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Direttiva 97/13/CE

Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

1. considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato, la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1993, del 7 aprile 1995, e del 19 maggio 1995 hanno sostenuto il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1. gennaio 1998, con un periodo di transizione per taluni Stati membri;

2. considerando che la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1995 sulla consultazione relativa al Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi generali a livello comunitario per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenza individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, non discriminatori e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni riconosce che la definizione, secondo il principio di sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali negli Stati membri, basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati, rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nell'Unione; che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste per la fornitura dei servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di telecomunicazione;

3. considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi, le numerazioni e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

4. considerando che le condizioni delle autorizzazioni sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe rispettare, essere compatibile e coerente con i principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi così come l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che, pertanto, i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali dovrebbero essere il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la prestazione di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o la gestione delle reti di telecomunicazione non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, a un sistema di autorizzazione;

5. considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, come parte dello sviluppo della società dell'informazione;

6. considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti categorie di autorizzazioni; che ciò non dovrebbe impedire alle imprese, di determinare il tipo di servizi o reti di telecomunicazione che desiderano fornire, nel rispetto dei pertinenti obblighi normativi;

7. considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazione a livello comunitario si dovrebbe accordare la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con diritti e obblighi richiedenti licenze individuali per gli elementi non opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;

8. considerando che le autorizzazioni generali consentono la fornitura d'un servizio e la creazione e/o la gestione di una rete senza che sia necessaria una decisione esplicita da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale; che tali autorizzazioni generali possono assumere la forma di una serie di condizioni specifiche precedentemente definite in modo generale, ad esempio licenze per categoria, o di normativa generale che può consentire la fornitura del servizio e la creazione e/o la gestione della rete in questione;

9. considerando che gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a determinate condizioni, per assicurare il rispetto di esigenze fondamentali; che gli Stati membri possono, inoltre, imporre altre condizioni secondo l'allegato della presente direttiva;

10. considerando che le condizioni cui sono subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio che ne è oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore della fornitura di una rete aperta;

11. considerando che l'armonizzazione delle procedure relative al rilascio di autorizzazioni e delle condizioni di tali autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazione nella Comunità;

12. considerando che la corresponsione di diritti o oneri imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti;

13. considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri non possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione, se non nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ovvero per il tempo necessario per rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria;

14. considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazione pubblica in virtù della loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa è definito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni al fine di assicurare l'interoperabilità e l'universalità dei servizi mediante l'applicazione dei principi della fornitura e di una rete aperta (ONP), (in appresso denominata la "direttiva sull'interconnessione");

15. considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando, tra l'altro, il completamento del servizio universale, in particolare nelle zone isolate, periferiche e senza sbocchi e nelle isole; che pertanto gli Stati membri dovrebbero poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali che esigano la prestazione di un servizio universale; che l'obbligo di contribuire al finanziamento di un servizio universale non giustifica, di per sé, l'imposizione di licenze individuali;

16. considerando che, per agevolare la concessione di licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati membri e per agevolare le procedure di notifica nel corso di autorizzazioni generali, dovrebbe essere istituito un sistema di "sportello unico";

17. considerando che le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero cercare, ove possibile, nell'ambito della procedura di sportello unico, di ridurre i tempi necessari per prendere una decisione sul rilascio di licenze individuali per talune categorie di servizi in risposta ai bisogni commerciali;

18. considerando che la "procedura di sportello unico" dovrebbe essere applicata senza pregiudicare le disposizioni nazionali relative alla lingua utilizzata nelle pertinenti procedure;

19. considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione delle procedure; che potrebbe essere opportuna un'ulteriore armonizzazione per conseguire un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere valutata nella relazione che la Commissione predispone;

20. considerando che i sistemi di autorizzazione dovrebbero tener conto della creazione delle reti di telecomunicazione transeuropee come previsto nel titolo XII del trattato; che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero far sì che le proprie autorità nazionali di regolamentazione coordinino, ove possibile, le loro procedure di autorizzazione su richiesta di un'impresa che intende fornire un servizio di telecomunicazione o creare e gestire una rete di telecomunicazione in più di uno Stato membro;

21. considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godervi di un trattamento simile a quello che il contesto comunitario riserva alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza, oppure effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;

22. considerando che dovrebbe essere istituito un comitato che assista la Commissione;

23. considerando che, da un lato, è necessario, a causa della particolare sensibilità commerciale delle informazioni che possono essere ottenute dalle autorità di regolamentazione nazionali nel corso del rilascio, della gestione, del controllo e dell'applicazione delle licenze, istituire principi comuni applicabili a tali autorità in materia di riservatezza; che, dall'altro, in questo campo i membri delle Istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e in particolare dell'articolo 214 del trattato, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese, i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi;

24. considerando che l'applicazione della presente direttiva deve essere riesaminata a tempo debito alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di "sportello unico"; previste dalla presente direttiva;

25. considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo, l'adozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e reti di telecomunicazione in tutta la Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare tale contesto comune, in particolare attraverso le proprie autorità di regolamentazione nazionali;

26. considerando che la presente direttiva si applica sia alle autorizzazioni esistenti che a quelle future; che talune licenze sono state concesse per periodi che vanno al di là del 1° gennaio 1999; che eventuali clausole contenute in tali autorizzazioni contrarie alla normativa comunitaria, in particolare quelle che conferiscono ai licenziatari diritti speciali o esclusivi, non sono più, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in vigore a decorrere dalla data indicata nelle pertinenti disposizioni comunitarie; che, per quanto riguarda altri diritti che non ledono gli interessi di altre imprese soggette alla normativa comunitaria, gli Stati membri potrebbero estenderne la validità al fine di evitare domande di risarcimento;

27. considerando che, in linea di massima, gli obblighi contenuti in autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva che non fossero stati allineati alle disposizioni di quest'ultima per il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere inefficaci; che, a richiesta, la Commissione può concedere agli Stati membri il differimento di tale data; hanno adottato la seguente direttiva:

Sezione I
Campo di applicazione, definizione e principi

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. La presente direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni e le condizioni ad esse relative, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, ivi comprese le autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti di telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi.

2. La direttiva fa salve le norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico, e il contenuto di tali programmi. Essa lascia inoltre impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri relative alla difesa e quelle per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a. "Autorizzazione" ogni permesso che sancisca diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e consenta alle imprese di fornire servizi di telecomunicazione e, se del caso, creare e/o gestire reti di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazioni generali" o di "licenze individuali", secondo le definizioni in appresso: "autorizzazione generale" un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia disciplinata da una "licenza per categoria" o da una "normativa generale", e che preveda o meno una registrazione, non obbliga le imprese interessate ad ottenere una decisione esplicita da parte delle autorità di regolamentazione nazionali per poter esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione; licenza individuale: un'autorizzazione concessa da un'autorità di regolamentazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, se del caso oltre all'autorizzazione generale, così che tale impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi senza la previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale.

b. Autorità di regolamentazione nazionale: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, incaricato da uno Stato membro di elaborare le autorizzazioni e di verificarne il rispetto.

c. Procedura di "sportello unico": sistema procedurale che agevola l'ottenimento di licenze individuali ovvero, nel caso delle autorizzazioni generali e se necessario, la notifica a più autorità di regolamentazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.

d. Esigenze fondamentali: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua integrità e, in casi giustificati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e la pianificazione urbana e del territorio, nonché l'uso effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la tutela della vita privata.

2. Si applicano, ove pertinenti, le altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision ONP), e alla direttiva sull'interconnessione alla presente direttiva.

Art. 3
(Principi relativi alle autorizzazioni)

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.

3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della sezione III.

4. Nella formulazione e applicazione dei loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri agevolano la fornitura dei servizi di telecomunicazione tra gli Stati membri.

Sezione II
Autorizzazioni generali

Art. 4
(Condizioni relative alle autorizzazioni generali)

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell'allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e 3.

2. Gli Stati membri si accertano che le condizioni imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione.

3. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri rendono debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

Art. 5
(Procedure relative alle autorizzazioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di telecomunicazione.

2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode di un'autorizzazione generale notifichi all'autorità di regolamentazione nazionale la propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un periodo di attesa a decorrere dalle ricezione formale di tutte le informazioni richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.

3. Se l'impresa beneficiaria di un'autorizzazione generale non si conforma alle condizioni imposte dall'autorizzazione generale a norma dell'articolo 4, l'autorità di regolamentazione nazionale può comunicare all'impresa che questa non ha diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e/o imporre a tale impresa, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'autorità di regolamentazione nazionale offre al contempo all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni entro un mese a decorrere all'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale. Se l'impresa in oggetto rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione, indicandone le motivazioni. Se l'impresa in oggetto non ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria decisione, indicandone le motivazioni. La decisione è notificata all'impresa entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

4. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione.

Art. 6
(Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali)

Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.

Sezione III
Licenze individuali

Art. 7
(Ambito di applicazione)

1. Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti scopi:

a. per permettere al titolare della licenza l'accesso a frequenze radio o a numerazioni;

b. per concedere al titolare della licenza diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;

c. per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi che impongono al titolare della licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;

d. per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale aperti al pubblico, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

Art. 8
(Condizioni relative alle licenze individuali)

1. Le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono elencate nell'allegato, punti 2 e 4. Le condizioni possono essere connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza, come definita all'articolo 7.

2. Gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali, imponendo le condizioni stabilite nell'allegato alla licenza individuale. I diritti attribuiti in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni ad essa relative non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale, tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e/o al controllo di una quota di mercato significativa ovvero per tener conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

3. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri si assicurano che le condizioni delle licenze individuali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato, nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

4. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati membri rendono nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste.

Art. 9
(Procedure per la concessione di licenze individuali)

1. Lo Stato membro che concede licenze individuali fa sì che le informazioni sulle procedure relative alle licenze individuali siano pubblicate in modo opportuno affinché siano agevolmente accessibili nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato, nonché Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione di tale informazione.

2. Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali: o lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, o stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolare, nel caso delle procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, ogni impresa che osserva le condizioni decise e pubblicate dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ha titolo a ottenere una licenza individuale. Tuttavia, qualora un'impresa che domanda una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta ragionevolmente a dare al fine di dimostrare che osserva le condizioni stabilite secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di regolamentazione nazionale può rifiutare di concedere la licenza individuale.

4. Se il titolare di una licenza individuale non osserva una delle condizioni indicate nella licenza secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'Autorità di regolamentazione nazionale può revocare, modificare o sospendere la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantirne l'osservanza. L'Autorità di regolamentazione nazionale offre, nel contempo, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, nei quali l'autorità di regolamentazione può adottare immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle eventuali violazioni, entro un mese a decorrere dal proprio intervento. Se l'impresa rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dall'intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione motivandola. Se l'impresa non ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale entro due mesi dal suo intervento iniziale conferma, motivandola, la propria decisione. La decisione è notificata all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

5. Nel caso di interferenze dannose tra una rete di telecomunicazione che utilizza frequenze radio e altri sistemi tecnici, l'autorità di regolamentazione nazionale può prendere immediate iniziative per ovviare al problema. In tal caso si dà successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista e per proporre rimedi all'interferenza dannosa.

6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione o revocano, modificano o sospendono una licenza individuale, informano l'impresa interessata delle ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura appropriata di ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

Art. 10
(Limitazione del numero delle licenze individuali)

1. Gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o la gestione di un'infrastruttura di telecomunicazione solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o, per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria.

2. Uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse, a norma del paragrafo 1 tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza; permette alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista nelle limitazioni; pubblica, motivandola, la decisione di limitare il numero di licenze individuali; riesamina le limitazioni a intervalli di tempo ragionevoli; sollecita la presentazione di domande di licenze.

3. Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni sui criteri di selezione siano pubblicate anticipatamente in maniera appropriata, perché siano facilmente accessibili. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

4. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e invita alla presentazione di ulteriori domande di licenze.

Art. 11
(Diritti e oneri per le licenze individuali)

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.

2. In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l'uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.

Sezione IV
Prestazione di servizi di telecomunicazione in tutta la comunità

Art. 12
(Armonizzazione)

1. Ogni qualvolta ciò sia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali e le procedure per la concessione di queste ultime. L'armonizzazione delle condizioni e procedure è intesa ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, punti 1, 2 e 3. L'armonizzazione è inoltre intesa ad istituire un complesso equilibrato di diritti e di obblighi per le imprese titolari delle autorizzazioni.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, conferisce mandati alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), al Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA), al CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC), o ad altri organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare e stabilisce un calendario per l'elaborazione delle condizioni e delle procedure armonizzate.

3. Alla luce dei lavori svolti in base al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 7, è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 17, una decisione in cui viene dichiarato che si applica l'autorizzazione generale armonizzata.

Art. 13
(Procedura di sportello unico)

1. Se del caso e in collaborazione con la CEPT/ECTRA e il CEPT/ERC, la Commissione prende le misure necessarie per l'istituzione di una procedura di sportello unico per la concessione delle licenze individuali e, nel caso delle autorizzazioni generali, per le procedure di notifica, comprese le opportune modalità di amministrazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17. Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono pubblicate le informazioni relative alla procedura di sportello unico. 2. La procedura di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:

a. essa è aperta a tutte le imprese che intendono fornire servizi di telecomunicazioni nella Comunità;

b. è possibile presentare domande e notifiche, e sono designati uno o più organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o le notifiche;

c. nel caso delle licenze individuali, gli organismi presso i quali sono state presentate le domande inoltrano le stesse alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione formale. Nel caso delle autorizzazioni generali, gli organismi presso i quali sono state presentate le notifiche inoltrano le stesse alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro due giorni lavorativi dalla ricezione formale;

d. nel caso delle licenze individuali, le autorità di regolamentazione nazionali decidono in merito alla concessione di tale licenza entro il limite temporale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, entro una settimana dall'adozione notificano la decisione al richiedente e all'organismo presso il quale è stata presentata la domanda. Nel caso delle autorizzazioni generali, le autorità di regolamentazione nazionali osservano il limite temporale di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

e. l'articolo 9 e l'articolo 5 si applicano rispettivamente alle domande di licenze individuali e alle notifiche introdotte con la procedura di sportello unico;

f. gli organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o le notifiche sottopongo alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento della procedura di sportello unico, contenente le informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni sollevate riguardo alle notifiche;

g. gli organismi che partecipano alla procedura di sportello unico si impegnano a rispettare il livello di riservatezza di cui all'articolo 20.

Sezione V
Comitato per il rilascio delle licenze

Art. 14
(Istituzione del Comitato per il rilascio delle licenze)

La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il Comitato è denominato comitato delle licenze (in appresso denominato: "il Comitato").

Art. 15
(Scambio di informazioni)

Se necessario, la Commissione informa il Comitato sui risultati di regolari consultazioni con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori, i fornitori di servizi e i sindacati. Inoltre, il Comitato, alla luce della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi di telecomunicazione.

Art. 16
(Procedura del Comitato n. I)

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Art. 17
(Procedura del Comitato n. II)

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Sezione VI
Disposizioni generali e finali

Art. 18
(Paesi terzi)

1. Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, de iure o de facto, da organizzazioni comunitarie per ottenere le autorizzazioni e per svolgere la propria attività sulla base di tali autorizzazioni nei paesi terzi che siano state segnalate loro.

2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere diritti comparabili per le organizzazioni comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

Art. 19
(Nuovi servizi)

Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie che consentano all'impresa di iniziare a fornire il servizio o rigettano la domanda e informano l'impresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli Stati membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso a un'istituzione indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale contro i rifiuti ad adottare condizioni transitorie o definitive, contro i rigetti delle domande o contro i rifiuti a consentire la fornitura del servizio senza autorizzazione.

Art. 20
(Riservatezza)

1. Le autorità di regolamentazione nazionali non divulgano le informazioni coperte da segreto d'ufficio, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o agli elementi che compongono i costi.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di regolamentazione nazionali di procedere alla divulgazione qualora sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti ma, in tal caso, tale divulgazione deve essere proporzionata e prendere in considerazione i legittimi interessi delle imprese quanto alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione delle licenze che non includono informazioni di natura riservata.

Art. 21
(Notificazione)

1. Oltre a quelle già richieste ai sensi della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni: nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi competenti a rilasciare le autorizzazioni nazionali; informazioni sui sistemi di autorizzazione nazionali.

2. Entro un mese dalla loro entrata in vigore, gli Stati membri notificano ogni eventuale modifica riguardante le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Art. 22
(Autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva)

1. Gli Stati membri adoperano tutte le energie necessarie affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si conformino alle disposizioni di quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1999.

2. Qualora l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva comporti modifiche delle condizioni delle autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono estendere la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva non conformi con la stessa data del 1° gennaio 1999 saranno inefficaci. Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere dalla Commissione, un differimento di tale data.

Art. 23
(Riesame)

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispone una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio e da corredare, se del caso, di nuove proposte legislative. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione all'armonizzazione delle procedure e al campo di applicazione delle licenze individuali, ad altri aspetti dell'armonizzazione e ai servizi e alle reti transeuropei. La relazione comprende altresì proposte intese a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 24
(Differimento)

Agli Stati membri cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione è concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e agli articoli 7, 9, 10 paragrafo 1, 12, 13 e 22. Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di avvalersene.

Art. 25
(Attuazione)

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 26
(Entrata in vigore)

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 27
(Destinatari)

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato
Eventuali condizioni delle autorizzazioni generali e finali

1. Le condizioni delle autorizzazioni devono essere conformi alle norme del trattato CE in materia di concorrenza.

2. Condizioni che possono essere associate a tutte le autorizzazioni, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.

2.1. Condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali.

2.2. Condizioni connesse alla fornitura d'informazioni ragionevolmente necessarie per verificare l'ottemperanza con le condizioni applicabili e a fini statistici.

2.3. Condizioni intese a prevenire comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le tariffe siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza.

2.4. Condizioni collegate all'uso efficace ed effettivo delle capacità di numerazione.

3. Condizioni specifiche possono essere associate alle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e di reti pubbliche di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.

3.1. Condizioni attinenti alla protezione degli utenti e degli abbonati, in particolare per quanto concerne: l'approvazione preliminare da parte delle autorità di regolamentazione nazionali dei contratti standard per abbonati, la fornitura di fatture dettagliate e accurate, la creazione di una procedura per dirimere le controversie, l'appropriata pubblicizzazione delle variazioni nelle condizioni di accesso, incluse tariffazione, qualità e disponibilità del servizio.

3.2. Contributo finanziario per la fornitura del servizio universale, conformemente alla normativa comunitaria.

3.3. Disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la fornitura dell'informazione di directory universale.

3.4. Fornitura dei servizi di emergenza.

3.5. Disposizioni speciali per le persone disabili.

3.6. Condizioni attinenti all'interconnessione delle reti e all'interoperabilità dei servizi conformemente alla direttiva sull'interconnessione e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

4. Condizioni specifiche che possono essere associate alle licenze individuali, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.

4.1. Condizioni specifiche legate all'attribuzione di diritti di numerazione (concordanza con gli schemi nazionali di numerazione).

4.2. Condizioni specifiche legate all'uso effettivo e all'efficace gestione di frequenze radio.

4.3. Esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese condizioni legate alla concessione dell'accesso a terreni pubblici o privati e condizioni legate all'ubicazione e all'uso comune delle strutture.

4.4. Durata massima, che non deve essere irragionevolmente breve, in particolare per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio o delle numerazioni o per concedere l'accesso a terreni pubblici o privati, fatte salve le altre disposizioni riguardanti il ritiro o la sospensione delle licenze.

4.5. Rispetto all'obbligo di fornire un servizio universale, conformemente alla direttiva sull'interconnessione e alla direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale.

4.6. Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'interconnessione per garantire l'interconnessione o il controllo di una notevole forza di mercato.

4.7. Condizioni relative alla proprietà, conformemente al diritto comunitario o agli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi.

4.8. Esigenze relative alla qualità, disponibilità e continuità del servizio o della rete, inclusa la competenza finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le disposizioni che fissano un periodo minimo di attività nonché, se del caso e conformemente al diritto comunitario, la fornitura obbligatoria di servizi o reti pubblici di telecomunicazione.

4.9. Condizioni specifiche per la fornitura di linee affittate a norma della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision ONP) alle linee affittate.

L'elenco delle condizioni lascia impregiudicate le altre eventuali condizioni giuridiche non specifiche del settore delle telecomunicazioni e le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine del pubblico.