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Garante per la protezione dei dati personali

Autorizzazione n. 1/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici

IL GARANTE

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello e del prof. Ugo De Siervo, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";

Visto l'articolo 41, comma 5, della stessa legge, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1, del d.lg. 6 novembre 1998, n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato articolo 24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante ai sensi del medesimo articolo 41, comma 5;

Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo approvato il 7 maggio 1999 dal Consiglio dei Ministri in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;

Constatata, invece, la necessità di evitare che diversi soggetti privati ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che risultano giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in ragione della loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Viste le autorizzazioni generali già rilasciate dal Garante in ordine ai trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti privati, di enti pubblici economici e di organismi sanitari pubblici (nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 1997 e del 1998);

Ritenuto opportuno rilasciare una autorizzazione generale anche in ordine ai dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di proseguire nell'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le prescrizioni da impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e di favorire altresì la funzionalità dell'Ufficio del Garante;

Considerato che l'articolo 8, par. 5, della direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di dati a carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi alla più ampia categoria delle "infrazioni, . condanne penali o . misure di sicurezza" ".solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche", sempreché un "registro completo" delle condanne penali sia tenuto "solo sotto il controllo dell'autorità pubblica";

Ritenuto che in vista dell'attuazione legislativa di tale disciplina comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che l'attività dei titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuta, in particolare, la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, sia della prevista adozione di norme volte a favorire lo sviluppo dell'informatica giuridica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) della legge n. 676/1996;

Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda comunque in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (articolo 7, comma 5-quater);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale;

Visto l'articolo 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

AUTORIZZA

i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:

Capo I
Rapporti di lavoro

1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
a) sono parte di un rapporto di lavoro;
b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di prestazioni di lavoro temporaneo);
c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.
L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2. Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

CAPO II
Organismi di tipo associativo e fondazioni

1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.
Il trattamento deve essere strettamente necessario per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2. Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare dati attinenti:
a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

CAPO III
Liberi professionisti

1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta ai:
a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;
b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;
c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2. Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.
I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

CAPO IV
Imprese bancarie ed assicurative e altri trattamenti

1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini: 1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive; 2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in particolare ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario; 3) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge 675/1996, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento.
b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati.

2. Ulteriori trattamenti

L'autorizzazione è rilasciata altresì:
a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento deve essere necessario: 1) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile; 2) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione);
c) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto.

CAPO V
Documentazione giuridica

1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.

CAPO VI
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1. Dati trattati.

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2. Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.
Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto previsto dall'articolo 688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e di enti incaricati di pubblici servizi.

3. Conservazione dei dati.

Con riferimento all'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4. Comunicazione e diffusione.

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5. Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

6. Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dall' 8 maggio 1999, fino al 30 settembre 1999.
Qualora alla data dell'8 maggio 1999 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 30 giugno 1999.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999