(GUCE n. L 144 del 04/06/1997 )
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione
il 27 novembre 1996,
(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli
obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare
progressivamente tale mercato;
(2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi riguarda
non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati; che essa implica
per i consumatori la possibilità di accedere alle merci e ai servizi di un
altro Stato membro alle stesse condizioni della popolazione di tale Stato;
(3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare
per i consumatori una delle principali manifestazioni concrete della
realizzazione del mercato interno, come è stato constatato, tra l'altro, nella
comunicazione della Commissione al Consiglio «Verso un mercato unico della
distribuzione»; che è indispensabile per il buon funzionamento del mercato
interno che i consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del
proprio paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di
residenza del consumatore;
(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una
moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le
offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che
taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per
la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi
sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario
introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;
(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del
Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della
Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del
consumatore (4) enunciano la necessità di proteggere gli acquirenti di beni o
di servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi
aggressivi di vendita;
(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo
«Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore», approvata dalla
risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 (5), annunciava al punto 33 che la
Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove
tecnologie di informazione che consentono ai consumatori di fare a domicilio
ordinazioni a un fornitore;
(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle
future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori
(6) invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via prioritaria ai
settori indicati nell'allegato; che questo allegato menziona le nuove tecnologie
che consentono la vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a
questa risoluzione con l'adozione di un «piano d'azione triennale per la
politica di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)» e che detto piano
prevede l'adozione di una direttiva in materia;
(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza
rientra nelle competenze degli Stati membri;
(9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che queste
diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema organizzato di
vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che vi sia la presenza
simultanea del fornitore e del consumatore; che la costante evoluzione di queste
tecniche non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano
definiti principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora poco
impiegate;
(10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito a qualificazioni
giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli Stati membri; che, fatta
salva la facoltà degli Stati membri di ricorrere all'articolo 14, le
disposizioni della presente direttiva non possono essere applicate in modo
difforme, in funzione delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine,
appare pertanto legittimo prevedere che debba esserci conformità con le
disposizioni della presente direttiva almeno in occasione della prima di una
serie di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione
periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione o serie
di prestazioni constituiscano l'oggetto di un contratto singolo ovvero di
contratti successivi e distinti;
(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve
portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che è
necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere
obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di
comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi
alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva
84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicità ingannevole (7); che, in caso di eccezioni
all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato alla discrezionalità del
consumatore se chiedere alcune informazioni di base quali l'identità del
fornitore, le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno che il
consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per
decidere se continuare o meno;
(13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche
ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta su un supporto
durevole; che è necessario che il consumatore riceva, in tempo utile, per
iscritto, informazioni necessarie ai fini della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della
conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a
meno che la presente direttiva non disponga diversamente; che è necessario
limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri - qualora
ve ne siano - derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso,
che altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso lascia
impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale,
con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi
alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta
nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri
determinare le altre condizioni e modalità relative all'esercizio del diritto
di recesso;
(15) considerando che è necessario altresì prevedere un termine di esecuzione
del contratto qualora esso non sia stato stabilito all'atto dell'ordinazione;
(16) considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio al
consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo oneroso
senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua non può essere
accettata, sempreché non si tratti di una fornitura di sostituzione;
(17) considerando che occorre tener presenti i principi sanciti dagli articoli 8
e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che occorre riconoscere al
consumatore un diritto alla protezione della vita privata, segnatamente per
quanto concerne la tranquillità rispetto a talune tecniche di comunicazione
particolarmente invadenti e che occorre pertanto precisare i limiti specifici
all'impiego di tali tecniche; che gli Stati membri dovrebbero adottare opportune
misure per proteggere efficacemente da siffatti contatti i consumatori che hanno
dichiarato di non voler essere contattati tramite determinate tecniche di
comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista per i consumatori a
norma della legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati personali
e della vita privata;
(18) considerando che è importante che le regole fondamentali vincolanti della
presente direttiva siano completate, ove opportuno, da regole di autodisciplina
professionale conformemente alla raccomandazione 92/295/CEE della Commissione,
del 7 aprile 1992, relativa a codici di comportamento per la tutela dei
consumatori in materia di contratti negoziati a distanza (8);
(19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è
importante che il consumatore sia sufficientemente informato sulle disposizioni
della presente direttiva e sugli eventuali codici di comportamento esistenti in
materia;
(20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della presente
direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai concorrenti; che si
possono quindi prevedere disposizioni che consentano di vigilare sulla sua
applicazione a organismi pubblici o al loro rappresentante, o a organizzazioni
di consumatori che secondo la legislazione nazionale abbiano un legittimo
interesse a proteggere i consumatori, oppure a organizzazioni professionali
titolari di un legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è importante
affrontare non appena possibile la questione dei reclami transfrontalieri; che
il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione sull'accesso
dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia
di consumo nell'ambito del mercato interno; che tale piano d'azione prevede
iniziative specifiche per la promozione dei procedimenti extragiudiziali; che
sono stabiliti criteri oggettivi (allegato II) per garantire l'affidabilità dei
procedimenti suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati
(allegato III);
(22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore non ha
padronanza della tecnica; che è pertanto necessario prevedere che l'onere della
prova possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare il consumatore
della protezione accordata dalla presente direttiva designando il diritto di un
paese terzo come diritto applicabile al contratto; che pertanto occorre
prevedere nella presente direttiva disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24) considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi di interesse
generale, la commercializzazione sul suo territorio, tramite contratti negoziati
a distanza, di taluni prodotti e servizi; che questo divieto deve avvenire nel
rispetto delle regole comunitarie; che tali divieti sono già previsti, in
particolare in materia di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive (9) e dalla direttiva 92/28/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso
umano (10),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 -
Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i
contratti a distanza tra consumatori e fornitori.
Articolo 2 -
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale
contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della
presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua
attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola
agisca nel quadro della sua attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra dette parti; un elenco indicativo delle tecniche
contemplate dalla presente direttiva è riportato nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere a
disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 3 -
Eccezioni
1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco non
esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai contratti
riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della
locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per
uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un consumatore, al suo
luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri
frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla
ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto
il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in
un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative all'aperto il fornitore
può, in via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7,
paragrafo 2, in casi specifici.
Articolo 4 -
Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata o
periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di
protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri
sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica con il
consumatore.
Articolo 5 -
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all'atto
dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per
quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che
esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto
duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del
contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui all'articolo
6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di
durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può presentare
reclami.
Articolo 6 -
Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di
recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico
del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese
dirette di spedizione dei beni al mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché il termine non superi il termine di
tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di tre
mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno sette
giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al
presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a
carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le
spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi,
previsto al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente coperto
da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità, qualora
il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al paragrafo 1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto di
credito.
Articolo 7 -
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in
cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, dovuta
alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il consumatore ne
deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto prima delle somme
eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa consegnare
al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti, qualora
sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione del contratto, o
nel contratto. Il consumatore deve essere informato di tale possibilità in modo
chiaro e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti all'esercizio del diritto
di recesso sono, in questo caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve
esserne informato. In al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può
essere assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8 -
Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di
utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti
a distanza cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di pagamento
vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo 9 -
Fornitura non richiesta
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:
- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua previa
ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 10 -
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in appresso
richiede il consenso preventivo del consumatore:
- sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata),
- fax (telecopia).
2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Articolo 11 -
Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per
assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione della
presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di
adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi amministrativi
competenti per fare applicare le disposizioni nazionali per l'attuazione della
presente direttiva ad uno o più dei seguenti organismi:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare i
consumatori,
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova dell'esistenza
di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o del rispetto dei
termini e del consenso del consumatore può essere a carico del fornitore.
b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e gli
operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non conformi
alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva quando siano
in grado di farlo.
4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del rispetto
delle disposizioni della presente direttiva da parte di organismi autonomi ed il
ricorso a tali organismi per la composizione di controversie si aggiungano ai
mezzi che gli Stati membri debbono prevedere per assicurare il rispetto delle
disposizioni della presente direttiva.
Articolo 12 -
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in virtù del
recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non
sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo della
scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto,
laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o più
Stati membri.
Articolo 13 -
Norme comunitarie
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui
non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni particolari
che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.
2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che
disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della
prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della presente
direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del contratto negoziato
a distanza.
Articolo 14 -
Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla
presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per
garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette
disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d'interesse
generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o
servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel
rispetto del trattato.
Articolo 15 -
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
legislative interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio
una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso, di una
proposta di revisione.
Articolo 16 -
Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore
della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano, se
del caso, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori dei loro
codici di autoregolazione.
Articolo 17 -
Sistema di reclami
La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per
rispondere ai reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza. Entro
due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione
riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio
e presenta, se del caso, proposte in merito.
Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN
(1) GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 14 e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag.
18.
(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 111.
(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6.
1993, pag. 95), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 288
del 30. 10. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre
1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 51). Decisione del Parlamento europeo del
16 gennaio 1997 e decisione del Consiglio del 20 gennaio 1997.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(5) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(8) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21.
(9) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.
(10) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 2, punto 4
- Stampati senza indirizzo
- Stampati con indirizzo
- Lettera circolare
- Pubblicità stampa con buono d'ordine
- Catalogo
- Telefono con intervento di un operatore
- Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext)
- Radio
- Videotelefono (telefono con immagine)
- Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto
- Posta elettronica
- Fax
- Televisione (teleacquisto, televendita)
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1
- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni riguardanti fondi di pensione
- Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE (1); i
servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE (2);
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione
di cui:
- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (3);
- all'allegato della direttiva 79/267/CEE (4);
- alla direttiva 64/225/CEE (5);
- alle direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).
NOTE
(1) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.
(2) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).
(3) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).
(4) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 90/619/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di
adesione del 1973.
(6) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.