Garante per la protezione dei
dati personali
(G. U. 2 dicembre 1997, n. 281)
Autorizzazione n. 4/1997 al
trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
IL GARANTE
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO, in particolare,
l'articolo 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come
"sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
CONSIDERATO che i soggetti
privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa
autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati
(articolo 22, comma 1, legge n. 675/1996);
CONSIDERATO che i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere trattati anche ai
sensi di una speciale disposizione, in base alla quale, ferma restando
l'autorizzazione di questa Autorità, si può prescindere dal consenso degli
interessati quando il trattamento è necessario per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, ovvero è
necessario per lo svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione del codice di procedura penale, sempreché i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario allo loro perseguimento (articolo 22, comma 4, della citata legge n.
675/1996);
CONSIDERATO che il Garante può
rilasciare tali autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli
titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di
titolari o di trattamenti (articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996,
modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n.
123);
RITENUTO opportuno rilasciare
prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a semplificare gli
adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da
impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;
RILEVATO che sono in fase di
predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina
sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione delle
raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
CONSIDERATA l'opportunità che
in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni
particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei
titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di
tempo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;
RITENUTO pertanto opportuno
rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a
quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;
RITENUTA, tuttavia, la
necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei
trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati
stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n.
675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (articolo 7, comma 5-quater);
CONSIDERATA la necessità che
sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la
riservatezza e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
CONSIDERATO che un numero
elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali per l'espletamento delle rispettive
attività professionali, e che è pertanto necessario che tali trattamenti
formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 41, comma
7, della legge n. 675/1996;
AUTORIZZA
i liberi professionisti iscritti in albi o
elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'articolo 22, comma
1, della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per
l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in
conformità alle norme di attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7
agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza. Sono
equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi
o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'articolo 34 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore.
L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti
e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi
dell'articolo 2232 del codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il
libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista. Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati
sensibili effettuato: a) dagli esercenti la professione sanitaria e dal
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si
riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279; b) per la gestione
delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero
professionista o taluno dei soggetti sopraindicati, alla quale si riferisce
l'autorizzazione generale n. 1/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 novembre 1997, n. 272; c) da soggetti privati che
svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai
praticanti giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69.
2) Interessati ai quali i dati si
riferiscono e categorie di dati
Il trattamento può riguardare i dati sensibili
relativi ai clienti. I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati
ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e
legittimi.
In ogni caso, i dati devono essere pertinenti e
non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto
della citata autorizzazione generale n. 2/1997.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sensibili può essere
effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli
che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento
professionale, e in particolare: a) per curare gli adempimenti in materia di
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri
soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente
del lavoro; b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche
da parte di terzi; c) ai fini dello svolgimento da parte del difensore nel
procedimento penale delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, anche a mezzo di sostituti e di
consulenti tecnici.
4) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente correlate all'incarico conferito dal cliente.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli
articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati. Restano inoltre fermi gli obblighi: a) di
informare l'interessato ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, della legge n.
675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi; b) di acquisire il
consenso scritto.
Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un
diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lettere b) e
c)), l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso
scritto, sono necessari anche in riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, solo se i dati sono trattati per un periodo
superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità,
oppure per altre finalità con esse non incompatibili.
Le informative devono permettere all'interessato
di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi
di contitolarità tra più liberi professionisti.
Resta ferma la facoltà del libero professionista
di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli
ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i
quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti
alla collaborazione ad essi richiesta. Analoga cautela deve essere adottata in
riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti
amministrativi.
5) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili
possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi, regolamenti
o dalla normativa comunitaria e, comunque, per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti. A tal fine deve
essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta
pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi. I dati acquisiti
in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti e
non eccedenti rispetto a successivi incarichi.
6) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sensibili possono essere comunicati e ove
necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente
pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni
caso, del segreto professionale. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia (articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996). I dati relativi alla
vita sessuale non possono essere diffusi.
7) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il
trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in
considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990, n. 135, nonché
dalle norme volte a prevenire discriminazioni.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge
che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi
deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
9) Efficacia temporale e disciplina
transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a
decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998. Qualora alla data del
30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della
presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre
1997, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un
adeguamento entro un termine più breve.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 1997
Il Presidente
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