Emendamento al
"collegato" alla legge finanziaria per il 1999, approvato dalla Camera
dei Deputati nella seduta del 19 novembre 1998
sostituire il comma 9 con il seguente:
9-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5, della legge 31
luglio 1997, n.249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni determina le
tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da
agevolare la diffusione di Internet. L'Autorità individua gli schemi tariffari
che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.
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