Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 6/1997 al
trattamento di alcuni dati sensibili
da parte degli investigatori privati
IL GARANTE
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO, in particolare, l'articolo 22,
comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come
"sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
CONSIDERATO che il trattamento di questi
dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo
previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli
interessati (articolo 22, comma 1, legge n. 675/1996);
CONSIDERATO che una speciale disposizione
(articolo 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli
interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per
svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli
190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello dell'interessato;
CONSIDERATO che il Garante ha già
rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1997, emanata il 27
novembre 1997), anche in riferimento alle predette finalità di ordine
giudiziario;
CONSIDERATO che numerosi trattamenti
aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati,
e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n.
2/1997 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto
dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di
armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;
RITENUTA la necessità di applicare anche
al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n.
2/1997 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali
e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative
prescrizioni;
CONSIDERATO che ulteriori misure ed
accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito
codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di
promuovere (articolo 22, comma 4, legge n. 675/1996):
AUTORIZZA
gli investigatori privati a trattare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni
di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata con licenza prefettizia (articolo 134 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento può essere effettuato unicamente:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del
soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità
o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
b) sbu incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per
ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare
ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di
procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello
svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di
un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
a) nell'ambito dei rapporti di lavoro
(autorizzazione n. 1/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 novembre 1997, n. 272);
b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279);
c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione generale n. 3/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279);
d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione
generale n. 4/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 dicembre 1997, n. 281).
2) Categorie di dati e interessati ai
quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente
indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati
e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).
I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi
conferiti.
3) Modalità di trattamento
Gli investigatori privati non possono
intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di
raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali
attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito
incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive
finalità di cui al punto 1).
L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si
intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione
è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione
e il termine ragionevole fissato per la sua ultimazione.
I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere
informata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo
in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore
nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato
e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4,
legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a
quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o
per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati
periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di
permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare
riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla
prova.
L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto, e
non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto
del conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili
o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e
19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza
almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle
istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati
strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve
essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella
citata autorizzazione generale n. 2/1997, in particolare per ciò che riguarda
le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante è in procinto di
promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lett. h), della
legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto
dall'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili
possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli
periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle
finalità perseguite e all'incarico conferito.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve
cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al
difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata,
ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del
giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per
la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati possono essere comunicati unicamente al
soggetto che ha conferito l'incarico.
I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo
che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati
(articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito
di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
7) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di
legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono
divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale)
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di
infezione da HIV;
c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d) dall'articolo 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n.
675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti
posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità
degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.
Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di
correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta
di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o
di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o
conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.
Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per
l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche
nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali
casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati
occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge
n. 675/1996).
8) Efficacia temporale e disciplina
transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia fino al
30 settembre 1998.
Qualora alla data odierna il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni
della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 20
gennaio 1998, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un
adeguamento entro un termine più breve.
Resta ferma la data del 31 dicembre 1997 prevista dall'autorizzazione n.
2/1997 per l'adeguamento alle relative prescrizioni.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1997
Il Presidente
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