Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre
1997
che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al
contesto concorrenziale delle telecomunicazioni
(97/51/CE)
Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ,
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 28 maggio
1997,
(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno
1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) prevede condizioni armonizzate
per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove
applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni; che, in base a tale
direttiva, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/44/CEE, del 5 giugno 1992,
sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision -
ONP) alle linee affittate;
(2) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993
concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di
telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato,
congiuntamente con la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi
e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione
chiede la liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di
telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998 (con periodi transitori per alcuni
Stati membri); che tale liberalizzazione è appoggiata dalla risoluzione del
Parlamento europeo del 20 aprile 1993 sulla comunicazione della Commissione del
1992 concernente la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore
dei servizi di telecomunicazione e dalla risoluzione del Parlamento europeo del
19 maggio 1995 sul "Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo" (parte II);
(3) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 ha
incluso tra gli obiettivi principali della politica comunitaria delle
telecomunicazioni l'applicazione nell'intera Comunità e, se necessario,
l'adattamento, alla luce di un'ulteriore liberalizzazione, dei principi relativi
alla rete aperta di telecomunicazioni nei confronti degli enti contemplati e di
problematiche quali il servizio universale, l'interconnessione e le tariffe
d'accesso, nonché di problematiche connesse alle condizioni per il rilascio
delle relative licenze; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995
sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni ha chiesto
alla Commissione, secondo il calendario definito nelle risoluzioni del Consiglio
del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, di presentare al Parlamento europeo e
al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1996, tutte le disposizioni
legislative destinate a stabilire il quadro normativo europeo delle
telecomunicazioni che accompagna la liberalizzazione totale del settore, in
particolare per quanto riguarda l'adeguamento al futuro contesto concorrenziale
delle misure di fornitura di una rete aperta;
(4) considerando che la risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1994
sulla comunicazione della Commissione accompagnata dal progetto di risoluzione
del Consiglio sui principi del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni sottolinea la fondamentale importanza dei principi del
servizio universale; che la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sui
principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni invita gli
Stati membri ad istituire e mantenere un quadro normativo adeguato al fine di
assicurare un servizio universale in tutto il loro territorio; che, come
riconosciuto dal Consiglio in tale risoluzione, il concetto di servizio
universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli
sviluppi di mercato e i cambiamenti nella domanda degli utenti; che il servizio
universale di telecomunicazioni avrà una funzione importante nel rafforzare la
coesione economica e sociale, in particolare nelle aree distanti, periferiche,
isolate e rurali e nelle zone insulari della Comunità; che, ove ciò sia
giustificato, il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere
suddiviso tra gli operatori di mercato, secondo il diritto comunitario;
(5) considerando che i principi di base relativi all'accesso e all'uso delle
reti e dei servizi pubblici di telecomunicazione creati nel quadro della
fornitura di una rete aperta debbono essere adattati per garantire servizi a
scala europea in un contesto liberalizzato, a vantaggio degli utenti e degli
organismi che forniscono reti e/o servizi pubblici di telecomunicazione; che in
un contesto liberalizzato l'impostazione facoltativa basata su norme e
specifiche tecniche comuni, ricorrendo a consultazioni qualora sia necessario
per soddisfare le esigenze degli utenti, è quella più adatta; che la fornitura
di un servizio universale e la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi
devono essere comunque garantite a tutti gli utenti della Comunità in base alle
misure comunitarie applicabili; che è necessario creare un quadro generale per
l'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione, in modo
da fornire agli utenti comunitari l'interoperabilità dei servizi da terminale a
terminale;
(6) considerando che le condizioni di fornitura della rete aperta non devono
limitare l'accesso e l'uso delle reti di telecomunicazione pubbliche o dei
servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, salvo che per motivi basati su
requisiti fondamentali ovvero derivanti dall'esercizio di diritti speciali ed
eslcusivi detenuti dagli Stati membri secondo il diritto comunitario;
(7) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano a
che gli Stati membri adottino misure giustificate dai motivi di cui agli
articoli 36 e 56 del trattato e, in particolare, da motivi di pubblica
sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;
(8) considerando che un "modus vivendi" tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti
adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato è stato
concluso in data 20 dicembre 1994;
(9) considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire, in base al
principio della separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle
operative, l'indipendenza della o delle autorità nazionali di regolamentazione
al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni, e provvedere affinché
esse svolgano un ruolo essenziale nell'attuazione del quadro normativo previsto
dalla pertinente legislazione comunitaria; che tale requisito di indipendenza
non pregiudica l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli
Stati membri o il principio di neutralità con riferimento alle norme degli
Stati membri che disciplinano il regime di proprietà, a norma dell'articolo 222
del trattato; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre
di tutti i mezzi necessari, in termini di personale, competenze e risorse
finanziarie, per svolgere i compiti loro assegnati;
(10) considerando che la manutenzione e i concetti più generali relativi
agli indirizzi e alla denominazione svolgono un ruolo importante; che l'adesione
ad un'impostazione armonizzata per quanto riguarda numeri/indirizzi e, se
possibile, le denominazioni agevola le comunicazioni degli utenti da terminale a
terminale a livello europeo e all'interoperabilità dei servizi; che oltre alla
numerazione può essere opportuno applicare i principi di obiettività,
trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di nomi e indirizzi; che la
direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, in relazione alla realizzazione della piena concorrenza
nei mercati delle telecomunicazioni, prevede che siano resi disponibili per
tutti i servizi di telecomunicazione numeri adeguati da assegnare in materia
obiettiva, non discriminatoria, proporzionata e trasparente;
(11) considerando che per garantire la fornitura di linee affittate in tutta
la Comunità gli Stati membri dovrebbero far sì che in ogni punto del loro
territorio gli utenti possano accedere ad un insieme minimo di linee affittate
offerto da almeno un organismo; che gli organismi con l'obbligo di fornire le
linee affittate dovrebbero essere scelti dagli Stati membri; che gli Stati
membri dovrebbero notificare alla Commissione gli organismi destinatari della
presente direttiva, i tipi di linee affittate nell'ambito del pacchetto minimo
di prestazioni obbligatorie e l'area geografica in cui vige tale obbligo; che in
una determinata area geografica tutti i tipi di linee affittate forniti da un
organismo notificato sono sottoposti alle disposizioni generali della presente
direttiva;
(12) considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da vari
fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel
mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del
mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui
mezzi di accesso per gli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie e
l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la
determinazione di quali organismi abbiano un potere di mercato significativo
spetta alle autorità nazionali di regolamentazione, che agiscono tenendo conto
della situazione del mercato in questione;
(13) considerando che il concetto di servizi di linee affittate evolve sotto
la spinta del progresso tecnologico e della domanda del mercato, permettendo
agli utenti un uso più flessibile della larghezza di banda della linea
affittata;
(14) considerando che, per ottenere comunicazioni più efficienti nell'ambito
della Comunità, è importante che gli Stati membri incoraggino la fornitura di
un supplementare pacchetto armonizzato di linee affittate di livello superiore,
tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione;
(15) considerando che fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto
competitivo efficace è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le
linee affittate in modo da garantire l'orientamento dei costi e la trasparenza
in base al principio di proporzionalità; che è opportuno consentire che i
principi dell'orientamento dei costi e della trasparenza in mercati specifici
vengano accantonati qualora nessun organismo goda di un significativo potere di
mercato o qualora un'effettiva concorrenza garantisca che le tariffe per le
linee affittate restino ragionevoli;
(16) considerando che le norme tecniche comuni adottate in base alla
direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità e
la direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la
direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle
stazioni terrestri di comunicazione via satellite, definiscono le condizioni di
collegamento delle apparecchiature terminali alle linee affittate;
(17) considerando che alcune modifiche delle misure vigenti relative alla
fornitura di una rete aperta sono necessarie per garantire la loro coerenza con
i nuovi sviluppi tecnici e con gli altri provvedimenti di natura regolamentare
che fanno parte del quadro normativo complessivo delle telecomunicazioni;
(18) considerando che i settori individuati nell'allegato I della direttiva
90/387/CEE come possibili settori di applicazione delle condizioni di fornitura
di una rete aperta sono stati esaminati in dettaglio in studi ora sottoposti a
consultazione pubblica, secondo la procedura di cui all'articolo 4 di tale
direttiva; che tutte le misure prioritarie indicate nell'allegato III della
direttiva in questione sono state adottate;
(19) considerando che per permettere alla Commissione di svolgere il compito
di controllo affidatole dal trattato è necessario notificare rapidamente alla
stessa le modifiche nella composizione della o delle autorità nazionali di
regolamentazione e dei corrispondenti organismi;
(20) considerando che, in base al principio di sussidiarietà e il principio
di proporzionalità, quali enunciati nell'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo
di adeguare le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE ad un contesto concorrenziale
nel settore delle telecomunicazioni non può essere sufficientemente realizzato
dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario;
(21) considerando che il funzionamento delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE
dovrebbe essere verificato entro il 31 dicembre 1999; che tale verifica dovrebbe
tener conto dell'accresciuto livello di concorrenza sui mercati delle
telecomunicazioni;
(22) considerando che, nel proporre ulteriori misure per perseguire gli
obiettivi della presente direttiva, occorrerebbe prendere in considerazione un
testo unico consolidato che incorpori tutte le pertinenti direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio per l'applicazione delle disposizioni
relative all'ONP, in modo da rendere più trasparente la normativa comunitaria;
(23) considerando che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime
normativo nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere compatibile e
coerente con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei
servizi e che dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l'introduzione
dei nuovi servizi e l'applicazione generalizzata dei ritrovati tecnologici,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 90/387/CEE
La direttiva 90/387/CEE è modificata nel modo seguente:
1) L'articolo 1 è modificato nel modo seguente:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono volte ad agevolare la
fornitura di reti e/o di servizi pubblici di telecomunicazione, negli e tra gli
Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società,
imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della
società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati."
b) È aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni
mirano a:
- assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi,
- garantire l'accesso e l'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di
telecomunicazione,
- incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazione armonizzati a
beneficio degli utenti, individuando e promuovendo su base facoltativa le
interfacce tecniche armonizzate per un accesso ed una interconnessione aperti ed
efficienti, nonché le correlative norme e/o specifiche,
- garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni, tenendo conto degli sviluppi futuri,
in tutta la Comunità.".
2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "utenti": i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli
organismi che usano o chiedono servizi di telecomunicazione a disposizione del
pubblico;
2) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione e le altre risorse che permettono la
trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo,
radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
"rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione
utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazione a
disposizione del pubblico;
3) "servizi di telecomunicazione": i servizi la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della
telediffusione;
4) "servizio universale": un insieme minimo definito di servizi di
determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad
un prezzo ragionevole;
5) "punto terminale di rete": il punto fisico nel quale all'utente
viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazione. Le posizioni
dei punti terminali di rete sono definite dall'autorità nazionale di
regolamentazione e, a fini normativi, costituiscono il limite delle reti di
telecomunicazione pubbliche;
6) "requisiti fondamentali": i motivi non economici d'interesse
pubblico che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni riguardo alla
realizzazione e/o al funzionamento di reti di telecomunicazione o alla fornitura
di servizi di telecomunicazione. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento
della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi giustificati,
l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente
e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché
l'effettivo uso dello spettro di frequenza e l'obiettivo di evitare interferenze
dannose tra i sistemi di telecomunicazione operanti via radio e altri sistemi
tecnici operanti via etere o terrestri. La protezione dei dati può comprendere
la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
memorizzate e la tutela della sfera privata;
7) "interconnessione": il collegamento fisico e logico dei dispositivi
delle reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo
per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello
stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro
organismo; i servizi possono essere forniti dalle parti in questione o da altre
parti che hanno accesso alla rete;
8) "condizioni di fornitura di una rete aperta": le condizioni,
armonizzate a norma della presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed
efficiente alle reti pubbliche, ed eventualmente ai servizi pubblici di
telecomunicazione nonché l'uso efficace di tali reti e dei servizi;
Fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della
rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti
punti:
- interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la
realizzazione dei punti terminali di rete,
- le condizioni di utilizzazione,
- i principi di tariffazione,
- l'accesso alle frequenze e a numeri/indirizzi/denominazioni, se del caso, in
conformità del quadro di riferimento dell'allegato;
9) "specifiche tecniche", "norme" e "apparecchiature
terminali": le specifiche tecniche, norme e apparecchiature terminali
definite nell'articolo 1 della direttiva 91/263/CEE.
3) L'articolo 3 è modificato nel modo seguente:
a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
"2. Le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare
l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione eccetto per
ragioni basate su requisiti fondamentali, nell'ambito del diritto comunitario.
Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento
dell'apparecchiatura terminale alla rete.
3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna
restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di
telecomunicazione e/o dei servizi pubblici di telecomunicazione, eccettuate le
restrizioni compatibili con la normativa comunitaria."
b) Il paragrafo 4 è soppresso.
c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
"5. Fatte salve le direttive specifiche adottate nel settore della
fornitura della rete aperta, laddove l'applicazione dei requisiti fondamentali
di cui al paragrafo 2 del presente articolo possa indurre uno Stato membro a
limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione, le
modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali, in
particolare per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione
dei dati, sono determinate, ove opportuno, dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 10."
4) L'articolo 4 è soppresso.
5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
1. I riferimenti alle norme e/o specifiche stabilite come base per le interfacce
tecniche armonizzate e/o alle caratteristiche armonizzate dei servizi per la
fornitura della rete aperta, che si considerano opportune per l'accesso aperto
ed efficiente, l'interconnessione e l'interoperabilità, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in modo da promuovere la prestazione
di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti di tutta la
Comunità.
Se necessario, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui
all'articolo 9, può richiedere la redazione di norme da parte degli organismi
di normalizzazione europei.
2. Gli Stati membri promuovono, l'uso di norme e/o specifiche i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a norma del
paragrafo 1, per la fornitura di interfacce tecniche e/o funzioni di rete.
In attesa dell'adozione di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri
promuovono l'uso di:
- norme e/o specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come
l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o l'organizzazione
comune europea di normalizzazione: Comitato europeo di normalizzazione
(CEN)/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC),
o, in assenza di tali norme e/o specifiche,
- norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la
normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI),
o, in assenza di tali norme e/o specifiche,
- norme e/o specifiche nazionali.
3. Se l'applicazione delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1 appare
insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri in
uno o più Stati membri, la loro applicazione può essere resa obbligatoria, con
la procedura di cui all'articolo 10, nella misura strettamente necessaria a
garantire detta interoperabilità e ad ampliare la libera scelta degli utenti,
fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato.
Prima di rendere obbligatoria l'adozione delle norme e/o specifiche di cui al
primo comma, la Commissione sollecita il parere di tutti i soggetti interessati
pubblicando a tale scopo un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme e/o le
specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non corrispondano all'obiettivo
dell'accesso aperto ed efficace, dell'interconnessione e dell'interoperabilità,
e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui
all'articolo 3, va deciso se occorra o meno sopprimere i riferimenti a tali
norme e/o specifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, secondo
la procedura di cui all'articolo 10.
5. La Commissione informa gli Stati membri della decisione e pubblica la notizia
della soppressione delle norme e/o delle specifiche in questione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee."
6) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 5 bis
1. Qualora i compiti che la normativa comunitaria assegna all'autorità
nazionale di regolamentazione siano svolti da più organismi, gli Stati membri
provvedono affinché i compiti incombenti a ciascun organismo siano resi
pubblici.
2. Per garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione:
- le autorità nazionali di regolamentazione sono giuridicamente autonome e
funzionalmente indipendenti da tutti gli organismi che forniscono
apparecchiature o servizi di telecomunicazione;
- gli Stati membri che conservano la proprietà o un notevole livello di
controllo di organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione
provvedono affinché esista un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni
di regolamentazione e le funzioni connesse alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano opportuni meccanismi a livello
nazionale mediante i quali gli interessati abbiano il diritto di ricorrere
davanti ad un organo indipendente dalle parti in causa contro le decisioni
dell'autorità nazionale di regolamentazione.
4. Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che le autorità
nazionali di regolamentazione possano ottenere dagli organismi che forniscono
reti e/o servizi di telecomunicazione tutte le informazioni necessarie
all'applicazione della normativa comunitaria."
7) Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.
8) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una
relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta non
oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle
informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato di cui
agli articoli 9 e 10. Se necessario, la relazione esamina quali disposizioni
della presente direttiva debbano essere adeguate alla luce dell'evoluzione del
mercato. Nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per
l'attuazione degli scopi della presente direttiva. Nella relazione la
Commissione esamina anche i benefici che deriverebbero dall'istituzione di
un'autorità europea di regolamentazione incaricata dei compiti che possano
essere meglio eseguiti a livello comunitario."
9) Nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, i termini "gli organismi
di telecomunicazione" sono sostituiti da "gli organismi che forniscono
reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione offerti
al pubblico".
10) Gli allegati I e III sono soppressi.
11) L'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 92/44/CEE
La direttiva 92/44/CEE è così modificata:
La direttiva 92/44/CEE è così modificata:
1) In tutto il testo, i termini "organismi di telecomunicazione" sono
sostituiti da "organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1
bis".
2) Nell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli Stati membri provvedono affinché in ogni punto del loro territorio
almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni di questa direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi derivanti dalla presente
direttiva non vengano imposti a organismi senza rilevante potere di mercato sul
rispettivo mercato delle linee affittate, a meno che in un determinato Stato
membro manchino organismi con rilevante potere di mercato sul rispettivo mercato
delle linee affittate."
3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva valgono, se necessario, le definizioni
riportate nella direttiva 90/387/CEE, modificata dalla direttiva 97/51/CE.
2. Inoltre, ai fini della presente direttiva si intende per:
- "linee affittate": le infrastrutture di telecomunicazione che
forniscono capacità di trasmissione trasparenti fra punti terminali di rete e
che non includono la commutazione su richiesta (le funzioni di commutazione che
possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea
affittata),
- "comitato ONP": il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della
direttiva 90/387/CEE,
- "autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo di cui
all'articolo 5 bis della direttiva 90/387/CEE.
3. Ai fini della presente direttiva, si presume che un organismo abbia un
rilevante potere di mercato quando detiene almeno il 25 % della quota del
rispettivo mercato delle linee affittate di uno Stato membro. Il mercato in
questione è valutato in base al tipo o ai tipi di linee affittate offerte in
una particolare area geografica, la quale può coprire la totalità ovvero parte
del territorio dello Stato membro.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire che un organismo
che detiene, nel rispettivo mercato delle linee affittate, una quota di mercato
inferiore al 25 % disponga di un notevole potere di mercato e, viceversa, che un
organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota di mercato pari o
superiore al 25 % non disponga di un notevole potere di mercato.
In entrambi i casi la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo
di influenzare le condizioni del mercato delle linee affittate, del suo
fatturato in relazione alla dimensione del mercato, del suo accesso alle risorse
finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul
mercato.
4) L'articolo 3 è modificato nel modo seguente:
a) La seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:
"Le modifiche nelle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte
vengono pubblicate appena possibile. L'autorità nazionale di regolamentazione
può stabilire un congruo termine per la pubblicazione."
b) Il paragrafo 3 è soppresso.
5) Nell'articolo 4, secondo trattino, il primo comma è sostituito dal testo
seguente:
"- il termine di fornitura normale, ossia il periodo decorrente dal giorno
in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata entro
il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95 % di tutte le linee
affittate di uno stesso tipo."
6) L'articolo 6 è modificato nel modo seguente:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Qualora l'accesso alle linee affittate e la loro utilizzazione siano
limitati secondo il diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché
tali restrizioni vengano imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione
con atti normativi.
Non deve essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il
collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di
telecomunicazione."
b) Nel paragrafo 3, lettera a), il secondo comma è sostituito dal testo
seguente:
"Nel presente contesto per situazione di emergenza si intende un caso
eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali,
terremoti, inondazioni, fulmini o incendi."
c) Il primo comma del paragrafo 4 e la nota in calce n. 1 sono sostituiti dal
testo seguente:
"Si ritengono soddisfatte le condizioni di accesso per l'apparecchiatura
terminale qualora essa sia conforme ai requisiti di omologazione stabiliti per
il suo collegamento al punto terminale di rete relativo al tipo di linea
affittata in questione, a norma delle direttive 91/263/CEE o 93/97/CEE.
7) L'articolo 7 è modificato nel modo seguente:
a) È aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Gli Stati membri promuovono la fornitura dei tipi supplementari di
linee affittate individuati nell'allegato III, tenendo conto della domanda di
mercato e dei progressi nella normalizzazione."
b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati II e III agli
sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa
l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10 della
direttiva 90/387/CEE, tenendo conto del livello di sviluppo delle reti
nazionali."
8) Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché gli
organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 bis, rispettino il
principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate. Se
opportuno, tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe
agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a
terzi con le stesse condizioni e la stessa qualità con cui le forniscono per i
propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate."
9) L'articolo 9 è soppresso.
10) L'articolo 10 è modificato nel modo seguente:
a) Il paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
"a) fatto salvo il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, le tariffe delle linee affittate devono essere indipendenti dal
tipo di applicazione prescelto dall'utente;".
b) Il paragrafo 2, lettera b), punto iii) è sostituito dal testo seguente:
"iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo
diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita
applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al
rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate, da un lato alle
linee affittate e, dall'altro, agli altri servizi."
c) È aggiunto il seguente paragrafo:
"4. L'autorità nazionale di regolamentazione si astiene dall'applicare i
requisiti di cui al paragrafo 1 agli organismi che non hanno un potere di
mercato significativo per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta
in una determinata area geografica.
L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di non applicare i
requisiti di cui al paragrafo 1 in una determinata area geografica, qualora sia
soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle
linee affittate, come evidenziato dalle tariffe già conformi a tali
requisiti."
11) L'articolo 11 è modificato nel modo seguente:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome (i nomi) della
(delle) autorità nazionale (nazionali) di regolamentazione competente(i) per
l'esecuzione dei compiti definiti nella presente direttiva.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica
relativa alle autorità nazionali di regolamentazione."
b) È inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla
Commissione i nomi degli organismi che forniscono linee affittate e che sono
soggetti ai requisiti previsti dalla presente direttiva. La notifica include,
ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in
ciascuna area geografica al fine di conformarsi all'articolo 1 e tutti i casi in
cui, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, non viene applicato l'articolo 10,
paragrafo 1."
c) Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione della
Commissione, e le fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è
stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni
sulle misure prese e sulle relative motivazioni."
12) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 14
Relazione
La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una
relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta non
oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa tra l'altro sulle informazioni
fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato ONP. La relazione deve
includere un giudizio sulla necessità di mantenere in essere la presente
direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente
concorrenziale. Se necessario, la relazione esamina quali disposizioni della
presente direttiva debbano essere adeguate alla luce dell'evoluzione del mercato
e nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per l'attuazione
degli scopi della direttiva."
13) L'allegato I è modificato come segue:
a) La nota in calce n. 1 è sostituita dal testo seguente:
"GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 94/10/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 19. 4.
1994, pag. 30)."
b) I paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della sezione D sono soppressi.
c) La sezione E è sostituita dal testo seguente:
"E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali
Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento devono includere una
panoramica completa dei requisiti che le apparecchiature terminali da collegare
alla linea affittata in questione devono soddisfare a norma della direttiva
91/263/CEE o della direttiva 93/97/CEE."
14) L'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato III.
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.