Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 1999
Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
(G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13 dicembre 1999)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli
articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),
considerando quanto segue:
(1) il 16 aprile 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una
comunicazione relativa ad un'iniziativa europea in materia di commercio
elettronico;
(2) l'8 ottobre 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una
comunicazione intitolata"Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle
comunicazioni elettroniche - Verso la definizione di un quadro europeo in
materia di firme digitali e di cifratura";
(3) il 1. dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare
quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle firme digitali;
(4) le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico necessitano di
firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire
l'autenticazione dei dati; la divergenza delle norme in materia di
riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei
prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un
grave ostacolo all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio
elettronico; invece, un quadro comunitario chiaro relativo alle condizioni che
si applicano alle firme elettroniche rafforzerà la fiducia nelle nuove
tecnologie e la loro accettazione generale; la normativa negli Stati membri non
dovrebbe essere di ostacolo alla libera circolazione di beni e i servizi nel
mercato interno;
(5) occorrerebbe promuovere l'interoperabilità dei prodotti di firma
elettronica; a norma dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta
uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci; per garantire la libera circolazione nell'ambito del
mercato interno e infondere fiducia nelle firme elettroniche, è necessaria la
conformità ai requisiti essenziali specifici relativi ai prodotti di firma
elettronica, fatti salvi il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19
dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di beni a duplice uso (5) , ela
decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994, relativa all'azione
comune adottata dal Consiglio riguardante il controllo delle esportazioni di
beni a duplice uso (6) ;
(6) la presente direttiva non armonizza la fornitura di servizi rispetto al
carattere riservato dell'informazione quando sono oggetto di disposizioni
nazionali inerenti all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
(7) il mercato interno consente anche la libera circolazione delle persone la
quale si traduce in una maggiore necessità, per i cittadini dell'Unione europea
e per le persone che vi risiedono, di trattare con le autorità di Stati membri
diversi da quello in cui risiedono; la disponibilità di comunicazioni
elettroniche potrebbe essere di grande aiuto a questo riguardo;
(8) la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di Internet
rendono necessario un approccio aperto alle varie tecnologie e servizi che
consentono di autenticare i dati in modo elettronico;
(9) le firme elettroniche verranno usate in svariate circostanze ed
applicazioni, che comporteranno un'ampia gamma di nuovi servizi e prodotti
facenti uso di firme elettroniche o a esse collegati; la definizione di tali
prodotti e servizi non dovrebbe essere limitata al rilascio e alla gestione di
certificati, ma comprenderebbe anche ogni altro servizio e prodotto facente uso
di firme elettroniche, o a esse ausiliario, quali servizi di immatricolazione,
servizi di apposizione del giorno e dell'ora, servizi di repertorizzazione,
servizi informatici o di consulenza relativi alle firme elettroniche;
(10) il mercato interno consente ai prestatori di servizi di certificazione
di sviluppare le proprie attività transfrontaliere ai fini di accrescere la
competitività e, pertanto, di offrire ai consumatori e alle imprese nuove
opportunità di scambiare informazioni e i effettuare negozi per via elettronica
in modo sicuro, indipendentemente dalle frontiere; al fine di stimolare la
prestazione su scala comunitaria di servizi di certificazione sulle reti aperte,
i prestatori di servizi di certificazione dovrebbero essere liberi di fornire i
rispettivi servizi senza preventiva autorizzazione; per autorizzazione
preventiva non si intende soltanto qualsiasi permesso che il prestatore di
servizi interessato deve ottenere dalle autorità nazionali prima di poter
fornire i propri servizi di certificazione, ma anche ogni altra misura avente
effetto equivalente;
(11) i sistemi di accreditamento facoltativo intesi a migliorare il livello
di servizio fornito possono offrire ai prestatori di servizi di certificazione
il quadro appropriato per l'ulteriore sviluppo dei loro servizi verso i livelli
di fiducia, sicurezza e qualità richiesti dall'evoluzione del mercato; tali
sistemi dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di prassi ottimali tra i prestatori
di servizi di certificazione; questi ultimi dovrebbero essere liberi di aderire
a tali sistemi di accreditamento e i trarne vantaggio;
(12) i servizi di certificazione possono essere forniti o da un'entità
pubblica ovvero da una persona giuridica o fisica quando è costituita secondo
il diritto nazionale; gli Stati membri non dovrebbero vietare ai prestatori di
servizi di certificazione di operare al di fuori dei sistemi di accreditamento
facoltativo; si dovrebbe garantire che tali sistemi di accreditamento non
riducano la concorrenza nel settore dei servizi di certificazione;
(13) gli Stati membri possono decidere come garantire il controllo del
rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva; quest'ultima non
esclude l'istituzione di sistemi di controllo basati sul settore privato; la
presente direttiva non obbliga i prestatori di servizi di certificazione a
chiedere il controllo in base a un qualsiasi sistema d'accreditamento
applicabile;
(14) è importante raggiungere l'equilibrio tra le esigenze dei consumatori e
le esigenze delle imprese;
(15) considerando che l'allegato III prevede requisiti relativi a dispositivi
per la creazione di una firma sicura al fine di assicurare la funzionalità
delle firme elettroniche avanzate; esso non contempla la globalità
dell'ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano; il funzionamento del
mercato interno impone alla Commissione e agli Stati membri un'azione rapida al
fine di permettere la designazione degli organismi preposti alla valutazione
della conformità dei dispositivi di firma sicura rispetto all'allegato III; per
rispondere alle esigenze del mercato, la valutazione della conformità deve
essere tempestiva ed efficiente;
(16) la presente direttiva contribuisce all'uso e al riconoscimento giuridico
delle firme elettroniche nell'ambito della Comunità; le firme elettroniche
usate esclusivamente all'interno di sistemi basati su accordi volontari di
diritto privato fra un numero determinato di partecipanti non esigono una
disciplina legislativa comune; nella misura consentita dal diritto nazionale,
andrebbe rispettata la libertà delle parti di accordarsi sulle condizioni di
accettazione dei dati firmati in modo elettronico; alle firme elettroniche
utilizzate in tali sistemi non dovrebbero essere negate l'efficacia giuridica e
l'ammissibilità come mezzo probatorio nei procedimenti giudiziari;
(17) la presente direttiva non è diretta ad armonizzare le normative
nazionali sui contratti, in particolare in materia di conclusione ed esecuzione
dei contratti, od altre formalità di natura extracontrattuale concernenti
l'apposizione di firme; per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici
delle firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali
previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di
determinazione del luogo della conclusione del contratto;
(18) la registrazione e la copia di dati per la creazione di una firma
potrebbero costituire una minaccia per la validità giuridica delle firme
elettroniche;
(19) le firme elettroniche saranno utilizzate nel settore pubblico
nell'ambito delle amministrazioni nazionali e comunitarie e nelle comunicazioni
tra tali amministrazioni nonché con i cittadini e gli operatori economici, ad
esempio nei settori degli appalti pubblici, della fiscalità, della previdenza
sociale, della sanità e dell'amministrazione della giustizia;
(20) criteri armonizzati relativi agli effetti giuridici delle firme
elettroniche manterranno un quadro giuridico coerente in tutta la Comunità; il
diritto nazionale stabilisce differenti requisiti per la validità giuridica
delle firme autografe; i certificati possono essere usati per confermare
l'identità di una persona che ricorre alla firma elettronica; le firme
elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato mirano ad un più
alto livello di sicurezza; le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura possono essere considerate giuridicamente equivalenti alle firme
autografe solo se sono rispettati i requisiti per le firme autografe;
(21) al fine di contribuire all'accettazione generale dei metodi di
autenticazione elettronici, è necessario garantire che le firme elettroniche
possano essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari in tutti gli
Stati membri; il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche dovrebbe
basarsi su criteri oggettivi e non essere connesso ad un'autorizzazione
rilasciata al prestatore di servizi di certificazione interessato; il diritto
nazionale disciplina la definizione dei campi giuridici in cui possono essere
impiegati documenti elettronici e firme elettroniche; la presente direttiva
lascia impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali nazionali di
deliberare in merito alla conformità rispetto ai requisiti della presente
direttiva e non lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in
giudizio;
(22) la responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione che
forniscono tali servizi al pubblico è disciplinata dal diritto nazionale;
(23) lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende necessarie
soluzioni transfrontaliere che coinvolgano i paesi terzi; al fine di assicurare
l'interoperabilità a livello globale, potrebbero essere utili accordi su regole
multilaterali con paesi terzi concernenti il riconoscimento reciproco dei
servizi di certificazione;
(24) al fine di accrescere la fiducia da parte degli utenti nelle
comunicazioni elettroniche e nel commercio elettronico, i prestatori di servizi
di certificazione devono osservare la legislazione in materia di protezione dei
dati e la vita privata degli individui;
(25) le disposizioni sull'uso degli pseudonimi nei certificati non dovrebbe
impedire agli Stati membri di chiedere l'identificazione delle persone in base
alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale;
(26) le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono
essere adottate ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7);
(27) due anni dopo la sua attuazione la Commissione presenterà una relazione
su questa direttiva al fine di garantire tra l'altro che il progresso
tecnologico o il mutamento del quadro giuridico non abbiano creato ostacoli al
raggiungimento degli obiettivi sanciti nella stessa; la Commissione dovrebbe
esaminare le implicazioni dei settori tecnici connessi e presentare una
relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio;
(28) secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui
all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della creazione di un quadro giuridico
armonizzato per la fornitura di firme elettroniche e dei servizi relativi non può
essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere
realizzato meglio a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là
di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 - Ambito di applicazione
La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e
a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro
giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine
di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei
contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti relativi alla
forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né pregiudica le norme e
i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o
comunitario.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:
1) "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata
come metodo di autenticazione;
2) "firma elettronica avanzata", una firma elettronica che soddisfi i
seguenti requisiti:
-
essere connessa in maniera unica al firmatario;
-
essere idonea ad identificare il firmatario;
-
essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio
controllo esclusivo;
-
essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire
l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
3) "firmatario", una persona che detiene un dispositivo per la
creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona
fisica o giuridica o dell'entità che rappresenta;
4) "dati per la creazione di una firma", dati peculiari, come codici o
chiavi crittografiche private, utilizzati dal firmatario per creare una firma
elettronica;
5) "dispositivo per la creazione di una firma", un software
configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una
firma;
6) "dispositivo per la creazione di una firma sicura", un dispositivo
per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;
7) "dati per la verifica della firma", dati, come codici o chiavi
crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare una firma elettronica;
8) "dispositivo di verifica della firma", un software configurato o un
hardware usato per applicare i dati di verifica della firma;
9) "certificato", un attestato elettronico che collega i dati di
verifica della firma ad una persona e conferma l'identità di tale persona;
10) "certificato qualificato", un certificato conforme ai requisiti di
cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che
soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;
11) "prestatore di servizi di certificazione", un'entità o una
persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi
connessi alle firme elettroniche;
12) "prodotto di firma elettronica", hardware o software, oppure i
componenti pertinenti dei medesimi, destinati ad essere utilizzati da un
prestatore di servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma
elettronica oppure per la creazione o la verifica di firme elettroniche;
13) "accreditamento facoltativo", qualsiasi permesso che stabilisca
diritti ed obblighi specifici della fornitura di servizi di certificazione, il
quale sia concesso, su richiesta del prestatore di servizi di certificazione
interessato, dall'organismo pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla
sorveglianza del rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il
prestatore di servizi di certificazione non è autorizzato ad esercitare i
diritti derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da
parte dell'organismo.
Articolo 3 - Accesso al mercato
1.Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la
prestazione di servizi di certificazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o
conservare sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di
certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali
sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non
discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori
di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga istituito un sistema
appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di
certificazione stabiliti nel loro territorio e rilasci al pubblico certificati
qualificati.
4. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai
requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi
pubblici o privati designati dagli Stati membri. Secondo la procedura di cui
all'articolo 9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri
stabiliscono se un organismo può essere designato.
La conformità ai requisiti di cui all'allegato III accertata dagli organismi
di cui al primo comma è riconosciuta da tutti gli Stati membri.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione può determinare
e pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i numeri di
riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma
elettronica. Un prodotto di firma elettronica conforme a tali norme viene
considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II,
lettera f) e all'allegato III.
6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per promuovere lo sviluppo e
l'uso dei dispositivi di verifica della firma, alla luce delle raccomandazioni
per la verifica della firma sicura di cui all'allegato IV e nell'interesse dei
consumatori.
7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel
settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono
essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare
unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali
requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per
i cittadini.
Articolo 4 - Principi del mercato interno
1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali da esso adottate
in base alla presente direttiva ai prestatori di servizi di certificazione
stabiliti nel suo territorio e ai servizi da essi forniti. Gli Stati membri non
possono limitare la prestazione di servizi di certificazione originati in un
altro Stato membro nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri consentono ai prodotti di firma elettronica conformi alla
presente direttiva di circolare liberamente nel mercato interno.
Articolo 5 - Effetti giuridici delle firme
elettroniche
1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su
un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura:
-
posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma
elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e
-
siano ammesse come prova in giudizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia
considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio
unicamente a causa del fatto che è
- in forma elettronica, o
- non basata su un certificato qualificato, o
- non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di
servizi di certificazione accreditato, ovvero
- non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
Articolo 6 - Responsabilità
1. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi
di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato
qualificato o che garantisce al pubblico tale certificato, sia responsabile per
danni provocati a entità o persone fisiche o giuridiche che facciano
ragionevole affidamento su detto certificato:
-
per quanto riguarda l'esattezza di tutte le informazioni contenute nel
certificato qualificato a partire dalla data di rilascio e il fatto che esso
contenga tutti i dati prescritti per un certificato qualificato,
-
per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario
identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della
firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato,
-
la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il
fornitore di servizi di certificazione generi entrambi,
a meno che il prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito
senza negligenza.
2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di
certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato
qualificato sia responsabile, nei confronti di entità o i persone fisiche o
giuridiche che facciano ragionevole affidamento sul certificato, dei danni
provocati, per la mancata registrazione della revoca del certificato, a meno che
provi di aver agito senza negligenza.
3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di
certificazione possa indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di
detto certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi.
Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla
responsabilità per i danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che
ecceda i limiti posti nello stesso.
4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di
certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un
valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché
tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di
certificazione non è responsabile dei danni risultanti dal superamento di detto
limite massimo.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori (8) .
Articolo 7 - Aspetti internazionali
1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico
come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione
stabilito in un paese terzo siano riconosciuti giuridicamente equivalenti ai
certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito
nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni:
-
il prestatore di servizi di certificazione possiede i requisiti di cui alla
presente direttiva e sia stato accreditato in virtù di un sistema di
accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure
-
il certificato è garantito da un prestatore di servizi di certificazione
stabilito nella Comunità, in possesso dei requisiti di cui alla presente
direttiva, oppure
-
il certificato o il prestatore di servizi di certificazione è riconosciuto
in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e paesi terzi
o organizzazioni internazionali.
2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi
terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno
origine in paesi terzi, la Commissione presenta, se del caso, proposte miranti
all'effettiva attuazione di norme e i accordi internazionali applicabili ai
servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al
Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali
e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio
decide a maggioranza qualificata.
3. Ogniqualvolta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese
comunitarie incontrano riguardo all'accesso al mercato di paesi terzi, essa può,
se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato
mandato di negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese
comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli
obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi
internazionali in materia.
Articolo 8 - Protezione dei dati
1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di
certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o
della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (9) .
2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di servizi di certificazione
che rilascia certificati al pubblico di raccogliere dati personali solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato.
I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale
attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano al prestatore di
servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo
del nome del firmatario.
Articolo 9 - Comitato
1. La Commissione è assistita da un "comitato per la firma
elettronica", in prosieguo denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della
stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10 - Compiti del comitato
Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati della presente
direttiva, i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e le norme generalmente
riconosciute per i prodotti di firma elettronica istituite e pubblicate a norma
dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 9,
paragrafo 2. (9)
Articolo 11 - Notificazione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le
seguenti informazioni:
-
sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito
supplementare a norma dell'articolo 3, paragrafo 7;
-
nomi e indirizzi degli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e
della supervisione nonché degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
-
i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione
nazionali accreditati.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali variazioni sono
notificate agli Stati membri al più presto.
Articolo 12 - Riesame
1. Entro il 19 luglio 2003 la Commissione riesamina l'applicazione della
presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al
Consiglio.
2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di applicazione della
presente direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi
tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici. La
relazione include in particolare una valutazione, sulla base dell'esperienza
acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è corredata,
se del caso, di proposte legislative.
Articolo 13 - Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 19 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla
presente direttiva.
Articolo 14 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Articolo 15 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Requisiti relativi ai certificati qualificati
I certificati qualificati devono includere:
-
l'indicazione che il certificato rilasciato è un certificato qualificato;
-
l'identificazione e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi
di certificazione;
-
il nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identificato come
tale;
-
l'indicazione di un attributo specifico del firmatario, da includere se
pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;
-
i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione
della firma sotto il controllo del firmatario;
-
un'indicazione dell'inizio e del termine del periodo di validità del
certificato;
-
il codice d'identificazione del certificato;
-
la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che
ha rilasciato il certificato;
-
i limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e
-
i limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato,
ove applicabili.
ALLEGATO II
Requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano
certificati qualificati
I prestatori di servizi di certificazione devono:
-
dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione;
-
assicurare il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e
sicuro e garantire un servizio di revoca sicuro e immediato;
-
assicurare che la data e l'ora di rilascio o i revoca di un certificato
possano essere determinate con precisione;
-
verificare con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale
l'identità e, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è
rilasciato un certificato qualificato;
-
impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e
delle qualifiche necessarie per i servizi forniti, in particolare la competenza
a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle
firme elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e i gestione
adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;
-
utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che
garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di cui sono
oggetto;
-
adottare misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui
il prestatore di servizi di certificazione generi dati per la creazione di una
firma, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali dati;
-
disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare secondo i requisiti
previsti dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di
responsabilità per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione;
-
tenere una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un
certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare al fine
di fornire la prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari.
Tali registrazioni possono essere elettroniche;
-
non conservare né copiare i dati per la creazione della firma della persona
cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito i servizi di gestione
della chiave;
-
prima di avviare una relazione contrattuale con una persona che richieda un
certificato a sostegno della sua firma elettronica, informarla con un mezzo di
comunicazione durevole, degli esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di
accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e i risoluzione delle
controversie. Dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente,
devono essere scritte e utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richiesta,
elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi
che facciano affidamento sul certificato;
-
utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo
verificabile e far sì che:
- soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche;
- l'autenticità delle informazioni sia verificabile,
- i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei
casi consentiti dal titolare del certificato,
- l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta
i requisiti di sicurezza.
ALLEGATO III
Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura
1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici
e procedurali appropriati, devono garantire almeno che:
-
i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa
possono comparire in pratica solo una volta e che è ragionevolmente garantita
la loro riservatezza;
-
i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa
non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma
è protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologia attualmente
disponibile;
-
i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa
sono sufficientemente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di
terzi.
2. I dispositivi per la creazione di una firma sicura non devono alterare i
dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario
prima dell'operazione di firma.
ALLEGATO IV
Raccomandazioni per la verifica della firma sicura
Durante il processo relativo alla verifica della firma occorre garantire,
entro limiti ragionevoli di certezza, che:
-
i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondono ai dati
comunicati al verificatore;
-
la firma è verificata in modo affidabile e i risultati della verifica
correttamente comunicati;
-
il verificatore può, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i
contenuti dei dati firmati;
-
l'autenticità e la validità del certificato necessario al momento della
verifica della firma sono verificate in modo attendibile;
-
i risultati della verifica e dell'identità del firmatario sono comunicati
correttamente;
-
l'uso di uno pseudonimo è chiaramente indicato;
-
qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza può essere individuata.
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