Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -
Delibera n. 183/03/CONS
Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante
l'utilizzo di Radio LAN
NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;
VISTA la legge 31
luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c, n. 2);
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTO il decreto
del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per
il rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni", come modificato dalle delibere dell'Autorità n.
217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000;
VISTA la legge 20
marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini
in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché
per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle
bande di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle
HIgh PErformance Radio Local Area Networks (HIPERLANs);
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR
del 16 marzo 2000, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di
accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la
promozione della diffusione dei servizi innovativi";
VISTA la propria delibera n.
467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di
autorizzazioni generali", e successive modificazioni ed integrazioni, ed
in particolare la delibera n.
102/03/CONS del 15 aprile 2003;
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla
rete locale;
VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001
sulle frequenze armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione
dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le
Radio Local Area Networks (R-LANs) che operano nella banda di frequenze
2.400 - 2.483,5 MHz;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001,
n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di
licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazione ad uso privato;
VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
VISTA la Raccomandazione della CEPT n. ERC/REC 70-03 ed i suoi
successivi emendamenti;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002,
che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di
seguito PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successiva modificazione con
decreto ministeriale 20 febbraio 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 203 del 20
marzo 2003 sull'armonizzazione della fornitura dell'accesso pubblico
R-LAN ai servizi ed alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche
nella Comunità;
CONSIDERATO che il sistema R-LAN è un sistema a debole potenza che
utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che
consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla
rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati;
CONSIDERATO, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso
alla rete fissa di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo del
prolungamento mediante R-LAN;
CONSIDERATO che l'Autorità seguirà l'evoluzione della tecnologia
R-LAN e delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare la
necessità di ulteriori interventi per mantenere un equilibrato assetto
competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti;
SENTITI gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni di
categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni in
data 17 aprile 2003;
VISTA la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003
con la quale viene comunicata l'intenzione di predisporre un
provvedimento in materia di procedure specifiche per il rilascio dei
titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN;
RILEVATA la necessità di stabilire una disciplina generale in materia
di fornitura al pubblico di servizi R-LAN;
UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità;
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.