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Garante per la protezione dei dati personali
(G. U. 29 dicembre 1997, n. 279)

Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

IL GARANTE

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO, in particolare, l'articolo 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;

RILEVATO che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (articolo 22, comma 3, legge n. 675/1996);

CONSTATATO che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (articolo 41, comma 5, legge n. 675/1996);

RILEVATO che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (articolo 23 legge n. 675/1996);

CONSIDERATO che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare: a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorità, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute degli interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività; c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

RITENUTO opportuno rilasciare prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;

RILEVATO che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione della raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati sanitari;

CONSTATATO che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione, secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

CONSIDERATA l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

RITENUTO pertanto opportuno rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;

RITENUTA, tuttavia, la necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (articolo 7, comma 5-quater);

CONSIDERATA la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base della citata raccomandazione del Consiglio d'Europa;

che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

AUTORIZZA

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato;

c) gli organismi sanitari pubblici, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso scritto (articolo 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto l'interessato non lo ha prestato o non può prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

1.1 L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ai medici-chirurghi, agli odontoiatri e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie anche professionali e degli infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione.

1.2 L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione.

f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.

1.3 La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario:
a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria anche da parte di un terzo, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

2) Categorie di dati oggetto di trattamento

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:

a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;

b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato che darà attuazione alla citata autorizzazione in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge.

3) Modalità di trattamento

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, e il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Se l'interessato è minore di età, il consenso può essere prestato disgiuntamente da coloro che esercitano la potestà. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante.

4) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 1), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

5) Comunicazione e diffusione dei dati

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

6) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

7) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'articolo 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato il 25 giugno 1995 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

8) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data del 30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre 1997, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 27 novembre 1997

Il Presidente