta da tali
misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare
il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione
giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche e
contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure
tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del
diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche
dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature
elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non
implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti
o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti,
componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale
protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e
non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità
commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della
protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un
ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica l'applicazione
delle disposizioni nazionali che possono vietare il possesso privato di
dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni
specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare
essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in
relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta
direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo
di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per l'esecuzione
degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo
6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a
stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per
elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza
pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o la
sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di
misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione
di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma
della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate
eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un
congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli
Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari
forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per
fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo.
Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare,
anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure
tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di
tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso
privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati
membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie per
realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure
volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non
siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri
possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni
o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie prese
dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, come pure
le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di
misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad
uso privato previste dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui
a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione
tra diverse condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come
il controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente
alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero
godere di tutela giuridica.
(52 bis) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente
sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta ("on-demand"
), in modo tale che il pubblico possa accedere alle opere o ad altri materiali
dal luogo e nel momento scelti individualmente. Laddove i servizi siano regolati
da accordi contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo
4, non si applicano. Le altre forme di uso non interattivo "on-line"
rimangono soggette a quelle disposizioni.
(53) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione
internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri
materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei
collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare
luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità.
Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei
diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di
sistemi globali.
(54) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in
particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti
di identificare meglio l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera
o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e
sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro materiale protetto, così
da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero
incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o altri materiali
protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione,
oltre alle informazioni di cui sopra.
(55) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o
alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte
sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere
per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione
tali informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero
ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una
protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
(56) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della
loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati
personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di
singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento
"on-line". Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle
loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come
previsto dalla direttiva 95/46/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.(57)
Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci
contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente
direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione
dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni.
Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere
la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se
necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della
violazione.
(58) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono
essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi
siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività
illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a
disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di
chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta
violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.
Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario
siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità
relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto
nazionale degli Stati membri.
(59) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione
delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la
proprietà industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso
ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che
possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
60) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e
i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere
modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore
e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare
riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e
non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale;c) diritto d'autore e
diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla
ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale
e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via
cavo o via satellite.
Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di
mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,
delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza
filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale
e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come
indicato nel presente articolo.
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle loro
opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo
altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia
effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Articolo 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli
atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e
essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
consentire
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al
diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di
tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta
eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per
uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti a condizione che i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri
materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al
pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun
vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;d) le registrazioni
effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i
loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste
registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un
eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o
prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al
diritto di riproduzione di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso
didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità
accertata, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di
quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché
l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si
limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a
disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica,
politica o religiosa di opera radiotelevisive o di altri materiali dello stesso
carattere, se tale utilizzo non é espressamente riservato, sempreché si
indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle
opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si
indichi, salvo in caso d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome
dell'autore;d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di
rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già
messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto
giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte
al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie
ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una
vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione
dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche; l)
quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di
attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un
disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a
disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al
paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro
collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui
la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse
riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione
delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre
eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al
diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di
distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dalla scopo
della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Articolo 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione
di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la
fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la
pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di
attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la
finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure
tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si
intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso
del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o
altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o
del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o
dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le
misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso
dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite
l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione,
quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera
o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che
realizza l'obiettivo di protezione. 4. In deroga alla tutela giuridica di cui
al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi
accordi fra titolari e altri parti interessate, gli Stati membri prendono
provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del
beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale
in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo
5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella
misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il
beneficiario abbia accesso legale all'opera o materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del
beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità dell'articolo
5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la
riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione
o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell'articolo
5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai titolari di
adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente
alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in
attuazione di accordi volontari, e le misure tecnologiche attuate in
applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della
protezione giuridica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di cui al primo e
secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali
a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente
alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali
dal luogo e nel momento scelti individualmente. Quando il presente articolo si
applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo
si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro
chiunque compia consapevolmente senza diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della
direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne
diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali
atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole,
che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di
diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto d'autore
sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime dei
diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei
diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente
direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della
direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o
qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di
altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali
informazioni. La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno
qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella
comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui
alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III
della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le
violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e
adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni
e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari
dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata
sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un
provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine
della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo
6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un
provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano
utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.
Articolo 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di
utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici,
accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione
dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale,
le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto
della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Articolo 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e
agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del ... (Due
anni dall'entrata in vigore della presenta direttiva), sono tutelati dalla
legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti
connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva
o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti
acquisiti prima del ... (... (Due anni dall'entrata in vigore della presenta
direttiva)
Articolo 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue: a) l'articolo 7 è
abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le
limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non
arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei
diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali
protetti."
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni
dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente
pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della
prima pubblicazione.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni
lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico
durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima
comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente
paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva
2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione,
i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla data del ...
(Due anni dall'entrata in vigore della presenta direttiva), il presente
paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Entro il ... (Quattro anni dall'entrata in vigore della presenta
direttiva), e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione
della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in
base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione
degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel caso
dell'articolo 6 essa esamina in particolare se tale articolo offra un livello
sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci misure tecnologiche abbia
ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla legge. In particolare per
garantire il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo
14 del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica
della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non
pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante
della Commissione e si riunisce su iniziativa del Presidente, o su richiesta
della delegazione di uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione
della presente direttiva; a bis) esaminare l'impatto della direttiva sul
funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà; b)
facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione
e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali,
culturali e tecnologici;
c) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e
degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure
tecnologiche.
Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al (18 mesi dall'entrata in vigore della presente
direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |