Garante per la protezione dei
dati personali
(G. U. 29 dicembre 1997 n. 279)
Autorizzazione n. 3/1997 al
trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e
delle fondazioni
IL GARANTE
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO, in particolare,
l'articolo 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come
"sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
RILEVATO che tali dati possono
essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di
legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza
necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (articolo 22,
comma 3, legge n. 675/1996);
CONSTATATO che i soggetti
pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i
trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere
proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge
avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a
questa Autorità (articolo 41, comma 5, legge n. 675/1996);
CONSIDERATO che i soggetti
privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa
autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati,
e che occorre quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione
delle autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto
dell'autorizzazione n. 2/1997;
CONSIDERATO che il Garante può
rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari
oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di
trattamenti (articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
RITENUTO opportuno rilasciare
prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a semplificare gli
adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da
impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;
RILEVATO che sono in fase di
predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina
sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione delle
raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
CONSIDERATA l'opportunità che
in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni
particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei
titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo,
ferme restando alcune garanzie per gli interessati;
RITENUTO pertanto opportuno
rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a
quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;
RITENUTA, tuttavia, la
necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei
trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati
stessi, in quanto la disciplina di questi aspetti è prevista dalla legge n.
675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (articolo 7, comma 5-quater);
CONSIDERATA la necessità che
sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la
riservatezza e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
CONSIDERATO che un numero
elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni
di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto
collettivo, ove esistenti, e che è pertanto necessario che tali trattamenti
formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 41, comma
7, della legge n. 675/1996;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati sensibili di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni,
fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le
prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta: a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le
confessioni religiose e le comunità religiose, i partiti e i movimenti
politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le
associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato,
nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti
in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un
contratto collettivo; b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente,
consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità
giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.
L'autorizzazione è rilasciata per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in
particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche,
sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione,
di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e
delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili,
nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
La presente autorizzazione è rilasciata,
altresì, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da
parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango
pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale
finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati
sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di
elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione
amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso
organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di
riviste, bollettini e simili.
Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro
per perseguire le predette finalità, e in particolare di società editoriali o
di centri di assistenza fiscale, la presente autorizzazione è rilasciata anche
ai medesimi organismi e persone giuridiche. I soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo
di lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili
strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette
finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad
indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le
informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari
misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli
interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare
la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi
perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a
quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei
dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle
finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.
2) Interessati ai quali i dati si
riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati sensibili
attinenti: a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il
perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e
conviventi; b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai
soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno
contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo; c)
ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche; d) ai beneficiari, agli
assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione
o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo
statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti.
3) Categorie di dati oggetto di
trattamento
L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce
l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 novembre 1997, n. 272.
Il trattamento può avere per oggetto gli altri
dati sensibili di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale.
Il trattamento può riguardare i dati e le
operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o,
comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dai
contratti collettivi o dalla normativa comunitaria.
A tal fine, anche mediante controlli periodici,
deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza
dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto
riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.
4) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt.
9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati
personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a
definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al
punto 1). Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto
previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.
5) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero
per adempiere agli obblighi ivi menzionati.
Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare
anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta
dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e
l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo
presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto
all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla
fondazione, al comitato o al diverso organismo.
6) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sensibili possono essere comunicati, e ove
necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e
agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni
sopraindicate.
7) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in
considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali. Restano inoltre ferme le
norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni
contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.
9) Efficacia temporale e disciplina
transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a
decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998. Qualora alla data del
30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della
presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre
1997, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un
adeguamento entro un termine più breve.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 1997
Il Presidente
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