Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 5/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte di
diverse categorie di titolari
IL GARANTE
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO, in particolare, l'articolo 22,
comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come
"sensibili" i dati personali idonei a rivelare, l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
CONSIDERATO che i soggetti privati e gli
enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di
questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1,
legge n. 675/1996);
CONSIDERATO che il Garante può rilasciare
l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure,
con provvedimenti generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o
di trattamenti (articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
RITENUTO opportuno rilasciare
un'autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti dalla
legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la
funzionalità dell'Ufficio del Garante;
RILEVATO che sono in fase di
predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina
sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione delle
raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
CONSIDERATA l'opportunità che in questa
fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni particolarmente
dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia
soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando
alcune garanzie per gli interessati;
RITENUTO pertanto opportuno rilasciare,
allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto
previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;
RITENUTA, tuttavia, la necessità che
l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della
diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la
disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione
delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla
notificazione semplificata (articolo 7, comma 5-quater);
CONSIDERATA la necessità che sia
garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la
riservatezza e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
CONSIDERATO che numerosi trattamenti di
dati sensibili sono effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami
assicurativo, previdenziale, assistenziale, bancario, finanziario e di
intermediazione finanziaria, nel settore turistico e del trasporto di persone,
delle ricerche di mercato, dei sondaggi di opinione o della selezione del
personale, nonché della mediazione a fini matrimoniali, e che è pertanto
necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai
sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo
22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare
la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Capo I
(Attività bancarie, assicurative, di
gestione di fondi o del settore turistico o del trasporto)
1) Soggetti ai quali è
rilasciata l'autorizzazione
a) imprese autorizzate all'esercizio
dell'attività bancaria o assicurativa ed organismi che le riuniscono;
b) società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza,
ovvero fondi o casse di previdenza;
c) società ed altri organismi per la gestione o l'intermediazione di fondi
comuni di investimento o di valori mobiliari;
d) società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di
pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
e) imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali a
quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei
rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla
trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza,
nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;
f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, ivi
comprese le agenzie di viaggio e gli operatori turistici.
2) Finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere
agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono,
nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni
o servizi richiesti dall'interessato.
L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento
ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla legge, dai regolamenti,
dalla normativa comunitaria o dai contratti collettivi, o prescritti da
autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o
dai regolamenti.
Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri
e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari
per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese,
società, cooperative o consorzi.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono
e categorie di dati trattati
Il trattamento può riguardare i dati sensibili
attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi,
in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto
dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato.
Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non
sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni,
delle prestazioni o dei servizi.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di
trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a
ciascuno di essi.
4) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sensibili possono essere comunicati nei
limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto
2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed
assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato.
I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri
titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta
dell'interessato (articolo 13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996),
devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate,
recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
Capo II
(Sondaggi e ricerche)
1) Soggetti ai quali è
rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento
Imprese, società, istituti ed altri organismi o
soggetti privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di
ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente
determinati e legittimi, noti all'interessato.
2) Interessati ai quali i dati si
riferiscono e categorie di dati trattati
Il trattamento può riguardare i dati attinenti
ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano
risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di
opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il
trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di
raggiungere i suoi scopi.
3) Conservazione dei dati
Il trattamento successivo alla raccolta non deve
permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un
riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi
anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla
registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata
senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero
elevato.
Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della
raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati
personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o
l'esattezza dei campioni.
4) Comunicazione dei dati
I dati sensibili non possono essere né
comunicati né diffusi.
I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in
forma individuale o aggregata, sempreché non possano essere associati, anche a
seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.
Capo III
(Attività di elaborazione di dati)
1) Soggetti ai quali è rilasciata
l'autorizzazione
Imprese, società, istituti ed altri organismi o
soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di
altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di
trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali.
2) Prescrizioni applicabili
Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:
a) n. 1/1997, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in
particolare, delle parti di un rapporto di lavoro (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 1997), qualora le
finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
b) n. 4/1997, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi
professionisti e di altri soggetti equiparati (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 1997), qualora le
finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di
trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a
ciascuno di essi.
Capo IV
(Attività di selezione del personale)
1) Soggetti ai quali è rilasciata
l'autorizzazione e finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o
soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria
iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione
di personale.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono
e categorie di dati trattati
Il trattamento può riguardare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute dei candidati all'instaurazione di un rapporto di
lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi
determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale
rapporto.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei
conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati
e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore
dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi
bellici o da ragioni di servizio.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di
trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a
ciascuno di essi.
Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a
tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via
telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria
iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.
Non è consentito il trattamento dei dati:
a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la
vita sessuale;
b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore;
c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire
discriminazioni.
3) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento
delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano
specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
I dati non possono essere diffusi.
Capo V
(Mediazione a fini matrimoniali)
1) Soggetti ai quali è rilasciata
l'autorizzazione
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o
soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate,
un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto
di convivenza.
2) Finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in
conformità alle leggi e ai regolamenti.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i soli dati
sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla
convivenza.
Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in
base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge
italiana.
4) Categorie di dati oggetto di trattamenti
Il trattamento può riguardare i soli dati e le
sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo
o alla personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al
matrimonio o alla convivenza.
I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.
L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza
le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.
5) Comunicazione dei dati
I dati possono essere comunicati nei limiti
strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti
I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri
titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta
dell'interessato (articolo 13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996),
devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate,
recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve
essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.
6) Norme finali
Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e
della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.
Capo VI
(Prescrizioni comuni a tutti i
trattamenti)
Per quanto non previsto dai capi che precedono,
ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:
1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione
n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
29 novembre 1997, n. 279.
Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla
presente autorizzazione.
2) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli
articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve
essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati
strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.
Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti
presso terzi.
3) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 9, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli
incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la
stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.
Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai
regolamenti.
Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di
ricerche.
4) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito
di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
5) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli obblighi di legge
che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.
6) Efficacia temporale e disciplina
transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a
decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.
Qualora alla data odierna il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni
della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 15
gennaio 1998, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un
adeguamento entro un termine più breve.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 15 dicembre 1997
Il Presidente
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