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Fonti normative e documenti

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 216/00/CONS

Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato

GU 21 aprile 2000, n.94

 

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307;

VISTA la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

VISTA la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

VISTA la propria delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998 istitutiva del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali e considerati i documenti approvati da tale Comitato nella sua riunione del 20 Giugno 1999;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191 recante "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi";

CONSIDERATA la rapida evoluzione del settore, che richiede una normativa minima di garanzia per gli utenti senza, nel contempo, limitare lo sviluppo tecnologico;

CONSIDERATO che la normativa europea ed in particolare la direttiva 95/47/CE implica che un decodificatore unico per la ricezione di tutte le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta la scelta per essi di essere compatibili tramite il sistema simulcrypt ovvero il sistema multicrypt;

CONSIDERATO che in un mercato in continua evoluzione è compito di tutte le parti di fornire una corretta, il più possibile completa e tempestiva informazione agli utenti che acquistano decodificatori o si abbonano ai servizi di televisione digitale a pagamento;

CONSIDERATO che la direttiva 95/47/CE garantisce la ricezione dei programmi in chiaro e considerato che, dato l'elevato numero di canali digitali, una fruizione completa di tali programmi comporta che l'utente abbia a disposizione un aiuto di base. Tale funzione deve essere indipendente dal sistema di accesso condizionato e dal software proprietario ad esso connesso e deve permettere la sintonizzazione e la consultazione della lista dei canali e degli eventi. Considerato, inoltre, che gli operatori di accesso condizionato devono offrire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso delle emittenti televisive alla guida elettronica ai programmi se compatibile con la capacità trasmissiva e con il formato da essi stabilito;

CONSIDERATO che la moderna televisione digitale non si basa solamente sulle componenti audiovisive dell'informazione ma necessita di nuovi supporti multimediali basati sulla trasmissione e sulla visualizzazione di dati. Considerato che tali informazioni, per essere decodificate e presentate all'utente, richiedono l'accesso ad elementi di software residente o API che potrebbero essere totalmente proprietarie in quanto legate all'operatore di accesso condizionato o a fornitori ad esso collegati;

CONSIDERATO che una fruizione completa dei programmi in chiaro non può prescindere dalla ricezione di tali nuovi supporti multimediali, anche interattivi, e considerato che se ricevuti attraverso decodificatori proprietari che non ne permettano l'utilizzo ciò diminuirebbe il valore complessivo della programmazione;

CONSIDERATO che la possibilità che tali funzioni software siano effettivamente accessibili implica che gli operatori di accesso condizionato assistano, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, le emittenti che ne facciano richiesta, fornendo, ad esempio, il necessario supporto tecnico ed i programmi di sviluppo delle applicazioni;

CONSIDERATO che l'Autorità alla luce dell'evoluzione del quadro normativo si riserva, in futuro, di esaminare se i decodificatori con software proprietario possano comportare una restrizione allo sviluppo di un mercato delle applicazioni multimediali interattive, ancorché non strettamente riferite al mercato televisivo;

RITENUTO, comunque, che il quadro normativo e regolamentare dovrà essere periodicamente aggiornato alla luce dell'evoluzione tecnica, laddove si possano prevedere soluzioni per lo sviluppo di servizi televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione. Ciò anche alla luce del processo di revisione normativa comunitaria come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni";

CONSIDERATA la necessità di avviare in tempi rapidi il mercato della televisione digitale terrestre e considerata la previsione di irradiare i canali digitali terrestri sia nella banda VHF sia in quella UHF nell'ottica di un efficiente uso dello spettro, e considerato che è necessario garantire la migliore qualità possibile a costi ragionevoli a tutti gli utenti. Considerato, inoltre, che il processo di pianificazione ed assegnazione delle frequenze da destinare alla radiodiffusione numerica può essere notevolmente semplificato da un decodificatore che permetta la risintonizzazione automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF e VHF secondo la canalizzazione italiana ed europea;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 20 luglio 1999, con la quale è stato approvato lo schema di provvedimento concernente "la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato";

CONSIDERATO che il menzionato schema di provvedimento è stato notificato alla Commissione europea secondo le modalità previste dalla direttiva 98/34/CE ed alla luce della comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni "Lo sviluppo del mercato della televisione digitale nell'Unione Europea" COM(1999) 540;

TENUTO CONTO del parere del Ministero delle comunicazioni del 23 novembre 1999;

TENUTO CONTO del parere circostanziato espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, pervenuto in data 14 dicembre 1999;

CONSIDERATO il favorevole accoglimento della Commissione europea della risposta italiana al sopracitato parere circostanziato, comunicato dalla Commissione europea con nota pervenuta in data 29 marzo 2000;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità ;

DELIBERA

Art. 1 - (Definizioni)

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n.249;

    "accesso condizionato": sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

    "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);

    "decodificatore": apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri, anche denominata set-top-box;

    "guida elettronica ai programmi": supporto multimediale che consente all'utente la consultazione, la selezione e la conoscenza della programmazione su base periodica, inclusiva di dettagli sugli eventi trasmessi;

    "API": Application Programme Interface, elementi di software residente che permettono di accedere alle funzioni di base del decodificatore al fine di gestire programmi applicativi scritti da terze parti come, ad esempio, la guida elettronica ai programmi;

    "SI": Service Information, informazioni sulle emittenti ed i programmi trasmesse contemporaneamente ai contenuti;

    "Simulcrypt": possibilità per le emittenti di trasmettere un programma criptato con molteplicità di chiavi di accesso relative a differenti sistemi di accesso condizionato;

    "Multicrypt": possibilità per il ricevitore di accettare, tramite un alloggiamento (slot) normalizzato, chiamato interfaccia comune, l'inserimento di moduli che decodificano chiavi di sistemi di accesso condizionato differenti;

    "standard aperto": standard definito da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto;

    "parti": le emittenti televisive, gli operatori di servizio di accesso condizionato, i costruttori di decodificatori, i distributori di servizi o apparati, i detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi di accesso condizionato.

 

Art. 2 (Campo di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai servizi televisivi numerici trasmessi con sistemi di accesso condizionato ai telespettatori del mercato italiano dagli operatori stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.

  2. E' fatta salva la libera circolazione delle apparecchiature che consentono l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente, legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione Europea, o in un Paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

 

Art. 3 (Operatori di accesso condizionato)

  1. Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.

  2. Le modalità attuative del comma precedente sono stabilite liberamente dalle parti interessate e potranno costituire oggetto di verifica da parte dell'Autorità. Gli operatori di accesso condizionato forniscono entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un'informativa sulle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 anche in relazione alla fattibilità tecnica e praticabilità dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso dei propri abbonati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento

 

Art. 4 (Detentori di diritti)

  1. I detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di:

    1. un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi,

      ovvero

    2. mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il destinatario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato

 

Art. 5 (Tutela del consumatore)

  1. I distributori di apparati e gli operatori di accesso condizionato forniscono agli utenti una corretta informazione sui servizi fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto o posseduto e circa la rispondenza dei decodificatori ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento.

  2. Gli operatori di accesso condizionato pubblicano un listino dei prezzi per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi.

  3. La ricezione dei programmi in chiaro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, può essere inibita solo nel caso in cui l'utente, qualora il decodificatore sia concesso in locazione, non adempia agli obblighi del relativo contratto

 

Art. 6 (Consultazione dei programmi e sintonizzazione)

  1. I decodificatori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, dispongono di una funzione di aiuto alla sintonizzazione e di consultazione relativa alle informazioni sui programmi trasmessi. Tale funzione è normalmente fondata sugli SI trasmessi secondo le norme DVB. Le informazioni SI minime da decodificare sono contenute nell'Allegato 1, paragrafo 2, lett. e).

  2. Anche se forniti con sistemi di sintonizzazione pre-programmata, i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, dovranno consentire all'utente la possibilità del completo riordino dei canali in maniera semplice secondo un sistema di numerazione personalizzato

 

Art. 7 (Guida elettronica ai programmi ed API)

  1. La guida elettronica ai programmi è orientata a fornire un'informazione non distorta agli utenti. Ai fini dell'inclusione nelle guide elettroniche ai programmi proprietarie, gli operatori di accesso condizionato forniscono accesso agli operatori in chiaro compatibilmente con la capacità di trasmissione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e con il formato curato dal responsabile della guida elettronica ai programmi.

  2. Nel caso in cui il decodificatore, su specifica dell'operatore di accesso condizionato, utilizzi software e/o API proprietari, l'operatore stesso assisterà le emittenti televisive che ne faranno richiesta, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nello sviluppo di applicazioni legate alla televisione numerica

 

Art. 8 (Ricevitori di televisione digitale terrestre)

  1. Fatte salve le norme sopra definite, al fine di avviare la diffusione dei servizi di televisione digitale terrestre, le specifiche tecniche minime, previste all'Allegato A, si applicano ai decodificatori e alle apparecchiature dedicate esclusivamente alla ricezione di programmi televisivi in chiaro.

  2. Le specifiche tecniche di cui al comma precedente saranno riviste entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera alla luce dei risultati della sperimentazione e dell'avvio della fase di commercializzazione

 

Art. 9 (Vigilanza)

  1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.

  2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

Art.10 (Regime di applicazione)

  1. 1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano dal 1° luglio 2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 7 aprile 2000

 

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