Dal disegno di legge AC6560
(Collegato ordinamentale alla manovra
finanziaria per il 2000)
Disposizioni in materia di
istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione
TITOLO II - SISTEMA DELLA RICERCA
NAZIONALE
Art. 15 (Istituto
nazionale per la rete dell'università e della ricerca)
1. E' istituito l'Istituto nazionale
per la rete dell'università e della ricerca. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati l'organizzazione e il funzionamento di detto Istituto, con le
annesse disposizioni relative ai beni ed al personale. Negli organi del predetto
Istituto è prevista la partecipazione obbligatoria di rappresentanti del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle
università e degli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché di altri soggetti pubblici
interessati.
2. L'Istituto di cui al comma 1 ha la finalità di realizzare e gestire una rete
di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a
larga banda per la trasmissione dei dati, per applicazioni avanzate per la
ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e le annesse
attività di supporto.
3. All'Istituto di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con le
finalità di cui al comma 2, le disposizioni vigenti per gli enti di ricerca che
fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
4. Fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento
dell'organo di gestione dell'Istituto, può essere prorogata la vigenza della
convenzione-quadro tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare relativa alla rete
GARR-B, il cui finanziamento cessa alla data medesima. Le corrispondenti risorse
finanziarie sono destinate alla realizzazione e gestione della rete di
telecomunicazioni di cui al comma 2 ed alle spese di costituzione e
funzionamento dell'Istituto.
TITOLO III - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 17 (Agevolazioni
per il commercio elettronico e il collegamento telematico).
1. Per lo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla
concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de
minimis, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere
utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il
termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle
procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del
settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di
particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la
concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si
provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari
degli interventi, anche al fine di favorire forme associative tra imprese e i
processi di integrazione delle stesse in relazione a particolari territori e
filiere produttive, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni,
le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.
4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di
cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per
le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme
gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato
nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio
elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2
miliardi per ciascuno dei medesimi anni.
5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con
le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110
miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Dalla relazione
L'articolo 15 prevede
l'istituzione dell'Istituto nazionale per la rete dell'università e della
ricerca.
Le università e gli enti pubblici di ricerca italiani necessitano, infatti, di
una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed
internazionale a larga banda per la trasmissione di dati, per applicazioni
avanzate per la formazione universitaria e per la ricerca scientifica e
tecnologica; la realizzazione della rete richiede una considerevole mole di
ricerca e di sviluppo tecnologico, in ragione delle prestazioni estremamente
avanzate che si devono conseguire.
In Italia è stata già avviata la realizzazione di un progetto di rete a larga
banda denominata GARR-B, la cui gestione nelle more della costituzione di uno
specifico soggetto giuridico cui affidare la responsabilità della realizzazione
della gestione e dello sviluppo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre
2000, è stata affidata all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN),
mediante la sottoscrizione con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di un'apposita convenzione quadro.
Per provvedere a quanto sopra, con l'articolo 15 viene prevista l'istituzione
del predetto soggetto giuridico, denominato "Istituto nazionale per la rete
dell'università e della ricerca".
Con l'articolo 17 si
evidenzia che una volta individuate come target le piccole e medie
imprese, secondo le definizioni valide a livello comunitario(1), ed aver
definito come campo di applicazione le transazioni tra imprese sulla rete
Internet, è necessario definire le forme di intervento più idonee per
raggiungere l'obiettivo di promuovere la diffusione e l'uso del commercio
elettronico.
(1) I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base
della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese e sono indicati dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997.
Gli strumenti di agevolazione previsti dalle leggi vigenti riguardano
essenzialmente contributi per investimenti in hardware, software e
servizi, secondo lo schema classico dell'incentivazione in "conto
capitale", nell'ambito delle iniziative progettuali considerate ammissibili
dalle rispettive leggi e non sono rivolti in modo specifico ed esclusivo alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Volendo operare in modo selettivo a favore del commercio elettronico servono
modalità nuove di intervento che permettano di verificare i risultati della
contribuzione attraverso indicatori che misurino in qualche modo l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi. La vera difficoltà nell'incentivare in
"conto capitale" un investimento in software, un servizio o
più in generale un'applicazione come il commercio elettronico, risiede infatti
nella impossibilità, data la natura "immateriale" dell'oggetto
dell'incentivazione, di poter valutare-misurare-controllare gli effetti
conseguiti. Il rischio è quello di agevolare l'acquisto di beni, servizi e
quant'altro senza un riscontro diretto in termini di "applicazione"
(il commercio elettronico).
Diversamente dalle usuali forme di incentivazioni in "conto capitale"
o "a fondo perduto", più adatte ad investimenti in beni di tipo
"materiale" e che consentono agli imprenditori di ottenere i
contributi previsti dalle norme sulla base degli investimenti effettuati, in
questo caso è possibile concedere l'agevolazione misurandola sui risultati di
esercizio.
Oggetto di incentivazione sono tutte le spese ed i costi che consentono
all'impresa di avviare e sviluppare attività di commercio elettronico
(nell'ambito di un paniere di prodotti hardware e software e di
servizi)(2). L'uso delle tecnologie ICT comporta la loro integrazione con gli
ambienti legacy aziendali ed interaziendali e pone il problema
dell'ammodernamento e dell'automazione dell'intera catena produttiva ed
organizzativa, che va dal marketing e all'acquisizione dei fattori
produttivi dai fornitori fino alla vendita dei prodotti o dei servizi ai clienti
e alla logistica.
(2) Considerando un paniere formato dal 30 per cento di hardware, dal
30 per cento di software e dal 40 per cento di servizi.
La nuova forma di intervento consente di modulare il livello di contribuzione
sulla base delle transazioni (acquisti e vendite) effettuate per via telematica.
Gli scambi possono essere attestati attraverso documenti informatici e procedure
conformi alla normativa sull'uso della firma digitale, alle regole sui
certificatori e a quelle sulla marca temporale (legge n. 59 del 1997, decreto
del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999, circolare AIPA 26 luglio 1999),
segnatamente un "ordine elettronico", una "conferma d'ordine
elettronica", una "fattura elettronica", un "pagamento
elettronico" (verificabili attraverso il sistema delle banche che prevede
un log per ogni transazione effettuata). Gli interessati, inoltre, attuando una
procedura di autocertificazione, dovranno evidenziare in bilancio l'ammontare
del fatturato realizzato per via elettronica (relazione di accompagnamento).
Gli incentivi, dovendosi misurare sulle transazioni e sul fatturato, comportano
un coinvolgimento non solo dei singoli imprenditori o delle singole imprese
interessate allo strumento, ma anche uno stimolo nei confronti degli
interlocutori con i quali vengono di fatto effettuate le transazioni,
realizzando un "effetto di rete" che ne amplifica la diffusione e le
ricadute. Tutta la "filiera" dei servizi della società
dell'informazione e del commercio elettronico verrà coinvolta, ovvero:
produttori, distributori, installatori di hardware;
produttori, distributori, installatori di software;
fornitori di servizi ed applicazioni nei settori dell'informatica e delle
telecomunicazioni (programmatori, autorità di certificazione e di
registrazione; banche; trasportatori).
Saranno gli interessati stessi a spingere nei confronti dei propri clienti e
fornitori affinché operino per via elettronica e saranno questi stessi a loro
volta interessati all'iniziativa come possibili beneficiari dell'agevolazione.
Verranno in tale modo incoraggiati il sistema delle imprese e le loro
produttività, contribuendo a contenere il fenomeno della penetrazione delle
"importazioni per via elettronica".
L'intervento di sostegno allo sviluppo del commercio elettronico appare
necessario sulla base dei seguenti elementi di valutazione.
Secondo alcuni recenti studi (SMART/Databank, ANEE) il numero degli
operatori di commercio elettronico business to consumer
"veri", in Italia, è attualmente dell'ordine delle centinaia. Tale
valutazione si riferisce alle aziende che effettuano su rete Internet
transazioni commerciali complete (dall'ordine elettronico fino al pagamento
elettronico).
Non esistono invece dati attendibili riguardo al commercio elettronico su
Internet tra aziende (business to business), che comunque non
raggiunge, quanto a numero di soggetti coinvolti, i livelli del business to
consumer.
Volendo tradurre in numeri il fenomeno, una stima conservativa del numero degli
operatori attuali vede circa 2.000 imprese nel settore business to consumer
(anche se il ciclo commerciale non viene interamente completato sulla rete), e
1.000 imprese operanti nel settore business to business.
Tipicamente i tassi annui di crescita delle attività su Internet risultano
essere dell'ordine del 100-200 per cento ed è ragionevole assumere che il
numero delle nuove aziende operanti nel settore del commercio elettronico business
to business sarà, per il prossimo anno, compreso tra 1.000 e 2.000.
Raggiungere il limite superiore della crescita e la massima competitività del
sistema produttivo sono gli obiettivi della manovra di incentivazione, il limite
inferiore essendo dovuto alla crescita fisiologica di Internet.
Il settore del tessile, abbigliamento e calzature riveste per l'industria
italiana ed europea una importanza strategica, sia per il suo impatto
occupazionale sia per l'elevato contenuto di innovazione e creatività. Questi
aspetti fondamentali trovano ampio riconoscimento nella comunicazione della
Commissione dell'Unione europea sul piano di azione per la competitività per
l'industria tessile abbigliamento europea, nonché nel parere espresso al
riguardo dal Comitato economico e sociale. L'intervento, previsto al comma 2, è
finalizzato ad aumentare la competitività dell'industria tessile nazionale
utilizzando più recenti tecnologie telematiche a sostegno della modernizzazione
della filiera produttiva e favorendo la localizzazione del processo produttivo
delle imprese dell'industria tessile nelle regioni meno favorite del Paese. A
questo scopo risponde la quick responce che consiste in un insieme
di metodologie operative, procedure gestionali e di tecnologie, in particolare
dell'informazione, destinate a migliorare la competitività del settore,
incidendo sui tempi e sull'accuratezza del servizio al cliente-consumatore.
Il progetto di collegamento telematico delle imprese della filiera moda
elaborato nell'ambito dell'Osservatorio permanente del
tessile-abbigliamento-calzature si presta peraltro anche ad una applicazione
estensiva ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo
che presentino caratteristiche analoghe di forte interconnessione tra il momento
produttivo e quello distributivo quali, ad esempio, il settore agroindustriale.
Dalla relazione tecnico-normativa
(Articolo 15)
A) Analisi dell'impatto
normativo.
Si tratta di una disposizione innovativa dell'ordinamento vigente.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che
giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
La normativa vigente prevede interventi finanziari per la realizzazione della
rete GARR-B a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Con l'innovazione introdotta si individua un apposito soggetto
con la finalità di realizzare e gestire una infrastruttura di rete, utilizzando
le predette risorse. Finora l'infrastruttura è stata gestita in forma
provvisoria, con una convenzione quadro con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, dall'INFN.
C e D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento
comunitario e con le competenze delle regioni.
Non vi sono interferenze.
E) Valutazione dell'impatto amministrativo.
Definizione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Articolo 17):
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla
legislazione vigente.
Le disposizioni proposte prevedono un sistema di agevolazione per lo sviluppo
delle attività di commercio elettronico (comma 1) e per l'introduzione di
innovazioni nelle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie nel
settore tessile abbigliamento calzaturiero e in altri settori di particolare
rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese (comma 2).
Al momento non esistono disposizioni del genere per i settori in questione per
cui non vi sono interferenze con la normativa vigente.
Sul piano procedimentale la norma proposta è in linea con le disposizioni di
carattere generale previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i
princìpi cui si devono uniformare le amministrazioni pubbliche nella disciplina
degli interventi pubblici a favore delle imprese.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che
giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
La disciplina, che come detto tende ad introdurre un nuovo sistema di
agevolazione per determinati settori, non può che essere introdotta per via
legislativa.
La gestione della misura sarà attuata sulla base di atti successivi (bandi)
aventi natura amministrativa (vedi comma 3) con i quali si determineranno la
misura delle agevolazioni, le modalità ed i tempi per la loro concessione ed
erogazione.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento
comunitario.
La misura proposta è conforme alla normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato in quanto prevede la concessione di contributi in conto capitale nei
limiti degli aiuti de minimis consentiti dalla Commissione
dell'Unione europea:
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni a statuto ordinario ed a statuto straordinario.
Non sussistono interferenze con le competenze costituzionali delle regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che
dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti
locali.
La normativa proposta è in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n.
112 del 1998 in quanto trattasi di un intervento nuovo non previsto tra quelli
trasferiti.
F) Valutazione dell'impatto amministrativo.
La gestione delle due misure avverrà attraverso la stipula di apposite
convenzioni con enti pubblici ovvero con altri soggetti individuati a seguito di
apposita gara, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti previsti.
Si utilizza cioè uno schema organizzativo che ha un basso impatto con la
struttura amministrativa in quanto la maggior parte delle funzioni pratiche
saranno svolte nell'ambito della convenzione.
Si tratta di uno schema già utilizzato dal Ministero per la gestione di altre
iniziative di tipo automatico e che ha dato un buon esito sul piano dei
risultati e della rapidità di attuazione.
Dalla relazione tecnica
Articolo 17. La norma è
diretta ad introdurre un sistema di agevolazione per lo sviluppo delle attività
di commercio elettronico (comma 1) e per l'introduzione di innovazioni nelle
metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie nel settore tessile
abbigliamento calzaturiero in altri settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo competitivo del Paese (comma 2).
Si ipotizzano interventi su operazioni medie di 100 milioni di lire con un
intervento agevolativo, nell'ambito del "de minimis" del 40 per
cento con un onere unitario di 40 milioni di lire.
Con lo stanziamento previsto di 330 miliardi di lire nel triennio, cui si farà
fronte con l'accantonamento previsto in tabella B allegata alla legge
finanziaria per il 2000, sarà possibile attivare 1.975 iniziative all'anno nel
settore del commercio elettronico, e 775 iniziative all'anno nel settore
dell'innovazione delle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie,
tenendo anche conto della prevista riserva di 2 miliardi di lire l'anno per il
funzionamento degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul
settore tessile-abbigliamento-calzature.
In totale sarà possibile, nel triennio, attivare 8.100 iniziative. |