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 Fonti normative e documenti

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 2958
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GASPARRI; BOCCHINO
Presentata il 10 gennaio 1997

Agevolazioni per l'accesso alla rete INTERNET

Art. 1

1. Le societą concessionarie del servizio telefonico fisso devono garantire l'accesso degli abbonati alla rete telefonica pubblica ai fornitori dei servizi di accesso alla rete INTERNET, tramite la rete telefonica commutata, al costo di un solo impulso di tassazione, alla risposta, indipendentemente dalla durata del collegamento e dall'ubicazione dell'utente sul territorio nazionale.

Art. 2

1. Le societą concessionarie del servizio telefonico fisso devono garantire l'accesso in modo non discriminatorio degli abbonati alla rete pubblica ai fornitori dei servizi di accesso alla rete INTERNET.

Art. 3

1. Il costo della connessione, con linea dedicata, fra la rete telefonica pubblica e i fornitori del servizio di accesso alla rete INTERNET deve dipendere dalla capacitą e non dalla lunghezza fisica del collegamento. La tariffa da applicare č pertanto quella minima esposta nei tariffari ufficiali per la specifica capacitą di collegamento.