Direttiva 97/13/CE
Disciplina comune in materia
di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di
telecomunicazioni
Il Parlamento Europeo e il
Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo
100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato
economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189
B del trattato,
1. considerando che la risoluzione del Consiglio
del 22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle
telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato, la
risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per
una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nonché le
risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1993, del 7 aprile 1995, e del
19 maggio 1995 hanno sostenuto il processo di completa liberalizzazione dei
servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1. gennaio 1998,
con un periodo di transizione per taluni Stati membri;
2. considerando che la comunicazione della
Commissione del 25 gennaio 1995 sulla consultazione relativa al Libro verde per
la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e le reti
televisive via cavo ha confermato la necessità di principi generali a livello
comunitario per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di
concessione di licenza individuali siano basati su criteri di proporzionalità e
siano aperti, non discriminatori e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio
del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le
telecomunicazioni riconosce che la definizione, secondo il principio di
sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di
licenze individuali negli Stati membri, basate su categorie di diritti e
obblighi bilanciati, rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare
nell'Unione; che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni
richieste per la fornitura dei servizi di telecomunicazione e per la creazione
e/o il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di
telecomunicazione;
3. considerando che si dovrebbe definire una
disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali
rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che,
secondo la normativa comunitaria e in particolare la direttiva 90/388/CEE della
Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto
unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori,
proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e
sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e
trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la
direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi,
le numerazioni e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere
completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina
comune;
4. considerando che le condizioni delle
autorizzazioni sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di interesse
pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, a norma degli
articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle
telecomunicazioni dovrebbe rispettare, essere compatibile e coerente con i
principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e
dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi
servizi così come l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che,
pertanto, i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali
dovrebbero essere il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto
delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati
a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la
prestazione di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o la gestione delle
reti di telecomunicazione non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore
della presente direttiva, a un sistema di autorizzazione;
5. considerando che la presente direttiva
contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel
mercato, come parte dello sviluppo della società dell'informazione;
6. considerando che gli Stati membri possono
definire e concedere differenti categorie di autorizzazioni; che ciò non
dovrebbe impedire alle imprese, di determinare il tipo di servizi o reti di
telecomunicazione che desiderano fornire, nel rispetto dei pertinenti obblighi
normativi;
7. considerando che per facilitare la prestazione
di servizi di telecomunicazione a livello comunitario si dovrebbe accordare la
precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o
che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con
diritti e obblighi richiedenti licenze individuali per gli elementi non
opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;
8. considerando che le autorizzazioni generali
consentono la fornitura d'un servizio e la creazione e/o la gestione di una
rete senza che sia necessaria una decisione esplicita da parte dell'autorità
di regolamentazione nazionale; che tali autorizzazioni generali possono assumere
la forma di una serie di condizioni specifiche precedentemente definite in modo
generale, ad esempio licenze per categoria, o di normativa generale che può
consentire la fornitura del servizio e la creazione e/o la gestione della rete
in questione;
9. considerando che gli Stati membri possono
subordinare le autorizzazioni a determinate condizioni, per assicurare il
rispetto di esigenze fondamentali; che gli Stati membri possono, inoltre,
imporre altre condizioni secondo l'allegato della presente direttiva;
10. considerando che le condizioni cui sono
subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in
rapporto al servizio che ne è oggetto, non discriminatorie, proporzionali e
trasparenti; che le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le
condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore
della fornitura di una rete aperta;
11. considerando che l'armonizzazione delle
procedure relative al rilascio di autorizzazioni e delle condizioni di tali
autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera prestazione dei
servizi di telecomunicazione nella Comunità;
12. considerando che la corresponsione di diritti
o oneri imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione
deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti;
13. considerando che i sistemi di licenze
individuali dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni
predefinite; che gli Stati membri non possono limitare il numero di licenze
individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione, se non nella
misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ovvero
per il tempo necessario per rendere disponibili numeri sufficienti secondo la
normativa comunitaria;
14. considerando che gli Stati membri dovrebbero
essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono
reti e servizi di telecomunicazione pubblica in virtù della loro posizione di
mercato; che il potere di mercato di un'impresa è definito dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni al fine di assicurare l'interoperabilità e l'universalità
dei servizi mediante l'applicazione dei principi della fornitura e di una rete
aperta (ONP), (in appresso denominata la "direttiva sull'interconnessione");
15. considerando che i servizi di
telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la
coesione sociale ed economica, agevolando, tra l'altro, il completamento del
servizio universale, in particolare nelle zone isolate, periferiche e senza
sbocchi e nelle isole; che pertanto gli Stati membri dovrebbero poter imporre
obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali
che esigano la prestazione di un servizio universale; che l'obbligo di
contribuire al finanziamento di un servizio universale non giustifica, di per
sé, l'imposizione di licenze individuali;
16. considerando che, per agevolare la
concessione di licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati
membri e per agevolare le procedure di notifica nel corso di autorizzazioni
generali, dovrebbe essere istituito un sistema di "sportello unico";
17. considerando che le autorità di
regolamentazione nazionali dovrebbero cercare, ove possibile, nell'ambito
della procedura di sportello unico, di ridurre i tempi necessari per prendere
una decisione sul rilascio di licenze individuali per talune categorie di
servizi in risposta ai bisogni commerciali;
18. considerando che la "procedura di
sportello unico" dovrebbe essere applicata senza pregiudicare le
disposizioni nazionali relative alla lingua utilizzata nelle pertinenti
procedure;
19. considerando che la presente direttiva
prevede già una certa armonizzazione delle procedure; che potrebbe essere
opportuna un'ulteriore armonizzazione per conseguire un mercato più integrato
delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere valutata nella
relazione che la Commissione predispone;
20. considerando che i sistemi di autorizzazione
dovrebbero tener conto della creazione delle reti di telecomunicazione
transeuropee come previsto nel titolo XII del trattato; che, a tal fine, gli
Stati membri dovrebbero far sì che le proprie autorità nazionali di
regolamentazione coordinino, ove possibile, le loro procedure di autorizzazione
su richiesta di un'impresa che intende fornire un servizio di
telecomunicazione o creare e gestire una rete di telecomunicazione in più di
uno Stato membro;
21. considerando che le imprese della Comunità
dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e
comparabile e godervi di un trattamento simile a quello che il contesto
comunitario riserva alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza,
oppure effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;
22. considerando che dovrebbe essere istituito un
comitato che assista la Commissione;
23. considerando che, da un lato, è necessario,
a causa della particolare sensibilità commerciale delle informazioni che
possono essere ottenute dalle autorità di regolamentazione nazionali nel corso
del rilascio, della gestione, del controllo e dell'applicazione delle licenze,
istituire principi comuni applicabili a tali autorità in materia di
riservatezza; che, dall'altro, in questo campo i membri delle Istituzioni
della Comunità, i membri dei comitati e i funzionari e agenti della Comunità
sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e in particolare dell'articolo
214 del trattato, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono
protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle
imprese, i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi;
24. considerando che l'applicazione della
presente direttiva deve essere riesaminata a tempo debito alla luce dello
sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché
alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di
"sportello unico"; previste dalla presente direttiva;
25. considerando che, sulla base della piena
attuazione di un contesto competitivo, l'adozione della presente direttiva
rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento dello scopo
fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle
telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e reti di
telecomunicazione in tutta la Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare
tale contesto comune, in particolare attraverso le proprie autorità di
regolamentazione nazionali;
26. considerando che la presente direttiva si
applica sia alle autorizzazioni esistenti che a quelle future; che talune
licenze sono state concesse per periodi che vanno al di là del 1° gennaio
1999; che eventuali clausole contenute in tali autorizzazioni contrarie alla
normativa comunitaria, in particolare quelle che conferiscono ai licenziatari
diritti speciali o esclusivi, non sono più, secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia, in vigore a decorrere dalla data indicata nelle pertinenti
disposizioni comunitarie; che, per quanto riguarda altri diritti che non ledono
gli interessi di altre imprese soggette alla normativa comunitaria, gli Stati
membri potrebbero estenderne la validità al fine di evitare domande di
risarcimento;
27. considerando che, in linea di massima, gli
obblighi contenuti in autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore
della presente direttiva che non fossero stati allineati alle disposizioni di
quest'ultima per il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere inefficaci; che, a
richiesta, la Commissione può concedere agli Stati membri il differimento di
tale data; hanno adottato la seguente direttiva:
Sezione I
Campo di applicazione,
definizione e principi
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. La presente direttiva riguarda le procedure
connesse alla concessione di autorizzazioni e le condizioni ad esse relative, ai
fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, ivi comprese le
autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti di telecomunicazione
necessarie per la fornitura di tali servizi.
2. La direttiva fa salve le norme specifiche
adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la
distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico, e il contenuto di
tali programmi. Essa lascia inoltre impregiudicate le misure adottate dagli
Stati membri relative alla difesa e quelle per motivi di pubblico interesse
riconosciuti dal trattato, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente
in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le
indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente direttiva, si intende
per:
a. "Autorizzazione" ogni permesso che
sancisca diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e
consenta alle imprese di fornire servizi di telecomunicazione e, se del caso,
creare e/o gestire reti di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi,
sotto forma di "autorizzazioni generali" o di "licenze
individuali", secondo le definizioni in appresso: "autorizzazione
generale" un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia
disciplinata da una "licenza per categoria" o da una "normativa
generale", e che preveda o meno una registrazione, non obbliga le imprese
interessate ad ottenere una decisione esplicita da parte delle autorità di
regolamentazione nazionali per poter esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione;
licenza individuale: un'autorizzazione concessa da un'autorità di
regolamentazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa,
ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, se del caso oltre all'autorizzazione
generale, così che tale impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi
senza la previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale.
b. Autorità di regolamentazione nazionale: ogni
ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di
telecomunicazione, incaricato da uno Stato membro di elaborare le autorizzazioni
e di verificarne il rispetto.
c. Procedura di "sportello unico":
sistema procedurale che agevola l'ottenimento di licenze individuali ovvero,
nel caso delle autorizzazioni generali e se necessario, la notifica a più
autorità di regolamentazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in
un unico luogo.
d. Esigenze fondamentali: motivi non economici di
pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni
relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione o
alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza
di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua integrità e, in casi
giustificati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la
tutela dell'ambiente e la pianificazione urbana e del territorio, nonché l'uso
effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze
dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici,
terrestri o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la
tutela della vita privata.
2. Si applicano, ove pertinenti, le altre
definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990,
sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision ONP), e alla direttiva sull'interconnessione
alla presente direttiva.
Art. 3
(Principi relativi alle autorizzazioni)
1. Qualora gli Stati membri subordinino la
prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la
concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai
principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le autorizzazioni possono contenere solamente
le condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere
obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non
discriminatorie, proporzionali e trasparenti.
3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di
telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza
autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove
necessario, di diritti e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione
individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più
licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo
se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è
soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le
disposizioni della sezione III.
4. Nella formulazione e applicazione dei loro
sistemi di autorizzazione, gli Stati membri agevolano la fornitura dei servizi
di telecomunicazione tra gli Stati membri.
Sezione II
Autorizzazioni generali
Art. 4
(Condizioni relative alle autorizzazioni generali)
1. Qualora gli Stati membri subordinino la
prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le
condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell'allegato,
ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile
nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti
esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e
3.
2. Gli Stati membri si accertano che le
condizioni imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate
in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali
informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato nonché
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla
pubblicazione.
3. Gli Stati membri possono modificare le
condizioni imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente
giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri rendono
debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate
la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche
proposte.
Art. 5
(Procedure relative alle autorizzazioni generali)
1. Fatte salve le disposizioni della sezione III,
gli Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni
imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la
prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di
telecomunicazione.
2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di
fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode di un'autorizzazione
generale notifichi all'autorità di regolamentazione nazionale la propria
intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in
oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni
stabilite a norma dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un
periodo di attesa a decorrere dalle ricezione formale di tutte le informazioni
richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro settimane
prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.
3. Se l'impresa beneficiaria di un'autorizzazione
generale non si conforma alle condizioni imposte dall'autorizzazione generale
a norma dell'articolo 4, l'autorità di regolamentazione nazionale può
comunicare all'impresa che questa non ha diritto di avvalersi dell'autorizzazione
generale e/o imporre a tale impresa, in modo proporzionato, disposizioni
specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'autorità di
regolamentazione nazionale offre al contempo all'impresa una ragionevole
opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione
delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni entro un mese a
decorrere all'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale. Se l'impresa
in oggetto rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la
propria decisione, indicandone le motivazioni. Se l'impresa in oggetto non
ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due
mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria decisione, indicandone le
motivazioni. La decisione è notificata all'impresa entro una settimana dall'adozione.
Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da
proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di
regolamentazione nazionale.
4. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni
relative alle procedure per le autorizzazioni generali siano opportunamente
pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella
Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione.
Art. 6
(Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali)
Fatti salvi i contributi finanziari per la
prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno
sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione
siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al
rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di
autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e
dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.
Sezione III
Licenze individuali
Art. 7
(Ambito di applicazione)
1. Gli Stati membri possono rilasciare licenze
individuali solo per i seguenti scopi:
a. per permettere al titolare della licenza l'accesso
a frequenze radio o a numerazioni;
b. per concedere al titolare della licenza
diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;
c. per imporre al titolare della licenza oneri e
condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti
di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi che impongono al
titolare della licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi
previsti dalla normativa ONP;
d. per imporre, secondo le norme comunitarie
sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una
notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della
direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e
servizi di telecomunicazioni al pubblico.
2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di
servizi di telefonia vocale aperti al pubblico, la creazione e la fornitura di
reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo
delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.
Art. 8
(Condizioni relative alle
licenze individuali)
1. Le condizioni che, oltre a quelle stabilite
per le autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle
licenze individuali sono elencate nell'allegato, punti 2 e 4. Le condizioni
possono essere connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di
tale tipo di licenza, come definita all'articolo 7.
2. Gli Stati membri possono incorporare i termini
delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali, imponendo le
condizioni stabilite nell'allegato alla licenza individuale. I diritti
attribuiti in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni ad essa
relative non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza
individuale, tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura
proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura
del servizio universale e/o al controllo di una quota di mercato significativa
ovvero per tener conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una
procedura di licitazione.
3. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri
si assicurano che le condizioni delle licenze individuali siano opportunamente
pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali
informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato, nonché
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla
pubblicazione di tali informazioni.
4. Gli Stati membri possono modificare le
condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente
giustificati e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati membri rendono
nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti
interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche
previste.
Art. 9
(Procedure per la
concessione di licenze individuali)
1. Lo Stato membro che concede licenze
individuali fa sì che le informazioni sulle procedure relative alle licenze
individuali siano pubblicate in modo opportuno affinché siano agevolmente
accessibili nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato, nonché
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione
di tale informazione.
2. Lo Stato membro che intende concedere licenze
individuali: o lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e
trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in
assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, o stabilisce
limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la
decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione
della domanda. Nelle disposizioni adottate per l'applicazione della presente
direttiva, gli Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a
quattro mesi in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in
tali disposizioni. In particolare, nel caso delle procedure di gara gli Stati
membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi.
Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili
relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10,
paragrafo 1, ogni impresa che osserva le condizioni decise e pubblicate dagli
Stati membri secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ha
titolo a ottenere una licenza individuale. Tuttavia, qualora un'impresa che
domanda una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta
ragionevolmente a dare al fine di dimostrare che osserva le condizioni stabilite
secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di
regolamentazione nazionale può rifiutare di concedere la licenza individuale.
4. Se il titolare di una licenza individuale non
osserva una delle condizioni indicate nella licenza secondo le pertinenti
disposizioni della presente direttiva, l'Autorità di regolamentazione
nazionale può revocare, modificare o sospendere la licenza individuale o
imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantirne l'osservanza.
L'Autorità di regolamentazione nazionale offre, nel contempo, all'impresa
una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione
delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della
suddetta impresa, nei quali l'autorità di regolamentazione può adottare
immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle eventuali
violazioni, entro un mese a decorrere dal proprio intervento. Se l'impresa
rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due
mesi dall'intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria
decisione motivandola. Se l'impresa non ovvia alle violazioni, l'autorità
di regolamentazione nazionale entro due mesi dal suo intervento iniziale
conferma, motivandola, la propria decisione. La decisione è notificata all'impresa
interessata entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una
procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo
indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.
5. Nel caso di interferenze dannose tra una rete
di telecomunicazione che utilizza frequenze radio e altri sistemi tecnici, l'autorità
di regolamentazione nazionale può prendere immediate iniziative per ovviare al
problema. In tal caso si dà successivamente all'impresa in questione una
ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista e per
proporre rimedi all'interferenza dannosa.
6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione
o revocano, modificano o sospendono una licenza individuale, informano l'impresa
interessata delle ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura appropriata
di ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o sospensione, da proporre
dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione
nazionale.
Art. 10
(Limitazione del numero
delle licenze individuali)
1. Gli Stati membri possono limitare il numero di
licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione e per la
creazione e/o la gestione di un'infrastruttura di telecomunicazione solo al
fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o, per il tempo
necessario a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa
comunitaria.
2. Uno Stato membro che intenda limitare il
numero di licenze individuali concesse, a norma del paragrafo 1 tiene nel debito
conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo
sviluppo della concorrenza; permette alle parti interessate di esprimere il
proprio punto di vista nelle limitazioni; pubblica, motivandola, la decisione di
limitare il numero di licenze individuali; riesamina le limitazioni a intervalli
di tempo ragionevoli; sollecita la presentazione di domande di licenze.
3. Gli Stati membri concedono le licenze
individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non
discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in
debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di
ottimizzare i vantaggi degli utenti. Gli Stati membri fanno sì che le
informazioni sui criteri di selezione siano pubblicate anticipatamente in
maniera appropriata, perché siano facilmente accessibili. Nella Gazzetta
Ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di
tali informazioni.
4. Se, al momento dell'entrata in vigore della
presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o
su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può
essere aumentato, pubblica tale informazione e invita alla presentazione di
ulteriori domande di licenze.
Art. 11
(Diritti e oneri per le
licenze individuali)
1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti
richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente
intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione,
il controllo e l'esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per
le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono
pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano
essere facilmente accessibili.
2. In deroga al paragrafo 1 quando siano
utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all'autorità di
regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di
assicurare l'uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non
discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo
sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.
Sezione IV
Prestazione di servizi di
telecomunicazione in tutta la comunità
Art. 12
(Armonizzazione)
1. Ogni qualvolta ciò sia necessario, sono
armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali e le procedure per la
concessione di queste ultime. L'armonizzazione delle condizioni e procedure è
intesa ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di
garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in
particolare degli articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze fondamentali e delle altre
esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, punti 1, 2 e 3. L'armonizzazione
è inoltre intesa ad istituire un complesso equilibrato di diritti e di obblighi
per le imprese titolari delle autorizzazioni.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui
all'articolo 16, conferisce mandati alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), al Comitato europeo per
le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA), al
CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC), o ad altri organismi di
armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le
categorie di autorizzazione generale da armonizzare e stabilisce un calendario
per l'elaborazione delle condizioni e delle procedure armonizzate.
3. Alla luce dei lavori svolti in base al
paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 7, è adottata, secondo la procedura di
cui all'articolo 17, una decisione in cui viene dichiarato che si applica l'autorizzazione
generale armonizzata.
Art. 13
(Procedura di sportello
unico)
1. Se del caso e in collaborazione con la
CEPT/ECTRA e il CEPT/ERC, la Commissione prende le misure necessarie per l'istituzione
di una procedura di sportello unico per la concessione delle licenze individuali
e, nel caso delle autorizzazioni generali, per le procedure di notifica,
comprese le opportune modalità di amministrazione, secondo la procedura di cui
all'articolo 17. Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono
pubblicate le informazioni relative alla procedura di sportello unico. 2. La
procedura di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:
a. essa è aperta a tutte le imprese che
intendono fornire servizi di telecomunicazioni nella Comunità;
b. è possibile presentare domande e notifiche, e
sono designati uno o più organismi presso i quali possono essere presentate le
domande e/o le notifiche;
c. nel caso delle licenze individuali, gli
organismi presso i quali sono state presentate le domande inoltrano le stesse
alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione formale. Nel caso delle autorizzazioni generali, gli
organismi presso i quali sono state presentate le notifiche inoltrano le stesse
alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro due giorni
lavorativi dalla ricezione formale;
d. nel caso delle licenze individuali, le
autorità di regolamentazione nazionali decidono in merito alla concessione di
tale licenza entro il limite temporale di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
entro una settimana dall'adozione notificano la decisione al richiedente e all'organismo
presso il quale è stata presentata la domanda. Nel caso delle autorizzazioni
generali, le autorità di regolamentazione nazionali osservano il limite
temporale di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
e. l'articolo 9 e l'articolo 5 si applicano
rispettivamente alle domande di licenze individuali e alle notifiche introdotte
con la procedura di sportello unico;
f. gli organismi presso i quali possono essere
presentate le domande e/o le notifiche sottopongo alla Commissione una relazione
annuale sul funzionamento della procedura di sportello unico, contenente le
informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni sollevate riguardo alle
notifiche;
g. gli organismi che partecipano alla procedura
di sportello unico si impegnano a rispettare il livello di riservatezza di cui
all'articolo 20.
Sezione V
Comitato per il rilascio
delle licenze
Art. 14
(Istituzione del Comitato per il rilascio delle licenze)
La Commissione è assistita da un Comitato
composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante
della Commissione. Il Comitato è denominato comitato delle licenze (in appresso
denominato: "il Comitato").
Art. 15
(Scambio di informazioni)
Se necessario, la Commissione informa il Comitato
sui risultati di regolari consultazioni con i rappresentanti degli organismi di
telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori, i fornitori di
servizi e i sindacati. Inoltre, il Comitato, alla luce della politica
comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, incoraggia lo scambio di
informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione sulla
situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione
dei servizi di telecomunicazione.
Art. 16
(Procedura del Comitato n.
I)
Il rappresentante della Commissione sottopone al
Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che
il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame,
formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il
parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima
considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui
ha tenuto conto del suo parere.
Art. 17
(Procedura del Comitato n.
II)
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere
sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza
della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo
148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio
deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato
ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione
fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La
Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali
misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le
comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: la Commissione differisce di
tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da
essa decise; il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere
una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
Sezione VI
Disposizioni generali e
finali
Art. 18
(Paesi terzi)
1. Gli Stati membri possono informare la
Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, de iure o de facto,
da organizzazioni comunitarie per ottenere le autorizzazioni e per svolgere la
propria attività sulla base di tali autorizzazioni nei paesi terzi che siano
state segnalate loro.
2. Qualora venga informata di siffatte
difficoltà, la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio
proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere
diritti comparabili per le organizzazioni comunitarie in tali paesi terzi. Il
Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Le misure decise a norma del paragrafo 2
lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri
derivanti da accordi internazionali in materia.
Art. 19
(Nuovi servizi)
Fatte salve le sezioni II e III, qualora la
fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione
generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza
autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno
ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie che consentano all'impresa
di iniziare a fornire il servizio o rigettano la domanda e informano l'impresa
interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati
membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in
questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli Stati membri
stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso a un'istituzione
indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale contro i rifiuti ad
adottare condizioni transitorie o definitive, contro i rigetti delle domande o
contro i rifiuti a consentire la fornitura del servizio senza autorizzazione.
Art. 20
(Riservatezza)
1. Le autorità di regolamentazione nazionali non
divulgano le informazioni coperte da segreto d'ufficio, in particolare
informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o agli elementi
che compongono i costi.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle
autorità di regolamentazione nazionali di procedere alla divulgazione qualora
sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti ma, in tal caso, tale
divulgazione deve essere proporzionata e prendere in considerazione i legittimi
interessi delle imprese quanto alla protezione dei loro segreti commerciali.
3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di
informazioni sulle condizioni di concessione delle licenze che non includono
informazioni di natura riservata.
Art. 21
(Notificazione)
1. Oltre a quelle già richieste ai sensi della
direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti
informazioni: nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi
competenti a rilasciare le autorizzazioni nazionali; informazioni sui sistemi di
autorizzazione nazionali.
2. Entro un mese dalla loro entrata in vigore,
gli Stati membri notificano ogni eventuale modifica riguardante le informazioni
fornite a norma del paragrafo 1.
Art. 22
(Autorizzazioni esistenti al
momento dell'entrata in vigore della presente direttiva)
1. Gli Stati membri adoperano tutte le energie
necessarie affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in
vigore della presente direttiva si conformino alle disposizioni di quest'ultima
anteriormente al 1° gennaio 1999.
2. Qualora l'applicazione delle disposizioni
della presente direttiva comporti modifiche delle condizioni delle
autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono estendere la validità
delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o
esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione
di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto
comunitario, compresa la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri
notificano alla Commissione le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi
risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
presente direttiva non conformi con la stessa data del 1° gennaio 1999 saranno
inefficaci. Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere
dalla Commissione, un differimento di tale data.
Art. 23
(Riesame)
Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione
predispone una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio e da
corredare, se del caso, di nuove proposte legislative. La relazione comprende
una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un
ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le
autorizzazioni, in particolare in relazione all'armonizzazione delle procedure
e al campo di applicazione delle licenze individuali, ad altri aspetti dell'armonizzazione
e ai servizi e alle reti transeuropei. La relazione comprende altresì proposte
intese a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione
comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono inoltre
considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i
nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo
7, paragrafo 2.
Art. 24
(Differimento)
Agli Stati membri cui si riferiscono le
risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono
di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di
telecomunicazione è concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si
avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione
degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e agli articoli 7, 9, 10
paragrafo 1, 12, 13 e 22. Gli Stati membri informano la Commissione della loro
intenzione di avvalersene.
Art. 25
(Attuazione)
Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative alle
autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997.
Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Art. 26
(Entrata in vigore)
La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
Art. 27
(Destinatari)
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Allegato
Eventuali condizioni delle
autorizzazioni generali e finali
1. Le condizioni delle autorizzazioni devono
essere conformi alle norme del trattato CE in materia di concorrenza.
2. Condizioni che possono essere associate a
tutte le autorizzazioni, in casi giustificati e in base al principio della
proporzionalità.
2.1. Condizioni che mirano a garantire la
conformità con le pertinenti esigenze fondamentali.
2.2. Condizioni connesse alla fornitura d'informazioni
ragionevolmente necessarie per verificare l'ottemperanza con le condizioni
applicabili e a fini statistici.
2.3. Condizioni intese a prevenire comportamenti
anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad
assicurare che le tariffe siano non discriminatorie e non provochino distorsioni
della concorrenza.
2.4. Condizioni collegate all'uso efficace ed
effettivo delle capacità di numerazione.
3. Condizioni specifiche possono essere associate
alle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di telecomunicazione a
disposizione del pubblico e di reti pubbliche di telecomunicazione per la
fornitura di tali servizi, in casi giustificati e in base al principio della
proporzionalità.
3.1. Condizioni attinenti alla protezione degli
utenti e degli abbonati, in particolare per quanto concerne: l'approvazione
preliminare da parte delle autorità di regolamentazione nazionali dei contratti
standard per abbonati, la fornitura di fatture dettagliate e accurate, la
creazione di una procedura per dirimere le controversie, l'appropriata
pubblicizzazione delle variazioni nelle condizioni di accesso, incluse
tariffazione, qualità e disponibilità del servizio.
3.2. Contributo finanziario per la fornitura del
servizio universale, conformemente alla normativa comunitaria.
3.3. Disponibilità della banca dati degli utenti
necessaria per la fornitura dell'informazione di directory universale.
3.4. Fornitura dei servizi di emergenza.
3.5. Disposizioni speciali per le persone
disabili.
3.6. Condizioni attinenti all'interconnessione
delle reti e all'interoperabilità dei servizi conformemente alla direttiva
sull'interconnessione e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
4. Condizioni specifiche che possono essere
associate alle licenze individuali, in casi giustificati e in base al principio
della proporzionalità.
4.1. Condizioni specifiche legate all'attribuzione
di diritti di numerazione (concordanza con gli schemi nazionali di numerazione).
4.2. Condizioni specifiche legate all'uso
effettivo e all'efficace gestione di frequenze radio.
4.3. Esigenze specifiche ambientali e di assetto
territoriale, comprese condizioni legate alla concessione dell'accesso a
terreni pubblici o privati e condizioni legate all'ubicazione e all'uso
comune delle strutture.
4.4. Durata massima, che non deve essere
irragionevolmente breve, in particolare per garantire l'uso efficiente delle
frequenze radio o delle numerazioni o per concedere l'accesso a terreni
pubblici o privati, fatte salve le altre disposizioni riguardanti il ritiro o la
sospensione delle licenze.
4.5. Rispetto all'obbligo di fornire un
servizio universale, conformemente alla direttiva sull'interconnessione e alla
direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995,
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale.
4.6. Condizioni applicate agli operatori che
godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati
membri conformemente alla direttiva sull'interconnessione per garantire l'interconnessione
o il controllo di una notevole forza di mercato.
4.7. Condizioni relative alla proprietà,
conformemente al diritto comunitario o agli impegni assunti dalla Comunità nei
confronti dei paesi terzi.
4.8. Esigenze relative alla qualità,
disponibilità e continuità del servizio o della rete, inclusa la competenza
finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le disposizioni che fissano
un periodo minimo di attività nonché, se del caso e conformemente al diritto
comunitario, la fornitura obbligatoria di servizi o reti pubblici di
telecomunicazione.
4.9. Condizioni specifiche per la fornitura di
linee affittate a norma della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno
1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network
Provision ONP) alle linee affittate.
L'elenco delle condizioni lascia impregiudicate
le altre eventuali condizioni giuridiche non specifiche del settore delle
telecomunicazioni e le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle
esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare
dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla
pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine
del pubblico.
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