Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997
(Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 PAG. 0060 - 0071)
che modifica la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attività televisive
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 aprile
1997,
(1) considerando che la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio (4) costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le
attività televisive nel mercato interno;
(2) considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato
economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale
direttiva, una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula
ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza
televisiva;
(3) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla
relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune
definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;
(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 «La
via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», ha
sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al
contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di
tali servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del
settore create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica
- in particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi
audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;
(5) considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha
accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di
migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;
(6) considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela
dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si
è impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti
culturali di tali nuovi servizi;
(7) considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi
audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente
direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera
circolazione dei servizi;
(8) considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi
assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione
dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il
determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione
e della concorrenza;
(9) considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio
europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a
presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione
della direttiva 89/552/CEE;
(10) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì
emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in
relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno
porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio
per determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro;
(11) considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia
nella sentenza del 25 luglio 1991, Factortame (5), la nozione di stabilimento
implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo
indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile;
(12) considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere
determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si
trova la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono
normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione, il
luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e
l'elaborazione definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa
degli addetti necessari per l'esercizio dell'attività di telediffusione;
(13) considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a
determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la
giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio
della prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto
tuttavia della giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di
«vuoto giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai
sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità
europea quale criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;
(14) considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
giustizia (6), uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti
contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro
Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il
territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo
Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che
sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo
Stato membro;
(15) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea
dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi
provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di
emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2bis della presente direttiva
deve essere compatibile con tali principi;
(16) considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle
disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva
in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli
operatori dello stesso settore;
(17) considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri
Stati membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto
interno, dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la
giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le
norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla
presente direttiva;
(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di
adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare
un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e
non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il
campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine
gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il
diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di
trasmissione di tali eventi;
(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito
comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni
del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la
necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a
proteggere un legittimo interesse generale;
(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente
direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti
televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la
trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno
Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al
fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le
disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti
conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva e relativi ad eventi
successivi alla data di attuazione; che quando contratti anteriori alla
pubblicazione della presente direttiva sono rinnovati, essi sono considerati
contratti nuovi;
(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di
«particolare rilevanza per la società» devono rispondere a determinati
criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano
interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato
Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono
organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti
relativi a tali eventi;
(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale
liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o
commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare
rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive
ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o
l'abbonamento base ad una rete via cavo);
(23) considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i
provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni
provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite
dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente
direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi
internazionali della Comunità;
(24) considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze
nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la
direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle
disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le
disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole
intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza;
(25) considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del
trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto
degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni
del trattato;
(26) considerando che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare
l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva
dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 propone,
tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore
sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere la
formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso
destinato a favorire lo sviluppo della produzione di opere europee; che la
Commissione ha proposto che la produzione di opere europee debba inoltre essere
promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di garanzia;
(27) considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli
autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e
strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di
«fiction» rivolte al pubblico internazionale;
(28) considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario
creare condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei
programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli articoli 4 e 5
della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 15
luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione
che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee
che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle trasmissioni
televisive;
(29) considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero
applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da
quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue
rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione
del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi a
quella parte del tempo di trasmissione;
(30) considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta
tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un sistema
incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;
(31) considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è
essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di
ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno utilizzate
dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori indipendenti; che gli
Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero
tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione,
l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei
diritti di sfruttamento secondari;
(32) considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di
esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo
luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali
interessati;
(33) considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano è
disciplinata dalla direttiva 92/28/CEE (7);
(34) considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci
effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti
collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio
pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve
essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso
per la pubblicità e la televendita;
(35) considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è
limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione
di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in
questione; che il termine collaterali indica prodotti specificamente intesi a
consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o
di interagire con essi;
(36) considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività
economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale di
distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è essenziale modificare
le norme sul tempo di trasmissione e assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma ed il
contenuto di tali trasmissioni;
(37) considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle
pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di
distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla
televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita,
agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmissione
dedicato alle finestre di televendita; che pertanto è necessario e sufficiente
che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi
ottici e acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa;
(38) considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente
direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e all'autopromozione,
che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni
sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini di tali
direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel campo di
applicazione di altri strumenti comunitari;
(39) considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione
costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove
i propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare, le
presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerati quali
programmi; che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativamente
sconosciuto e le disposizioni ad esso relative possono pertanto essere
particolarmente soggette a revisione nei futuri esami della presente direttiva;
(40) considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta
distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono
essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe
rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati
membri e della Comunità;
(41) considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva
riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i
provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il
controllo preventivo delle trasmissioni televisive;
(42) considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le
autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e
inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai
tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori,
esaminerà tra l'altro l'opportunità di:
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un dispositivo
tecnico che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni
programmi;
- predisporre adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere
educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e
dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori,
specialisti di comunicazione e relative associazioni,
al fine di presentare, se necessario prima della scadenza del termine di cui
all'articolo 26, adeguate proposte per misure legislative o di altra natura;
(43) considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per
consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la
fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi, purché
tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei
medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica;
(44) considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella
presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente
per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella
Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le
emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più
rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra
l'altro, norme riguardanti il conseguimento di obiettivi di politica
linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di
istruzione, di cultura e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia
del pluralismo nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e
la salvaguardia della concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizione
dominante e/o l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni dominanti tramite
fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali norme devono
essere compatibili con il diritto comunitario;
(45) considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in
Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di
una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente
l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione
nazionale e locale;
(46) considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea,
uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis»
comunitario;
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 1:
a) è inserita la seguente nuova lettera b):
«b) per "emittente" si intende la persona fisica o giuridica che ha
la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi
televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa
trasmettere da terzi.»;
b) la precedente lettera b) diviene lettera c) con il seguente testo:
«c) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio
televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di
autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività
commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di
promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;»;
c) le precedenti lettere c) e d) divengono lettere d) e e) rispettivamente;
d) è aggiunta la seguente lettera:
«f) per "televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni.».
2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle
emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento
giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo
territorio.
2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno
Stato membro:
- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;
- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.
3. Ai fini della presente direttiva un'emittente televisiva si considera
stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:
a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le
decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;
b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni
editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si
considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa
degli addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli
addetti all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri,
l'emittente si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede
principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa
degli addetti all'attività di telediffusione, l'emittente si considera
stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel
rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un
legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;
c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni
sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera
stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti
all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro.
4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si
considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:
a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;
b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si
avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;
c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né
una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di
un "satellite up-link" situato in detto Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale
Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in
cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del
trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad
essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o
indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.».
3) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la
ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da
altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente
direttiva.
2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in
misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22
bis;
b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già
violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);
c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente
televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che
intende adottare in caso di nuove violazioni;
d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione
non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine
di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la
pretesa violazione.
Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato
membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del
provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede
allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.
3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio
giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la
propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.».
4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più
particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente
direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.
3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi
direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le
competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo
rispetto secondo le disposizioni nazionali.
Articolo 3 bis
1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto
comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua
giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di
particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante
del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi
in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo
Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che
considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in
modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina
se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o,
laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico
interesse, in differita integrale o parziale.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che
hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi
dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il
diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione
consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una
volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati
membri.
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non
esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della
presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un
altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente
accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti
necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in
differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato
membro a norma del paragrafo 1.»
5) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «. . . o servizi di teletext . . .»
sono sostituite da «. . . servizi di teletext e televendite.».
6) All'articolo 5 le parole «. . . o servizi di teletext . . .» sono
sostituite da «. . . servizi di teletext e televendite.».
7) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) le opere originarie di Stati membri;».
b) Al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla
condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure
discriminatorie in tali paesi terzi».
c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via
esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati
membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la
Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano
realizzate con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in
uno o più Stati europei.».
d) Il precedente paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è inserito il seguente
paragrafo:
«4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono
realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati
membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota a
carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia
maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.».
e) Nel nuovo paragrafo 5 le parole «. . . del paragrafo 1 . . .» sono
sostituite dalle parole «. . . dei paragrafi 1 e 4 . . .».
8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi
concordati con i titolari dei diritti.».
9) L'articolo 8 è soppresso.
10) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono
ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.».
11) Il titolo del Capitolo IV è sostituito dal seguente:
«Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita».
12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente
riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della
programmazione con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.».
13) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i
programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la
pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di
un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il
valore - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua
durata e natura - nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle
cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli,
la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le
parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed
i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i
programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a
quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni
periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la
loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi
completi di quarantacinque minuti.
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti
dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno
venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la
trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i
documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata
inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o
dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si
applicano i paragrafi precedenti.».
14) All'articolo 12, il testo della frase introduttiva è sostituito dal
seguente:
«La pubblicità televisiva e la televendita non devono:».
15) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di
sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.».
16) All'articolo 14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il
seguente paragrafo:
«2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione
d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del
26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative ai medicinali (*), nonché la
televendita di cure mediche.
(*) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22)».
17) All'articolo 15, la parte di frase introduttiva è sostituita dal seguente:
«La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcooliche devono
conformarsi ai seguenti criteri:».
18) All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il
seguente paragrafo:
«2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non
deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di
locazione di prodotti e servizi.».
19) L'articolo 17 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui
attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti
a base di tabacco.».
b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inserito il seguente:
«3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui
attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche
può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di
specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica
nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.».
20) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita,
spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di
televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20 % del tempo di
trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve
superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una
determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %.
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di
"pubblicità":
- gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti
collaterali da questi direttamente derivati;
- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza
trasmessi gratuitamente.».
21) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 18 bis
1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un
canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima
ininterrotta di quindici minuti.
2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro
durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere
nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi
ottici e acustici.».
22) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai
canali esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali
è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1.
Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.».
23) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 19 bis
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai
canali esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità
su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18,
paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta a revisione a
norma dell'articolo 26.».
24) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del
diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui
all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto
riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non
possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o
più altri Stati membri.».
25) L'articolo 21 è soppresso.
26) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:
«Tutela dei minori e ordine pubblico».
27) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni
delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun
programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi
che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno
che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano
normalmente a tali programmi.
3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri
fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano
identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso
della trasmissione.».
28) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 22 bis
Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento
all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.».
29) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 22 ter
1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con
particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo.
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la
Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati
membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori
provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei
programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra
l'altro l'esame dell'opportunità di:
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi
tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni
programmi;
- predisporre adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere
educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e
dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori,
specialisti di comunicazione e relative associazioni.».
30) Il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate
dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla
nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la
reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi
al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di
rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio
effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato
dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere
telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della
richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si
riferisce.».
31) Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO VI bis
Comitato di contatto
Articolo 23 bis
1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è
composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È
presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa
di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.
2. I compiti del comitato sono:
a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso
consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione
della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni
scambi di opinioni;
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in
merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati
membri;
c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti
affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma
dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato
relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione
delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione
con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti,
prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;
e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto
concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica
audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;
f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno
scambio di opinioni.».
32) È inserito il seguente articolo
«Articolo 25 bis
L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al
30 giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei
provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.»
33) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale
una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario,
elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore
dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi
tecnologici.».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NUIS
(1) GU n. C 185 del 19. 7. 1995, pag. 4 e
GU n. C 221 del 30. 7. 1996, pag. 10.
(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 35.
(3) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3.
1996, pag. 113), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1996 (GU n. C 264
dell'11. 9. 1996, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre
1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 56). Decisione del Parlamento europeo
del 10 giugno 1997 e decisione del Consiglio del 19 giugno 1997.
(4) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di
adesione del 1994.
(5) Causa C-221/89, Queen c/ Secretary of State for Transport, ex parte
Factortame Ltd and Others, Racc. 1991, pag. I-3905, punto 20.
(6) Vedi segnatamente, le sentenze nella causa 33/74, Van Binsbergen c/ Bestuur
van de Bedrijfsvereniging, (Racc. 1974, pag. I-1299) e nella causa 23/93, TV 10
SA c/ Commissariaat voor de Media, (Racc. 1994, pag. I-4795).
(7) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
Articolo 23 bis, paragrafo 1
(Comitato di contatto)
La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la
competente commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del
comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni in modo appropriato e
tempestivo.
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