Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n.
25/01/CIR
Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di
interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per
il traffico internet
L'AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20
dicembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994,
recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30
giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE del 8 gennaio
1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni
liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i
successivi aggiornamenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77,
recante il "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10
giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente
"Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 18 agosto 1999;
VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla
"Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza
di mercato";
VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante
"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, "Valutazione
e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di
Telecom Italia 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2
novembre 2000;
VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR del 7 agosto 2001, recante le
"Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera
n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica:
indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai
servizi Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto
2001;
VISTE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata
delibera n. 20/01/CIR;
SENTITE in audizione le società @IIP, Albacom S.p.A., Cities On Line S.p.A.,
Edisontel S.p.A., Kataweb S.p.A., KpnQwest; LTS S.p.A., Netscalibur Italia S.p.A.,
Plug It S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome Italia S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
-
Il procedimento istruttorio
-
L'Autorità ha avviato nel mese di luglio 2001 un procedimento istruttorio
finalizzato a valutare l'opportunità di introdurre nell'ambito delle
offerte di raccolta del traffico Internet vigenti in Italia i "Servizi di
interconnessione FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination)",
ovvero tariffati non sulla base dei minuti di traffico ma in maniera forfetaria.
-
Una delle tematiche maggiormente approfondite nell'ambito dell'istruttoria
è stata l'esigenza manifestata da più parti di introdurre delle nuove
formule di accesso ad Internet basate su diverse modalità di pagamento,
ritenute utili a stimolare un ulteriore sviluppo del mercato in un regime di
equa competizione.
-
Nell'ambito del procedimento è stata avviata, con la delibera n. 20/01/CIR
del 7 agosto 2001, una consultazione pubblica relativa all'"Indagine
conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi
Internet ".
-
L'obiettivo della consultazione è stato quello di raccogliere le
valutazioni dei diversi soggetti operanti nel mercato dei servizi Internet in
merito allo sviluppo di tale mercato nei prossimi anni, agli spazi per i nuovi
modelli di accesso commutato realizzabili una volta disponibile l'offerta di
interconnessione forfetaria, alle problematiche tecniche di gestione del
traffico forfetario, nonché alle possibili modalità di valutazione del
relativo costo di raccolta.
-
L'analisi delle risultanze della consultazione pubblica ha dato l'opportunità
di verificare il largo consenso raccolto dalla possibilità di disporre di
modalità di raccolta in interconnessione del traffico Internet e della relativa
offerta finale su base forfetarie.
-
Nell'ambito del procedimento istruttorio i soggetti partecipanti alla
consultazione sono stati ascoltati nel corso di audizioni, con l'obiettivo di
approfondire le caratteristiche tecnico - economiche di un servizio di
interconnessione finalizzato a sostenere modalità di offerta forfetarie.
-
In aggiunta all'analisi del contesto italiano e delle esigenze
regolamentari riscontrate, durante l'istruttoria è stata condotta un'indagine
a livello europeo sul tema, volta a verificare le modalità di introduzione di
analoghe modalità di interconnessione in altri paesi della Comunità.
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Il mercato dell'accesso ad Internet
-
Il mercato dell'accesso ad Internet è ad oggi caratterizzato dalla
contemporanea presenza di molteplici formule commerciali tra cui una quota
rilevante è rappresentata dal modello "Free Internet". Tale
modalità, oltre ad essere la più diffusa, ha di fatto consentito l'avvio di
un processo di espansione delle dimensioni del mercato italiano, determinando un
notevole aumento del numero di utenti e consentendo lo sviluppo di una nuova
familiarità con le tecnologie associate ad Internet.
-
Uno dei principali fattori che ha determinato il successo del modello Free,
è stato quello di aver ridotto le barriere all'ingresso per la clientela,
riuscendo a favorire il processo di avvicinamento e di diffusione del mondo
Internet.
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Negli ultimi mesi, il crescente sviluppo del servizio Internet e la
concorrenza serrata che si è andata sviluppando hanno spinto gli operatori ad
introdurre nuove modalità di offerta dell'accesso ad Internet: da un lato
sono apparse nuove formule commerciali per l'offerta di accessi commutati
basate sul pagamento di un importo fisso di tipo "a forfait" in
alternativa all'usuale valorizzazione a consumo del traffico telefonico, dall'altro
sono state introdotte nuove modalità tecniche di collegamento alla rete
Internet cosiddette a "banda larga", basate su tecnologia xDSL,
articolate per proposte diversi livelli di qualità, larghezza di banda e
prezzo.
-
La leva competitiva che essi hanno messo in campo per sostenere ulteriormente
l'espansione del mercato è, dunque, quella di diversificare l'offerta per
venire incontro alle nuove esigenze sentite dai "navigatori" che,
diventando più esperti, hanno cominciato a richiedere nove modalità di accesso
sia sotto il profilo tecnico che economico.
-
La formula di accesso commutato forfetario, comunemente indicata con il
termine "flat rate", prevede il pagamento da parte dell'utente
finale di un canone mensile fisso comprensivo sia del servizio Internet sia del
traffico telefonico, indipendente dall'effettivo utilizzo. Le versioni più
diffuse di tale formula prevedono la presenza di limitazioni all'utilizzo
espresse, ad esempio, in termini di tempo massimo di collegamento o di
disponibilità del servizio in un dato arco temporale (giorno, mese) e sono
tipicamente identificate come "semi-flat" o semi-forfetarie.
-
La modalità di offerta forfetaria si indirizza principalmente a quegli
utilizzatori, sia di tipo residenziale sia professionisti e piccole aziende, che
facciano un uso intenso del collegamento ad Internet, preferendo una modalità
di fatturazione indipendente dal tempo di connessione.
-
Per tali utenti infatti, a parità di qualità del servizio, acquistare un
servizio di accesso forfetario, può essere visto come una possibilità di
acquistare minuti aggiuntivi a prezzo zero (anche definito dagli anglosassoni
"peace-of-mind billing").
-
Una recente ricerca dell'Autorità di regolamentazione inglese Oftel, che
ha introdotto le modalità di accesso forfetarie sin dalla metà dello scorso
anno, mostra come il numero medio di ore settimanali di collegamento di un
utente con abbonamento flat rate e' pari a oltre tre volte quello di un utente
Free Internet.
(Fonte: "Consumers' use of Internet Oftel residential survey Q6 August
2001" del 4 novembre 2001 - URL: http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr1101.htm)
-
La crescita del tempo speso dagli utenti in rete rappresenta una forte spinta
per i fornitori di contenuti sulla rete, positivamente influenzati dai nuovi
comportamenti che i "navigatori" possono sviluppare.
-
Il principale obiettivo delle nuove formule commerciali è, dunque, quello di
innescare un circolo virtuoso in grado di sostenere un progressivo ulteriore
sviluppo dei servizi Internet in Italia, sia con riferimento alla c.d. banda
stretta sia con riferimento al successivo passaggio alla "banda
larga".
-
Poiché la struttura dei costi del traffico di accesso ad Internet è
dipendente dalla struttura dei costi di interconnessione sostenuti dall'operatore
di terminazione per remunerare l'operatore di accesso per la raccolta del
traffico dagli utenti, si deduce che la predisposizione di un'offerta di
interconnessione forfetaria è sentita dal mercato come una condizione
necessaria per consentire la realizzabilità di offerte finali di accesso
commutato forfetarie.
-
E' opportuno evidenziare che la disponibilità di un servizio di raccolta
verso numerazioni Internet su base forfetaria è rivolto agli operatori
licenziatari i quali, a loro volta, formulano le offerte commerciali verso gli
ISP, i quali a loro volta propongono il servizio finale di accesso ad Internet
agli utenti. Gli operatori licenziatari, pertanto, potranno usufruire di un
servizio di interconnessione su base forfetaria che si può tradurre, lato ISP e
di conseguenza lato cliente finale, in offerte di vario tipo: forfetario,
semi-forfetario o altro.
-
L'analisi del contesto europeo
-
Il modello di interconnessione forfetaria per il traffico Internet è stato
introdotto in alcuni paesi europei: nell'ordine, il Regno Unito (maggio 2000),
l'Olanda (luglio 2001), la Francia (luglio 2001) e la Spagna (agosto 2001).
Provvedimenti analoghi sono allo studio in Irlanda, in Belgio ed in Germania
dove l'Autorità nazionale si è già espressa favorevolmente in merito.
-
In Portogallo è previsto un servizio forfetario principalmente rivolto agli
ISP per la consegna su circuiti ISDN valorizzata su base forfetaria del traffico
dei propri utenti.
-
Come si rileva da una ricerca dell'Autorità inglese, la formula di
commercializzazione forfetaria ha notevolmente contribuito alla crescita dell'utenza
Internet; in particolare si riscontra che il numero di famiglie inglesi con un
accesso ad Internet è cresciuto di circa il 15% da agosto 2000 ad agosto 2001,
arrivando ad un tasso di penetrazione del servizio del 39%, e che nello stesso
periodo il numero di utenti connessi con formule forfetarie o semi-forfetarie è
aumentato dal 25% al 40%.
(Fonte: "Consumers' use of Internet Oftel residential survey Q6 August
2001" del 4 novembre 2001 - URL: http://www.oftel.gov.uk/publications/research/2001/q6intr1101.htm)
-
Di seguito si riporta una sintesi degli elementi che hanno maggiormente
caratterizzato le scelte seguite dalle diverse Autorità nazionali nell'introduzione
delle modalità di interconnessione forfetaria per il traffico Internet.
Livello di Interconnessione
-
Le Autorità del Regno Unito e della Spagna hanno introdotto la possibilità
di raccogliere il traffico Internet forfetario sia a livello di centrale locale
sia a livello di centrale transito. In Spagna è stato previsto anche un terzo
punto di interconnessione, a livello metropolitano. Invece, le Autorità
dell'Olanda e della Francia hanno previsto un solo livello di raccolta in
modalità forfetaria del traffico Internet, rispettivamente a livello regionale
e locale.
Tipologie di traffico da instradare sui circuiti di tipo FRIACO
-
Nel Regno Unito ed in Olanda l'instradamento sui circuiti forfetari avviene
sulla base di una numerazione specifica dedicata a tale tipologia di traffico.
-
In maniera alternativa, in Spagna è stato introdotta una modalità di
interconnessione "a capacità" applicabile sia al traffico fonia che
dati (Internet).
Problemi di congestione della rete
-
Tutte le Autorità europee hanno rilevato la necessità di effettuare
controlli ed eventuali adeguamenti della capacità di rete per far fronte ai
possibili incrementi di traffico conseguenti all'introduzione di offerte di
interconnessione forfetarie. Durante il periodo di avvio del servizio sono
stati, pertanto, previsti dei meccanismi di gestione dei sovraccarichi di rete:
il regolatore francese ha previsto la possibilità per gli operatori
interconnessi (di seguito OLO) di traboccare il traffico forfetario eccedente
sui circuiti di interconnessione tariffati a consumo; in Spagna è stato reso
possibile il reinstradamento del traffico in eccesso verso altri punti di
interconnessione dello stesso operatore o di un terzo operatore, con il quale
sono stati conclusi accordi di interconnessione di transito. Infine, nel Regno
Unito, Oftel, fino al completamento degli investimenti in capacità di rete
aggiuntiva, ha imposto un limite alla capacità che ciascun operatore può
richiedere per ogni tandem switch (40 circuiti da 2 Mbit/s) ed ha imposto a
British Telecom di reinstradare il traffico eccedente la capacità di uno
specifico commutatore di transito su di un altro commutatore.
-
La tabella di seguito riportata rappresenta le condizioni economiche di
offerta di servizio a traffico forfetario rilevate nei sopraccitati paesi
europei. I valori economici sono da intendersi in Euro per anno.
|
SGU
|
Urbano
|
SGT
|
Regionale
|
Costi accessori
|
Accessib.
|
Note
|
UK
|
15.986
|
-
|
23.833
|
-
|
3.168 IN + 113 porta + flusso
|
OLO/ISP
|
Previste misure restrittive a livello SGT fino al 31/1/03 - Non è previsto
trabocco
|
Olanda
|
-
|
-
|
-
|
29.136
|
2.256 porta + flusso
|
OLO/ISP
|
Solo linee per clienti ISDN e limitatamente a 2000 porte
|
Francia
|
15.600
|
-
|
-
|
30.000
|
3.268 porta + flusso (4150 porta reg. + flusso)
|
OLO
|
Prezzi relativi al'OIR 2002 - vi è un'altra offerta a livello SGU a
21,000 Euro/anno ed una temporanea a livello regionale di 38.000 Euro/anno che
includono il trabocco
|
Spagna
|
15.913
|
17.076
|
19.528
|
-
|
4.110 porta + flusso
|
OLO
|
E' un'interconessione a capacità con la possibilità di includere anche il
traffico voce (ad altri prezzi) - può essere utilizzata anche a livello di
canale a 64kbps, vi sono vincoli di dimensionamento automatico, il contratto è
minimo 2 anni, è possibile prevedere il reinstradamento con offerta aggiuntiva
|
Germania
|
29.450
|
-
|
-
|
-
|
primario ISDN
|
ISP/OLO
|
E' un'offerta wholesale verso OLO/ISP.
|
Portogallo
|
240 * utente
|
-
|
300 * utente
|
-
|
primario ISDN (a valori wholesale)
|
ISP/OLO
|
E' un'offerta wholesale verso OLO/ISP.
|
Irlanda
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
In fase di valutazione
|
Belgio
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
In fase di valutazione
|
-
Il quadro normativo di riferimento
-
Telecom Italia, in quanto operatore notificato alla Comunità europea come
avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi di telefonia fissa e
nel mercato dell'interconnessione, pubblica un'offerta di interconnessione
di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 23
aprile 1998 e dell'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997.
-
Al fine di garantire lo sviluppo di condizioni concorrenziali, Telecom Italia
è tenuta a rispettare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il
principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza delle condizioni
economiche.
-
Dette condizioni devono essere basate sui costi effettivi, incluso un margine
di profitto ragionevole sugli investimenti.
-
L'art. 9, comma 4 del DM 23/4/98 prevede che nel valutare le condizioni
economiche l'Autorità può considerare, tra l'altro, il grado di
utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche
sulla base di valutazioni tecniche ed economiche ed i riferimenti alle
condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli
organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del
potere di acquisto. Il successivo comma 5 prevede che, al fine di garantire
l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di
offerta.
-
L'articolo 4 della direttiva europea n. 97/33/CE prescrive agli operatori
notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo specifico di
soddisfare le richieste ragionevoli di accesso. Sulla base di tale dato
normativo le autorità nazionali di regolazione hanno potuto imporre agli
operatori con rilevante potere di mercato di soddisfare tutte le richieste
ragionevoli di accesso alla propria rete presentate dagli altri operatori a
condizioni economiche regolamentate per un periodo di tempo determinato. A
questi ultimi, nella fase di avvio della propria attività e nelle more della
realizzazione di una propria rete, la normativa comunitaria e nazionale
riconosce il diritto di utilizzare l'infrastruttura dell'operatore dominante
per offrire - in concorrenza con quest'ultimo - servizi e prestazioni all'utente
finale.
-
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, inoltre, si
stabilisce che l'offerta di interconnessione di riferimento, comprensiva di
una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti,
dei termini e delle condizioni relative, venga elaborata in funzione delle
esigenze di mercato. Inoltre, in base allo stesso articolo, l'Autorità
nazionale ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta
di interconnessione di riferimento anche con efficacia retroattiva.
-
Nella normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 16, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorità dispone del
potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza
effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di
fornitura e d'impiego nonché la conformità ai requisiti essenziali dei servizi
contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento.
-
Ad oggi l'offerta di interconnessione di riferimento include i servizi di
raccolta del traffico da parte dell'operatore d'accesso valorizzati in
funzione dei reali consumi da parte dell'operatore interconnesso; tale
soluzione ha consentito di ridurre eventuali barriere all'ingresso per i nuovi
operatori, permettendo la formulazione di offerte alternative a quelle di
Telecom Italia.
-
L'emergere di nuove esigenze di mercato ha portato gli operatori di
telecomunicazione a formulare nuove tipologie di offerta che, allontanandosi
dalla logica a consumo, prevedano formule di commercializzazione forfetarie. La
stessa Telecom Italia, rilevando le nuove esigenze, ha più volte proposto,
seppur in via sperimentale, offerte rivolte agli Internet Service Provider
(di seguito ISP) strutturate in maniera tale da garantire agli stessi una base
certa e prevedibile di costi del traffico terminato sui propri apparati.
-
L'Autorità, rilevando questa mutazione dello scenario di mercato
congiuntamente alle nuove opportunità offerte dall'introduzione di una
numerazione specifica per i servizi Internet operata con la delibera n. 6/00/CIR,
già nella sua delibera n. 10/00/CIR ha affermato che l'introduzione della
numerazione in decade 7 per i servizi di accesso ad Internet, permettendo l'identificazione
del traffico "Internet" rispetto a quello di fonia, avrebbe permesso
"lo sviluppo di specifiche modalità di instradamento" nonché di
"nuove modalità di pricing dei servizi di interconnessione (ad es.
soluzioni di tipo "forfettario", ovvero con condizioni economiche
indipendenti dalla quantità di traffico interconnesso)". L'obiettivo
delle nuove condizioni di interconnessione è quello di "garantire lo
sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di tutti gli
operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la
posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture
di accesso".
-
Valutazione regolamentare relativa al servizio di raccolta forfetario
-
Alla luce dell'esigenza, descritta nei paragrafi precedenti, di rendere
sostenibili modalità di accesso ad Internet forfetarie, nonché di stimolare
nuovi modelli di offerta da parte di tutti gli operatori per l'accesso ad
Internet, l'Autorità ritiene opportuno prevedere nell'ambito dei servizi di
interconnessione offerti dall'operatore d'accesso notificato, Telecom
Italia, una modalità di raccolta forfetaria del traffico indirizzato a punti di
accesso alla rete Internet.
-
Dalle considerazioni in termini di mercato, esposte precedentemente, è
emerso, infatti, che un'offerta forfetaria a livello di interconnessione tra
Telecom Italia ed OLO di terminazione sosterrebbe lo sviluppo del mercato
Internet in un regime di equa competizione.
-
Nell'ambito della valorizzazione delle tariffe di interconnessione, la
modalità forfetaria prevede di associare un canone di accesso fisso ad una
determinata capacità di rete resa disponibile da Telecom Italia all'OLO.
-
Per definire correttamente il nuovo servizio di interconnessione a capacità,
nel corso dell'istruttoria sono state approfondite una serie di problematiche
di ordine tecnico e commerciale riconducibili alla definizione della modalità
di discriminazione del traffico di interconnessione forfetario e minutario, all'esame
degli impatti sulla rete di Telecom Italia ed alla necessità di flessibilità
di utilizzo delle risorse di rete.
Definizione della modalità di discriminazione del traffico di
interconnessione
-
La modalità di raccolta forfetaria, essendo legata al traffico Internet, è
associata alle numerazioni in decade 7, a tal fine introdotte dalla delibera n.
6/00/CIR.
-
Si ritiene che il nuovo servizio di interconnessione debba consentire la
discriminazione del traffico associato a modalità di offerta forfetarie sin
dalla fase di accesso alla rete, permettendo eventualmente di differenziare le
modalità di instradamento ed i controlli di qualità applicati a tale traffico
rispetto a quelli relativi al traffico associato ad offerte a consumo. La
necessità di una differente gestione tecnica del traffico forfetario è
giustificata dal fatto che esso, come sarà ripreso nei punti relativi ai
problemi di ordine tecnico, ha una caratterizzazione statistica ed un impatto
sui sistemi di rete differenti rispetto al traffico valorizzato a consumo.
-
La gestione separata delle due tipologie di traffico è ritenuta dunque una
misura di massima tutela degli interessi dei consumatori che sottoscrivono
contratti relativi a modalità di accesso forfetarie, con determinati livelli di
qualità di servizio e sostenendo preventivamente i costi relativi all'utilizzo
dell'accesso.
Problemi di ordine tecnico
-
Come risulta da alcuni studi in materia svolti in alcuni paesi europei, con
l'introduzione di modalità di commercializzazione forfetarie del traffico
Internet si modificano le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando
un importante fenomeno: gli utenti sono portati a mantenere la connessione
sempre attiva ("always on") anche durante i momenti di
non utilizzo del servizio. L'interconnessione forfetaria potrebbe, dunque,
generare dei carichi nella rete commutata superiori a quelli per la quale è
stata progettata e dimensionata.
In particolare tale uso improprio delle risorse di rete commutata può portare a
problemi di dimensionamento su tre livelli:
-
rete di accesso di Telecom Italia;
-
punto di interconnessione tra Telecom Italia e OLO;
-
capacità di porte modem dell'ISP.
-
Relativamente al livello a), è stato rilevato che il verificarsi di
condizioni di congestione è funzione dell'attuale grado di saturazione dei
circuiti trasmissivi interni alla rete di accesso. L'impatto reale sarà,
certamente, funzione dell'effettivo grado di diffusione di offerte di accesso
forfetarie e dell'introduzione di vincoli di tutela e controllo da parte dell'ISP
in termini, ad esempio, di tempo massimo di utilizzo per singolo utente, ora di
disponibilità del servizio. Ad oggi non essendo tali offerte diffuse sul
mercato, non sono disponibili statistiche utili a valutare l'impatto in
termini di dimensionamento e di conseguenza gli eventuali investimenti che si
rendano necessari per sostenere il traffico forfetario.
-
Relativamente ai livelli b) e c) è chiaro che sia interesse tanto dell'operatore
di accesso quanto dell'OLO e dell'ISP introdurre meccanismi per il controllo
delle connessioni attive non utilizzate, al fine di massimizzare l'efficienza
di sfruttamento delle reti. La gestione dei parametri di controllo viene,
quindi, ad essere lasciata all'OLO ed all'ISP, in quanto parte essenziale
della qualità del servizio di accesso ad Internet offerto. A tali controlli si
affiancano quelli operati dall'operatore d'accesso per una verifica ex
post del corretto utilizzo della rete da parte dell'operatore di
terminazione, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità della rete.
-
A tal fine è possibile definire dei "test a soglia" su alcuni
parametri caratteristici della rete, in grado di segnalare il sopraggiungere di
eventuali situazioni di congestione. Il riscontro immediato delle situazioni di
congestione consente di controllarne la causa e la frequenza al fine di
determinare un eventuale adeguamento delle risorse in interconnessione.
-
I problemi di congestione sono riscontrabili in misura maggiore al crescere
degli elementi di rete interessati dal traffico Internet. In altri termini, per
limitare l'impatto sugli altri servizi ed in particolare del servizio di fonia,
sarebbe opportuno estrarre il traffico Internet in interconnessione al livello
più vicino alla sua origine (livello SGU).
-
E' altresì vero che garantire l'interconnessione forfetaria solo a
livello SGU rischierebbe di penalizzare gli operatori più piccoli che, non
avendo capacità d'investimento adeguate, si vedrebbero costretti ad
abbandonare questa tipologia di offerta ovvero ad essere relegati alla sola
copertura di alcune aree territoriali. Si ritiene, dunque, necessario rendere
disponibile il servizio di raccolta forfetaria anche a livello di singolo SGT.
-
Per rispondere ad entrambe le esigenze manifestate è opportuno prevedere, in
aggiunta ai precedenti, un ulteriore livello di interconnessione per la raccolta
del traffico Internet, intermedio tra SGU e singolo SGT, e corrispondente ad
esempio ad un punto di raccolta distrettuale per i distretti serviti da più di
un SGU. Tale soluzione ha il vantaggio di richiedere un investimento di
interconnessione contenuto agli OLO e di estrarre il traffico Internet in un
punto relativamente vicino all'origine della chiamata.
Flessibilità di utilizzo delle risorse di rete
-
L'interconnessione forfetaria può essere fornita da Telecom Italia agli
OLO su canali di interconnessione dedicati, predisposti per l'accesso alle
numerazioni in decade "7".
-
In considerazione del carattere innovativo delle offerte basate su modelli
commerciali forfetari e della velocità di evoluzione delle offerte di accesso
ad Internet, si ritiene che la fornitura dei collegamenti forfetari si debba
basare su contratti con un elevato grado di flessibilità nella fornitura, nella
dismissione, e nella rinegoziazione delle condizioni economiche, maggiore
rispetto a quello dei contratti stipulati per il traffico fonia.
-
In prospettiva potrebbe essere resa disponibile l'attivazione di fasci di
interconnessione in maniera molto semplificata ("bandwidth on
demand") e comunque su richiesta dell'operatore interconnesso, ad
esempio attivando dei fasci a 2 Mbps all'interno di un collegamento a 155 Mbps
installato tra gli operatori interconnessi.
-
L'interconnessione forfetaria prevede da un lato dei costi fissi molto più
alti per l'OLO rispetto all'interconnessione minutaria, in quanto si paga il
traffico anche se i circuiti non vengono di fatto utilizzati, dall'altro
presenta notevoli difficoltà nel dimensionamento delle risorse di
interconnessione, a causa dei dati incerti sulle statistiche di traffico ad essi
associate. Si ritiene pertanto, opportuno prevedere dei meccanismi di tutela
dell'utente finale che, in situazioni di congestione dei circuiti di
interconnessione, prevedano il trabocco del traffico su altri fasci di
interconnessione, con conseguente valorizzazione a consumo.
-
Affinché si instauri un corretto regime di concorrenza sui servizi
forfetari, in considerazione anche di quanto disposto dall'articolo 31, comma
5, del dPR 77/01, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo adeguato
di preavviso al pubblico delle nuove condizioni economiche d'offerta. Durante
detto periodo gli OLO hanno l'opportunità di portare a termine i negoziati
per i contratti forfetari e la conseguente configurazione e predisposizione
delle reti.
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Benefici e garanzie di qualità agli utenti finali
-
Con il crescere della spinta competitiva nel mercato dell'accesso ad
Internet, determinata anche dal diffondersi di nuove formule commerciali di
offerta stante la struttura dei costi di interconnessione forfetaria, si ravvisa
la necessità di rendere più chiare e trasparenti le condizioni di offerta a
tutela dei consumatori finali.
-
Un problema molto spesso rilevato è, ad esempio, che l'utente è portato a
confondere una tipologia di accesso con tariffa forfetaria con la fornitura di
un accesso ad Internet dedicato e permanente.
-
Si ritiene, pertanto, utile introdurre una disciplina per le condizioni di
offerta dei servizi di accesso ad Internet basati su modalità forfetarie o
semiforfetarie, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio
incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le potenzialità della
connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di
offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei
servizi quali:
-
rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso
(numero di utenti / numero di modem);
-
banda media nazionale ed internazionale riservata sul backbone dell'ISP
per ciascun modem;
-
eventuali limitazioni sulla disponibilità del servizio o il profilo orario
che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo, in
particolare se finalizzate al controllo del fenomeno delle congestioni di rete;
-
eventuale SLA sul tasso di disponibilità del servizio.
-
Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli ISP nell'ambito
delle campagne promozionali delle offerte commerciali in termini chiari.
UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Integrazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento
-
Telecom Italia integra l'offerta di Interconnessione di Riferimento con il
servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie.
Articolo 2
Condizioni dell'offerta di raccolta su base forfetaria
-
Il servizio di interconnessione di raccolta su base forfetaria è introdotto
a livello di SGU ed a livello di singolo SGT.
-
Telecom Italia propone un ulteriore livello di interconnessione assimilabile
al livello SGU distrettuale per il servizio di raccolta sia a consumo sia su
base forfetaria del traffico rivolto a numerazioni in decade 7.
-
I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono
condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il
modello di raccolta, anche quello a consumo.
-
In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria
disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la
gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.
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Il traffico di trabocco è valorizzato secondo i prezzi del servizio di
raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7 indicati nell'Offerta
di Interconnessione di Riferimento in vigore.
-
I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono
condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le
numerazioni in decade 7, e sono soggetti alle medesime verifiche di qualità e
dimensionamento di cui al successivo comma 10.
-
Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono basate sui
principi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione.
-
Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia indica le modalità di
discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell'integrità,
del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.
-
Nel rispetto delle disposizioni della presente delibera e delle condizioni di
offerta di Telecom Italia, nonché di quanto in merito previsto dai singoli
contratti di interconnessione, l'operatore interconnesso può scegliere di
trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per
traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalità.
-
Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione
utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di
attivazione ed un elevato grado di flessibilità, con particolare riferimento al
caso di disponibilità da parte dell'operatore interconnesso di risorse
trasmissive non completamente utilizzate.
-
L'Autorità, nella valutazione delle condizioni di offerta del servizio di
raccolta forfetario, tiene conto anche delle condizioni di offerta approvate
dalle Autorità di regolamentazione nazionali in altri Stati membri per servizi
analoghi.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
-
Durante i primi sei mesi di servizio, Telecom Italia effettua una campagna di
misure volta a verificare eventuali situazioni critiche di funzionamento sulla
propria rete ed i valori dei livelli di soglia definiti per la verifica dei
parametri di qualità della rete di cui al precedente articolo 2, comma 8.
-
Alla luce dei risultati della campagna di misura di cui al precedente comma,
l'Autorità valuta l'opportunità di richiedere a Telecom Italia una
revisione dell'offerta di raccolta forfetaria.
Articolo 4
Condizioni di offerta e regime di pubblicità
-
I soggetti che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet basati
su modalità di interconnessione forfetaria, evidenziano nelle condizioni di
offerta almeno i seguenti indicatori qualitativi minimi:
-
rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso
(numero utenti /numero di modem);
-
banda media, nazionale ed internazionale, riservata sul backbone dell'ISP
per ciascun modem;
-
limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata
ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità
utilizzate per assicurarlo.
-
Gli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, sono
inseriti nei contratti e nell'ambito delle campagne promozionali delle offerte
commerciali in termini chiari.
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Alle condizioni di offerta di cui al precedente comma 1, è data ampia
diffusione al pubblico, anche mediante l'inserzione nei siti Internet.
Articolo 5
Disposizioni finali
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Telecom Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento, pubblica all'interno dell'Offerta di Interconnessione di
Riferimento relativa all'anno 2001, le condizioni tecniche ed economiche per
il servizio di raccolta forfetario secondo le indicazioni del presente
provvedimento.
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Telecom Italia è tenuta ad implementare e rendere operativa la nuova
modalità di interconnessione entro novanta giorni dall'approvazione dell'offerta
di cui al precedente comma 1.
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Telecom Italia potrà proporre offerte di traffico retail sia agli ISP
sia agli utenti finali basate su modelli forfetari, solo trascorsi sessanta
giorni dalla data di effettiva disponibilità ed operatività della nuova
modalità di interconnessione per gli operatori licenziatari.
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L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente
provvedimento alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Napoli, 20 dicembre 2001
IL COMMISSARIO RELATORE
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IL PRESIDENTE
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Vincenzo Monaci
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Enzo Cheli
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IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
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reggente Alessandro Della Gatta
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