Garante per la protezione dei
dati personali
(G. U. 29 dicembre 1997, n. 279)
Autorizzazione n. 2/1997 al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
IL GARANTE
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO, in particolare,
l'articolo 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come
"sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato
di salute e la vita sessuale;
RILEVATO che tali dati possono
essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di
legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza
necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (articolo 22,
comma 3, legge n. 675/1996);
CONSTATATO che i soggetti
pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i
trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere
proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge
avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a
questa Autorità (articolo 41, comma 5, legge n. 675/1996);
RILEVATO che gli organismi
sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a
loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati
inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche
in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto
dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica
e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni
dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (articolo 23 legge n.
675/1996);
CONSIDERATO che la legge n.
675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare: a)
i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di
questa Autorità, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per
tutelare l'incolumità fisica e la salute degli interessati che abbiano
manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo
stato di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto
non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano
indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della
collettività; c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del
consenso scritto e dell'autorizzazione;
CONSIDERATO che gli enti
pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi
sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale solo sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;
CONSIDERATO che il Garante può
rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari
oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di
trattamenti (articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
RITENUTO opportuno rilasciare
prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a semplificare gli
adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da
impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;
RILEVATO che sono in fase di
predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina
sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione della
raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati
sanitari;
CONSTATATO che tali decreti
dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione,
secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo
nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di
efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
CONSIDERATA l'opportunità che
in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni
particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei
titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo,
ferme restando alcune garanzie per gli interessati;
RITENUTO pertanto opportuno
rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a
quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;
RITENUTA, tuttavia, la
necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei
trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati
stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n.
675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (articolo 7, comma 5-quater);
CONSIDERATA la necessità che
sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la
riservatezza e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base della
citata raccomandazione del Consiglio d'Europa;
che un numero elevato di trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione
e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi
socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o
servizi all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti
formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 41, comma
7, della legge n. 675/1996;
AUTORIZZA
a) gli esercenti le professioni sanitarie a
trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le
operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di
un terzo o della collettività, e l'interessato non abbia prestato il proprio
consenso per iscritto o non possa prestarlo per effettiva irreperibilità, per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere;
b) gli organismi e le case di cura private,
nonché ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato;
c) gli organismi sanitari pubblici, ivi compresi
i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a
trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute qualora ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della
salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso scritto (articolo 23, comma 1, ultimo periodo, legge n.
675/1996), in quanto l'interessato non lo ha prestato o non può prestarlo per
effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento
1.1 L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta:
a) ai medici-chirurghi, agli odontoiatri e agli altri esercenti le professioni
sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che
esercita l'attività in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino
in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al
fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di
specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e
di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie anche professionali e degli
infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione degli stati di invalidità e
di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di
assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità
alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento
può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di
altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla
gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini
suindicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda
l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i
destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e
gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse
regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della
presente autorizzazione.
1.2 L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai
seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti,
alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca
scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute
dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o
epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra
i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di
tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di
strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni
della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali
casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'articolo
23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento
successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati
anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati
identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato
della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca
non possono essere diffusi se non in forma anonima;
b) alle organizzazioni di volontariato o
assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle
rispettive norme statutarie;
c) alle comunità di recupero e di accoglienza,
alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in
particolare, nelle rispettive norme statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle
organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e
le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle
rispettive norme statutarie;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni
e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di
fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto
intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori
mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni
necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato.
Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la
vista, per l'udito o per la deambulazione.
f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti,
alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture
sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.
1.3 La presente autorizzazione è rilasciata,
altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, quando il trattamento sia necessario:
a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni;
b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria anche da parte di
un terzo, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario per il loro perseguimento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento
Il trattamento può avere per oggetto i dati
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al
punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute
pregressi.
Devono essere considerati sottoposti all'ambito
di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
a) le informazioni relative ai nascituri, che
devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto
previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;
b) i dati genetici, limitatamente alle
informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica
e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del
consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In
mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità
fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere
iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati
genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere
c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della
legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto
dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
genetici che lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
delegato che darà attuazione alla citata autorizzazione in applicazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini di
prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per
finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali
finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e
informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in
conformità alla legge.
3) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt.
9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati
personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a
definire il profilo o la personalità degli interessati, e il trasferimento
all'estero dei dati, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e forme
di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e
alle finalità di cui al punto 1).
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire
il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in
conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n.
675/1996. Se l'interessato è minore di età, il consenso può essere prestato
disgiuntamente da coloro che esercitano la potestà. Per le informazioni
relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante.
4) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi o ai compiti di cui al punto 1), ovvero per perseguire le finalità ivi
menzionate, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non
eccedenza dei dati trattati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n.
675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi
solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non
possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi
manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non
abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute,
esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a
soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza
sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate
all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni,
di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative,
le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari
dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che
perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente
provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione
richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali
non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in
cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
7) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
a) dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno
1990, n.135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da
HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione
della persona;
b) dall'articolo 11 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il
poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di
gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
c) dall'articolo 734-bis del codice penale, il
quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine
della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che
vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi
deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato
il 25 giugno 1995 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilità di
diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle
pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla
prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale e disciplina
transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a
decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.
Qualora alla data del 30 novembre 1997 il
trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente
autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre 1997,
sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento
entro un termine più breve.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 27 novembre 1997
Il Presidente
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