Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - Delibera 393/01/CONS
Offerta wholesale di linee affittate da parte della società
Telecom Italia S.p.A.
(Delibera notificata a Telecom Italia in data 23/10/01)
L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18
novembre 1995, n. 270;
VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992,
sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision -
ONP) alle linee affittate, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;
VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di
attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16
maggio 1994, n. 112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;
VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE
per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 26 ottobre 1997,
serie L n. 295;
VISTA la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio
1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 20
gennaio 1998, serie L n. 14;
VISTA la propria delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione
alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
novembre 1998, n. 263;
VISTA la propria delibera n. 101/99, recante "Condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione
di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
VISTA la propria delibera n. 197/99, recante
"Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di
mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida
per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete
locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi
innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 marzo 2000, n. 73;
VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante
"Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate
da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;
VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante
"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;
VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove
condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società
Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;
VISTA la propria delibera n. 15/00/CIR, recante "Condizioni
economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente
di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni
specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia
denominati ring e full business company", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2001, n. 17;
VISTA la propria delibera n. 89/01/CONS, recante
"Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre
di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della
società Telecom Italia S.p.A. dedicata agli operatori licenziatari ed,
eventualmente, agli operatori autorizzati", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2001, n. 48;
VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, recante
"Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di
estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta
wholesale del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo
2001, n. 56;
VISTA la propria delibera n. 4/01/CIR, recante "Valutazione
della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera
n. 15/00/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 marzo 2001, n. 57;
VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, recante
"Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera
n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;
VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante
"Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle
condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n.
160;
VISTI i documenti acquisiti da parte degli operatori
licenziatari ed autorizzati nell'ambito della consultazione pubblica avviata
con la delibera n. 89/01/CONS;
SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in data 20 giugno
2001;
SENTITE le società Adriacom,
Albacom, Blixer, Blu, Cities on Line, E.biscom, Edisontel, Infostrada, KPNQWest,
Lombardia.Com, LTS, MCI WorldCom, MC-Link, Netscalibur Italia, Noi.Com,
Peppercom, Serena.com, Tele2 Italia, Teti, Tibercom, Wind, in data 27 giugno
2001;
SENTITA l'Associazione Italiana Internet Service Provider in
data 27 giugno 2001;
VISTI i documenti delle società Cities On Line e KPNQWest,
pervenuti in data 4 luglio 2001;
VISTO il documento della società Telecom Italia S.p.A. del 9
luglio 2001;
VISTO il documento condiviso dalle società @dria,com, Albacom,
Blixer, Blu, Cities On Line, COLT Telecom, Edi&Sons , Infostrada, KPNQwest,
Lombardiacom, MCI WorldCom, Noicom, PepperCom, Planetwork, Serena.Com, Telcom3,
Teti, Tibercom, Wind del 13 luglio 2001;
VISTO il documento della società Edisontel del 21 luglio 2001;
VISTA la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del
termine di chiusura del procedimento istruttorio;
VISTO il documento della società E.bone del 4 settembre 2001;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il percorso istruttorio
In data 14 febbraio 2001, l'Autorità ha avviato - con la
delibera n. 89/01/CONS - il procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità
circa la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate da
parte della società Telecom Italia S.p.A. dedicata agli operatori licenziatari
ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.
Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la
delibera citata, sono pervenuti i contributi di 32 operatori di telefonia
vocale, nonché quello dell'Associazione Italiana Internet Service Providers
(di seguito AIIP).
In data 20 giugno 2001 è stata ascoltata la società Telecom
Italia (di seguito TI), mentre il 27 giugno 2001, sono stati ascoltati,
rispettivamente, gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) e l'AIIP.
A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno
inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici,
economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.
L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET -
Politecnico di Milano - che ha contribuito all'analisi economica e
concorrenziale del settore delle linee affittate, con particolare attenzione al
mercato wholesale.
In data 6 agosto 2001, infine, l'Autorità ha disposto una
proroga di sessanta giorni al termine di chiusura del procedimento, fissando lo
stesso al 14 ottobre 2001.
2. Il quadro giuridico di riferimento
Come noto, l'Autorità, con la delibera n. 197/99, ha
notificato la società Telecom Italia S.p.A. come organismo dotato di
significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate, in
quanto "oltre a detenere una quota di mercato molto significativa,
mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato
soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista
di telecomunicazioni (.)".
Nella delibera n. 171/99, inoltre, l'Autorità ha incluso il
servizio di linee affittate offerte dall'operatore incumbent tra i
servizi regolamentati, proprio alla luce della particolare posizione di forza
detenuta da Telecom Italia nel mercato indicato.
Nella delibera n. 389/00/CONS, paragrafo 1, l'Autorità ha
sottolineato che "le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel
mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di
telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al
quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro,
costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi
entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni
alternative a quella dell'operatore storico". Nello stesso
procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere tra circuiti di
interconnessione e linee affittate, dando luogo a due decisioni distinte.
Il valore di bene intermedio delle linee affittate, per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni era, infine, già stato definito nella
delibera n. 101/99 (Titolo VII).
L'importanza della distinzione tra offerta retail e wholesale
è stata avvertita dall'Autorità fin dalla delibera n. 711/00/CONS, con la
quale si è provveduto ad effettuare una prima riorganizzazione del mercato
delle linee affittate che ha portato all'approvazione della nuova offerta di
Telecom Italia dedicata agli OLO, agli Internet Service Providers (di
seguito ISP) e ai clienti finali, nonché all'adozione di un Service Level
Agreement per la fornitura e riparazione dei circuiti diretti.
Inoltre, con la delibera n. 4/01/CIR, paragrafo 4, l'Autorità
ha rimandato al procedimento in oggetto l'analisi delle condizioni economiche
dell'offerta wholesale per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore
e quello di Telecom Italia, effettuato tramite circuito diretto numerico (CDN).
Con la delibera n. 10/00/CIR, infine, l'Autorità ha disposto
l'inserimento, nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di TI (di
seguito OIR), dei circuiti parziali a 64 Kbit/s e 2 Mbit/s fino a 5 km e dei
circuiti a 34 Mbit/s a 2 e 5 km, definendone, nella successiva delibera n.
18/01/CIR, le relative condizioni economiche. In tale contesto, il circuito
parziale è definito come il servizio destinato a "realizzare un
collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'Operatore
interconnesso". Nella stessa delibera n. 10/00/CIR si disponeva l'inserimento
nell'OIR delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle cable
stations, chiarendo che le condizioni economiche dei circuiti di backhauling
erano quelle previste per le linee affittate (ovvero Allegato A alla delibera n.
711/00/CONS).
3. Il contesto economico e di mercato
Nella delibera n. 389/00/CONS il mercato delle linee affittate
è stato distinto in due segmenti: i circuiti di breve distanza fino a 5 km
(ovvero urbani e di accesso) e quelli di lunga distanza (trasporto o backbone).
Sui due segmenti, l'analisi del mercato e della concorrenza aveva portato alla
conclusione che entrambi i mercati fossero caratterizzati da un monopolio di
fatto in capo a Telecom Italia, anche se nel segmento dei circuiti di lunga
distanza si ravvisavano alcuni accenni di apertura alla concorrenza.
Nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è stato
richiesto alle parti intervenute di fornire un quadro della situazione di
mercato e concorrenziale esistente, al fine di acquisire valutazioni in merito
ad eventuali significative evoluzioni nelle situazioni di mercato descritte.
Sul punto è emerso quanto segue.
Per quanto riguarda il mercato delle linee affittate di lunga
distanza, TI ritiene che questo sia ormai caratterizzato da un sufficiente grado
di concorrenzialità, dovuto alla presenza di infrastrutture alternative (es.
reti di società quali Ferrovie dello Stato, Enel, Autostrade). Sullo stesso
mercato, la maggior parte degli OLO e l'AIIP hanno dichiarato di riscontrare
una situazione di apprezzabile concorrenza limitatamente ad alcune tratte
considerate maggiormente remunerative (es. Milano-Torino o Milano-Roma), laddove
sul resto delle tratte, con particolare riferimento al Sud Italia, permane la
marcata dominanza di Telecom Italia.
Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve distanza,
gli OLO e l'AIIP hanno ribadito come la situazione permanga di sostanziale
monopolio di TI. Inoltre, le parti hanno sottolineato come in alcune città
(generalmente i maggiori centri), a TI si stiano affiancando operatori che hanno
stretto accordi con le società municipalizzate. Tale situazione, tuttavia, non
sembra aver finora portato benefici sostanziali in termini di pressione
concorrenziale, laddove al monopolio di TI tenderebbe a sostituirsi una
situazione di mercato caratterizzata da prezzi dell'operatore nuovo entrante
allineati a quelli dell'incumbent.
Per altro verso, l'analisi istruttoria ha accertato che il
mercato continua a caratterizzarsi per l'esistenza di elevate barriere all'ingresso,
derivanti dagli alti costi di investimento, dai lunghi tempi di realizzazione
delle infrastrutture alternative ed, infine, dagli elevati livelli di rischio
- ovvero dall'incertezza sui profitti - associati allo sviluppo di
infrastrutture di rete alternative, soprattutto nelle aree geografiche
considerate meno remunerative da parte degli operatori.
In definitiva, quindi, il quadro di mercato che emerge non
modifica significativamente quello indicato nella delibera n. 389/00/CONS,
risultando caratterizzato da una generale posizione di dominanza della società
Telecom Italia, maggiormente accentuata nel mercato dei circuiti di breve
distanza
4. Le valutazioni dell'Autorità
4.1 L'opportunità di un'offerta wholesale di linee affittate
Come ricordato in precedenza, l'Autorità ha da tempo
riconosciuto l'importanza delle linee affittate come bene intermedio,
necessario - quindi - per offrire un collegamento end-to-end ai
clienti finali. L'analisi sulle condizioni economiche e concorrenziali ha
ribadito le caratteristiche peculiari del mercato delle linee affittate wholesale.
Sul punto, le parti hanno espresso posizioni discordanti.
Telecom Italia ritiene che, nel mercato dell'accesso, l'Autorità,
con gli interventi relativi all'Unbundling del local loop da una parte,
e all'inserimento dei circuiti parziali nell'Offerta di Interconnessione di
Riferimento, dall'altra, abbia reso disponibili agli Operatori alternativi
quegli elementi di rete, di difficile duplicazione, necessari per fornire un
collegamento end-to-end a condizioni economiche concorrenziali. Inoltre,
la società ritiene che, attraverso la predisposizione di un'offerta wholesale
che interessi tutte le componenti di una linea affittata, si incoraggerebbe il
solo servizio di rivendita di capacità, a detrimento degli investimenti nella
costruzione di infrastrutture alternative.
Diversamente da TI, gli OLO ritengono che la predisposizione di
un'offerta wholesale di linee affittate sia necessaria per garantire
una concorrenza effettiva nell'offerta di circuiti all'utenza finale. Dal
punto di vista del contenuto, per gli OLO l'offerta dovrebbe prevedere gli
stessi servizi regolamentati con la delibera n. 711/00/CONS, differenziandosene
per le migliori condizioni economiche e di qualità.
Per l'AIIP, infine, l'offerta wholesale dovrebbe
comprendere tutte le componenti delle linee affittate, dal momento che gli ISP
non possono accedere all'Offerta di Interconnessione di Riferimento.
Con riferimento alle caratteristiche di input produttivo
delle linee affittate, il procedimento istruttorio ha definitivamente accertato
come le linee affittate servano, da una parte, agli OLO per offrire i propri
servizi di telecomunicazioni sia a livello wholesale che retail e,
dall'altra, agli ISP per rivendere capacità al fine di consentire ai propri
clienti l'accesso ad Internet, pervenendo, in tal modo, a conclusioni
pienamente in linea con quanto indicato dalla Commissione europea (1).
(1) Raccomandazione della Commissione europea C (1999) 3863
del 24 novembre 1999.
Al riguardo, si è provveduto ad effettuare un'analisi degli
orientamenti emersi in sede comunitaria, dai quali emerge un percorso evolutivo
che attribuisce sempre maggior enfasi ai mercati wholesale.
In particolare, l'Unione europea, nell'Allegato alla "Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica",
distingue espressamente tra il mercato della "fornitura di linee
affittate agli utenti finali" e quello della "fornitura all'ingrosso
di linee affittate ad altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione
elettronica", quali mercati da inserire nella decisione della
Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, al fine dell'analisi
necessaria per individuare gli organismi con significativo potere di mercato.
A livello di Stati membri, l'Autorité de régulation des
télécommunications francese (ART) ha pubblicato, il 25 luglio 2001, una
"Raccomandazione relativa ad un'offerta di linee affittate di France
Télécom agli operatori, per permettere loro di assicurare il servizio ai
propri clienti". Nel "Rapporto sull'analisi della concorrenza
sui servizi di trasporto dati ad alta velocità" la stessa ART, nella
definizione del mercato rilevante, ha identificato due mercati di linee
affittate: quello intermedio dei servizi agli OLO ed agli ISP e quello finale
alle imprese.
Inoltre, anche in Gran Bretagna, l'Office of
Telecommunications (OFTEL) ha pubblicato, nell'agosto 2000, il documento
per la consultazione pubblica "National leased lines: Effective
competition review and policy options", nel quale ci si sofferma a
lungo sul mercato retail e wholesale di linee affittate,
distinguendo quest'ultimo in "terminating segment" e "trunk
segment".
Infine, alcune analisi di mercato condotte da importanti
Istituti di ricerca, hanno sottolineato l'importanza di un'offerta all'ingrosso
di linee affittate, sulla quale, come indicato, alcuni paesi europei hanno
iniziato ad intervenire (2).
(2) The Yankee Group report, Convergent Communications Europe,
Agosto 2001.
Per quanto riguarda, infine, i destinatari di un'offerta wholesale
di linee affittate, nella Relazione introduttiva alla "Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", viene indicata,
tra le principali finalità della stessa, quella di "regolare tutti i
servizi e le reti di comunicazione elettronica con un'unica autorizzazione
generale, limitando la concessione di diritti specifici solamente all'assegnazione
di frequenze radio e dei numeri. (.)".
Inoltre, all'art. 3 si stabilisce che tutti i servizi e le
reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione di un'autorizzazione
generale, laddove, all'art. 4, tra i diritti derivanti dall'autorizzazione
generale, vengono inclusi "il diritto di fornire al pubblico servizi di
comunicazione elettronica e di negoziare l'interconnessione con altri
fornitori di servizi pubblici e il diritto a costruire reti di comunicazione
elettronica e di richiedere i necessari diritti di passaggio". Da
quanto riportato, emerge la tendenza ad uniformare il titolo autorizzatorio tra
OLO ed ISP, sia per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, sia per la
possibilità di negoziare l'interconnessione.
In tal senso, la stessa Autorità ha sancito, con la propria
delibera n. 3/01/CIR, la "convergenza" tra OLO ed ISP, estendendo ai
soggetti titolari di autorizzazione generale, l'accesso all'offerta wholesale
del canale virtuale permanente, ovvero, al pari delle linee affittate, di un
bene intermedio.
Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene
opportuna la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate
destinata agli operatori licenziatari (OLO) ed ai soggetti, titolari di
autorizzazione generale, fornitori di accesso ad Internet, sia in considerazione
del grado di sviluppo del mercato italiano, sia con riferimento all'evoluzione
della normativa europea e dei principali paesi comunitari.
Peraltro, l'Autorità si riserva, a valle di una verifica
sulle condizioni di concorrenza effettivamente sviluppatesi in particolari
segmenti di mercato, di rivedere le modalità dell'intervento regolamentare,
prevedendo, ove le condizioni di mercato lo consentano, una maggiore libertà
nella fissazione del prezzo da parte dell'operatore incumbent.
4.2 Il contenuto dell'Offerta wholesale di linee affittate
Al fine di permettere ai clienti finali, da una parte, ed agli
operatori licenziatari e fornitori di accesso ad Internet (titolari di
autorizzazione generale), dall'altra, di accedere allo stesso servizio, si
ritiene opportuno che le tipologie di circuito oggetto delle offerte retail
e wholesale siano le medesime.
In tali termini, la società Telecom Italia dovrà presentare un'offerta
wholesale di linee affittate per tutte le tipologie di circuito
attualmente previste dall'offerta retail (delibera n. 711/00/CONS),
applicandovi una riduzione del prezzo che scorpori i costi di
commercializzazione e quelli di gestione del cliente, secondo il principio del retail
minus. La proposta, pertanto, dovrà presentare la stessa struttura - anche
in termini di classi di sconto - dell'offerta di cui alla delibera n. 711/00/CONS.
La congruità delle condizioni economiche proposte verrà
verificata dall'Autorità che, se ritenuto opportuno, potrà modificarle. Una
volta approvata, la proposta costituirà l'offerta wholesale di linee
affittate di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari ed agli
operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione
generale.
Per quanto riguarda la qualità dei circuiti oggetto della
offerta wholesale, l'Autorità, come già indicato nella delibera n.
711/00/CONS, ritiene indispensabile la previsione di un Service Level
Agreement (SLA) con l'indicazione di tempi certi di fornitura e
riparazione dei circuiti, nonché di un sistema di penali da applicare in caso
di mancato rispetto dei tempi previsti. Tale necessità, oltre ad essere
riconosciuta a livello di operatori e clienti di linee affittate, è anche
sottolineata dalla Commissione europea, nonché da indagini di mercato.
Per tali motivazioni l'Autorità, nelle more della corrente
attività di monitoraggio finalizzata a verificare, in particolare, lo stato di
prima applicazione dello SLA indicato, ritiene opportuno applicare alla nuova
offerta di linee affittate wholesale, il Service Level Agreement
base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS.
Al termine dell'attività di monitoraggio indicata, inoltre, l'Autorità,
disponendo di un quadro esauriente sull'effettivo stato di implementazione
dello SLA, valuterà l'opportunità di predisporre un Service Level
Agreement da applicare esclusivamente all'offerta wholesale di
linee affittate.
Fino a tale data, pertanto, l'Allegato B alla delibera n.
711/00/CONS costituirà il Service Level Agreement base, da applicare sia
nei confronti dei clienti finali, che degli operatori licenziatari e dei
fornitori di accesso ad Internet titolari di un'autorizzazione generale.
A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta wholesale
di linee affittate, infine, gli operatori licenziatari, nonché i fornitori di
accesso ad Internet, titolari di un'autorizzazione generale, potranno
"migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti
le condizioni dell'offerta wholesale, senza penali, né costi tecnici d'accesso
aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.
CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;
UDITA la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernete l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Art. 1 (Condizioni di Offerta)
1. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità le
condizioni economiche dell'offerta wholesale di linee affittate,
secondo le indicazioni contenute nella presente delibera, entro 15 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento.
2. La struttura della offerta wholesale deve assumere a
riferimento l'offerta retail, attualmente disciplinata dalla delibera
n. 711/00/CONS, sia in termini di categorie di circuiti considerate, sia con
riguardo alle classi di sconto.
3. I valori economici devono essere determinati sottraendo dai
prezzi retail, attualmente
previsti nella delibera n. 711/00/CONS, i costi di commercializzazione e di
gestione del cliente.
4. L'offerta wholesale di linee affittate di cui al
presente articolo sarà destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori,
fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.
Art. 2 (Service Level
Agreement)
1. Il Service Level Agreement base dell'offerta retail,
di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, costituisce parte
integrante dell'offerta di linee affittate wholesale di Telecom
Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.
2. I destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4,
possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma
aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di
fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate nel
Service Level Agreement base di cui al precedente comma 1. In tali casi,
Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio di non discriminazione ed
a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore
su 24 per 365 giorni l'anno.
3. L'Autorità si riserva, al termine della corrente attività
di monitoraggio sullo stato di prima applicazione dello SLA di cui all'Allegato
B della delibera n. 711/00/CONS, di predisporre un Service Level Agreement
da applicare esclusivamente all'offerta wholesale di linee affittate.
Art. 3 (Migrazione dei
contratti)
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta wholesale
di linee affittate, i destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4,
potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli
contenenti le condizioni dell'offerta wholesale, senza penali, né
costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già
utilizzato.
2. I prezzi del nuovo contratto, relativi all'offerta wholesale
di linee affittate, si applicano retroattivamente dalla data di entrata in
vigore dell'offerta wholesale di linee affittate.
Art. 4 (Obblighi di
pubblicazione)
1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova
offerta wholesale di linee affittate, nonché il Service Level
Agreement base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, a far
data dal giorno successivo la notifica del provvedimento di approvazione delle
condizioni economiche.
2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet tutte le
informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la richiesta di
consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte degli utilizzatori,
completi di numero di telefono e numero di fax. L'indicazione delle strutture
competenti per la segnalazione dei guasti dovrà essere indicata anche nei
contratti stipulati tra Telecom Italia ed i singoli utilizzatori di linee
affittate.
Art. 5 (Disposizioni finali)
1. L'offerta wholesale di linee affittate entra in
vigore dalla data di notifica delle relative condizioni economiche da parte dell'Autorità.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella
presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Napoli, 10 ottobre 2001
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Paola Manacorda
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Enzo Cheli
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IL SEGRETARIO GENERALE |
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Adriano Soi
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