Capo II INNOVAZIONE
Art. 14. (Banda larga).
1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi
infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare
l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private
all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione
e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel
programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si
provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a
valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare, nel
rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa
comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a
definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità
e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) disciplina
delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e
privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i
progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto
alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;
b) fermi
restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione
dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo
qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali
in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo
al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture
tra i diversi operatori;
c) definizione
di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in
sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti
concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa
in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie;
definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni
per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario
per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui
durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione
del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini
perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati,
con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva
risoluzione;
d) previsione
delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di
infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;
e) previsione
di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli
investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la
gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per
la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi
fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle
nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate
alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali,
a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;
f) previsione
di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione
dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima
banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale
fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di
trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e
militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza
utili ai sistemi avanzati di comunicazione;
g) attribuzione
al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla
lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma
con le regioni interessate;
h) affidamento
della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad
evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
3. I decreti legislativi previsti dal
comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i
decreti sono emanati anche in assenza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini del presente articolo, sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
Capo VI SEMPLIFICAZIONI
Art. 25. (Chiarezza dei testi normativi).
1. Ogni norma che sia diretta a
sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe
indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.
2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati
dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale
ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia
alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle
norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Art. 26. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo
2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del
procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e
univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo,
stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto
della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al
comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque
superare i centottanta giorni.
5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso,
decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida
all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del
presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. Il dirigente è personalmente
responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del
provvedimento nei termini prescritti»;
b) dopo
l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il
ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter,
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento,
indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento
richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento
del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento
dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del
procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una
somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto
conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
3. Con regolamento, emanato su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di
corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il
regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le
amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni
determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
4. Le controversie relative
all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di
cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della
somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine
di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere
comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere
economico»;
c) il
comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2,
comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la
conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per
l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della
presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere
effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.
Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al
comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo
scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti
finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4,
della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata
adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del
medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede
di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della
legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis
provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis,
comma 2.
5. Agli eventuali oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo
2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 27. (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni
tecniche).
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo
16:
1)
al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che
comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta»;
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione
del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al
presente comma»;
3)
al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto»
sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti»;
4)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1
sono trasmessi con mezzi telematici»;
5)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni»;
b) all'articolo
17:
1)
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente
ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque
all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della
valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle
valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
2)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui leggi o
regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono
sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i
casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui
al comma 1.
2-ter. I servizi di controllo interno
delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime
amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le
verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od
organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi
di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei
procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il
numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini
previsti.
2-quater. Il rapporto di cui al comma
2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni
anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su
impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione
dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;
c) all'articolo
25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata
presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le
seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».
Art. 28. (Conferenza di servizi e silenzio assenso).
1. All'articolo 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via
telematica»;
b) dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La convocazione della
conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto
di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o
collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre
osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi
partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli
incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di
opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla
stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni
preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al
comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle
seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis,
nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle
eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».
2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche
alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità.
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,»
sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20
della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia
ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi
e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono
l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a
tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività
decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente».
5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le
parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite
le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel
termine di trenta giorni,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso
formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 29. (Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie
territoriali).
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce princìpio generale dell'attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;
b) all'articolo
29:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle
società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio
delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis,
11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;
2)
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli
obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla
documentazione amministrativa.
2-ter. Attengono altresì ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la
dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità
di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi
ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti
locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione».
Art. 30. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti).
1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968,
n. 221, è abrogato.
2. La corresponsione dell'indennità annua
di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
riconosciuta in favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della
legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dal comma 1 del presente articolo,
è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. Al fine di semplificare l'ordinamento
finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli
enti con popolazione superire a 5.000 abitanti»;
b) all'articolo
170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) all'articolo
170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti:
«con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
d) all'articolo
171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
e) all'articolo
172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio
1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione
superiore a 5.000 abitanti»;
f) all'articolo
197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
g) all'articolo
229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli
enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
h) all'articolo
233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui
al presente articolo».
4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono
individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli
e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto
legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione
di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni
limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;
b) riordino
dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a);
c) ampliamento
delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede
unificata;
d) attribuzione
al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di
controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.
Art. 48. (Eliminazione degli sprechi
relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).
1. Gli obblighi di pubblicazione di atti
e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei
soggetti obbligati nei propri siti informatici.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono
essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti
obbligati, ovvero di loro associazioni.
3. Al fine di garantire e di facilitare
l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un
Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
4. A decorrere dal 1o gennaio
2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale.
5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione
delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie»
non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49. (Delega al Governo per la modifica del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi specifici:
a)
prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi
disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le
amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b)
individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti
dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del
personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c)
modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne
l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e
delle imprese;
d)
prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche
realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi
erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e
organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni
inadempienti;
e)
introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto
strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e
per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali
e locali;
f)
prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e
i propri dipendenti;
g)
prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni
per le amministrazioni inadempienti.
Art. 50. (VOIP e Sistema pubblico di connettività).
1. Al fine di consentire l'attuazione di
quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di
interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità
all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede
nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al
progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione
del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del
Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del
mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale
atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate
amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di
cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità
delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la
qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a
cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al
comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo
sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.
Art. 51. (Riallocazione di fondi).
1. Le somme di cui all'articolo 2-bis,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate
alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al
cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con
tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo
amministrativo e didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di
creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in
regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al
miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla
pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel
limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e
per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate
alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate
all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere
riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso
Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo
precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma
892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
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