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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 25/01/CIR

Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE del 8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 18 agosto 1999;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR del 7 agosto 2001, recante le "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 20/01/CIR;

SENTITE in audizione le società @IIP, Albacom S.p.A., Cities On Line S.p.A., Edisontel S.p.A., Kataweb S.p.A., KpnQwest; LTS S.p.A., Netscalibur Italia S.p.A., Plug It S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

  1. Il procedimento istruttorio

    1. L'Autorità ha avviato nel mese di luglio 2001 un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità di introdurre nell'ambito delle offerte di raccolta del traffico Internet vigenti in Italia i "Servizi di interconnessione FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination)", ovvero tariffati non sulla base dei minuti di traffico ma in maniera forfetaria.

    2. Una delle tematiche maggiormente approfondite nell'ambito dell'istruttoria è stata l'esigenza manifestata da più parti di introdurre delle nuove formule di accesso ad Internet basate su diverse modalità di pagamento, ritenute utili a stimolare un ulteriore sviluppo del mercato in un regime di equa competizione.

    3. Nell'ambito del procedimento è stata avviata, con la delibera n. 20/01/CIR del 7 agosto 2001, una consultazione pubblica relativa all'"Indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet ".

    4. L'obiettivo della consultazione è stato quello di raccogliere le valutazioni dei diversi soggetti operanti nel mercato dei servizi Internet in merito allo sviluppo di tale mercato nei prossimi anni, agli spazi per i nuovi modelli di accesso commutato realizzabili una volta disponibile l'offerta di interconnessione forfetaria, alle problematiche tecniche di gestione del traffico forfetario, nonché alle possibili modalità di valutazione del relativo costo di raccolta.

    5. L'analisi delle risultanze della consultazione pubblica ha dato l'opportunità di verificare il largo consenso raccolto dalla possibilità di disporre di modalità di raccolta in interconnessione del traffico Internet e della relativa offerta finale su base forfetarie.

    6. Nell'ambito del procedimento istruttorio i soggetti partecipanti alla consultazione sono stati ascoltati nel corso di audizioni, con l'obiettivo di approfondire le caratteristiche tecnico - economiche di un servizio di interconnessione finalizzato a sostenere modalità di offerta forfetarie.

    7. In aggiunta all'analisi del contesto italiano e delle esigenze regolamentari riscontrate, durante l'istruttoria è stata condotta un'indagine a livello europeo sul tema, volta a verificare le modalità di introduzione di analoghe modalità di interconnessione in altri paesi della Comunità.

  2. Il mercato dell'accesso ad Internet

    1. Il mercato dell'accesso ad Internet è ad oggi caratterizzato dalla contemporanea presenza di molteplici formule commerciali tra cui una quota rilevante è rappresentata dal modello "Free Internet". Tale modalità, oltre ad essere la più diffusa, ha di fatto consentito l'avvio di un processo di espansione delle dimensioni del mercato italiano, determinando un notevole aumento del numero di utenti e consentendo lo sviluppo di una nuova familiarità con le tecnologie associate ad Internet.

    2. Uno dei principali fattori che ha determinato il successo del modello Free, è stato quello di aver ridotto le barriere all'ingresso per la clientela, riuscendo a favorire il processo di avvicinamento e di diffusione del mondo Internet.

    3. Negli ultimi mesi, il crescente sviluppo del servizio Internet e la concorrenza serrata che si è andata sviluppando hanno spinto gli operatori ad introdurre nuove modalità di offerta dell'accesso ad Internet: da un lato sono apparse nuove formule commerciali per l'offerta di accessi commutati basate sul pagamento di un importo fisso di tipo "a forfait" in alternativa all'usuale valorizzazione a consumo del traffico telefonico, dall'altro sono state introdotte nuove modalità tecniche di collegamento alla rete Internet cosiddette a "banda larga", basate su tecnologia xDSL, articolate per proposte diversi livelli di qualità, larghezza di banda e prezzo.

    4. La leva competitiva che essi hanno messo in campo per sostenere ulteriormente l'espansione del mercato è, dunque, quella di diversificare l'offerta per venire incontro alle nuove esigenze sentite dai "navigatori" che, diventando più esperti, hanno cominciato a richiedere nove modalità di accesso sia sotto il profilo tecnico che economico.

    5. La formula di accesso commutato forfetario, comunemente indicata con il termine "flat rate", prevede il pagamento da parte dell'utente finale di un canone mensile fisso comprensivo sia del servizio Internet sia del traffico telefonico, indipendente dall'effettivo utilizzo. Le versioni più diffuse di tale formula prevedono la presenza di limitazioni all'utilizzo espresse, ad esempio, in termini di tempo massimo di collegamento o di disponibilità del servizio in un dato arco temporale (giorno, mese) e sono tipicamente identificate come "semi-flat" o semi-forfetarie.

    6. La modalità di offerta forfetaria si indirizza principalmente a quegli utilizzatori, sia di tipo residenziale sia professionisti e piccole aziende, che facciano un uso intenso del collegamento ad Internet, preferendo una modalità di fatturazione indipendente dal tempo di connessione.

    7. Per tali utenti infatti, a parità di qualità del servizio, acquistare un servizio di accesso forfetario, può essere visto come una possibilità di acquistare minuti aggiuntivi a prezzo zero (anche definito dagli anglosassoni "peace-of-mind billing").

    8. Una recente ricerca dell'Autorità di regolamentazione inglese Oftel, che ha introdotto le modalità di accesso forfetarie sin dalla metà dello scorso anno, mostra come il numero medio di ore settimanali di collegamento di un utente con abbonamento flat rate e' pari a oltre tre volte quello di un utente Free Internet.
      (Fonte: "Consumers' use of Internet Oftel residential survey Q6 August 2001" del 4 novembre 2001 - URL: http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr1101.htm)

    9. La crescita del tempo speso dagli utenti in rete rappresenta una forte spinta per i fornitori di contenuti sulla rete, positivamente influenzati dai nuovi comportamenti che i "navigatori" possono sviluppare.

    10. Il principale obiettivo delle nuove formule commerciali è, dunque, quello di innescare un circolo virtuoso in grado di sostenere un progressivo ulteriore sviluppo dei servizi Internet in Italia, sia con riferimento alla c.d. banda stretta sia con riferimento al successivo passaggio alla "banda larga".

    11. Poiché la struttura dei costi del traffico di accesso ad Internet è dipendente dalla struttura dei costi di interconnessione sostenuti dall'operatore di terminazione per remunerare l'operatore di accesso per la raccolta del traffico dagli utenti, si deduce che la predisposizione di un'offerta di interconnessione forfetaria è sentita dal mercato come una condizione necessaria per consentire la realizzabilità di offerte finali di accesso commutato forfetarie.

    12. E' opportuno evidenziare che la disponibilità di un servizio di raccolta verso numerazioni Internet su base forfetaria è rivolto agli operatori licenziatari i quali, a loro volta, formulano le offerte commerciali verso gli ISP, i quali a loro volta propongono il servizio finale di accesso ad Internet agli utenti. Gli operatori licenziatari, pertanto, potranno usufruire di un servizio di interconnessione su base forfetaria che si può tradurre, lato ISP e di conseguenza lato cliente finale, in offerte di vario tipo: forfetario, semi-forfetario o altro.

  3. L'analisi del contesto europeo

    1. Il modello di interconnessione forfetaria per il traffico Internet è stato introdotto in alcuni paesi europei: nell'ordine, il Regno Unito (maggio 2000), l'Olanda (luglio 2001), la Francia (luglio 2001) e la Spagna (agosto 2001). Provvedimenti analoghi sono allo studio in Irlanda, in Belgio ed in Germania dove l'Autorità nazionale si è già espressa favorevolmente in merito.

    2. In Portogallo è previsto un servizio forfetario principalmente rivolto agli ISP per la consegna su circuiti ISDN valorizzata su base forfetaria del traffico dei propri utenti.

    3. Come si rileva da una ricerca dell'Autorità inglese, la formula di commercializzazione forfetaria ha notevolmente contribuito alla crescita dell'utenza Internet; in particolare si riscontra che il numero di famiglie inglesi con un accesso ad Internet è cresciuto di circa il 15% da agosto 2000 ad agosto 2001, arrivando ad un tasso di penetrazione del servizio del 39%, e che nello stesso periodo il numero di utenti connessi con formule forfetarie o semi-forfetarie è aumentato dal 25% al 40%.
      (Fonte: "Consumers' use of Internet Oftel residential survey Q6 August 2001" del 4 novembre 2001 - URL: http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr1101.htm)

    4. Di seguito si riporta una sintesi degli elementi che hanno maggiormente caratterizzato le scelte seguite dalle diverse Autorità nazionali nell'introduzione delle modalità di interconnessione forfetaria per il traffico Internet.

      Livello di Interconnessione

    5. Le Autorità del Regno Unito e della Spagna hanno introdotto la possibilità di raccogliere il traffico Internet forfetario sia a livello di centrale locale sia a livello di centrale transito. In Spagna è stato previsto anche un terzo punto di interconnessione, a livello metropolitano. Invece, le Autorità dell'Olanda e della Francia hanno previsto un solo livello di raccolta in modalità forfetaria del traffico Internet, rispettivamente a livello regionale e locale.

      Tipologie di traffico da instradare sui circuiti di tipo FRIACO

    6. Nel Regno Unito ed in Olanda l'instradamento sui circuiti forfetari avviene sulla base di una numerazione specifica dedicata a tale tipologia di traffico.

    7. In maniera alternativa, in Spagna è stato introdotta una modalità di interconnessione "a capacità" applicabile sia al traffico fonia che dati (Internet).

      Problemi di congestione della rete

    8. Tutte le Autorità europee hanno rilevato la necessità di effettuare controlli ed eventuali adeguamenti della capacità di rete per far fronte ai possibili incrementi di traffico conseguenti all'introduzione di offerte di interconnessione forfetarie. Durante il periodo di avvio del servizio sono stati, pertanto, previsti dei meccanismi di gestione dei sovraccarichi di rete: il regolatore francese ha previsto la possibilità per gli operatori interconnessi (di seguito OLO) di traboccare il traffico forfetario eccedente sui circuiti di interconnessione tariffati a consumo; in Spagna è stato reso possibile il reinstradamento del traffico in eccesso verso altri punti di interconnessione dello stesso operatore o di un terzo operatore, con il quale sono stati conclusi accordi di interconnessione di transito. Infine, nel Regno Unito, Oftel, fino al completamento degli investimenti in capacità di rete aggiuntiva, ha imposto un limite alla capacità che ciascun operatore può richiedere per ogni tandem switch (40 circuiti da 2 Mbit/s) ed ha imposto a British Telecom di reinstradare il traffico eccedente la capacità di uno specifico commutatore di transito su di un altro commutatore.

    9. La tabella di seguito riportata rappresenta le condizioni economiche di offerta di servizio a traffico forfetario rilevate nei sopraccitati paesi europei. I valori economici sono da intendersi in Euro per anno.

 

SGU

Urbano

SGT

Regionale

Costi accessori

Accessib.

Note

UK

15.986

-

23.833

-

3.168 IN + 113 porta + flusso

OLO/ISP

Previste misure restrittive a livello SGT fino al 31/1/03 - Non è previsto trabocco

Olanda

-

-

-

29.136

2.256 porta + flusso

OLO/ISP

Solo linee per clienti ISDN e limitatamente a 2000 porte

Francia

15.600

-

-

30.000

3.268 porta + flusso (4150 porta reg. + flusso)

OLO

Prezzi relativi al'OIR 2002 - vi è un'altra offerta a livello SGU a 21,000 Euro/anno ed una temporanea a livello regionale di 38.000 Euro/anno che includono il trabocco

Spagna

15.913

17.076

19.528

-

4.110 porta + flusso

OLO

E' un'interconessione a capacità con la possibilità di includere anche il traffico voce (ad altri prezzi) - può essere utilizzata anche a livello di canale a 64kbps, vi sono vincoli di dimensionamento automatico, il contratto è minimo 2 anni, è possibile prevedere il reinstradamento con offerta aggiuntiva

Germania

29.450

-

-

-

primario ISDN

ISP/OLO

E' un'offerta wholesale verso OLO/ISP.

Portogallo

240 * utente

-

300 * utente

-

primario ISDN (a valori wholesale)

ISP/OLO

E' un'offerta wholesale verso OLO/ISP.

Irlanda

-

-

-

-

-

-

In fase di valutazione

Belgio

-

-

-

-

-

-

In fase di valutazione

  1. Il quadro normativo di riferimento

    1. Telecom Italia, in quanto operatore notificato alla Comunità europea come avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi di telefonia fissa e nel mercato dell'interconnessione, pubblica un'offerta di interconnessione di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e dell'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

    2. Al fine di garantire lo sviluppo di condizioni concorrenziali, Telecom Italia è tenuta a rispettare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza delle condizioni economiche.

    3. Dette condizioni devono essere basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.

    4. L'art. 9, comma 4 del DM 23/4/98 prevede che nel valutare le condizioni economiche l'Autorità può considerare, tra l'altro, il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche ed i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del potere di acquisto. Il successivo comma 5 prevede che, al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di offerta.

    5. L'articolo 4 della direttiva europea n. 97/33/CE prescrive agli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo specifico di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso. Sulla base di tale dato normativo le autorità nazionali di regolazione hanno potuto imporre agli operatori con rilevante potere di mercato di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla propria rete presentate dagli altri operatori a condizioni economiche regolamentate per un periodo di tempo determinato. A questi ultimi, nella fase di avvio della propria attività e nelle more della realizzazione di una propria rete, la normativa comunitaria e nazionale riconosce il diritto di utilizzare l'infrastruttura dell'operatore dominante per offrire - in concorrenza con quest'ultimo - servizi e prestazioni all'utente finale.

    6. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, inoltre, si stabilisce che l'offerta di interconnessione di riferimento, comprensiva di una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, dei termini e delle condizioni relative, venga elaborata in funzione delle esigenze di mercato. Inoltre, in base allo stesso articolo, l'Autorità nazionale ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento anche con efficacia retroattiva.

    7. Nella normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorità dispone del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento.

    8. Ad oggi l'offerta di interconnessione di riferimento include i servizi di raccolta del traffico da parte dell'operatore d'accesso valorizzati in funzione dei reali consumi da parte dell'operatore interconnesso; tale soluzione ha consentito di ridurre eventuali barriere all'ingresso per i nuovi operatori, permettendo la formulazione di offerte alternative a quelle di Telecom Italia.

    9. L'emergere di nuove esigenze di mercato ha portato gli operatori di telecomunicazione a formulare nuove tipologie di offerta che, allontanandosi dalla logica a consumo, prevedano formule di commercializzazione forfetarie. La stessa Telecom Italia, rilevando le nuove esigenze, ha più volte proposto, seppur in via sperimentale, offerte rivolte agli Internet Service Provider (di seguito ISP) strutturate in maniera tale da garantire agli stessi una base certa e prevedibile di costi del traffico terminato sui propri apparati.

    10. L'Autorità, rilevando questa mutazione dello scenario di mercato congiuntamente alle nuove opportunità offerte dall'introduzione di una numerazione specifica per i servizi Internet operata con la delibera n. 6/00/CIR, già nella sua delibera n. 10/00/CIR ha affermato che l'introduzione della numerazione in decade 7 per i servizi di accesso ad Internet, permettendo l'identificazione del traffico "Internet" rispetto a quello di fonia, avrebbe permesso "lo sviluppo di specifiche modalità di instradamento" nonché di "nuove modalità di pricing dei servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo "forfettario", ovvero con condizioni economiche indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso)". L'obiettivo delle nuove condizioni di interconnessione è quello di "garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture di accesso".

  2. Valutazione regolamentare relativa al servizio di raccolta forfetario

    1. Alla luce dell'esigenza, descritta nei paragrafi precedenti, di rendere sostenibili modalità di accesso ad Internet forfetarie, nonché di stimolare nuovi modelli di offerta da parte di tutti gli operatori per l'accesso ad Internet, l'Autorità ritiene opportuno prevedere nell'ambito dei servizi di interconnessione offerti dall'operatore d'accesso notificato, Telecom Italia, una modalità di raccolta forfetaria del traffico indirizzato a punti di accesso alla rete Internet.

    2. Dalle considerazioni in termini di mercato, esposte precedentemente, è emerso, infatti, che un'offerta forfetaria a livello di interconnessione tra Telecom Italia ed OLO di terminazione sosterrebbe lo sviluppo del mercato Internet in un regime di equa competizione.

    3. Nell'ambito della valorizzazione delle tariffe di interconnessione, la modalità forfetaria prevede di associare un canone di accesso fisso ad una determinata capacità di rete resa disponibile da Telecom Italia all'OLO.

    4. Per definire correttamente il nuovo servizio di interconnessione a capacità, nel corso dell'istruttoria sono state approfondite una serie di problematiche di ordine tecnico e commerciale riconducibili alla definizione della modalità di discriminazione del traffico di interconnessione forfetario e minutario, all'esame degli impatti sulla rete di Telecom Italia ed alla necessità di flessibilità di utilizzo delle risorse di rete.

      Definizione della modalità di discriminazione del traffico di interconnessione

    5. La modalità di raccolta forfetaria, essendo legata al traffico Internet, è associata alle numerazioni in decade 7, a tal fine introdotte dalla delibera n. 6/00/CIR.

    6. Si ritiene che il nuovo servizio di interconnessione debba consentire la discriminazione del traffico associato a modalità di offerta forfetarie sin dalla fase di accesso alla rete, permettendo eventualmente di differenziare le modalità di instradamento ed i controlli di qualità applicati a tale traffico rispetto a quelli relativi al traffico associato ad offerte a consumo. La necessità di una differente gestione tecnica del traffico forfetario è giustificata dal fatto che esso, come sarà ripreso nei punti relativi ai problemi di ordine tecnico, ha una caratterizzazione statistica ed un impatto sui sistemi di rete differenti rispetto al traffico valorizzato a consumo.

    7. La gestione separata delle due tipologie di traffico è ritenuta dunque una misura di massima tutela degli interessi dei consumatori che sottoscrivono contratti relativi a modalità di accesso forfetarie, con determinati livelli di qualità di servizio e sostenendo preventivamente i costi relativi all'utilizzo dell'accesso.

      Problemi di ordine tecnico

    8. Come risulta da alcuni studi in materia svolti in alcuni paesi europei, con l'introduzione di modalità di commercializzazione forfetarie del traffico Internet si modificano le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando un importante fenomeno: gli utenti sono portati a mantenere la connessione sempre attiva ("always on") anche durante i momenti di non utilizzo del servizio. L'interconnessione forfetaria potrebbe, dunque, generare dei carichi nella rete commutata superiori a quelli per la quale è stata progettata e dimensionata.
      In particolare tale uso improprio delle risorse di rete commutata può portare a problemi di dimensionamento su tre livelli:

      1. rete di accesso di Telecom Italia;

      2. punto di interconnessione tra Telecom Italia e OLO;

      3. capacità di porte modem dell'ISP.

    9. Relativamente al livello a), è stato rilevato che il verificarsi di condizioni di congestione è funzione dell'attuale grado di saturazione dei circuiti trasmissivi interni alla rete di accesso. L'impatto reale sarà, certamente, funzione dell'effettivo grado di diffusione di offerte di accesso forfetarie e dell'introduzione di vincoli di tutela e controllo da parte dell'ISP in termini, ad esempio, di tempo massimo di utilizzo per singolo utente, ora di disponibilità del servizio. Ad oggi non essendo tali offerte diffuse sul mercato, non sono disponibili statistiche utili a valutare l'impatto in termini di dimensionamento e di conseguenza gli eventuali investimenti che si rendano necessari per sostenere il traffico forfetario.

    10. Relativamente ai livelli b) e c) è chiaro che sia interesse tanto dell'operatore di accesso quanto dell'OLO e dell'ISP introdurre meccanismi per il controllo delle connessioni attive non utilizzate, al fine di massimizzare l'efficienza di sfruttamento delle reti. La gestione dei parametri di controllo viene, quindi, ad essere lasciata all'OLO ed all'ISP, in quanto parte essenziale della qualità del servizio di accesso ad Internet offerto. A tali controlli si affiancano quelli operati dall'operatore d'accesso per una verifica ex post del corretto utilizzo della rete da parte dell'operatore di terminazione, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità della rete.

    11. A tal fine è possibile definire dei "test a soglia" su alcuni parametri caratteristici della rete, in grado di segnalare il sopraggiungere di eventuali situazioni di congestione. Il riscontro immediato delle situazioni di congestione consente di controllarne la causa e la frequenza al fine di determinare un eventuale adeguamento delle risorse in interconnessione.

    12. I problemi di congestione sono riscontrabili in misura maggiore al crescere degli elementi di rete interessati dal traffico Internet. In altri termini, per limitare l'impatto sugli altri servizi ed in particolare del servizio di fonia, sarebbe opportuno estrarre il traffico Internet in interconnessione al livello più vicino alla sua origine (livello SGU).

    13. E' altresì vero che garantire l'interconnessione forfetaria solo a livello SGU rischierebbe di penalizzare gli operatori più piccoli che, non avendo capacità d'investimento adeguate, si vedrebbero costretti ad abbandonare questa tipologia di offerta ovvero ad essere relegati alla sola copertura di alcune aree territoriali. Si ritiene, dunque, necessario rendere disponibile il servizio di raccolta forfetaria anche a livello di singolo SGT.

    14. Per rispondere ad entrambe le esigenze manifestate è opportuno prevedere, in aggiunta ai precedenti, un ulteriore livello di interconnessione per la raccolta del traffico Internet, intermedio tra SGU e singolo SGT, e corrispondente ad esempio ad un punto di raccolta distrettuale per i distretti serviti da più di un SGU. Tale soluzione ha il vantaggio di richiedere un investimento di interconnessione contenuto agli OLO e di estrarre il traffico Internet in un punto relativamente vicino all'origine della chiamata.

      Flessibilità di utilizzo delle risorse di rete

    15. L'interconnessione forfetaria può essere fornita da Telecom Italia agli OLO su canali di interconnessione dedicati, predisposti per l'accesso alle numerazioni in decade "7".

    16. In considerazione del carattere innovativo delle offerte basate su modelli commerciali forfetari e della velocità di evoluzione delle offerte di accesso ad Internet, si ritiene che la fornitura dei collegamenti forfetari si debba basare su contratti con un elevato grado di flessibilità nella fornitura, nella dismissione, e nella rinegoziazione delle condizioni economiche, maggiore rispetto a quello dei contratti stipulati per il traffico fonia.

    17. In prospettiva potrebbe essere resa disponibile l'attivazione di fasci di interconnessione in maniera molto semplificata ("bandwidth on demand") e comunque su richiesta dell'operatore interconnesso, ad esempio attivando dei fasci a 2 Mbps all'interno di un collegamento a 155 Mbps installato tra gli operatori interconnessi.

    18. L'interconnessione forfetaria prevede da un lato dei costi fissi molto più alti per l'OLO rispetto all'interconnessione minutaria, in quanto si paga il traffico anche se i circuiti non vengono di fatto utilizzati, dall'altro presenta notevoli difficoltà nel dimensionamento delle risorse di interconnessione, a causa dei dati incerti sulle statistiche di traffico ad essi associate. Si ritiene pertanto, opportuno prevedere dei meccanismi di tutela dell'utente finale che, in situazioni di congestione dei circuiti di interconnessione, prevedano il trabocco del traffico su altri fasci di interconnessione, con conseguente valorizzazione a consumo.

    19. Affinché si instauri un corretto regime di concorrenza sui servizi forfetari, in considerazione anche di quanto disposto dall'articolo 31, comma 5, del dPR 77/01, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo adeguato di preavviso al pubblico delle nuove condizioni economiche d'offerta. Durante detto periodo gli OLO hanno l'opportunità di portare a termine i negoziati per i contratti forfetari e la conseguente configurazione e predisposizione delle reti.

  3. Benefici e garanzie di qualità agli utenti finali

    1. Con il crescere della spinta competitiva nel mercato dell'accesso ad Internet, determinata anche dal diffondersi di nuove formule commerciali di offerta stante la struttura dei costi di interconnessione forfetaria, si ravvisa la necessità di rendere più chiare e trasparenti le condizioni di offerta a tutela dei consumatori finali.

    2. Un problema molto spesso rilevato è, ad esempio, che l'utente è portato a confondere una tipologia di accesso con tariffa forfetaria con la fornitura di un accesso ad Internet dedicato e permanente.

    3. Si ritiene, pertanto, utile introdurre una disciplina per le condizioni di offerta dei servizi di accesso ad Internet basati su modalità forfetarie o semiforfetarie, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le potenzialità della connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:

      • rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti / numero di modem);

      • banda media nazionale ed internazionale riservata sul backbone dell'ISP per ciascun modem;

      • eventuali limitazioni sulla disponibilità del servizio o il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo, in particolare se finalizzate al controllo del fenomeno delle congestioni di rete;

      • eventuale SLA sul tasso di disponibilità del servizio.

      • Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli ISP nell'ambito delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
Integrazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento

  1. Telecom Italia integra l'offerta di Interconnessione di Riferimento con il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie.

Articolo 2
Condizioni dell'offerta di raccolta su base forfetaria

  1. Il servizio di interconnessione di raccolta su base forfetaria è introdotto a livello di SGU ed a livello di singolo SGT.

  2. Telecom Italia propone un ulteriore livello di interconnessione assimilabile al livello SGU distrettuale per il servizio di raccolta sia a consumo sia su base forfetaria del traffico rivolto a numerazioni in decade 7.

  3. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.

  4. In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.

  5. Il traffico di trabocco è valorizzato secondo i prezzi del servizio di raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7 indicati nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento in vigore.

  6. I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le numerazioni in decade 7, e sono soggetti alle medesime verifiche di qualità e dimensionamento di cui al successivo comma 10.

  7. Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono basate sui principi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione.

  8. Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia indica le modalità di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell'integrità, del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.

  9. Nel rispetto delle disposizioni della presente delibera e delle condizioni di offerta di Telecom Italia, nonché di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, l'operatore interconnesso può scegliere di trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalità.

  10. Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di attivazione ed un elevato grado di flessibilità, con particolare riferimento al caso di disponibilità da parte dell'operatore interconnesso di risorse trasmissive non completamente utilizzate.

  11. L'Autorità, nella valutazione delle condizioni di offerta del servizio di raccolta forfetario, tiene conto anche delle condizioni di offerta approvate dalle Autorità di regolamentazione nazionali in altri Stati membri per servizi analoghi.

Articolo 3
Disposizioni transitorie

  1. Durante i primi sei mesi di servizio, Telecom Italia effettua una campagna di misure volta a verificare eventuali situazioni critiche di funzionamento sulla propria rete ed i valori dei livelli di soglia definiti per la verifica dei parametri di qualità della rete di cui al precedente articolo 2, comma 8.

  2. Alla luce dei risultati della campagna di misura di cui al precedente comma, l'Autorità valuta l'opportunità di richiedere a Telecom Italia una revisione dell'offerta di raccolta forfetaria.

Articolo 4
Condizioni di offerta e regime di pubblicità

  1. I soggetti che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet basati su modalità di interconnessione forfetaria, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori qualitativi minimi:

    1. rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero utenti /numero di modem);

    2. banda media, nazionale ed internazionale, riservata sul backbone dell'ISP per ciascun modem;

    3. limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo.

  2. Gli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, sono inseriti nei contratti e nell'ambito delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.

  3. Alle condizioni di offerta di cui al precedente comma 1, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l'inserzione nei siti Internet.

Articolo 5
Disposizioni finali

  1. Telecom Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pubblica all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento relativa all'anno 2001, le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di raccolta forfetario secondo le indicazioni del presente provvedimento.

  2. Telecom Italia è tenuta ad implementare e rendere operativa la nuova modalità di interconnessione entro novanta giorni dall'approvazione dell'offerta di cui al precedente comma 1.

  3. Telecom Italia potrà proporre offerte di traffico retail sia agli ISP sia agli utenti finali basate su modelli forfetari, solo trascorsi sessanta giorni dalla data di effettiva disponibilità ed operatività della nuova modalità di interconnessione per gli operatori licenziatari.

  4. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente provvedimento alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Vincenzo Monaci

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

 

reggente Alessandro Della Gatta