CAMERA DEI DEPUTATI - N. 2958
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GASPARRI; BOCCHINO
Presentata il 10 gennaio 1997
Agevolazioni per l'accesso alla
rete INTERNET
Art. 1
1. Le societą concessionarie del servizio
telefonico fisso devono garantire l'accesso degli abbonati alla rete telefonica
pubblica ai fornitori dei servizi di accesso alla rete INTERNET, tramite la rete
telefonica commutata, al costo di un solo impulso di tassazione, alla risposta,
indipendentemente dalla durata del collegamento e dall'ubicazione dell'utente
sul territorio nazionale.
Art. 2
1. Le societą concessionarie del servizio
telefonico fisso devono garantire l'accesso in modo non discriminatorio degli
abbonati alla rete pubblica ai fornitori dei servizi di accesso alla rete
INTERNET.
Art. 3
1. Il costo della connessione, con linea
dedicata, fra la rete telefonica pubblica e i fornitori del servizio di accesso
alla rete INTERNET deve dipendere dalla capacitą e non dalla lunghezza fisica
del collegamento. La tariffa da applicare č pertanto quella minima esposta nei
tariffari ufficiali per la specifica capacitą di collegamento.
|