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Garante per la protezione dei dati personali

Autorizzazione al trasferimento di dati personali verso la Svizzera

Registro delle deliberazioni n. 37 del 17 ottobre 2001

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/518/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) con la quale si è constatato che la Svizzera garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;

Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero può avvenire: a) qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato o, se si tratta di dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano; b) oppure, qualora ricorra uno dei casi previsti nel comma 4 del medesimo articolo; c) in ogni caso, qualora sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto (comma 4, lett. g));

Ritenuta la necessità di adottare una misura necessaria per l'applicazione della Decisione della Commissione in conformità al citato art. 28, nelle more del completamento del recepimento della citata direttiva n. 95/46/CE;

Ritenuto che le disposizioni di rango costituzionale e le altre norme vigenti in Svizzera in materia di protezione dei dati personali, valutate dalla Commissione e anche dal Gruppo delle autorità garanti europee di cui all'art. 29 della citata direttiva, prevedono diverse garanzie per i diritti dell'interessato che in conformità al diritto comunitario vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. g);

Rilevato che la Decisione della Commissione può essere adattata alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o di innovazioni intervenute nell'ordinamento svizzero (art. 4);

Visti gli articoli 2 e 3 della Decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta Decisione disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso la Svizzera, in conformità a quanto previsto alla Decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/518/CE;

2) si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996 e agli artt. 2 e 3 della Decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 ottobre 2001